venerdì 13 dicembre 2013

MANCATI VERSAMENTI TFR METTONO IN DIFFICOLTA' CONSUMATORI

Una economia sana produce crescita per l’intero sistema e, quindi e soprattutto, per i consumatori. In una economia sana chi opera in maniera sbagliata crea effetti negativi per l’intero sistema. Opera in maniera scorretta per le aziende che, invece, operano rispettando leggi e pagando le tasse.

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI ha deciso di intervenire proprio per la visione della nostra associazione di consumatori. A.E.C.I. crede che un sistema sano di economia produca effetti positivi per gli utenti e consumatori finali.

Il fatto di cui vi vogliamo parlare è legato alla scelta di alcuni lavoratori dipendenti di aderire ai fondi complementari di settore attraverso la trattenuta mensile del rateo di TFR (trattamento di fine rapporto) maturato attraverso la delega data al datore di lavoro.

Certi che il datore di lavoro operi correttamente nei termini previsti il versamento all'ente di previdenza i lavoratori si aspettano di trovare accantonate nel fondo le somme trattenute mensilmente. Purtroppo la nostra associazione ha dovuto riscontrare che questo non sempre accade e si verificano dei casi in cui, nonostante il foglio paga certifichi la trattenuta in menzione il datore di lavoro non effettui il dovuto versamento.

Malauguratamente tale situazione si ripete anche per alcuni lavoratori che hanno stipulato finanziamenti estinguibili mendiate cessione “pro-solvendo” del quinto dello stipendio e che si sono trovati di fronte all'amara sorpresa di ricevere delle diffide di pagamento da parte delle finanziarie e rischiano la revoca del finanziamento nonostante loro non abbiano mai ricevuto le somme perché il datore di lavoro ha operato le trattenute in foglio paga.
È notizia di questi giorni che, a seguito di un nostro esposto, la Direzione Provinciale del Lavoro ha riconosciuto l'istanza del lavoratore tesa ad ottenere il giusto versamento delle somme del Trattamento di Fine Rapporto trattenute dall'azienda e mai versate al fondo complementare.
La nostra associazione ha operato quindi in modo altamente professionale in un ambito che non rientra nella materia del diritto di lavoro ma che ricade in un illecito penalmente perseguibile poiché l'azienda trattiene delle somme di dipendenti diversamente destinate. E lo fa nel silenzio, senza dare al lavoratore nessuna comunicazione almeno informativa che gli permetta di trovare una soluzione “tutelativa” (se possibile) verso i creditori o verso il fondo complementare.
Così, com'è successo in molti casi, il dipendente ha scoperto la propria situazione grazie ai prospetti di trasparenza annuali o, nella peggiore delle ipotesi, con raccomandate di diffida.
L'intervento della nostra associazione in questo caso è stato quello di analizzare compiutamente l'intera documentazione attingendo dalla pluralità di fonti disponibili e proponendo istanza di denuncia alle competenti autorità in materia di lavoro al fine di ottenere il rimborso delle somme non versate a fondo nel corso degli ultimi anni.

Invitiamo i lavoratori che si riconoscano in questa situazione a rivolgersi alla nostra associazione per effettuare le opportune ricerche e verifiche relativamente alle trattenute subite ed il rimborso delle eventuali somme trattenute e non versate.

martedì 10 dicembre 2013

COSA NON POSSONO FARE LE SOCIETA' RECUPERO DEL CREDITO

Recus, Serfin 97 SRL, GERI, sono tra le più conosciute tra le società per il recupero del credito. Ma cosa possono e, soprattutto, cosa non possono fare le società per il recupero del credito?

