mercoledì 28 novembre 2012

IL PROGETTO DI A.E.C.I. FELTRE PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI... UN AIUTO PER MAMMA E PAPA'


All’apertura della nostra associazione abbiamo purtroppo potuto constatare un disagio diffuso fra le giovani coppie del nostro territorio: un difficoltà che incide pesantemente sulla serenità famigliare, svilendo e depauperando il ruolo della donna, madre e lavoratrice, e che aggrava la già preoccupante situazione economica e psicologico-emotiva delle famiglie della nostra vallata.
La nostra associazione sposa, per statuto, la ferma volontà di tutelare i diritti dei cittadini e, in questo frangente, non è riuscita a disinteressarsi a queste giovani donne che, per la semplice e naturale scelta di diventare madri, vengono ancor oggi nel terzo millennio, discriminate ed evidentemente emarginate dal mondo del lavoro; donne che non vogliono e non possono arrendersi; donne che vogliono contribuire non solamente al sostentamento ed alla crescita della propria famiglia ma anche alla crescita ed allo sviluppo del nostro territorio.


Da questa volontà è nato il nostro progetto

 “Obiettivo Famiglie Serenamente Sorridenti” 
che mira a garantire un SERVIZIO AVANZATO, QUALIFICATO, FLESSIBILE, ADEGUATAMENTE ED OPPORTUNAMENTE MONITORATO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE BAMBINI. Un progetto che vuole affiancare i ruoli genitoriali in momenti educativi e di socializzazione caratterizzati anche dagli approcci alla LETTURA, alla CULTURA MUSICALE ED ARTISTICA, alla RECITAZIONE ed alla conoscenza ed alla scoperta della diversità di LINGUE e LINGUAGGI... figure disposte a trasmettere i saperi legati alla cultura del cibo ed alla salvaguardia del nostro ambiente attraverso provati (ed approvati) e testati esperimenti in ambiti di DIETE PEDIATRICHE EQUILIBRATE E BILANCIATE.

Il nostro progetto è stato sposato dall’Associazione “Le Tate delle Vette” che, per statuto, mira a gestire servizi famigliari di custodia ed amministrazione bambini (di fascia compresa fra i 0 ed i 14 anni). Figure qualificate, adeguatamente formate, in costante rapporto con professionisti specializzati ed esperti nell’età evolutiva che offrono il proprio servizio ad un prezzo definito ed accessibile a qualsiasi famiglia, anche in questo momento di evidente difficoltà economica. Stiamo parlando di figure adeguatamente monitorate e supervisionate da un comitato composto da figure professionali affini e non omogenee … un comitato di monitoraggio e supervisione non rigidamente precostituito ma aperto a qualsiasi genitore sentisse la necessità, o solamente volesse spendersi nell’attività di controllo e tutela.
L’Associazione “Le Tate delle Vette” è presente nel nostro territorio nei comuni di Feltre, di Sovramonte e dei Arsiè ed offre i propri servizi grazie in ambienti famigliari che sono in PERFETTA SICUREZZA, ACCOGLIENTI, CURATI ED INDISCUTIBILMENTE SICURI… ambienti controllati, con frequenza adeguatamente programmata, dal comitato di controllo.

Vogliamo ringraziare queste donne, mamme, che hanno deciso con entusiasmo e volontà di mettersi al servizio del nostro territorio… donne che hanno deciso di dare un servizio concreto, flessibile, adattabile alle diverse necessità famigliari al fine di permettere ad ogni nucleo, un supporto adeguato e sicuro per la crescita e la serenità famigliare.

Chi volesse avere delle ulteriori informazioni può contattare la nostra associazione ai recapiti telefonici o all’indirizzo mail oppure può fare diretto riferimento ai recapiti delle Tate qui dettagliati:

Associazione
Le Tate delle Vette”
SERVIZIO DI CUSTODIA BAMBINI 0-14 ANNI
Sede Legale: Via Sorriva 38/bis - 32030 Sovramonte (BL) - C.F. 91018380252
Tata Natalia: Via Sorriva 38/bis - 32030 Sovramonte (BL) - Cell. 3498334520
Tata Mara: Via Pra de le Egue 18 32030 Arsiè (BL) - Cell. 3400699254
Tata Lidia: Via Borgonuovo 13 – 32032 Feltre (BL) - Cell. 3386215744
E-mail: letatedellevette@libero.it 




ANDREA ... ANCHE QUANDO IL FIOCCO è ROSA

Cassazione civile, sez. I , 20 novembre 2012, n. 20835 - Pres. Luccioli - Est. Acierno.

Il nome Andrea, anche per le sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. 
Nome bambina AndreaLa ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore, è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. 
Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. 
Ma, quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome Andrea, ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, secondo comma, è del tutto legittima perché non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale. 

Articolo di Giuseppe Buffone pubblicato al seguente link:  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8133.php

Maternità di 5 mesi anche per le libere professioniste che adottano un bimbo

Alle donne, libere professioniste, che adottano un bambino hanno il diritto all'indennità di maternità per cinque mesi e non solamente per tre.

Lo stabilisce, con la sentenza del 22.11.2012 numero 257. la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 64, comma 2, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che prevede, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata ed abbiamo adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi (anziché di cinque mesi).

Un nuovo passo avanti per le donne, mamme e lavoratrici.




FARMACI PER L'EPILESSIA A CARICO DEL CITTADINO. SEGNALA AD A.E.C.I. IL TUO CASO.

I malati di epilessia, in alcune regioni italiane, dal 17 settembre hanno perso il diritto al rimborso totale di un farmaco essenziale per la loro salute e devono versare di tasca loro da 7 a 96 euro a confezione. È un caso particolare, di cui il Servizio sanitario deve farsi carico: alcune Regioni lo hanno già fatto, altre no.

Alcuni malati di epilessia, per controllare i sintomi, devono assumere regolarmente un farmaco a base di levetiracetam (nome commerciale Keppra) o topiramato (Sincronil e Topamax). Si tratta di farmaci particolari, per i quali è estremamente importante mantenere sotto controllo il livello di concentrazione del principio attivo nel sangue del paziente, in particolare nei primi mesi di terapia.

