mercoledì 31 ottobre 2012

A.E.C.I. FA OSCURARE IL SITO DALLA POLIZIA POSTALE.

LA PROCURA DI ROMA APRE IL FASCICOLO
Coinvolti e oscurati anche www.hightechonline.it , www.tvefoto.it, www.audiovideofoto.it 
Grazie ad A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI la Polizia Postale ha finalmente bloccato e oscurato non solo il sito www.audiovideomania.it, ma anche altri 3 siti coinvolti: www.hightechonline.it, www.tvefoto.it, www.audiovideofoto.it.


Anche la Procura di Roma ha aperto il fascicolo in merito alla mega truffa in atto su tutto il territorio nazionale. A.E.C.I. ha chiesto alla Procura di Roma, tramite la Polizia Postale, la verifica e la sussistenza di elementi di truffa e associazione a delinquere.

COSA E’ SUCCESSO.
Il sito www.audiovideomania.it – la sede dell’Azienda è Roma - è specializzato in prodotti di telefonia, informatica, strumenti elettronici, ecc. Una volta registratisi sul sito è possibile acquistare il prodotto prescelto e pagare tramite PayPal (pagamento al momento sospeso) o tramite bonifico. Dalle segnalazioni pervenute parrebbe che in maniera sistematica i prodotti acquistati e pagati non vengono dall’Azienda consegnati. In alcuni casi segnalati, una volta scelto il prodotto– si ha diritto ad una sola spedizione - e ricevuta la conferma di acquisto, l’unica spedizione a essere ricevuta è quella della fattura, nei casi più fortunati, e nulla in molti altri. 
Inutili i solleciti di consegna merce. Inutili le richieste di rimborso. Le risposte che si ricevono fanno riferimento al fatto che – vista che una spedizione è stata fatta – non si ha diritto a ricevere più nulla. Il ricevimento della fattura equivarrebbe al ricevimento del prodotto acquistato e pagato. A oggi risulta impossibile contattare l’Azienda che risulta avere i telefoni non raggiungibili.

Lo stesso meccanismo pare essere stato utilizzato anche dai siti www.hightechonline.it, www.tvefoto.it, www.audiovideofoto.it.

AL MOMENTO TUTTI E 4 I SITI SONO STATI OSCURATI E BLOCCATI. Impressionanti i numeri delle persone coinvolte e truffate nel giro di poche settimane: un migliaio ca. per Hightechonline.it, 450 ca. per Audiovideomania.it, ca. 250 per Tvefoto.it, non disponibili al momento per audiovideofoto.it.

Dopo le numerose segnalazioni ricevute, A.E.C.I. ha approfondito la situazione lavorando in raccordo e collaborazione con la Polizia Postale di Roma e con alcune delle Banche coinvolte. A.E.C.I. ha invitato inoltre tutte le persone incappate in questo problema a denunciare l’accaduto alla Polizia Postale e alla Guardia di Finanza. 

L’attività e intervento di A.E.C.I. non si esauriscono qui. 
Il nostro obiettivo primario è quello di far restituire i soldi ai consumatori che non hanno ricevuto la merce acquistata. 
Il nostro impegno, già comunicato alla Polizia Postale, sarà ora incentrato per far sì che chi ha sbagliato paghi e non solo in termini economici. 

Se siete dei consumatori e siete incapati in questa esperienza fateci pervenire le Vostre testimonianze corredate dalla copia dell'ordine, della fattura e dell'avvenuto pagamento.
Attendiamo le Vostre segnalazioni a feltre@euroconsumatori.eu

martedì 30 ottobre 2012

TFR PIù LEGGERO CON LA LEGGE DI STABILITà 2013

Tfr più leggero con la legge di stabilità 2013. I lavoratori dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2012 avranno un trattamento di fine rapporto più leggero. Ancora misure di austerità in vista per i contribuenti italiani.
 
Tfr e la clausola di salvaguardia
La novità introdotta dalla legge di stabilità 2013 riguarda l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ossia della clausola di salvaguardia che è stata introdotta in merito al Tfr, onde evitare che aliquote e scaglioni influenzino il calcolo del trattamento di fine rapporto. La clausola di salvaguardia ha permesso fino a questo momento una tassazione del Tfr con aliquote più favorevoli per il lavoratore dipendente rispetto a quelle maturate nell’anno in cui è sorto il diritto a percepire il Tfr. In particolare, fino al 31 dicembre 2006, i redditi fino a 26mila euro erano sottoposti all’aliquota del 23 per cento. Dal 2007 invece il 23% si applica sui redditi fino a 15.000 e da 15.001 fino a 28.000 si applica il 27 per cento.
 
Calcolo Tfr nella legge di stabilità 2013
La legge di stabilità 2013 ha previsto che dal 1 gennaio prossimo si tornerà alle vecchie regole e per il calcolo del Tfr si farà riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nell’anno in cui matura il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto. Ciò significa in sostanza che per i rapporti di lavoro che cesseranno dal 31 dicembre 2012, la percentuale da applicare sul Tfr sarà riferita alle aliquote ed agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2013.
 
Tassazione altre somme percepite dal lavoratore
Ma oltre al Tfr, le novità non finiscono qua. Il lavoratore dipendente che percepirà oltre al Tfr, anche un ulteriore somma come l’indennità sostitutiva del preavviso ( che spetta in particolare quando il dipendente, licenziato o dimissionario viene dispensato dal prestare il regolare periodo di preavviso), il patto di non concorrenza, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, nonchè le somme e i valori percepiti a seguito di provvedimenti giudiziari o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche questa verrà tassata con la stessa aliquota del Tfr.


(FONTE: http://www.investireoggi.it/fisco/tfr-pi%c3%b9-leggero-con-la-legge-di-stabilit%c3%a0-2013/#ixzz2Ao0ttPoK)

LIQUIDAZIONE T.F.R. SOPRA I 10mila EURO. OCCHIO AI DEBITI CON EQUITALIA

Liquidazione TFR a carico direttamente del Fondo di tesoreria. E’ questo in sostanza l’oggetto di un articolato messaggio che l’Inps ha approvato recentemente e che fornisce chiarimenti in merito alla liquidazione TFR.

Liquidazione FTR: il messaggio Inps
Nel messaggio in oggetto, l’Istituto ricorda in primo luogo che la Finanziaria 2007 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto”, gestito dall’Inps per conto dello Stato. Ora, sempre l’Istituto guidato da Mastrapasqua, ha avuto modo di ricordare l’introduzione della nuova procedura di liquidazione diretta del trattamento di fine rapporto dal Fondo di tesoreria.

Liquidazione TFR. Richiesta telematica
Il pagamento del TFR deve avvenire in modo diretto ai lavoratori, e all’uopo sono stati riuniti in un’unica istanza telematizzata, la richiesta, finora cartacea di liquidazione TFR. Le aziende possono accedere alla compilazione delle domande telematizzate di erogazione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di solidarietà, attraverso due canali: invio file telematico XML ovvero accesso via Internet attraverso il sito dell’Inps, alla sezione “Servizi on line – Per tipologia di utente” “Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria”.

Accantonamento TFR sul Fondo di Tesoreria
È obbligo dei datori di lavoro accantonare un contributo al Fondo di tesoreria che verrà poi liquidato come trattamento di fine rapporto. Di conseguenza nel liquidare il TFR dal Fondo di Tesoreria è necessario individuare il contributo versato a tale titolo, accertare l’integrità dello stesso, valutare le eventuali azioni di recupero e garantire l’automaticità della prestazione al lavoratore. In caso di pagamento diretto del TFR, dal Fondo di Tesoreria, la quantificazione di quello da erogare, indicata nell’istanza di liquidazione, va sempre verificata confrontando tale dato con quello riportato nell’archivio EMens/UniEmens attraverso la procedura “Verifiche FondINPS – Fondo Tesoreria” disponibile in INTRANET nella sezione Soggetto Contribuente.