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI riceve numerose segnalazioni da parte di consumatori ed utenti totalmente esasperati da vere e proprie vessazioni quotidiane messe in atto da società per il recupero di un ipotetico debito.
Le segnalazioni sono variegate. Il metodo, ad esempio, della chiamata al vicino di casa. Talvolta, alcune società di recupero del credito (tra le meno serie ovviamente) arrivano a contattare il vicino di casa. In alcuni casi si presentano direttamente in casa del malcapitato. In altri si arriva direttamente alle minacce frutto della fantasia più fervida e ignobile (passiamo la pratica ad Equitalia, ti facciamo direttamente un decreto ingiuntivo, veniamo direttamente con l’ufficiale giudiziario e via dicendo).
A.E.C.I. ha dunque raccolto un corollario di false affermazioni che farebbero sbellicare dalle risate se non che queste affermazioni spesso terrorizzano chi le riceve.
Eccone uno stralcio.
- “ se non paghi mandiamo il tutto a equitalia che poi fa il pignoramento”
- “se non paghi rischi il carcere perché questo è un reato penale”
- “Se non paghi rischi il fallimento”
- “se non paghi ti veniamo a pignorare i mobili”
- “ se non paghi ti pignoriamo lo stipendio”
- “se non paghi ti mandiamo l’esattore”
- “se non paghi ti segnaliamo alla crif
Inutile dire che sono tutte affermazioni prive di fondamento. Le società di recupero credito infatti (quelle serie) hanno un solo unico scopo: il recupero del denaro eventualmente dovuto. Nel caso in cui non si riesca a recuperare il denaro la pratica passa al proprietario del credito che ha facoltà di esperire il tentativo giudiziario per il recupero del denaro. Dunque le società per il recupero del credito non possono paventare alcuna minaccia di pignoramento (deve essere autorizzato da un giudice) di fallimento (deve essere autorizzato da un giudice) di pignoramento dello stipendio (deve essere autorizzato da un giudice).
Segnalazione alla Crif
Anche le fantomatiche minacce di segnalazioni alla crif (o similari). In realtà la segnalazioni alla Crif la può fare esclusivamente la finanziaria o la banca e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.
Le prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.
Illecita è pure l'affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti.
Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. È necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.
Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.
Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell'abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

NULLE TUTTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO NON ATTIVATI IN FORMA SCRITTA

COMUNICATO STAMPA
A.E.C.I. OTTIENE UN GRANDE RISULTATO. ABF: NULLE TUTTE LE REVOLVING ATTIVATE TELEMATICAMENTE

A.E.C.I. : ANNULLATA LA CARTA REVOLVING DI FINDOMESTIC. IL CONSUMATORE DEVE RESTITUIRE IL PRESTITO SENZA GLI INTERESSI.
(LEGGI IL TESTO DELLA SENTENZA)

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI ha ottenuto un risultato importante. L’Arbitro Bancario Finanziario infatti ha stabilito, su richiesta della nostra Associazione di Consumatori, che i contratti di Carte Revolving, conclusi a distanza sono nulli. Il Collegio dell’ABF ha infatti ritenuto fondata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto concluso nel 2010 per mancanza di forma scritta, non essendo stata fornita da FINDOMESTIC alcuna prova dell’avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta.

Il contratto è infatti stato stipulato il 28 settembre 2010, quando era già entrato in vigore l’art. 125 bis, TUB, in tema di contratti di credito al consumo, nel cui ambito si colloca quello di cui si controverte nel presente giudizio. Trova qui applicazione, pertanto, la regola secondo la quale i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo che soddisfi il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.

Secondo quanto dispone l’art. 125 bis, comma 9, che si discosta da quanto previsto in via generale dall’art. 2033 c.c., in caso di nullità del contratto, “il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”; con ciò escludendosi che il finanziatore possa pretendere che il consumatore corrisponda gli interessi sulle somme ricevute in prestito in esecuzione di un contratto dichiarato nullo.

Di fatto dunque tutti i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo per soddisfare il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.

Tutti i contratti non sottoscritti in forma scritta sono dunque nulli e il consumatore deve restituire esclusivamente le somme prese in prestito.