L'arrivo degli equivalenti
Dal 17 settembre di quest’anno sono usciti sul mercato i farmaci equivalenti, vale a dire a base degli stessi principi attivi, ma prodotti da aziende diverse da quella che li ha brevettati (il brevetto, infatti, è scaduto). Come sempre, gli equivalenti sono molto più economici dei farmaci di marca corrispondenti e come sempre il Servizio sanitario, considerandoli sostituibili, rimborsa soltanto una quota pari al loro prezzo. Il paziente che vuole continuare con il farmaco di marca, deve pagare di tasca sua la differenza. In questo caso, però, l’Agenzia italiana del farmaco, l’ente che autorizza e controlla i farmaci in Italia, ha diffuso le seguenti raccomandazioni:
• il medico che imposta una nuova terapia per un paziente epilettico può prescrivere il generico o il suo equivalente di marca; i due farmaci sono equivalenti (hanno lo stesso principio attivo, lo stesso dosaggio, la stessa forma farmaceutica), quindi per una terapia ancora da impostare iniziare con l’uno o con l’altro non fa alcuna differenza;
• solo per pazienti già in terapia con il farmaco di marca, il medico dovrebbe continuare a prescrivere lo stesso farmaco, poiché questi farmaci antiepilettico necessitano di una fase di controllo e di aggiustamento del dosaggio che può durare da settimane a mesi ed è bene non introdurre variazioni durante questa fase delicata della terapia;
• nel caso di pazienti epilettici già in terapia con il farmaco di marca, per i quali i medici scriveranno sulla ricetta “non sostituibile”, le Regioni dovrebbero farsi carico della differenza di prezzo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.

Queste le indicazioni dell’AIFA, che ha quindi formalmente raccomandato alle Regioni, che gestiscono la sanità a livello locale, di non mettere a carico dei pazienti epilettici già in cura la differenza di prezzo tra farmaco di marca ed equivalente in questo caso particolare.

Le differenze da Regione a Regione
Purtroppo, solo alcune Regioni hanno già accettato, tra cui l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Altre, come la Lombardia, hanno rifiutato di farsi carico della spesa, scaricandola sulle spalle del cittadino. E purtroppo una semplice raccomandazione dell’AIFA non ha forza di legge. Risultato: disparità dei diritti tra malati, pazienti costretti a spendere oltre 1.000 euro all’anno per le cure, polemiche pretestuose contro i farmaci generici.

Alcune precisazioni
• Tutti i malati hanno diritto in Italia a ricevere gratuitamente i farmaci essenziali: di fronte alla esplicita raccomandazione dell’AIFA, tutte le Regioni devono immediatamente adeguarsi, fornendo gratuitamente il farmaco di marca a tutti i pazienti che hanno già iniziato la cura.
• Chi inizia la cura a base di questi farmaci può tranquillamente utilizzare gli equivalenti, come suggerito dall’AIFA.
• Chiediamo che l’AIFA al più presto pubblichi anche in Italia i documenti necessari ai professionisti della salute per avere i dati precisi di bioequivalenza sui farmaci equivalenti (il cosiddetto Orange book, già in uso per esempio negli Stati Uniti).
• Respingiamo ogni tentativo strumentale di denigrare i farmaci equivalenti in sé: ribadiamo che i farmaci generici sono e restano una risorsa preziosa, ancora troppo poco usata in Italia e sui cui esistono pregiudizi inaccettabili.

Segnalaci il tuo caso
Ti chiediamo di segnalarci il tuo caso e se hai dovuto pagare la quota dei farmaci in questione. Stiamo valutando le opportune iniziative da intraprendere, nei confronti dell’AIFA e delle REGIONI interessate, per ottenere una soluzione a questa situazione (e ad eventuali future situazioni simili) e il rimborso per chi ha pagato ingiustamente.

(Articolo a cura di A.E.C.I. TRENTO)

SE LA EX MOGLIE PARLA MALE DEL PAPA' DEI FIGLI DEVE RISARCIRE I DANNI. FINALMENTE !!!

Parlare male ai propri figli dell’altro genitore, dopo la separazione, può far scattare, a favore di quest’ultimo e del figlio stesso, il risarcimento del danno.

I figli non sono strumenti attraverso i quali canalizzare il proprio odio nei confronti dell’ex; non sono uno strumento di ritorsione per un matrimonio mal riuscito. I bambini sono casse di risonanza e tutte le emozioni in loro si amplificano.

Consapevole di ciò, la Cassazione - con una sentenza originale e quasi storica – ha voluto punire severamente la condotta di una madre che aveva mostrato così tanta acredine nei confronti dell’ex marito – sino al punto da accusarlo ingiustamente di aver abusato della figlia – da generare in quest’ultima la sindrome da alienazione genitoriale (cosiddetta PAS, parental alienation syndrome).

La donna così è stata condannata dal tribunale di primo grado – sentenza confermata sino in Cassazione [1] – a un risarcimento esemplare: 15 mila euro nei confronti dell’uomo e 20 mila per la bimba.

La sentenza affronta, forse per la prima volta, lo spinoso problema di una condotta assai ricorrente nelle quattro mura domestiche, ma che difetta purtroppo di testimoni se non la psiche martoriata dei bambini. Il bambino che qui diventa, insieme all’altro genitore, titolare del diritto a essere risarcito dal danno così provocatogli.

Ne abbiamo voluto parlare con Sheyla Bobba, sensibile al tema della separazione e da noi più volte intervistata in occasione del suo libro: “Post Scriptum” (ne abbiamo parlato in questo articolo: “L’armata dei padri contro Erode”).

“Trovo sensazionale che, finalmente, se ne cominci a parlare in termine di “danno ai figli”. Non ne potevo più di sentire madri/padri che si infuriavano perché “lei/lui fa la PAS ai nostri figli, distrugge la mia immagine ai loro occhi”. Il danno psicologico che è causato in un bambino vittima del brain washing è più grande di qualsiasi immagine rovinata.
É stato già appurato come la crescita dei bambini, coinvolti nelle separazioni, sia facilmente compromessa; DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), bullismo, patologie psicosomatiche ed altri riflessi non sono sindacabili. Esistono, sono contemplati e riconosciuti, cosa che non è per la PAS; la presunta sindrome è infatti assente nel DSM IV e per tanto i “sostenitori” di Gadner, padre della teoria, si ritrovano con pochi “mezzi” a disposizione davanti alle critiche e rivendicazioni di chi invece ha modo di sostenere che la PAS non esiste.