Tassazione TFR
L’Inps ricorda anche in merito alla corretta tassazione del TFR da erogare dal Fondo di Tesoreria, che risulta necessario che nell’istanza di pagamento diretto al lavoratore siano precisi valori come la rivalutazione monetaria maturata, il reddito di riferimento e l’aliquota Irpef applicabile al reddito di riferimento. In ogni caso la tassazione non è definitiva in quanto l’imposta è ricalcolata dagli Uffici Finanziari.

Pagamento TFR: sopra i 10mila occhio alle inadempienze
Da ultimo l’Inps ricorda che se l’importo del trattamento di fine rapporto superi i 10mila euro, per la liquidazione TFR è necessaria la verifica di eventuali indebiti del lavoratore derivanti da inadempienze nei confronti di Equitalia ed il conseguente nulla osta da parte dello stesso ente di riscossione.

(articolo tratto da http://www.investireoggi.it/fisco/liquidazione-tfr-sopra-i-10mila-euro-occhio-ai-debiti-con-equitalia/#ixzz2AnybGYHk)

FURTO DI BANCOMAT E CARTA DI CREDITO E LA BANCA NON VUOLE RESTITUIRE I SOLDI? RIVOLGITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI


Essere vittime di furto di portafogli e porta documenti è sempre una cosa spiacevole. A volte può esserlo in forma maggiore se, assieme a documenti e soldi, ci vengono sottratte anche carte di credito e bancomat.
 
Oggi poi il furto (virtuale) può avvenire anche on line e l’effetto è sempre reale: sottrazione di importi economici dai nostri conto correnti bancari.
A.E.C.I. è già intervenuta elencando i consigli utili proprio in caso di furto (http://www.euroconsumatori.eu/leggiarticolo.php?id=378) ma, i nostri sportelli, ricevono sempre più segnalazioni di negazione della restituzione degli importi da parte degli istituti di credito.
 
La nostra associazione di consumatori, attraverso i propri esperti, ha approfondito questo argomento e, attraverso la propria azione, è riuscita a far restituire il 100% degli importi a molte vittime di furti.
L’invito, nel caso le risposte siano state negative, è quello di contattare le nostre sedi che sapranno agire per ottenere il mal tolto.
 
A.E.C.I.  FELTRE
Via Peschiera 21
telefono 0439 3000 30 - recapito mobile 347 74 212 60
 
 

OBBLIGATORE LE CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI


Il 95% dei passeggeri che occupano i sedili posteriori delle automobili che circolano sulle nostre strade ignora l'esistenza di una norma volta alla tutela della propria inclumità e di quella dei terzi trasportati: facciamo riferimento all'art. 172 del Codice della Strada in quale dispone l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza non solo per i conducente ma anche per i passeggeri delle autovetture (compresi i passeggeri che occupano i sedili posteriori).
Per i trasgressori una sanzione amministrativa di un importo che va da 74 a 299 euro. Sanzione che sarà a carico del passeggero, terzo trasportato, nel caso in cui questo non utilizzi il dispositivo di sicurezza.

Ogni conducente dovrebbe pretendere, dai propri passeggeri, l'utilizzo delle cinture di sicurezza ed in caso di rifiuto potrebbe rifiutare il trasporto e non proseguire la marcia se non vuole rispondere in caso di incidente mortale, di omicidio colposo, ed in caso di lesioni, di lesioni personali colpose.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (4° sezione penale) che, con una recente sentenza (la numero 3585) ha configurato per il conducente l'obbligo di prevenire le imprudenze dei paaaeggeri trasportati.

 

giovedì 25 ottobre 2012

LA FINE DI UN MONOPOLIO... I CONSUMATORI POTRANNO FINALMENTE RISPARMIARE SULLA TRATTA ROMA - MILANO

      

COMUNICATO STAMPA DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO del 25OTTOBRE2012

ALITALIA-CAI: ANTITRUST, FINE DEL MONOPOLIO SULLA ROTTA ROMA FIUMICINO-MILANO LINATE. EASYJET NUOVO CONCORRENTE
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 ottobre 2012, ha preso atto della relazione trasmessa dal monitoring trustee Nexia International-Audirevi, che ha indicato la società easyJet quale assegnataria degli slot sullo scalo di Milano Linate messi a disposizione da Alitalia-CAI per effetto dei provvedimenti dell’Autorità stessa. Ad esito della procedura effettuata dal monitoring trustee di valutazione comparativa delle offerte pervenute da cinque vettori, tutti indipendenti da Alitalia-CAI, easyJet è risultato il vettore più idoneo a garantire un effettivo vincolo concorrenziale ad Alitalia-CAI sulla rotta in questione.
 
In considerazione del piano operativo presentato da easyJet, l’Antitrust ha quindi disposto che, già nel corso della stagione IATA “Winter 2012/2013”, a decorrere dalla data in cui easyJet garantirà l’effettivo avvio del servizio, Alitalia-CAI rinunci alla titolarità di sette slot (quantità richiesta dalla società assegnataria) attualmente detenuti presso l’aeroporto di Milano Linate. Ciò consentirà ad easyJet di entrare in competizione con Alitalia-CAI offrendo un servizio alternativo sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate, in particolare nelle fasce orarie del mattino e della sera.
 

 

VENDITE A DISTANZA. ECCO COME ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

ACQUISTI A DISTANZA
Oggi si parla di vendita a distanza. Le vendite a distanza sono quelle in cui il consumatore non ha la possibilità di verificare il prodotto direttamente, ovvero quelle in cui il consumatore non ha la possibilità di vedere da vicino l’oggetto che sta per acquistare. Sia che l’acquisto avvenga tramite internet, telefono, televisione od altro le possibilità che ha il consumatore di verificare il prodotto che sta per acquistare sono molto ridotto e limitate.
Il legislatore dunque, considerando il consumatore come parte debole del sistema, lo antepone su un gradino più elevato e gli riconosce benefit che normalmente non avrebbe.
Regola, agli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali (o per strada o in alberghi o su autobus) e i contratti stipulati a distanza.
Le normative sono molto simili, ma con delle distinzioni. Sono comunque contratti particolari per i quali vale il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, previsto a garanzia dei soli consumatori privati (acquisti senza partita iva), che si differenziano da quelli conclusi recandosi in un negozio ad acquistare un capo d'abbigliamento o firmando nella sede di una scuola per frequentare un corso d'inglese. E' per questo motivo che molte societa' attrezzano lussuose sedi in cui portare i potenziali clienti. Spesso il consumatore incantato dallo sfarzo, pone poca attenzione a cio' che firma e il recesso non si puo' esercitare. In ogni caso non esiste il diritto di recesso per acquisti fatti con partita iva, per acquisti inferiori a 26 euro, e per servizi di cui si e' gia' usufruito e non si applicano a:
- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;
- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;
- alle assicurazioni ;
- agli strumenti finanziari
- a servizi che sono gia' in erogazione.
COSA FARE DUNQUE?
Una volta ricevuta la merce dunque il compratore ha la possibilità di ripensamento semplicemente giudicando il prodotto di non gradimento. Ovvero non per questo il prodotto deve essere difettoso o non conforme ma può semplicemente non piacere al consumatore.
Cosa fare allora per restituire il prodotto e vedersi restituire i soldi spesi?
Il consumatore, tempo massimo 10 giorni, deve semplicemente spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (fase molto importante questa) in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso senza nessuna conseguenza e senza alcuna motivazione e contestualmente restituire la merce ricevuta.
Il bene deve essere restituito, a spese del consumatore, in normale stato di conservazione (ovvero, deve essere custodito e adoperato con cura) nella modalita' e nei tempi previsti dal contratto.
Qualora sia stato effettuato un pagamento, il rimborso al consumatore deve avvenire gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui il venditore e' stato informato del recesso. 
 