Ricordiamo che in realtà questo principio è applicale ad ogni forma di finanziamento e non solo alle carte revolving. In questi casi dunque il consumatore è tenuto a restituire esclusivamente le somme prese in prestito.

La nostra associazione di consumatori continua la battaglia contro il sovra indebitamento. In particolare carte revolving e cessione del quinto sono degli strumenti che spesso, invece di aiutare le famiglie, rappresentano dei veri e propri macigni al collo dei consumatori.

Invitiamo tutti i consumatori che hanno sottoscritto in maniera telematica contratti di finanziamento e carte revolving a rivolgersi alla nostra associazione per annullare il contratto.

venerdì 6 dicembre 2013

ARRIVEDERCI MANDELA !!!

La poesia Invictus fu scritta proprio sul letto di un ospedale da William Ernest Henley . Il titolo proviene dal latino e significa "invitto", ossia "mai sconfitto".
Divenne "rifigio" nei momenti più cupi della prigionia di Nelson Mandela.
In invito, a tutti, a non sentirsi mai sconfitti.

INVICTUS
Out of the night that covers me, Black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears Looms but the Horror of the shade, And yet the menace of the years Finds and shall find me unafraid.
It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the master of my fate: I am the captain of my soul.


INVITTO (MAI SCONFITTO)
Dal profondo della notte che mi avvolge, Nera come un pozzo da un polo all'altro, Ringrazio qualunque dio esista Per la mia anima invincibile.
Nella feroce morsa delle circostanze Non ho arretrato né gridato. Sotto i colpi d’ascia della sorte Il mio capo è sanguinante, ma non chino.
Oltre questo luogo d'ira e lacrime Incombe il solo Orrore delle ombre, E ancora la minaccia degli anni Mi trova e mi troverà senza paura.
Non importa quanto stretto sia il passaggio, Quanto piena di castighi la vita, Io sono il padrone del mio destino: Io sono il capitano della mia anima







(Fonte: www.euroconsumatori.eu)

venerdì 29 novembre 2013

TELEFONIA: ANCORA INDENNIZZI PER I NOSTRI TESSERATI

TELEFONIA: Ancora Indennizzi
per i nostri tesserati
Lo chiameremo Orazio (ndf). Alcuni mesi or sono riceve una telefonata da una compagnia telefonica che, con un pratica commerciale che rasenta la scorrettezza, riesce a carpirgli un contratto verbale. Detto fatto e senza rendersene conto si trova nel bel mezzo di una portabilità, peraltro mal gestita e quindi arriva il giorno in cui la sia piccola ditta artigianale rimane completamente priva di linea di telefono. Non stiamo certo vivendo periodi talmente floridi da potersi permettere di rimanere senza linea telefonica.
L'odissea non è finita. Nonostante gli immani tentativi per ripristinare la linea il telefono rimane ancora muto... l'adsl continua a non funzionare.
Scherzo beffardo del destino ma nel terzo millennio Orazio si trova a gestire la Sua attività con un cellulare ed una chiavetta. Nulla di straordinario ma i suoi clienti, i suoi fornitori da trent'anni lo rintracciano a quel numero ed ora a quel numero non risponde più nessuno.
Grazie all'intervento della nostra associazione Orazio riesce ad avere l'attivazione della vecchia linea nel giro di qualche settimana e nell'arco di tre mesi un indennizzo riconosciuto dalla compagnia telefonica di € 1.500,00.
Orazio può riprendere i normali contatti con i propri clienti ed i propri fornitori.
Fortunatamente la disavventura di Orazio si p conclusa positivamente in un arco temporale abbastanza ristretto e comunque adeguato alle normali procedure per la tutela dell'utenza.
Per Elisabetta le cose sono andate diversamente. Dopo anni di sacrificio ha completato la Sua casa nuova ed ha deciso di formalizzare recesso per la vecchia linea telefonica. Formalizza il recesso lo scorso mese di maggio. Si trasferisce e pensa che la vecchia utenza rimango solo un ricordo. Non è così perché le bollette continuano ad ar-rivare con una puntualità disarmante e l'uten-za continua a suonare a vuoto nella vecchia casa.
Elisabetta arriva a formalizzare reclami con una frequenza quasi giornaliera. A nulla servono tanto che, dopo un paio di fatture impagate, arriva anche il recupero crediti che si prodiga in pressioni ed atteggiamenti opprimenti.
Pochi giorni fa abbiamo chiuso la pratica di Elisabetta con un bello sgravio delle fatture erroneamente emesse e con il riconoscimento di un indennizzo di € 400,00
Per quanti stanno vivendo disagi di disservizi telefonici il consiglio è quello di rivolgersi allo staff della nostra associazione.