Personalmente, non essendo psicologa, psichiatra né tanto meno psicoterapeuta, ritengo che esista un abominevole comportamento che, nella maggior parte dei casi, è l’arma con la quale le madri si oppongono ad un sano rapporto tra padre e figli. La chiamerei cattiveria, non PAS che è invece il nome che darei al “manuale” dove raccogliere tutte le “sindromi, disturbi e cattiverie” che i genitori fanno sui figli per esercitare un loro qualche potere. Ad esempio, metterei la sindrome di Medea, la sindrome di Stoccolma, la sindrome di Munchausen per procura… e purtroppo, molte altre! Non parlo da professionista, solo per esperienza diretta”.

[1] Cass. sent. n. 7452/2012.

(ARTICOLO DELLA REDAZIONE DI WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT DEL 23.11.2012)

INCIDENTE STRADALE: QUALI SONO I DANNI RISARCIBILI?

Chi è vittima di un incidente stradale ha diritto a un risarcimento economico per le conseguenze subite sia sul piano patrimoniale [1] che personale. Ma quali sono, in concreto, le lesioni passibili di risarcimento danni? Quali le casistiche più comuni?

Danni patrimoniali
Rappresentano tutti i pregiudizi materiali ed economici subiti dal danneggiato in seguito a un sinistro stradale. Provocano direttamente o di riflesso una diminuzione del patrimonio del soggetto leso e quindi un suo impoverimento. Possono essere di due tipi:
1) Danni diretti al patrimonio: vi rientrano quei danni arrecati all’autoveicolo e agli altri beni di proprietà del danneggiato (si parla anche di danno emergente).
2) Danni indiretti al patrimonio: incidono sulle aspettative di guadagno del soggetto leso, diminuendole (si parla a riguardo di lucro cessante). In pratica si può richiedere il risarcimento danni ogniqualvolta si dimostri che l’evento nefasto ha impedito la conclusione di un affare, la firma di un contratto o, infine, ha reso impossibile al professionista o al lavoratore autonomo percepire un reddito a causa della degenza ospedaliera o per motivi ad essa attinenti.

Danno non patrimoniale
Ai fini del risarcimento, hanno rilevanza anche i pregiudizi personali scaturiti dall’incidente, come i danni alla salute psico-fisica o le conseguenze negative nei legami familiari e nei rapporti con la società. Possiamo pertanto inquadrare:
- il danno biologico;
- il danno morale;
- il danno esistenziale.

Danno biologico
Si configura nei casi in cui la vittima subisca delle lesioni fisiche o psicologiche tali da peggiorare in modo irreparabile la qualità della sua vita. Si pensi ai danni funzionali o esteticiche, se consistenti e rilevanti, si ripercuotono sulla vita relazionale, o ai traumi mentali che, nel silenzio più totale, annientano l’equilibrio psicologico di chi ne è affetto. Ancora vi potrebbero rientrare eventuali danni alla sfera sessuale per patologie riconducibili all’incidente o i casi in cui lecapacità lavorative diminuiscono sensibilmente. In quest’ultimo caso, è necessario richiedere la valutazione, mediante certificati medici e perizie legali, del grado di invalidità maturato, per accedere al riconoscimento di una prestazione previdenziale, consistente nell’erogazione, a scadenza mensile, di un beneficio economico, meglio conosciuto come assegno di invalidità. Le procedure per inoltrare la richiesta sono diverse, a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o un libero professionista. Nel primo caso l’indennità è corrisposta dall’ente di previdenza pubblico, l’INPS; mentre, se il beneficiario è un lavoratore autonomo, deve avvalersi di un sistema previdenziale privato, stipulando un’assicurazione infortuni che garantisca l’erogazione dell’assegno alla conclamazione dell’invalidità temporanea o permanente.

Danni morali
Consistono nelle sofferenze della psiche, nei turbamenti e nelle ansie patite a causa dell’incidente stradale. Hanno un carattere temporaneo e, pertanto, si differenziano dai danni biologici, generatori di patologie fisiche spesso croniche.
Nel sentire comune si pensa che la loro risarcibilità sia quasi scontata; in realtà la reintegrazione economica è dovuta soltanto se, nel provocare l’incidente, il colpevole ha commesso un fatto che costituisce reato [2].
Inoltre, dare prova al giudice delle ansie patite o di uno stato depressivo momentaneo è un’ardua impresa se si pensa che tutt’oggi non esistono metodi scientifici che garantiscano un accertamento rigoroso di una tale condizione.

Danni esistenziali
Infine il risarcimento danni spetta se il sinistro ha provocato dei sensibili cambiamenti nello stile di vita del danneggiato. Nell’accertamento del pregiudizio si valuta l’effettivo cambiamento delle abitudini quotidiane, la concreta destabilizzazione dell’armonia familiare a causa della morte di un congiunto [3] o per motivi riconducibili all’evento dannoso. In pratica, ha diritto al risarcimento chi è stato costretto a rinunciare alle proprie aspirazioni e desideri. Quindi, oltre ai danni materiali, ai danni fisici e a quelli psicologici, è stata riconosciuta debita rilevanza anche a tutto ciò che potenzialmente potrebbe ostacolare il libero esplicarsi della propria personalità nella società.

[1] Art. 2043 c.c.
[2] Art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.
[3] Cass. sent. n. 20292 del 20.11.2012

(Articolo di Nicola Giofré del 28/11/2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it)

COSMETICI: CONSIGLI CONTRO LA PUBBLICITà INGANNEVOLE


L’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza ha stilato una lista di consigli per i consumatori di prodotti cosmetici, affinché non si cada nei consueti errori di ingenuità indotti dalla pubblicità ingannevole. Ecco dunque le otto raccomandazioni dell’Authority.

Non state acquistando un farmaco
Nonostante le pubblicità rappresentino immagini di laboratori scientifici altamente specializzati, il cosmetico è un cosmetico e non un farmaco. La natura cosmetica del prodotto deve quindi risultare chiaramente dal messaggio pubblicitario: un cosmetico non può essere assimilato o comparato – esplicitamente o indirettamente – a un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite (anche se in modo ambiguo) proprietà curative capaci di intervenire in modo definitivo sulle cause degli inestetismi.