ACQUISTI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
La stessa regola vale se il prodotto è stato acquistato “fuori dai locali commerciali”. In strada o in casa propria per esempio. Un acquisto di un aspirapolvere o di una enciclopedia per esempio. La legge in questo caso riconosce la possibilità di recedere al momento della consegna del primo volume dell’enciclopedia. Tempi e modalità sono gli stessi sopra descritti. Entro 10 giorni dalla ricezione il consumatore deve spedire la raccomandata e restituire la merce ricevuta.
ACQUISTI ON LINE
Discorso a parte meritano gli acquisti avvenuti tramite Internet. Il legislatore infatti ha previsto un tempo maggiore di ripensamento. 30 giorni. Il termine iniziale, in questo caso, parte dal momento in cui si ritiene valido il contratto sottoscritto. Attraverso il web infatti si possono acquistare non solo prodotti ma anche merce.
Le modalità di comportamento sono le medesime descritte per i casi presi precedenti. Deve essere spedita una raccomandata in cui si comunica l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso (e/o di ripensamento) entro i giorni stabiliti e contestualmente deve essere restituita la merce.
LA CASA VACANZE.
Alla nostra associazione sono arrivati soci che avevano acquistato una casa vacanza attraverso il canale televisivo. In questo caso la legge prevede 10 giorni di ripensamento. La modalità è sempre la raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita entro il termine previsto.
IN OGNI CASO A.E.C.I.
Esistono casi particolari e di complessa natura. In ogni caso la nostra associazione è sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per i casi più ostici vi invitiamo a riferirvi presso i nostri sportelli.
 

Recus e Geri …..il recupero corre sul filo !! (del telefono e della legalità)

Ci meraviglia che molte tra le più importanti Società di forniture di servizi telefonici, di energia ed abbonamenti televisivi deleghino questo delicato compito di recupero del credito a Società già chiacchierate per i sistemi adottati e non solo.
 
Terrorismo telefonico, invasione della privacy, incompetenza e maleducazione: queste spesso le regole operative che attuano buona parte delle società di recupero crediti.
 
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25033 del 22 giugno 2012 ha stabilito che “ il creditore che tempesti di telefonate il debitore per indurlo ad adempiere rischia la condanna per molestie o disturbo delle persone. A nulla rileva l'esercizio del diritto di credito del molestatore, attesa la subvalenza di tale interesse rispetto alla tutela dell'altrui sfera individuale.”
 
Quando, in un momento così difficile per una crisi economica che colpisce le tasche di tutti i consumatori e utenti attraverso la perdita costante di posti di lavoro , ci si trova, oltretutto, davanti al quadro drammatico del dovere pagare nuove tasse , diventa insopportabile l’aggiunta del terrore quotidiano che molte società di recupero esercitano .
Nonostante le continue denunce per i metodi vessatori attraverso i quali alcune di queste Società di recupero, come in alcuni casi la Recus Spa e GERI Spa stanno perseguitando i consumatori , l’UNIREC - Unione Nazionale Imprese a tutela del credito, evita di intervenire e non contrasta il modo accanito, arrogante e minaccioso delle telefonate fatte in orari non consentiti nemmeno dal loro codice deontologico seppur vengano utilizzate frasi minacciose nei confronti dei consumatori ancora “presunti” morosi.
 
Queste sono realtà evidenziate dalle moltissime richieste di intervento che ci giungono ai nostri sportelli in diverse Regioni da parte di utenti che hanno subìto e subiscono quotidianamente da parte di dette Società attraverso telefonate poste con tono e metodo persecutorio , metodo oltretutto pubblicizzato nelle presentazioni delle stesse aziende sui loro siti web.
Ma la sorpresa è che nel web , in una moltitudine di blog veniamo a conoscenza che oltre alle telefonate ci sono gli sms e poi le email su numeri e/o caselle di posta di mogli e/o figli con minacce di pignoramenti coatti , di cause penali per truffa e chi più ne ha ne metta…..
 
Bisognerebbe poi accertare come sia possibile che grosse ed importanti Aziende con leggerezza comunichino a Terze Società i dati dei propri clienti e la posizione debitoria. Tralasciano poi la violazione di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003).
 
Alcuni consumatori che si sono rivolti ad A.E.C.I. hanno segnalato che tali Società di recupero Crediti, una volta informate del fatto che delle pratiche di recupero se ne sarebbe occupata un’Associazione Consumatori, hanno reagito con insulti ed ulteriori minacce alle quali abbiamo deciso come Associazione di Consumatori di rispondere con segnalazioni e denunce all’autorità giudiziaria ipotizzandosi un grave reato di stalking per persecuzioni e minacce.
 
Per questo A.E.C.I. vi invita ad segnalarci ogni abuso da parte di queste Società di recupero del credito in maniera da ripristinare le regole corrette all’interno della nostra società civile e tutelare i nostri diritti e la nostra quiete familiare.
 
(articolo a firma di Leonardo Peruffo Presidente di A.E.C.I.| ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI)

TUMORE A SEGUITO DI PROTRATTO USO DI CELLULARE: LA PATOLOGIA ESISTE E INAIL DEVE RISARCIRE

Un ex manager bresciano per dodici anni ha utilizzato il telefonino per una media di sei ore al giorno, ammalandosi di tumore benigno. La Cassazione gli ha riconosciuto una pensione di invalidità all'80%.
 
Questa sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17438/2012, fa riferimento ai risultati di numerose ricerche e studi a livello internazionale erappresenta sicuramente una chiave di svolta per almeno due aspetti rilevanti: 
i. per la prima volta la giurisprudenza di legittimità riconosce la lesività nell'uso dei telefoni cellulari ii. la medesima giurisprudenza riconosce la correlazione tra l'uso dei telefonini e l'insorgenza di patologie tumorali.
  
La nostra associazione ritiene che questa sentenza possa rappresentare una pietra miliare che potrebbe aprire la strada ai risarcimenti per i consumatori danneggiati.
 
Questa sentenza dovrebbe far nascere in noi, autonomamente, l'attuazione di politiche di precauzione per noi e per i nostri bambini... Dovremmo ad esempio evitare le lunghe telefonate e comunque sempre usare l'auricolare; spegnere il cellulare di notte; non tenere il cellulare in tasca o a stretto contatto con il nostro corpo.... 

Per segnalare un caso, per qualsiasi consulenza e/o informazione, è possibile contattarci all’indirizzo di posta elettronica: feltre@euroconsumatori.eu

lunedì 22 ottobre 2012

VENDITE A DOMICILIO: ALLERTA

Vendita direttaDopo tante segnalazioni pervenute presso il Nostro sportello e presso gli sportelli del Gruppo Veneto della nostra associazione, abbiamo pensato di predisporre un comunicato di allerta per tutti i nostri tesserati e per i consumatori....