Il consiglio è sempre lo stesso: Fatevi aiutare!!!

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO - Caso concreto

Antony (ndf) nel corso dell'anno 2008 decide di sottoscrivere un prestito estinguibile mediante cessione del quinto dello salario peruna cifra di all'incirca 6mila euro.
Un paio d'anni dopo (ovvero trascorsi i due quinti del periodo di ammortamento) viene contattato dalla finanziaria a cui si era rivolto per la prima cessione e gli viene proposta una nuova cessione con estinzione della precedente. Niente di più favorevole e propizio per Lui che vuole sistemare casa e provvedere alla Sua famiglia monoreddito.
Il 30 novembre Antony perde il lavoro e, con la crisi attuale, si presenta nei nostri uffici piuttosto disperato e disarmato... il suo TFR è completamente bloccato dalla finanziaria... prospettive di trovare lavoro praticamente inesistenti.
Nella pratica di Antony due sono gli aspetti che vanno considerati: il modo in cui è stato estinto il primo prestito ed i tassi applicati al prodotto finanziario.
L'analisi delle primo aspetto è positiva per Antony perchè in sede di anticipata estinzione si è potuto riscontrare la minor applicazione degli abbuoni stabiliti dalla Banca d'Italia.
Per di più i consulenti ed i periti che colla-borano con la nostra associazione analiz-zano il prodotto e per Antony buone notizie per questo natale 2013. Il tasso del prodotto finanziario che ha sottoscritto è di ben 700 punti superiore al tasso soglia del periodo. Superato anche il tasso medio. Si può dire che il Suo prodotto è quindi una pattuizione usuraria.
Abbiamo avuto modo di riscontrare che purtroppo molte persone, con i tempi che stiamo vivendo, si trovano a vivere situazioni simili, di disagio sia economico che emotivo.   Generalizzare è sbagliato...ogni prodotto ed ogni situazione deve essere studiato ed analizzato con l'adeguata attenzione. Ma nel caso in cui ci siano delle condizioni non adeguate, che magari sfociano persino nel reato di usura, è parere dello staff di questa associazione che la cosa giusta da fare sia tutelarsi.
Ormai lo sapete: fatevi aiutare!!!

ma che "bell"'ILLECITO....

Alcuni tesserati ci hanno parlato di una situazione paradossale che stanno vivendo.

Vogliamo condividerla con Voi. Innanzitutto si tratta di lavoratori dipendenti che hanno deci-so di destinare il loro TFR a fondi complementari o che si sono trovati nella necessità di siglare un contratto di prestito estinguibile mediante cessione del quinto. 

Quindi, in un certo qual senso, hanno “delegato” il loro datore di lavoro al pagamento mensile di finanziarie e/o fondi previdenziali. Sino a poche settimane fa molti di loro erano sicuri che il loro datore di lavoro stesse adempiendo alle “deleghe” semplicemente perché vedevano gli importi adeguatamente trattenuti in foglio paga.

L'amara sorpresa è che in molti dei loro casi i Fondi complementari e le finanziarie risultano impagate. Alcuni di loro hanno addirittura ricevuto la diffida al rientro delle somme impagate e rischiano la revoca del finanzia-mento nonostante materialmente i soldi loro non li abbiano mai ricevuti perchè il datore di lavoro ha operato le trattenute in foglio paga.