Non esistono miracoli
È necessario prestare massima attenzione alle promesse di risultato.
Nonostante la pubblicità vanti successi specifici (con indicazione di tempi serrati o con corredo di immagini suggestive), la comunicazione deve basarsi sempre su un veritiero supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate.
L’efficacia di un componente di una crema non garantisce, da sola, l’efficacia del prodotto nel suo insieme.
Al riguardo, è meglio informarsi sul sito dell’azienda o sul sito www.agcm.it, al linkhttp://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 (“linee guida per la valutazione di efficacia dei prodotti cosmetici”, in inglese).

Testi clinici solo se attendibili
Se richiamati dalla pubblicità, i test clinici devono essere pertinenti e correlati con l’efficacia attribuita al prodotto. Nello spot (compatibilmente con il tempo a disposizione) vanno specificati la metodologia, le misurazioni e i parametri utilizzati.
Gli studi scientifici richiamati in pubblicità devono essere adeguatamente consultabili dai consumatori (in versione integrale o in esaustiva sintesi esplicativa), magari attraverso rinvio alle pagine web dedicate del sito internet aziendale.

Il risultato migliore non è sempre quello tipico
La pubblicità non può fregiarsi dei “risultati migliori” ottenuti col prodotto (attraverso frasi come “risultati fino a…”), tanto più se raggiunti in uno solo o pochissimi casi. Si tratta infatti di ipotesi non esemplificative dell’efficacia generale del cosmetico. Il risultato veritiero è sempre quello “medio”.

Limiti dell’efficacia
La pubblicità non può omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne illegittimamente la portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere affidati a note in calce – spesso con caratteri ridotti – precisazioni in grado di ridimensionare e smentire i vanti della pubblicità.

Innovatività non sempre veritiera
Bisogna prestare attenzione quando la pubblicità fa vanto di innovatività del cosmetico oppure quest’ultimo viene presentato come frutto di nuove scoperte. Al riguardo, infatti, non basta richiamare studi in corso non ancora assodati e condivisi dalla comunità scientifica. È sempre bene, quindi, informarsi sui siti istituzionali o di riconosciuta autorevolezza scientifica.

Attenzione ai brevetti inesistenti
Non tutti i prodotti hanno un brevetto già riconosciuto. Spesso si tratta solo di domande semplicemente depositate e non ancora registrate. Un controllo può essere fatto presso la banca dati del Ministero dello Sviluppo economico (http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?64,9).
Fate attenzione anche al vanto di “approvazioni” o riconoscimenti scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati: meglio controllare sui siti di tali Istituzioni.

Distinguere sempre tra test di autovalutazione e test scientifici
Quando si parla di test, la pubblicità spesso confonde tra test scientifici e semplici test di autovalutazione. Questi ultimi sono solo il frutto di valutazioni soggettive e personali, che quindi non fondano alcuna evidenza scientifica.

(articolo del 28novembre2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it)

Neomamme: bonus per la babysitter in arrivo dal 2013


In arrivo contributi economici, in favore delle neo mamme, per pagare baby sitter e asili nido.

In Italia solo il 46% delle donne lavora. La media europea è del 58%. Una donna su quattro lascia il lavoro dopo il primo figlio. Troppe. Per cercare di invertire questa tendenza e “favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo di maternità”, il Governo intende sperimentare il bonus per baby sitter e asili nido

Un contributo di 300 euro al mese, per un massimo di sei, che potrà essere utilizzato a partire dal 2013 dalle madri lavoratrici nel primo anno di vita del bambino. La somma servirà per pagare solo l’asilo nido. Il versamento sarà fatto direttamente dallo Stato. Per le baby sitter, invece, si utilizzeranno i voucher, cioè i buoni per i lavori occasionali.

Servizio offerto da METAPING
Articolo di Lorenza Salvia – Corriere della Sera – 27.11.2012, pag. 23

RUMORE DEL VICINO: QUANDO SI CONSIDERA SUPERATA LA NORMALE TOLLERABILITA'

Sono leciti [1] i rumori prodotti dai vicini (ma anche altre turbative come fumo, esalazioni, calore, scuotimenti e simili) se non superino la cosiddetta “normale tollerabilità”. Cosa però si intende per “normale tollerabilità” non è sempre univoco. Vediamo, perciò, di fare un po’ di chiarezza.

DECIBEL
I giudici [2] hanno stabilito un criterio fisso per stabilire quali rumori e immissioni vadano tollerati e quali invece vietati. Per valutare il superamento della normale tollerabilità, si deve confrontare il livello medio dei rumori di fondo di una determinata zona con quello del rumore incriminato e contestato. Le immissioni del vicino si considerano superiori alla normale tollerabilità quando superino di 3 decibel il rumore di fondo. In pratica, il rumore di fondo è una sorta di “tara”, che si deve sottrarre quando si debba valutare se le immissioni di rumore siano lecite o meno.

Per es.: se in una determinata via, il traffico produce un livello di rumore pari a X decibel, il rumore prodotto dal pianoforte del vicino si considererà superiore alla normale tollerabilità solo se esso produce un livello di decibel pari o superiore a x+4 decibel.

Tale limite, in quanto non definito dalla legge ma solo da sentenze, non è tassativo, sebbene i tribunali spesso vi si adeguino.



CONSULENZA TECNICO D'UFFICIO
In caso di controversia, il limite viene sempre determinato, di volta in volta, dal giudice (che, a tal proposito, si serve di un consulente tecnico d’ufficio): egli terrà conto delle condizioni concrete dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto geografico e delle abitudini della popolazione locale [3]. Questo vuol dire che lo stesso rumore può essere considerato lecito o illecito a seconda dell’ambiente circostante nel quale viene immesso. Per esempio: la musica di una discoteca è da ritenersi superiore alla normale tollerabilità in una zona silenziosa come può essere in prossimità di un ospedale o in una pacifica località di villeggiatura di montagna; al contrario, in una zona ad alto tasso di inquinamento acustico esso, esso potrà essere considerato lecito.

Il giudice ha dunque una notevole discrezionalità nel decidere se siano stati superati o meno i limiti di legge.