VENDITE A DOMICILIO

domenica 21 ottobre 2012

BANCHE: UN TAGLIO ALLE COMMISSIONI

Riduzioni in arrivo per le commissioni interbancarie sul Pagobancomat, Bancomat, RID (ad esempio domiciliazione delle bollette) e RiBa (pagamenti con ricevuta elettronica). E' l'effetto dei due provvedimenti adottati dall'Antitrust che ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da Abi e Consorzio Bancomat al termine di due distinte istruttorie, avviate per verificare l'esistenza di intese restrittive della concorrenza.
Le commissioni oggetto di riduzioni, si legge in una nota dell'Authority, ''costituiscono un costo nei rapporti tra banche che può incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela finale. Tutte le nuove commissioni sono state determinate applicando il principio di efficienza economica e rappresentano livelli che non potranno essere modificati in aumento''.
 
L'Antitrust effettuerà un costante monitoraggio alla luce delle evoluzioni concorrenziali e normative anche europee: in particolare la commissione interbancaria PagoBancomat scende di oltre il 4% sul valore della transazione media, per effetto degli impegni presentati dal Consorzio Bancomat (la componente fissa della commissione interbancaria si riduce da 0,13 a 0,12 euro per ogni operazione). Il Consorzio si è impegnato a rivedere la commissione alla luce dei principi che emergeranno dagli studi in corso di svolgimento da parte della Commissione Europea e dell'Eurosistema; la commissione per i prelievi presso gli sportelli Bancomat si riduce del 3,4% (dal 0,58 a 0,56 euro); la commissione interbancaria RID viene tagliata del 36%, scendendo a 0,16 euro. A partire dal primo novembre 2012, la commissione interbancaria sul RID sarà azzerata, in linea con l'evoluzione europea, salvo per la parte relativa al servizio di allineamento elettronico archivi (pari a 0,071 euro). La commissione per il RID veloce scende da 0,35 a 0,26 euro a operazione; la commissione RiBa per disposizione di incasso viene ridotta di quasi il 20%, da 0,57 a 0,46 euro.
 
Abi e Consorzio Bancomat esprimono soddisfazione. La definizione delle commissioni interbancarie "garantisce il buon funzionamento di strumenti di pagamento, efficienti, utili e sicuri, con benefici per le famiglie e le imprese che quotidianamente li utilizzano". Gli impegni di ABI (per RiBa e Rid) e Consorzio Bancomat (per Bancomat e PagoBancomat), "mentre confermano la validità delle commissioni interbancarie, seguono gli orientamenti che si vanno consolidando in ambito comunitario e nazionale, tesi a promuovere il progressivo contenimento di queste commissioni, determinando un'ulteriore taglio fino ad un massimo del 36% rispetto ai livelli già rivisti al ribasso nel luglio 2009".
 
(Fonte: Roma, 6 ott. (Adnkronos))

AUTO PARCHEGGIATA CON FINESTRINI O PORTA APERTA? 39 EURO DI MULTA!!!

La crisi economica non solamente ci costringe a capriole acrobatiche per la sopravvivenza giornaliera, non solamente sta cercando di soffocare la nostra libertà... La crisi economica, sicuramente, ci rende un popolo stanco e stressato.
 
Per questo motivo, crediamo, capita frequentemente di vedere, anche nel nostro territorio, auto parcheggiate con i finestrini aperti o con la portiera lasciata aperta... (Pensate che solamente nell'ultima settimana, spostandoci da nord a sud del nostro territorio, ci è capitato di vedere ben quattro automobili con finestrini e porte aperte).
 
Una svista che ci costa sicuramente un bello spavento quando torniamo e ci rendiamo conto dello scampato pericolo... una dimentica che però può costarci cara perché potremmo incorrere nella possibilità di trovare sul nostro parabrezza una multa di 39 euro.
 
Non ci sorprenda la cosa: é lecita!!! L'articolo 158, comma 4, del Codice della Strada, infatti prevede che “durante la sosta o la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Lasciare il finestrino aperto, incorrendo nel rischio di agevolare il lavoro di qualche ladro in azione che beneficerebbe di una palese dimenticanza del proprietario, rappresenta un comportamento in contrasto con l’obbligo di custodire e preservare il mezzo, adottando tutte le cautele opportune per evitarne un uso improprio.

Certamente si tratta di un provvedimento insolito, raramente applicato, ma perfettamente legittimo e come tale, ai sensi del Codice della Strada, punibile con una sanzione amministrativa compresa tra 39 e 159 euro.

Attenti Consumatori... controllate le Vostre auto quando le lasciate parcheggiate... ladri o forze dell'ordine potrebbero essere in agguato!!!

BANCHE: SENTENZA CASSAZIONE CONTRO ANATOCISMO

La norma sull’anatocismo bancario contenuta nel decreto Milleproroghe del 2010 è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale (con la sentenza n.78/2012). Questa norma regola i tempi di prescrizione per presentare ricorso contro le banche che hanno applicato l’anatocismo, ossia la contabilizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi.
 
La norma calcola i tempi di prescrizione decennale dal compimento di ogni singola operazione e non dalla data di chiusura del conto corrente, come aveva ribadito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2 dicembre 2010.
 
La Corte, raccogliendo 9 ordinanze di tribunali diversi, sottolinea come “retrodatando il decorso del termine di prescrizione” e derogando dalle disposizioni del codice civile, la norma rende “asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente” fra correntista e banca.
 Infatti “finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate”.
 
Insomma una norha che "violava vari principi costituzionali, tra cui quello di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché i principi delle norme della CEDU".
 
Un'altra sacrosanta vittoria delle Associazioni Consumatori e degli utenti verso i governi che si sono succeduti in questi anni e che hanno dimostrato grande attenzione alle caste ed ai potentati grazie (e per una volta possiamo dirlo apertamente) alla Giustizia, come hanno dimostrato le S.U. della Casazione e della Corte Costituzionale.
 
Questa sentenza rappresenta un elemento fondamentale che dona un attimo di sollievo a tutti quei correntisti che avevano un processo pendente al momento dell'entrata in vigore del decreto "MilleProroghe" e che dona maggiore serenità anche a coloro che stanno ponderando di promuovere un'azione giudiziale per far valere i prori diritti ed ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la restituzione del mal tolto da parte delle banche.
 
Prima dell’entrata in vigore della norma, finalmente dichiarata illegittima, numerose erano state la vittorie giudiziali dei consumatori che hanno comportato la restituzione di quanto illegittimamente percepito da parte delle Banche ed oggi, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, tantissimi altri correntisti potranno agire in giudizio per far valere i propri diritti”.
 
A.E.C.I. invita chi ha o ha avuto un contratto di conto corrente (purché non chiuso da più di 10 anni) che ha registrato degli scoperti ed al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte delle banche, ad inviare una formale diffida, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria Banca, chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente percepite.
 
Per consulenza ed assistenza alla Vostra pratica A.E.C.I. rimane a Vostra disposizione ai numeri telefonici del fisso 0439.300030 o del mobile 347 74 21 260 ovvero all'indirizzo mail feltre@euroconsumatori.eu
 
 
(fonte:www.controlacrisi.org)

VITTORIE CONTRO SKY: LE PENALI CHIESTE AI CONSUMATORI SONO ILLECITE

A.E.C.I. 1 - SKY Italia Srl 0. Se facciamo ricorso al gergo calcistico possiamo così definire l'attuale situazione e prodotta dalla cancellazione della causa intentata da SKY Italia Srl a danno di un consumaore per incompetenza territoriale.

Eppure SKY Italia Srl continua imperterrita a richiedere penali a consumatori privati ed a locali commerciali, che possono arrivare anche fino a € 6.960 per uso improprio della card.