Non si incorra nell'errore di pensare che que-sta è materia di lavoro. Infatti non stiamo parlando di contratti di lavoro e della loro puntuale applicazione, non stiamo parlando di tutela del lavoratore in ambito di lavoro... Stiamo parlando di un vero e proprio ILLECITO operato dal “terzo delegato” e che solo i manifesta in ambito lavorativo.

Sì, perché il datore di lavoro trattiene delle somme (che non versa ai beneficiari della delega) pur avendo operato le giuste trattenute. E lo fa nel silenzio, senza dare al lavoratore nessuna comunicazione almeno informativa che gli permetta di trovare una soluzione “tutelativa” (se possibile) verso i creditori o verso il fondo complementare.

Così, com'è successo in molti casi, il dipendente ha scoperto la propria situazione grazie ai prospetti di trasparenza annuali o, nella peggiore delle ipotesi, con raccoman-date di diffida.

L'invito della nostra associazione a queste persone è sempre lo stesso: fatevi aiutare !!!

Il caso di cui stiamo parlando non è limitato. Ci sono piccole realtà artigiane ed impren-ditoriali in cui questo avviene, ma ci sono anche realtà importanti di imprese e gruppi riconosciuti a livello nazionale come società all'avanguardia; società che riescono ad ottenere aggiudicazioni di appalti importanti e che operano in questo modo. In questi casi l'illecito può raggiungere cifre poco imma-ginabili. Lo staff della nostra associazione rimane a disposizione di quanti desiderino ricevere assistenza e consulenza in casi simili

giovedì 21 novembre 2013

Ha diritto al risarcimento chi subisce un’esecuzione esattoriale illegittima

Se Equitalia avvia un’esecuzione forzata nei confronti di un contribuente sulla base di un atto di accertamento illegittimo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima può essere condannata al risarcimento del danno.
Quando, infatti, il giudice accerta, in capo all’amministrazione finanziaria, una responsabilità [1] per essersi ostinata in un procedimento palesemente infondato, l’Agenzia delle Entrate ne paga le conseguenze.
A dirlo è stata la Cassazione con una sentenza di ieri [2]. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva iscritto ipoteca sull’immobile di una signora nonostante quest’ultima avesse disconosciuto in tribunale (con il procedimento detto “querela di falso”) la propria sottoscrizione apposta sulla dichiarazione dei redditi.
Stante la responsabilità dell’ente, è anche bene ricordare che esiste, per ogni attività della pubblica amministrazione rivolta nei confronti del cittadino, un soggetto, all’interno dell’ufficio stesso, chiamato “responsabile del procedimento”. Insomma, per ogni procedimento esiste sempre un funzionario a cui rivolgersi per chiarimenti e sporgere le proprie proteste. Quest’ultimo è obbligato ad attivare le procedure interne per lo sgravio in caso di atti illegittimi. In determinati casi, potrebbe anche scattare una responsabilità personale disciplinare.
Il nome del responsabile del procedimento è sempre indicato nell’atto amministrativo. Ogni destinatario di un accertamento può individuare tale soggetto leggendolo attentamente nei fogli che gli sono stati recapitati con la raccomandata.

[1] Cosiddetta responsabilità extracontrattuale.
[2] Cass. sent. n. 25855 del 18.11.2013.


(fonte: http://www.laleggepertutti.it)

mercoledì 20 novembre 2013

COMPUTER's WORLD: MANCATA CONSEGNA PRODOTTI

PS8868 - COMPUTER'S WORLD-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI 
Provvedimento n. 24557 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; 

Rimandiamo il link per il testo integrale del provvedimento avverso l'impresa Computer's World (legale rappresentante il Sig. Masciari Massimiliano) che opera nel campo del commercio on line di prodotti di elettronica e di informatica e che 2011 ha realizzato ricavi per circa 800mila euro.
Le dinamiche della vicenda, molto sinteticamente, si sintetizzano nella mancata consegna di prodotti offerti dalla Computer's World attraverso la piattaforma eBay nel periodo 2011-gennaio 2013 regolarmente pagati.