ATTIVITà INDUSTRIALI
Quanto sopra vale soprattutto per i rumori provenienti da private abitazioni o da attività ricreative.
Maggiore tolleranza il giudice deve avere nel caso di rumori prodotti da stabilimenti industriali. Essi infatti danno lavoro e producono ricchezza; pertanto bisogna contemperare le esigenze della produzione a quelle della proprietà privata. In tali casi, il giudice deve innanzitutto verificare se è possibile ridurre, con strumenti idonei, il disturbo causato dalle industrie (per es. installazione di pannelli di insonorizzazione acustica).
Qualora sia impossibile ridurre il rumore proveniente dall’attività industriale, il giudce dovrà optare per una delle due seguenti soluzioni:
- consentire la prosecuzione dell’attività industriale dietro pagamento di un indennizzo al vicino che subisce il disturbo;
- inibire la prosecuzione dell’attività industriale in quel luogo.
Il giudice potrebbe scegliere tra le predette due opzioni sulla base della priorità di presenza sul territorio: se cioè era stata costruita prima la sede dell’attività inquinante oppure l’abitazione privata. Ma questa valutazione non è vincolante e decisiva, ma vale pur sempre a influenzare la decisione finale.
In ogni caso, la prosecuzione dell’attività industriale non può essere consentita se pregiudica il diritto alla salute.

[1] Art. 844 cod. civ.: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
[2] Trib. Milano sent. 10.12.1992; Trib. Monza sent. 4.11.1991.
[3] Cass. sent. n. 6534/1985.


(ARTICOLO DEL 26/11/2012 DI REDAZIONE PUBBLICATO SU WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

AUSILIARI DEL TRAFFICO: SI ALLE MULTE MA SOLO SU STRISCE BLU

Non tutti sanno che gli ausiliari del traffico possono elevare le contravvenzioni solo nelle cosiddette “strisce blu”: a chiarire questo principio sono state, ormai diverso tempo fa, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 5261/2009.

Per essere più precisi, è bene innanzitutto sapere che tali particolari figure di vigili – anche dette “vigilini” (normalmente si tratta di dipendenti del Comune o di dipendenti delle società di gestione dei parcheggi) – hanno il potere di fare multe solo nelle aree date dal Comune in concessione alle società di gestione dei parcheggi a pagamento.

Entro tali aree, gli ausiliari del traffico possono elevare le contravvenzioni solo in due ipotesi:
1) per la sosta dentro le strisce blu: si tratta delle multe per il mancato pagamento del ticket o per la scadenza dell’orario segnato sul ticket esposto sul parabrezza o sul cruscotto dell’auto;
2) per la sosta fuori dalle strisce blu solo nel caso in cui tale sosta impedisca le manovre di uscita o entrata agli altri veicoli regolarmente parcheggiati nelle predette strisce blu.

Oltre tali ipotesi, gli ausiliari non possono elevare contravvenzioni, anche se l’infrazione è stata posta entro le zone date in concessione alle predette società.

Sono quindi nulle, se elevate dagli ausiliari, le multe relative a soste vietate sul marciapiede, accessi non autorizzati a z.t.l., utilizzo improprio delle corsie preferenziali (come quelle dei pulman).

[ARTICOLO DI REDAZIONE PUBBLICATO SU www.laleggepertutti.it IL 27/11/2012]

CODICE DELLA STRADA: LA RIFORMA "ANTI PRESTANOME" IN VIGORE DAL 7 DICEMBRE 2012

Il 7 dicembre 2012 entreranno in vigore una serie di norme volte ad evitare l’utilizzo di prestanomia cui intestare le automobili e sviare, così, tanto i controlli fiscali quando il fermo amministrativo nei confronti degli impenitenti morosi di contravvenzioni.
Imprese e società saranno costrette a denunciare agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti eventuali utilizzatori “di comodo” delle vetture, affinché ciò venga annotato nella carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per mettersi in regola, bisognerà, in sintesi, aggiornare i documenti di circolazione in modo da farvi risultare i nomi di chi effettivamente ne detiene il possesso (ossia ne abbia la materiale disponibilità) in base a validi contratti civilistici, per periodi superiori a 30 giorni.
La denuncia non va registrata al PRA ma solo alla Motorizzazione.

In particolare il DPR 28.09.2012 n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre us) obbliga di denunciare alle predette autorità:
1) i soggetti che ne hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato o in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario;
2) nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
3) la locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
4) al di fuori dei casi precedenti, il soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

Sono fuori da ogni obbligo i familiari conviventi che usano i veicoli a titolo gratuito.

La norma non chiarisce se i trenta giorni devono essere considerati come “continuativi” oppure da intendersi nell’arco di un anno.



Per rendere la norma concretamente operativa, tuttavia, servono ancora le circolari applicative, che tardano (come sempre) ad arrivare. Il paradosso sarà che, probabilmente, il 7 dicembre gli automobilisti saranno tenuti a mettersi in regola, ma gli uffici non sapranno come far fronte ai nuovi oneri. La riforma quindi corre il rischio di restare, per i primi mesi, inapplicabile.

Sembra che saranno necessari ancora due mesi per rendere operativa la norma anti-prestanome.

[Articolo di redazione del 28/11/2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it al link http://www.laleggepertutti.it/18911_codice-della-strada-la-riforma-anti-prestanome-in-vigore-dal-7-dicembre]

SERVIZI INTERNET A PAGAMENTO NON RICHIESTI: BLOCCATI DA AGCM E UNITà SPECIALI GdF

                                                         COMUNICATO STAMPA 

INTERNET IN MOBILITA’: ANTITRUST, INSIEME ALLE UNITA’ SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, BLOCCA SERVIZI NON RICHIESTI A PAGAMENTO 

Numerose segnalazioni dei consumatori evidenziavano di avere visto decurtato il credito telefonico dopo avere cliccato su alcuni banner senza avere inserito alcun dato. Avviati 3 procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società Neomobile, Tekka Lab e Noatel. 

Stop ai servizi a pagamento non richiesti attivati inconsapevolmente dai consumatori che navigano in internet utilizzando smartphone e tablet. Lo ha deciso l’Antitrust che, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati e il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, ha disposto la sospensione della pratica messa in atto dalla società Neomobile e ha ottenuto l’oscuramento dei banner collegati alla società Tekka Lab. Nei prossimi giorni l’Antitrust deciderà se sospendere o meno i banner collegati alla società Noatel alla quale il procedimento per pratica commerciale scorretta è stato notificato questa settimana. 