Vi raccontiamo una delle nostre battaglie vincenti, quella storica, accaduta a Roma.
Ad un ragazzo di 35 anni SKY Italia Srl chiede una penale di 6.960 € per uso improprio della card. Una fantomatica ispezione da parte di SKY avrebbe riscontrato l’uso della card al di fuori della sua abitazione. In realtà, l’ispezione non c’è mai stata. Nessuno si è presentato a nome di Sky e il meccanismo ideato da Sky sembrerebbe dunque ordito solo per estorcere denaro a consumatori facilmente spaventabili.

Allarmato dall’enormità della cifra, il ragazzo si rivolge ad A.E.C.I., che lo difende durante il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CO.RE.COM. Lazio (Comitato Regionale per le Comunicazioni) dove, come previsto dalla legge, al consumatore è data la possibilità di incontrare gli operatori di servizi di comunicazione e risolvere le controversie.
Secondo una pratica ormai nota, SKY NON si presenta, rifiuta il tentativo obbligatorio di conciliazione e preferisce convocare il malcapitato presso il Giudice di Pace di Milano.
Qui la beffa: il Giudice di Pace cancella la causa per incompetenza territoriale.
SKY ITALIA oltre ad agire illecitamente è pire incompetente.

Purtroppo, non è l’unico caso di abuso da parte di SKY segnalato e seguito da A.E.C.I.
SKY Italia Srl continua in maniera sistematica a chiedere a consumatori penali per uso improprio della propria card privata utilizzata in maniera irregolare al di fuori della propria abitazione. Sino a 6.960 €, una cifra che fa impallidire.
Contemporaneamente sono state segnalate numerose richieste di denaro da parte sempre di SKY rivolte a locali commerciali, bar, ristoranti, circoli ecc. dove – secondo ispezioni condotte da presunti incaricati SKY – si sarebbe utilizzata in maniera impropria la card SKY. In questo caso, SKY chiederebbe una somma pari a € 800,00 a saldo e stralcio della propria situazione irregolare e la sottoscrizione di un abbonamento annuale di tipo commerciale.

L’intera operazione condotta da SKY Italia Srl su duplice binario alla nostra Associazione suona un po’ strana:
- da un lato SKY condanna al pagamento di un’esosa penale – senza contraddittorio né prova – indifesi consumatori, spaventati dai toni minacciosi utilizzati nelle comunicazioni;

- dall’altra SKY chiede denaro – sempre senza né contraddittorio, né prove – a commercianti, locali, ristoranti, circoli ... ... ... che, pur di continuare a lavorare e risolvere il problema, preferiscono pagare una somma transattiva, sanare l’"irregolare" e mettere un punto.

Noi di A.E.C.I., francamente, un punto non ce lo vogliamo mettere. Dopo la nostra denuncia di qualche mese fa, A.E.C.I. continuiamo a tenere alta l’attenzione.

A.E.C.I. sta difendendo tutti i consumatori incappati nella vicenda SKY e, in maniera sistematica, convoca SKY dinanzi sia al CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) per il tentativo obbligatorio di conciliazione sia all’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni). Il rifiuto di comparire quando convocata denota una mancanza di rispetto verso il consumatore cui è negato il confronto e verso le Istituzioni e gli organi preposti.

A.E.C.I. ha inoltre provveduto a denunciare l’intera vicenda e il comportamento non corretto anche all’ANTITRUST.

A.E.C.I. considera illecite le pretese di SKY Italia e le modalità con cui vengono rivolte e sta impugnando TUTTE le richieste di pagamento.
Rivolgetevi ad A.E.C.I. per sapere come fare a tutelarvi, far applicare la legge e fermare il mancato rispetto da parte di SKY dei diritti dei consumatori.

 

sabato 20 ottobre 2012

UNICO 2012 ED INTEGRATIVA: 90 GIORNI PER SANARE

Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011 è scaduto lo scorso 01ottobre2012  (in realtà la scedenza era fissata per il 30 settembre che però cadeva di domenica), ma entro la fine di questo mese scade un altro onere, questa volta, in capo agli intermediari abilitati alla presentazione dell’Unico 2012.
 
Dopo la scadenza della presentazione del mod Unico 2012, spetta al contribuente verificare che lo stesso modello sia stato correttamente inviato, avendo tempo fino a dicembre, pagando una sanzione, per poter ripresentarlo. Se però l’omessa presentazione del modello Unico 2012 dovesse imputarsi all’intermediario abilitato, incaricato dell’invio, in tal caso la sanzione è a carico dello stesso professionista.

Entro la fine di questo mese, per l’esattezza entro il 31 ottobre 2012, spetta all’intermediario abilitato, incaricato dal contribuente all’invio del mod Unico 2012, consegnare allo stesso contribuente due documenti. Uno è l’originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate e l’altro è una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione, che costituisce la prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. L’intermediario ha il dovere di conservare la dichiarazione dei redditi, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per il modello Unico 2012, la cui scadenza di presentazione è fissata al il 1° ottobre 2012, l’obbligo di conservazione terminerà il 31.12.2016.
 
Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
 
Può anche verificarsi il caso in cui, dopo la scadenza della presentazione di Unico 2012, il contribuente si accorge di errori commessi nella compilazione dell’Unico 2012. In tal caso può procedere alla rettifica o integrazione, presentando una nuova dichiarazione, cd dichiarazione integrativa. Si ricorda che è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.
 
Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio del modello Unico 2012 in tal caso):
  • entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte,
  • entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2016 si può correggere l’Unico 2012).

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: RATEIZZARE SI PUò

Gli utenti più esperti molto probabilmente sono già a conoscenza della possibilità di richiedere un rateizzo, ovviamente adeguatamente motivato, anche delle SANZIONI AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE (comunemente chiamate multe o contravvenzioni).
 
Lo prevede il Codice della Strada, all'articolo 202bis, che al primo comma recita "I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore ai 200,00 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili".
 
Ecco gli elementi salienti da sapere per accedere all'istituto della rateizzazione menzionato:
1. reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (risultate da ultima dichiarazione dei redditi) non superiore agli € 10.628,16
[Attenzione: bisogna fare la somma dei redditi del medesimo periodo di tutti i componenti della famiglia ed i limiti di reddito del periodo precedente sono elevanti di € 1.032,91 per ogni famigliare convivente]
 
2. se l'importo non supera gli € 2.000 l'autorità, esaminata la domanda, può concedere un rateizzo sino a 12 rate; se l'importo non supera gli €  5.000 le rate raddoppiano salendo a 24; se l'importo eccede gli € 5.000 è possibile avere un piano di rateizzo sino a 60 rate
 
3. Sulle somme interessate dal rateizzo vengono applicati gli interessi di legge
 
4. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €
 
5. l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione e la sua presentazione costituisce rinuncia al ricorso avverso il Prefetto o il Giudice di Pace
 
6. In caso di accettazione dell'istanza e di contestuale mancato pagamento della prima rata e, successivamente, di due rate, il debitore decade dal diritto di rateizzazione.
 
7. In caso di rigetto della rateizzazione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazioned del relativo provvedimento

venerdì 19 ottobre 2012

POSTE ITALIANE NON HA LA POSTA CERTIFICATA IL COMUNE DI ROMA NON LA LEGGE PROPRIO

È incredibile. Chi gestisce servizi di posta certificata (anche per lo Stato) non pubblica il proprio indirizzo PEC per poter utilizzare il canale elettronico ai fini di un reclamo.
 
Ovvio che POSTE ITALIANE ha interessi economici a ostacolare l’utilizzo di un sistema che semplifica la vita del cittadino e che (contestualmente) abbatte l’utilizzo delle raccomandate. POSTE ITALIANE ha tutto l’interesse quindi a non far utilizzare la posta certificata.
 