Shampoo cancerogeno. Sequestrate dal mercato 22 marche conosciute. Ecco quali sono

Adesso il pericolo cancro viene anche dai prodotti di bellezza. Ognuno di noi, infatti, cerca di curare al meglio possibile i propri capelli e per questo motivo tende ad acquistare prodotti di marche abbastanza conosciute perché crede siano garanzia di qualità. Ma non è sempre così. Diverse aziende infatti, con sede in tutta Italia, e precisamente Bologna, Roma, Napoli e Pisa importavano shampoo dal Brasile per poi rivenderlo in tutto il territorio nazionale come proprio. Peccato che questi shampoo contenessero un elevatissimo contenuto di formaldeide, sostanza tossica in grado di causare problemi cancerogeni, in alcune di queste marche la percentuale di formaldeide superava di 35 volte il valore consentito dalla legge. Una scoperta che ha portato, qualche giorno fa, al sequestro di più di 20mila tonnellate di prodotti, ritirati dal mercato italiano.

Ecco tutti i nomi e le marche:
1) CADIVEU BRASIL CACAU TERMAL RECONSTRUCT 6,558 % 6,450 %
2) CADIVEU PLASTICA DOS FIOS 7,700% 7,400%
3) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 236 0,737 % 0,850 %
4) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 473 2,406 % 2,450 %
5) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 946 2,317 % 2,530 %
6) BIONAZA CHOCOHAIR ml. 473 1,821 % 1,440 %
7) BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml. 946 1,367 % 1,230 %
8) BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml. 119 1,806 % 1,710 %
9) BIONAZA KERA VINO ml. 119 2,571 % 2,530 %
10) BIONAZA KERA VINO ml. 473 1,690 % 1,680 %
11) BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERAVINO l. 976 1,523 % 1,560 %
12) BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERA VINO ml. 236 0,936 % 0,850 %
13) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 236 1,036 % 0,980 %
14) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 946 1,027 % 0,960 %
15) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 354 1,315 % 0,770 %
16) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 119 1,335 % 1,680 %
17) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO 2 ml. 500 1,434 % 1,330 %
18) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA LIFTING RISTRUTTURANTE 2 ml. 500 0,540%  0,270 %
19) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO GEL EXTRA ml. 1000 1,357 % 1,320 %
20) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml. 50 0,814 % 0,8 %
21) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml. 473 0,506% 0,780 %
22) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml. 946 1,534% 1,710%
23) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml. 473 1,933% 1,820

lunedì 11 novembre 2013

MEDIOLANUM: PRODOTTO DOUBLE CHANCE. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E SANZIONE DA 130mila EURO

PS8380 - MEDIOLANUM-PRODOTTO DOUBLE CHANCE 
Provvedimento n. 24551 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2013;



Rimandiamo a questo LINK (SCORRI FINO A PG 39)  per il testo integrale del provvedimento di cui sopra nella quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delibera che la pratica commerciale posta in essere da BANCA MEDIOLANUM SpA per il prodotto DOUBLE CHANCE  costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e
22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione.
La stessa Autorità irroga alla Banca una sanzione amministrativa pecuniaria da € 130mila.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI SRL

PS9042 - ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI 

Provvedimento n. 24559 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; 
BOLLETTINO 44 DEL 11/11/2013

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 
VISTI gli atti del procedimento; 
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9042 del 2 ottobre 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, poste in essere dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.; 
VISTE le memorie presentate dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l. pervenute in data 9 ottobre 2013; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 
1.Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di un’Associazione di consumatori e di un consumatore, pervenute nel periodo giugno/settembre 2013, il professionista avrebbe inoltrato, a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, lettere di preavviso di esecuzione forzata. 