Secondo le numerose segnalazioni ricevute, i consumatori, navigando in mobilità su internet, cliccavano su banner o link che apparivano sullo schermo, anche solo per potere proseguire la navigazione, e si trovavano inconsapevolmente abbonati a servizi premium (ad esempio giochi, screen saver, applicazioni, suonerie, concorsi a premi etc.) al costo di 5 euro settimanali, che venivano automaticamente scalati dal credito telefonico. I fornitori del servizio non davano inoltre alcuna indicazione sulle procedure per disattivare gli abbonamenti. 

Nelle settimane scorse funzionari dell’Antitrust e i militari della Guardia di Finanza hanno svolto ispezioni presso le sedi delle società per acquisire documentazione utile alle istruttorie avviate. 

Roma, 24 novembre 2012

PROVVEDIMENTO NEOMOBILE DEL 14/11/2012 al link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3405-provv-neomobile-24-nov-2012.html
PROVVEDIMENTO TEKKA DEL 14/11/2012 al link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3406-provv-tekka-24-nov-2012.html
fonte al sito AGCM.IT

martedì 27 novembre 2012

ITALIA A CASA SRL: ACCERTATA LA SCORRETTEZZA DELLA PRATICA COMMERCIALE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
BOLLETTINO N. 45 DEL 26 NOVEMBRE 2012


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 07 novembre us presieduta da Presidente Pitruzzella Giovanni, con provvedimento n. 24037, ha "deliberato la scorrettezza della condotta di Italia a Casa S.r.l., consistente nel promuovere, mediante telemarketing e successiva visita al domicilio dei consumatori, una tessera servizi gratuita, denominata "CARD-TESSERA DI SERVIZIO", che avrebbe consentito agli aderenti di acquistare, da catalogo o presso i punti vendita asseritamente di prossima apertura, articoli di vario genere con sconti variabili dal 30% al 50%, per una spesa massima compresa fra i 1.500 ed i 2.600 euro ed in un arco temporale di 5 anni. In particolare, dal testo di uno script agli atti del procedimento si evince che i consumatori contattati telefonicamente dal professionista non erano posti nella condizione di poter conoscere, sin dal primo contatto, la reale natura e le effettive condizioni della proposta commerciale loro fatta, essendo invece indotti a ritenere che l'iniziativa promossa riguardasse solo e semplicemente l'offerta gratuita "CARD-TESSERA DI SERVIZIO" per eventuali futuri acquisti non obbligatori.
Secondo quanto accertato, inoltre, le caratteristiche, la natura e convenienza economica dell’offerta non erano chiarite dal professionista neppure in occasione del primo incontro presso il domicilio dei consumatori, né erano presenti sufficienti informazioni sul modulo loro sottoposto alla firma. Solo nel corso di una seconda visita a domicilio, quando erano ormai vincolati al contratto sottoscritto, i consumatori venivano informati
che la reale finalità dell’iniziativa commerciale del professionista era l’impegno ad acquistare beni (articoli per la casa, elettrodomestici e simili) per somme anche rilevanti, essendo altresì indotti a ritenere di non poter più avvalersi del diritto di recesso in ragione dell’intervenuta scadenza dei termini di legge indicati nel retro del modulo contrattuale.L’Autorità ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere da Italia a Casa S.r.l. è in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.".

L'Autorità ha DELIBERATO quanto segue:
a) che il comportamento della società Italia a Casa S.r.l., consistito nell’aver violato la delibera del 9 dicembre 2010, n. 21878, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) di irrogare alla società Italia a Casa S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

Per quanti fossero incappati nella rete commerciale scorretta posta in essere da ITALIA A CASA SRL lo staff della nostra associazione rimane a completa disposizione per i servizi di consulenza ed assistenza.

Contattateci al numero 0439 300030 ovvero al recapito mobile 347 74 21 260.
Se preferite mandateci una mail a feltre@euroconsumatori.eu

giovedì 22 novembre 2012

CV29 – COMPRA ON-LINE MEDIA WORLD.IT-CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI

Consultazione in materia di clausole vessatorie - CV29 – COMPRA ON-LINE MEDIA WORLD.IT-CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI - contenuti digitali commercializzati on-line

 
Testo integrale della consultazione pubblicata sul portale
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi dell’art. 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni),

CV29 – COMPRA ON-LINE MEDIA WORLD.IT-CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI

Informata l’Autorità nella sua adunanza del 7 novembre 2012, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito Regolamento).
IL PROCEDIMENTO

In data 8 novembre 2012, è stato avviato il procedimento CV29 – Compra on-line media world.it-contratto contenuti digitali nei confronti della società Mediamarket S.p.a. (di seguito Mediamarket) con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito www.compraonline.mediaworld.it.
SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA

Il settore interessato dal procedimento in oggetto è rappresentato dalla fornitura di contenuti digitali (quali giochi, musica, video e e-books), commercializzati on-line.
CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE
Di seguito si trascrivono integralmente le clausole oggetto di valutazione nel procedimento:
“- […] In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio Net-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilità, manlevando incondizionatamente Mediamarket e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio Net-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.
- I Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti”.

CIRCOSTANZE E MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le condizioni generali sono consultabili dal cliente attraverso un link di collegamento ipertestuale di rinvio al loro testo integrale, denominato “contratto di licenza”, collocato nell’ambito delle pagine web dedicate alla procedura di acquisto dei contenuti offerti da Mediamarket.

PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Le clausole descritte, in sé o in collegamento tra loro, tenuto conto delle altre clausole contrattuali, potrebbero essere vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1[1] e comma 2, lettere b)[2] e 35 del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del Regolamento possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale, le camere di commercio e le loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.
Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dell’interesse alla consultazione.
MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV29@agcm.it dedicata alla consultazione in oggetto. I commenti ricevuti non verranno pubblicati, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV29 - Compra On-Line Media World.It-Contratto contenuti digitali. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.
In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt.33 e segg. del Codice del Consumo, sulla base della specifica esperienza maturata dal soggetto che partecipa alla consultazione nel settore economico di riferimento.
La versione integrale delle condizioni generali di contratto disponibili sul sito www.compraonline.mediaworld.it.

[1] Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articolo 33 comma 1).
[2] Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista (articolo33, comma 2, lettera b).