Il paradosso è tutto italiano. A partire dal Comune di Roma che ha un solo indirizzo di posta certificata a cui non è possibile scrivere per esaurimento dello spazio della stessa mail. Insomma le poste italiane non comunicano posta certificata e il comune di Roma Capitale non la legge proprio.
A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti ha verificato nel sito di POSTE.IT e a fronte della mancato inserimento nel sito la verifica è stata fatta anche attraverso gli operatori del CONTACT CENTRE 803160 che hanno ammesso che Poste Italiane non utilizzano il servizio di posta certificata.
 
A.E.C.I. è disposta ad accogliere (sia dal Comune di Roma sia da Poste Italiane) rettifiche circa i riscontri effettuati dalla nostra associazione di consumatori.
ANCHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA DA INVIARE A lazio@pec.euroconsumatori.eu. (A.E.C.I. utilizza da tempo la posta certificata).
Questo è il messaggio invece ricevuto dalla mancata consegna della mail inviata al Comune di Roma all’indirizzo anagraferoma@postacertificata.gov.it.
This is the mail system at host smtps.pec.aruba.it.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

: host
smtp.postacertificata.gov.it[94.86.40.185] said: 553 Impossibile inviare il
messaggio (in reply to end of DATA command)

www.hightechonline.it... tante segnalazioni di mancata consegna della merce

Sono giunte, e stanno pervenendo, segnalazioni circa problematiche riscontrate con il sito internet www.hightechonline.it. Le segnalazioni, del tutto similari a quelle ricevute per il sito www.audiovideomania.it, ci inducono a pensare che si tratti di siti che attuano politiche commerciali non corrette.

A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti è sempre attenta a verificare situazioni che possano creare problematiche nei confronti dei consumatori (visita la sezione "campagne" http://www.euroconsumatori.eu/articoli_campagne.php).

La nostra associazione mette in atto da tempo la stessa strategia. Le segnalazioni relative a società non rispettose dei consumatori o (in alcuni casi) delle leggi vigenti e che attuano politiche commerciali scorrette vengono raccolte e inviate alle autorità competenti per la verifica della sussistenza delle violazioni di legge.
 
Invitiamo pertanto tutti coloro i quali hanno avuto problemi con il sito http://www.hightechonline.it/ a segnalarlo attraverso il form appositamente pubblicato di seguito a questo articolo.
 
A.E.C.I., come sempre è pronta a pubblicare anche eventuali precisazioni da parte dei titolari del sito http://www.hightechonline.it/.
 
Il nostro Sportello Telematico è sempre a disposizione, tramite chat, email, telefono a dare assistenza e consulenza gratuito a tutti i nostri contatti
A.E.C.I. FELTRE | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI
 
telefono 0439 300030 | feltre@euroconsumatori.eu

AUDIOVIDEOMANIA.IT: A.E.C.I. DENUNCIA ALL’ANTITRUST E CHIEDE OSCURAMENTO DEL SITO

Numerose le segnalazioni su prodotti acquistati e mai consegnati dall’Azienda romana
 
Dopo numerose segnalazioni A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti ha chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità delle Comunicazioni di avviare un procedimento nei confronti Audiovideomania di Alemanni Gerardo per verificare le ipotesi di violazione del Codice del Consumo e del Regolamento dell’Antitrust ma, soprattutto, l’ipotesi di reati penali.
 
Vista la numerosità dei casi segnalati e la certezza che sia ancora possibile acquistare sul sito www.audiovideomania.it la nostra Associazione ha chiesto anche l’oscuramento del sito stesso.
 
COSA E’ SUCCESSO.
Il sito www.audiovideomania.it – la sede dell’Azienda è Roma - è specializzato in prodotti di telefonia, informatica, strumenti elettronici, ecc. Una volta registratisi sul sito è possibile acquistare il prodotto prescelto e pagare tramite PayPal (pagamento al momento sospeso) o tramite bonifico.
Dalle segnalazioni pervenute parrebbe che in maniera sistematica i prodotti acquistati e pagati non vengono dall’Azienda consegnati. In alcuni casi segnalati, una volta scelto il prodotto– si ha diritto ad una sola spedizione - e ricevuta la conferma di acquisto, l’unica spedizione a essere ricevuta è quella della fattura, nei casi più fortunati, e nulla in molti altri.

Inutili i solleciti di consegna merce. Inutili le richieste di rimborso. Le risposte che si ricevono fanno riferimento al fatto che – vista che una spedizione è stata fatta – non si ha diritto a ricevere più nulla. Il ricevimento della fattura equivarrebbe al ricevimento del prodotto acquistato e pagato.
A oggi risulta impossibile contattare l’Azienda che risulta avere i telefoni non raggiungibili.
 
E ADESSO?
A.E.C.I. ha chiesto un INTERVENTO URGENTE all’Autorità per il Controllo della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità per il Controllo della Concorrenza e del Mercato e alla Polizia Postale:
- verifica di comportamenti scorretti e pubblicità ingannevole a danno del consumatore;
- verifica di violazione del Codice di Consumo (D. Lgs 206/2005);
- oscuramento del sito.
 
Contemporaneamente A.E.C.I. sta seguendo le diverse situazioni sottoposte dai consumatori che hanno acquistato prodotti mai consegnati.
 
COSA FARE SE AVETE ACQUISTATO TRAMITE AUDIOVIDEOMANIA
- Inviare una raccomandata a/r con la richiesta di consegna merce o rimborso somme pagate a :
AUDIOVIDEOMANIA di ALEMANNI GERARDO
VIA TUSCOLANA n. 296 interno 1
00181 - ROMA
- inviare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità Garante delle Comunicazioni e alla Polizia Postale della propria città;
- rivolgersi alla sede A.E.C.I. più vicina per avere consigli su come agire e essere tutelati dai legali di A.E.C.I.
 
Come sempre, CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO per verificare se qualcuno si sta comportando in maniera non corretta: per e-mail (feltre@euroconsumatori.eu).


BPM: A.E.C.I. PUNTA ALLA RESTITUZIONE DEL 100% DELLE SOMME

AECI invita a NON accettare i Protocolli d’intesa dettati dalla Banca alle Associazioni di Consumatori: il rischio è quello di perdere i vostri soldi.
 
CONVERTENDO BPM 2009/2013 – 6,75% rischia di diventare un bagno di sangue per i consumatori risparmiatori. I circa 15.000 piccoli risparmiatori, clienti della Banca Popolare di Milano, che hanno accettato i consigli della propria banca e hanno sottoscritto il prestito obbligazionario chiamato “Convertendo 2009/2013 6,75%” e hanno visto convertire le proprie obbligazioni in azioni della Banca Popolare di Milano rischiano nella migliore delle ipotesi di rivedere il 65% del capitale investito, nella peggiore di PERDERE TUTTO.
 
Per ogni 100 euro di obbligazione sottoscritta, hanno ricevuto 36,9 azioni della banca che sono arrivate ad avere ciascuna un valore di 0,3 euro, quindi circa 11 euro ogni 100. Una perdita pari all'89% del capitale iniziale sottoscritto.
Nessun risparmiatore se correttamente informato dalla propria banca e con un minimo di senno, avrebbe mai sottoscritto un investimento così negativo.
 
La Banca Popolare di Milano ha firmato un PROTOCOLLO D'INTESA con 3 associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc e Federconsumatori) – ma aperto anche ad altre associazioni - per predisporre dei tavoli di conciliazione relativi al caso del "CONVERTENDO BPM 2009/2013 – 6,75%" e chiedere rimborsi sulle perdite delle obbligazioni.
 