Avviata istruttoria nei confronti di quattro società di assicurazioni per possibile intesa restrittiva della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale


COMUNICATO STAMPA del 22/11/2012
di AGCM
(versione integrale)

RC AUTO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ASSICURAZIONI GENERALI, INA ASSITALIA, FONDIARIA SAI
E UNIPOL ASSICURAZIONI PER POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


All’esame dell’Autorità 45 gare indette da otto aziende di trasporto pubblico locale, delle quali 35 sono andate deserte e 10 hanno avuto come unica offerta quella della società già affidataria del servizio. Registrati incrementi sensibili dei premi richiesti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 novembre 2012, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Assicurazioni Generali, Ina Assitalia, Fondiaria Sai e Unipol Assicurazioni per verificare se abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nelle gare per i servizi relativi alle coperture assicurative RC Auto del trasporto pubblico locale.
Secondo il provvedimento, notificato oggi alle parti interessate nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, le segnalazioni arrivate all’Autorità e le ulteriori informazioni acquisite evidenziano un andamento ripetuto di gare deserte o di mancata partecipazione delle compagnie assicurative alle procedure ad evidenza pubblica indette dalle Aziende di Trasporto pubblico locale. Come conseguenza, nella maggior parte dei casi l’aggiudicazione del servizio è avvenuta e continua ad avvenire attraverso trattativa privata, a beneficio della compagnia storicamente affidataria del servizio, con un consistente incremento dei premi nel corso degli anni.
Tale evoluzione avrebbe caratterizzato l’esito di numerose gare, in un periodo compreso come minimo tra il 2005 e oggi, con rinnovi avvenuti solo a fronte di sensibili incrementi del premio richiesto.
La documentazione acquisita dagli uffici dell’Autorità riguarda le procedure per l’assegnazione dei servizi assicurativi a copertura dei rischi RC Auto per i servizi di trasporto pubblico locale messe in atto da varie Aziende, tra le quali: AMTAB Bari; CSTP Salerno; APS Padova; Autoservizi Irpini Avellino; Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto; CTP Napoli; GTT Torino; AMT Catania. In totale, si tratta di almeno 35 procedure di affidamento che hanno registrato esito deserto e almeno ulteriori 10 affidamenti per i quali l’unica offerta pervenuta proveniva dalla compagnia già erogatrice del servizio. Tali condotte avrebbero consentito alle compagnie di evitare il confronto competitivo in gara mantenendo il rapporto storico con l’Azienda TPL, ciò a fronte di andamenti crescenti nei premi richiesti.
Secondo l’Antitrust gli elementi raccolti consentono di ipotizzare l’esistenza di un coordinamento tra le quattro società volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse nella partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi assicurativi delle Aziende di TPL localizzate su varie aree del territorio nazionale.
Roma, 22 novembre 2012

LA "LEGGE MANCIA"

A.E.C.I. FELTRE è per statuto, come sapete, un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, laica, democratica e che ispira la propria attività ai principi dei trattati istitutivi della Comunità Europea.
A.E.C.I. persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione e informazione a favore di chi è svantaggiato per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Di fronte a notizie come quella che leggete qui a fianco ci sentiamo ORGOGLIOSI di lottare per tutelare il cittadino a 360° chiedendo dei contributi minimi... e combattere strenuamente contro la begera battaglia dei costi... ma ci sentiamo anche NAUSEATI di fronte ai giochi dei nostri cari (ed è proprio il caso di dirlo) parlamentari italiani...
Molto si è cercato di fare, molto si continua a cercare di fare... l'importante è parlarne perché la civiltà e la democrazia possono vincere di fronte alla furbizia ed alla ladroneria di certe ed innominabili persone.
L'importante è unire le nostre forze perchè ricordiamo che anche la goccia, a forza di cadere, scalfisce la roccia!!!

ATTENZIONE ALLE TRUFFE ON LINE...

Della serie: "IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO"

Ritornano le mail dei truffatori on-line che cercano di carpire, con una carenza di fantasia che ha dell'inverosimile, le nostre informazioni.

Ecco il testo di una  mail, avente ad oggetto "TENTATIVI, DI LOGIN, FALLITI", che ci è stata recapitata per ben 6 volte nell'arco delle ultime quattro settimane. In realtà gli oggetti cambiano ("LOGIN FALLITI", "TENTATIVI_DI ACCESSO:3", "LOGIN_FALLITI") ma il corpo del testo rimane lo stesso:
------------------
Gentile Cliente,

La funzionalita del tuo account e stata disattivata a causa di numerosi
tentativi,di login,falliti. e ancora possibile accedere al tuo account, ma
solo.dopo aver confermato la vostra proprieta,sara in grado di usare il
vostro account nella maniera abituale.

Scaricare il documento alIegato alla presente e-mail a rivedere le attivita del proprio account.

Tentativi.di accesso:3
Indirizzo IP: 80.126.147.141 (NL-Netherland)

Banco Posta Italiane 2012

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Vi rimandiamo a quanto vi avevamo detto a settembre attraverso il nostro blog.

FATE ATTENZIONE!!!
I truffatori on-line ci provano sempre e con una carenza di fantasia che ha dell'inverosimile: il solito bonus o il solito blocco all'accesso dell'account che chiedono di attivare un collegamento ad un sito internet truffaldino che sortirà l'unico effetto di trasferire tutti i nostri fondi al truffatore e di incorrere nel rischio che i nostri dati vengano utilizzati per operazioni illecite.

Mail mandate in blocco da funesti truffatori che sperano sempre che qualche malcapitato caschi nella truffa peraltro, bisogna ammettere, ben mascherata.

Il nostro consiglio è quello di non rispondere mai a queste mail: Poste Italiane non manderà mai a nessun cliente una mail simile e per controllare il proprio conto on-line utilizzate sempre e solo il sito istituzionale di Poste Italiane senza passare per alcuna mail ricevuta.

mercoledì 21 novembre 2012

Nullo il mutuo troppo elevato: l’ipoteca si cancella


È nullo il mutuo fondiario concesso per un importo superiore all’80% del valore del bene; di conseguenza è anche inesistente l’ipoteca sull’immobile finanziato, accesa in favore della banca.
È questo l’importante precedente stabilito dal Tribunale di Venezia lo scorso 26 luglio [1] che potrebbe sconvolgere l’intera geometria dei mutui bancari.

Il testo unico bancario vieta la concessione di finanziamenti, per acquisto di immobili, superiori a un certo importo “soglia” stabilito dalla Banca d’Italia. Questo importo, nel 1995, è stato fissato nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi (si può arrivare fino al 100% se vengano prestate fidejussioni o altre garanzie) [2].
 
Secondo il tribunale di Venezia, se si supera questa soglia di finanziamento, tutto il contratto di mutuo è nullo. Quindi, anche l’ipoteca sullo stesso immobile è inesistente.

Stando a ciò, per ottenere l’annullamento del contratto di mutuo fondiario con la banca potrebbe essere sufficiente contestare la misura dell’importo finanziato col mutuo, dimostrando che il valore dell’immobile è, in realtà, inferiore a quello accertato dalla banca in sede di erogazione del mutuo.
Per esempio, attraverso una perizia di un tecnico nominato dal tribunale, si potrà far accertare che il valore di mercato dell’immobile era stato sovrastimato dall’istituto bancario.
Se viene appurato che il valore dell’immobile è inferiore rispetto a quello valutato dalla banca all’atto dell’erogazione del mutuo, cambierà anche il rapporto percentuale tra finanziamento e valore dell’immobile: il che travolgerà la validità del mutuo.
Facciamo un esempio numerico per comprenderci meglio.

Mettiamo che Tizio intenda acquistare un appartamento e che, per fare ciò, abbia bisogno del finanziamento di una banca.
All’atto della richiesta di mutuo, e prima della concessione, sarà necessario verificare il valore dell’immobile.
Ipotizziamo che tale immobile venga valutato euro 100. Per rispettare, quindi, la proporzione del limite dell’80% della quota finanziabile, la banca potrà concedere un mutuo fondiario di massimo euro 80.
Poniamo però che, dopo aver ricevuto i soldi dalla banca, il debitore smetta di pagare per impossibilità sopravvenute.
A questo punto la banca agirá  contro il mutuatario per ottenere il pagamento in via forzata.
Quest’ultimo potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il mutuo concessogli, in realtà, è nullo perché superiore all’80% del valore dell’immobile. Per dimostrare ciò, egli chiederà la nomina di un perito del tribunale affinché stimi l’effettivo valore della casa.
Mettiamo che il perito indichi, quale valore effettivo di mercato dell’immobile, l’importo di euro 80.
A questo punto, il mutuo di euro 80 dovrà considerarsi nullo, in quanto corrispondente non più all’80% del valore dell’immobile, come inizialmente stimato, ma al 100%: oltre quindi la soglia limite.
Con la conseguenza che l’ipoteca accesa su tale casa sarà inesistente!

Troppo facile?
Probabilmente. Ecco perché la sentenza è stata già criticata da molti commentatori.

[1] Trib. Venezia, decr. 26.07.2012.
[2] Delibera Cicr del 22.04.1995.

(ARTICOLO DI REDAZIONE DEL 20/11/2012 . www.laleggepertutti.it)

RIFORMA DEL CONDOMINIO... ECCO LE NOVITA'



La tanto attesa riforma del Condominio è legge: la Commissione Giustizia del Senato ha appena approvato il testo, svecchiando una disciplina vecchia di oltre 70 anni. Ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo, in sintesi, che cosa cambia.

Amministratore
L’amministratore resterà in carica due anni (invece che uno); dovrà avere requisiti di formazione e onorabilità (non dovrà aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione); dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentato un apposito corso. Se richiesto dall’assemblea, dovrà stipulare una speciale polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dal proprio operato. Le spese della polizza saranno a carico del condominio.

L’amministratore potrà essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure, con le modalità previste dal regolamento di condominio, prima della fine del mandato, qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale.

Se l’assemblea si rifiuta di revocare il mandato, il singolo condomino può ricorrere al giudice e farsi rimborsare le spese dal condominio. Sempre il giudice potrà “licenziarlo” per gravi irregolarità, qualora non abbia predisposto il rendiconto o non abbia reso noto ai condomini una causa in cui è parte il condominio.

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non potrà più nominare l’amministratore revocato.

I condomini potranno visionare i documenti contabili e farne copia.

In ultimo, il rendiconto dovrà contenere anche un riepilogo finanziario, oltre alla nota esplicativa della gestione.

Riscaldamento
Il condomino che non voglia più beneficiare dell’impianto di riscaldamento centralizzato potrà rendersi autonomo solo in presenza di problemi tecnici ai quali non si è trovato rimedio nell’arco di una intera stagione di riscaldamento: sempre che tale manovra non pregiudichi la normale erogazione di calore agli altri condomini e non comporti loro incrementi di spesa.

Quorum deliberativi
- Videosorveglianza e impianti di energia rinnovabile (eolica, solare):

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria l’approvazione con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

- Sito internet condominiale:Stessa maggioranza anche per deliberare l’attivazione, a cura dell’amministratore e a spese dei condomini, di un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una password, per consultare o fare copia dei rendiconti mensili e degli altri documenti dell’assemblea.

– Cambio di destinazione:Basteranno i quattro quinti dei consensi, infine, per il cambio di destinazione d’uso dei locali comuni.

Repertorio dei condomini.
Viene soppresso il Repertorio dei condomini presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio.

Animali domestici
I regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare ai condomini il possesso di animali, a patto che si tratti di animali domestici.

Violazioni del regolamento
Diventa più severa la disciplina per le violazioni del regolamento condominiale: il regolamento stesso può prevedere una sanzione di 200 euro, che possono salire a 800 in casi di recidiva. Tali somme sono poi destinate alla spese ordinarie.

Sicurezza degli edifici
Nelle parti comuni e nelle singole unità in proprietà esclusiva non possono essere realizzate o mantenute opere non conformi alla disciplina sulla sicurezza degli edifici.

Lastrico solare ad uso esclusivo
Se l’uso del lastrico solare non è comune a tutti i condomini, colui che ne ha l’uso esclusivo contribuirà per un terzo alle spese di riparazione o ricostruzione. I restanti due terzi si divideranno tra gli altri condomini, in proporzione al valore delle singole unità immobiliari.

Spese condominiali
Il nudo proprietario e l’usufruttuario di un appartamento risponderanno solidalmente per il pagamento delle spese condominiali.

Entrata in vigore
Le novità introdotte entreranno in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale.

(ARTICOLO DI TEMISTOCLE MARASCO PUBBLICATO IL 21/11/2012 SU http://www.laleggepertutti.it/18510_riforma-del-condomino-ecco-tutte-le-novita)