SIAMO ALLE SOLITE. Questi tavoli di conciliazione sono una buffonata della quale le Associazioni di Consumatori non dovrebbero essere "complici". In cosa consiste il PROTOCOLLO D’INTESA? E, soprattutto, cosa potranno mai ricavarne queste Associazioni dagli accordi con la Banca che ha ingannato il risparmiatore?

ORMONI AI BAMBINI IN CAMBIO DI SOLDI E REGALI. LA BATTAGLIA DI A.E.C.I. PER DEBELLARE QUESTI MEDICI IGNOBILI

L'articolo del 17 ottobre del corriere.it - "Ormoni ai bambini in cambio di denaro" - ci ha convinto, ma non avevamo bisogno di ulteriori prove, che le battaglie condotte da A.E.C.I., per ottenere la prescrizione del principio attivo e non del farmaco sulla ricetta, è stata cosa buona e giusta. Secondo il corriere infatti, sono stati indagati 67 medici in tutta Italia. Avrebbero prescritto farmaci ormonali, anche ai bambini, con dosaggi al di sopra delle indicazioni terapeutiche per ricevere denaro e regali dall'azienda farmaceutica Sandoz (sede a Vercelli, filiale a Venezia), che li avrebbe corrotti tramite gli informatori scientifici. Sono 67 i medici di ospedali pubblici e privati di Roma e tutta Italia coinvolti ed indagati nell'inchiesta dei Nas "Do ut des": tra di loro tre veneti: due pediatri Veronesi e una endocrinologa di Padova molto nota in città.
Le ipotesi di accusa alla base dell'operazione condotta sono: associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, istigazione alla corruzione, truffa aggravata, falso e comparaggio.

Indagati anche dodici fra dirigenti e informatori farmaceutici della Sandoz, società che si occupa della produzione di farmaci ormonali e per la crescita, e il titolare di un'azienda che organizza eventi.

Per ogni nuovo paziente che utilizzava i suoi farmaci gli informatori scientifici riuscivano a pagare sino a 2mila euro: un sistema tariffario macabro, variabile a seconda della durata della terapia, per piazzare ormoni sui bambini. I flussi di denaro avvenivano attraverso la ONLUS legata alla società Sandoz e giustificati con documentazione di false consulenze, contributi a congressi, seminari e trasferte per partecipazioni a convention internazionali.

Dalla stessa inchiesta, condotta dai NAS e coordinata dalle Procure di Bologna e Busto Arsizio, è emerso che per i medici compiacenti non c'erano solamente soldi e regali.
All'Umberto I di Roma, per esempio, si era riusciti ad affinare una preziosa arte del baratto: false attestazioni di partecipazioni a congressi a NewYork per giustificare l'assenza dal servizio contro 60 nuovi bambini/pazienti a cui prescrivere l'ormone della crescita.
V'è persino un caso in cui ad un medico compiacente è stato promesso un contratto da ricercatore per 50mila euro all'anno per otto anni a partire dal 2010.

Ma cosa somministravano questi medici ai bambini?
Tra i farmaci prescritti c'erano l'Omnitrope, un ormone della crescita con il principio attivo della Somatropina, e il Binocrit, un farmaco che fa aumentare la produzione di globuli rossi. Entrambi sono utilizzati come anabolizzanti e considerati sostanze dopanti.

Dagli atti dell'inchiesta emergerebbe che la Sandoz sapeva e avrebbe agito al suo interno anche con provvedimenti disciplinari. In una nota la casa farmaceutica sottolinea «di avere collaborato appieno con le autorità nel corso dell'inchiesta e di avere intrapreso severe azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti».
 
Quasi incredibile pensare che si possa arrivare a tanto, al fine di ottenere qualcosa, scherzando sulla salute di cittadini e, soprattutto, bambini.
E mentre attendiamo l'esito dell'inchiesta degli investigatori, cui è dato compito soprattutto scoprire se i pazienti non abbiano subito danni fisici per il presunto sovradosaggio di farmaci non necessari, viviamo nella speranza è che l'industria farmaceutica non trovi sistemi alternativi (per esempio concentrandosi ora non più sui medici ma sui farmacisti) per poter vendere prodotti inutili e dannosi.

 

mercoledì 17 ottobre 2012

SPORTELLO TELECOMUNICAZIONI. HA UN PROBLEMA CON TELECOM, FASTWEB, INFOSTRADA, TELE2, VODAFONE, BT ITALIA, TRE, TISCALI ??? CI PENSA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Lo Sportello Telecomunicazioni di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, sta portando ottimi risultati per i consumatori: storni macroscopici di fatture errate ma, anche e sopratutto risarcimenti di danni ottenuti in poco tempo e con spese irrisorie.
 
Lo Sportello, grazie all'Istituto di Conciliazione ed a rapporti diretti con gli operatori telefonici è riuscito ad ottenere splendidi risultati per i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione di Consumatori.
 
Invitiamo i consumatori a contattare lo sportello AECI FELTRE al 0439 3000 30 oppure al 347.7421260 ovvero all'indirizzo mail feltre@euroconsumatori.eu

L'ANTITRUST GRAZIE AD A.E.C.I. SANZIONA EASYDOWNLOAD PER 960.000 EURO

Sanzione da 960.000,00 € per la EURO CONTENT LTD da parte dell’Autorità per le Garanzie del Mercato: evento storico sia per l’importo della sanzione, sia per il numero di segnalazioni che la stessa Autorità ha ricevuto nell’arco di pochi mesi.
A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti è tra le Associazioni di Consumatori che hanno contribuito in maniera considerevole a far sì che il sistema EASY DOWN LOAD fosse smantellato e bloccato.
L'Antitrust ha deliberato che la EUROCONTENT LTD ha attivato una pratica commerciale scorretta per:
- aver utilizzato articolati meccanismi che hanno indotto i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che i prodotti sofware presenti sul proprio sito (e disponibili gratuitamente in rete) potessero essere scaricati senza alcun onere economico;
- aver inviato ai consumatori numerosi solleciti di pagamento, l'ultimo dei quali con oggetto "Avviso urgente - ULTIMO SOLLECITO" includeva una maggiorazione di 5 € e l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, la Eurocontent Ltd avrebbe esercitato azioni legali per il recupero del credito.
Per tali motivazioni, l'Antitrust ha stabilito che la sanzione ai danni di EUROCONTENT LTD per ciascuna pratica commerciale scorretta sia di 480.000 € (per un totale di 960.000 €). L'Antitrust ha inoltre disposto che la EuroContent LTD pubblichi il testo dell'estratto della delibera per 30 gg consecutivi su www.easy-download.info (sulla home page e sulla pagina di registrazione).
A.E.C.I.ancora una volta è stata al fianco di tutti i consumatori che hanno subito un vero e proprio tentativo di truffa. Il dispositivo dell’Autorità ci riempie di orgoglio e ci soddisfa pienamente ma, soprattutto, ci incoraggia a proseguire lungo questo percorso iniziato solo tre anni fa.
In questi tre anni A.E.C.I. ha fatto passi da gigante, che hanno portato la nostra struttura al livello di altre note e ben radicate.
Un GRAZIE ai consumatori che hanno dato e continuano a dare fiducia ad A.E.C.I. e ai collaboratori di A.E.C.I. che quotidianamente sono attivi per la difesa e tutela dei diritti del consumatore.
Rinnoviamo l’impegno profuso nei confronti da EURO CONTENT LTD per tutti gli altri casi (collettivi e non) che saranno sottoposti all'attenzione di A.E.C.I.

lunedì 15 ottobre 2012

PAY TV: PROBLEMI...CHE FARE

Siamo stati contattati da numerosi consumatori che lamentano il protrarsi di problemi con le PAY TV (Sky e Mediaset Premium): poca trasparenza dei costi, disdette impossibili, attivazione di servizi mai richiesti...

Tutti lamentano un servizio clienti semplicemente ed eufemisticamente imbarazzante: stiamo parlando dei servizi clienti di colossi aziendali, che vantano un paniere di clienti che supera abbondantemente gli otto milioni, in cui gli operatori volutamente ignorano i diritti dei consumatori accampando o solo menzionando procedure interne aziendali che, manco a dirlo, hanno come unico risultato quello di far cadere nel vuoto il reclamo del consumatore.

Consigliamo agli utenti di non demoredere e di non soccombere a procedure che sembrano create ad hoc per non risolvere le problematriche della clientela; li invitiamo a scrivere una lettera di diffida o di messa in mora con raccomandata a/r mettendo in conoscenza l’Antitrust. Solitamente a questo punto iniziano ad ascoltare le richieste del consumatore.

Alcune particolarità
A. Se avete accettato l’offerta di abbonamento a un pacchetto di canali tv che ti hanno fatto al telefono, a domicilio, per strada oppure online, ma avete cambiato idea, potete ripensarci senza alcuna spesa ENTRO 10 GIORNI dalla conclusione del contratto: è sufficiente mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del fornitore.
B. Se volete disdire l’abbonamento prima che scada devete pagare le spese vive sostenute dall’operatore per la disattivazione del servizio (si aggirano attorno a qualche decina di euro). Attenzione: NON POSSONO ESSERE APPLICATE PENALI PER IL RECESSO ANTICIPATO.
C. Se non comunicate la DISDETTA (con raccomandata completa di ricevuta di ritorno) nei tempi e modi previsti dal contratto, l'abbonamento alla pay tv si rinnova in automatico. Ricordate che il preavviso richiesto non può superare i 30 giorni e la disdetta deve essere senza spese. Se, invece, volete recedere in anticipo rispetto alla scadenza potete farlo pagando le spese vive per la disattivazione del servizio. NON POSSONO ESSERE APPLICATE PENALI PER IL RECESSO ANTICIPATO.
D. Se ricevete una richiesta di pagamento per un abbonamento che avete disattivato, è necessario formulare formale diffida (manco a dirlo con raccomandata completa di ricevuta di ritorno oppure con PEC) per far cessare le illecite richieste di pagamento. In questo modo si ha anche una prova da usare nel caso in cui l’operatore non demorda e si debba ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge.
E. Se state subendo un disservizio perché state pagando l’abbonamento, ma il segnale è disturbato e non riesci a ricevere alcuni canali o il servizio non è ancora attivo, puoi chiedere all’operatore di agire per risolvere il problema. Invia una lettera di MESSA IN MORA in cui stabilite anche un termine (non inferiore 15 giorni) per l’adempimento.
La conciliazione è obbligatoria Se proprio l'utente non riesce a far valere i prorpi diritti ricordatre che dovere ricorrere, prima di adire alla giustizia ordinaria, esperire al tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) competente della tua regione - ovvero attraverso un  diverso organismo di mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia - che deve cercare di far raggiungere alle parti un accordo.
Infatti, solo dopo il tentativo del Co.Re.Com. è possibile portare la lite davanti al giudice civile dove si può chiedere anche il risarcimento del danno.

giovedì 11 ottobre 2012

BT ITALIA: IN INGHILTERRA OPERATORE LIGIO IN ITALIA AL DI SOPRA DELLE REGOLE

Agli sportelli della nostra associazione, sparsa un po' in tutta Italia, si sono presentati, in poco tempo, molti utenti si sono riferiti alla nostra associazione per gravi disservizi causati dall’operatore telefonico BT ITALIA che, splendidamente adattato alla realtà italiana, ce la mette tutta per non rispettare le leggi vigenti nel nostro paese.

Al di la di disservizi tecnici (che possono capitare a tutti gli operatori) gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione hanno evidenziato:

1) procacciatori di affari che si sono presentati a nome di Telecom Italia (facendo forza sul nome abbastanza similare)
2) promesse di risparmio economico abissali (ovviamente non rispondenti alla realtà),
3) mancati traslochi di linea
4) fatturazioni fantasiose
5) utenti che continuano a ricevere fatture (e contestuali richieste di addebito in banca) nonostante le linee siano chiuse da tempo
6) mancate risposte a contestazioni degli utenti
7) risposte ciclostilate lontane da ciò che gli utenti hanno richiesto
8) disattivazione di linee nonostante siano in corso reclami
9) mancate presenze endemiche presso i vari corecom.

Potremmo ancora continuare la lista. Cosa strana è che tutti gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione lamentano il distacco della linea nonostante ci siano reclami o addirittura richieste di conciliazione in corso nonostante quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni

“L'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, puo' disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Va tenuto presente che: non puo' intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o piu' fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia davanti al Corecom (vedi sotto); il ritardato o mancato pagamento non puo' intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi; si puo' considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura".

A.E.C.I. chiede un immediato intervento dell’Autorità per verificare le anomalie sopra riportate e sanzionare l’operatore telefonico e invita i consumatori a riflettere prima di diventare clienti BT ITALIA.

Tutte le nostre sedi sono comunque a disposizione di tutti i consumatori per poter ricorrere nei confronti dell’operatore BT ITALIA e in generale nei confronti di tutti gli operatori.

CONTI DORMIENTI: ATTIVA L'ASSISTENZA PRESSO IL NOSTRO SPORTELLO

CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI PER L'USO
 
Dopo numerose polemiche e diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori, tra le quali anche A.E.C.I., il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre scorso ha emanato una circolare con le istruzioni per i titolari dei conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite nel Fondo dei Conti Dormienti, come da L. 266/05.
BREVI CENNI SULLA VICENDA NORMATIVA
La L. 266/05 aveva istituito un Fondo per i conti Dormienti con l’obiettivo di indennizzare quei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il DPR 116/07 aveva poi specificato i criteri in base ai quali un conto viene definito “dormiente”.
Per CONTI DORMIENTI si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro.
Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni,obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre 10 anni su depositi inattivi.
Per le altre tipologie il periodo di dormienza prima che finiscano nel Fondo è differente: 2 anni per le rendite delle polizze, 3 anni dalla loro emissione per gli assegni circolari.
Decorsi i suddetti termini il deposito “dormiente” veniva considerato estinto e le somme devolute al Fondo. La procedura poteva essere bloccata solo nel caso in cui fosse intervenuta una operazione del titolare entro180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.
Moltissimi contribuenti per varie motivazioni spesso con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti, anche a seguito dell’intervento di numerose associazioni dei consumatori, che hanno dato voce ai contribuenti con lo scopo di far riavere loro le proprie somme.
Finalmente il 3 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare con le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, co. 343 L.2005 n. 266.
La circolare ribadisce gli importi che vengono devoluti al Fondo:
- Depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal titolare o terzi abilitati;
- Depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10 anni;
- Assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni dall’emissione dell’assegno
- Contratti di assicurazione del ramo vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni (così come modificato dal dl. n. 40 del 2010)
- Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Chi ha diritto al rimborso? I titolari dei rapporti o i loro aventi causa, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al fondo, ed i richiedenti l’emissione degli assegni circolari, sempre nel limite del termine prescrizionale a decorrere dalla data di emissione dell’assegno.
Chi NON ha diritto al rimborso:
- i beneficiari degli assegni circolari, decorso il termine di prescrizione triennale
- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale
- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.
A.E.C.I. rimane a disposizione degli interessati anche per consulenza ed assistenza alle richieste di rimborso.
 
(Articolo liberamente tratto dallo sportello AECI VERONA 2)