2. Tali comunicazioni, facenti riferimento ad un titolo esecutivo rappresentato da un’ordinanza di ingiunzione senza alcuna indicazione degli estremi del titolo del debito, avvertono di un presunto inizio di un procedimento esecutivo avanti il tribunale competente per il pignoramento immobiliare e mobiliare rilevando che “previo ordine del Tribunale, si procederà con l’Ufficiale Giudiziario all’asporto dei suddetti beni, se necessario con l’intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di sua assenza” e sono impostate con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall’amministrazione finanziaria pubblica. Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate, nello specifico, dai segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale e il logo, che evoca quello della Repubblica, dal titolo del firmatario “Il Direttore Ufficio Entrate” e dal riferimento al fatto che la comunicazione sarebbe effettuata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82 in quanto spetta solo all’amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi di quella legge. Inoltre, sebbene il professionista si definisca come “esattoria”, non risulta compreso nell’Albo istituito dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 

3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 2 ottobre 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9042, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
4. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.. 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

6. In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come “pratica commerciale”, rappresentato dall’invio di preavvisi di esecuzione forzata redatti con le citate modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia degli atti di esecuzione indicati ed alla reale natura del professionista interessato. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. 

II. MEMORIE DELLE PARTI 

7. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 2 ottobre 2013, con riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte di Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l., pervenute in data 9 ottobre 2013. 

8. Nelle predette memorie difensive, la Parte ha evidenziato che il “preavviso di esecuzione” è solo l’ultima comunicazione che viene inviata al debitore, dopo una prima lettera di diffida ad adempiere ed un successivo sollecito di pagamento, e che, “lungi dal voler perpetrare un danno a carico di “ignari contribuenti”, si attiva in esecuzione di un mandato ed in forza di regolare autorizzazione amministrativa, per l’esercizio dell’attività di recupero crediti, azionando, attraverso la collaborazione di Studi legali, tutte le iniziative giudiziali, compreso quindi il procedimento monitorio richiamato nelle censurate lettere dirette ai debitori e correttamente definitive “preavviso di esecuzione”. L’opera della società consiste infatti nell’allertare il debitore (sia esso contribuente perché già debitore di un Ente pubblico o semplice cittadino debitore di società private), avvisandolo che perdurando nell’inadempimento sarà azionata procedura giudiziaria per la riscossione coattiva del credito. Non esiste pertanto alcuna pratica commerciale scorretta e/o ingannevole: nel 90% dei casi, l’Ente committente è un Ente pubblico o un esercente un pubblico servizio ed il ricorso ad espressioni tipiche dell’amministrazione finanziaria pubblica non ha finalità ingannevoli, bensì risultano afferenti la natura del credito per il quale si agisce”. 
Alle predette memorie non è stato allegato alcun documento. 

III. VALUTAZIONI 

9. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto il professionista, al fine di tentare di recuperare presunti crediti, inoltrando a diversi soggetti tali preavvisi di esecuzione forzata, può ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto. Al riguardo rileva, in particolar modo, il fatto che la comunicazione, per come predisposta, può far ritenere a chi la riceve, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, di esser inoltrata da un Ente pubblico. 

10. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, è caratterizzata da un elevato grado di offensività e alla data odierna non c’è alcuna evidenza di una concreta cessazione della pratica oggetto di contestazione. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito; 

DISPONE 
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.: 
a) sospenda ogni attività d’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata; 
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

(...omissis...)

IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE 
Roberto Chieppa                                                   Giovanni Pitruzzella 


giovedì 7 novembre 2013

ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO - CASO CONCRETO

ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO
Caso Concreto
Lo chiameremo Giobbe, nome di pura fantasia. Giobbe è un pensionato che per aiutare la figlia trentenne ha deciso di sottoscrivere nel 2008 un contratto di prestito con cessione “pro-solvendo” del quinto della quota mensile della pensione.
Nel 2012 Giobbe si trova nella necessità di avere nuova liquidità e quindi decide di estinguere anticipatamente questo prestito avverso la sottoscrizione di una nuova cessione del quinto.
Il nuovo intermediario bonifica la somma al vecchio seguendo il conteggio di estinzione anticipata fornito dal primo.
Tutto sembrava risolto e Giobbe aveva la somma necessaria a disposizione.
Per una pura curiosità Giobbe decide di mettere alla prova la nostra associazione e chiede al nostro staff di valutare il suo caso.
Possiamo dire che proprio questa curiosità gli ha portato fortuna perché vedrà restituita una somma di poco superiore a € 4.500
Infatti nel conteggio di anticipata estinzione la finanziaria aveva “dimenticato” di conteggiare adeguatamente la riduzione del costo totale del mutuo derivante da estinzione anticipata.
Il mancato rispetto della disciplina precipua di cui al T.U.B e delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP del 2010 permetterà a Giobbe di trascorrere un Natale economica-mente più “tranquillo”.
Niente male per una semplice curiosità !!!
Questa situazione è sicuramente impegnativa per l'entità della somma che verrà restituita ma purtroppo la nostra associazione sta riscontrando che casi come questi sono molto, anzi troppo, frequenti.
In molti casi il consumatore rimane ignaro della propria situazione. In tanti altri la voce del Suo reclamo rimane priva di alcun ri-scontro.
Per quanti volessero far valutare il loro prodotto e comprendere la bontà del loro pro-dotto bancario lo staff della nostra associazione rimane a Vostra disposizione per l'adeguata assistenza e consulenza.

mercoledì 6 novembre 2013

ANATOCISMO: BANCA CONDANNATA A RISARCIRE 365MILA EURO

Vogliamo segnalare ai nostri tesserati un interessante articolo (premi per il link) in tema di anatocismo bancario.
Congratulazioni ai protagonisti di questa importante vicenda...


A tutti i nostri tesserati e a quanti faticano ancora a parlare per comprensibili e fondati timori diamo un consiglio... parlate ed agite...

Il nostro sportello rimane a Vostra dosposizione

martedì 29 ottobre 2013

CASO CONCRETO | TELEFONIA: INDENNIZZO DA € 8.000

Lo chiameremo Geremia. La sua disavventura inizia il 31 ottobre 2012 quando decide di sottoscrivere un paio di contratti con la compagnia FASTWEB per la portabilità di due utenze business.

Da allora un continuo altalenarsi di disservizi: ritardo nella gestione della pratica di attivazione della linea, telefono muto, telefono schermato in ingresso a certe compagnie telefoniche, interruzioni arbitrarie della linea telefonica...e questo per entrambe le società che Geremia rappresenta.

Lo scorso mese di giugno lo staff della nostra associazione non ha desistito ed ha rinunciato ad un indennizzo che sin da allora si palesava ridicolo per l'immane disagio patito.



Oggi, 29 ottobre 2013, festeggiamo insieme a Geremia che otterrà un indennizzo di € 8.000 a fronte di tutti i disagi accusati.


Se anche Tu sei vittima di disservizi in ambito telefonico contattaci. Il nostro Sportello è al tuo fianco per darti la giusta assistenza e consulenza.

lunedì 28 ottobre 2013

SOLUZIONE CASA - FIDELITY CARD PROVVEDIMENTO 24537 AGCM - PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

PS8940 - SOLUZIONE CASA-FIDELITY CARD 
Provvedimento n. 24537 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 
1. Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., (di seguito, “Soluzione Casa”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Soluzione Casa svolge attività di commercio al dettaglio mediante vendita porta a porta di mobili e accessori per la casa. Il fatturato realizzato dalla società nel 2012 è stato di circa 887.000 euro, con una perdita d’esercizio di 710 euro

2. Adiconsum, in qualità di associazione segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell’aver promosso e commercializzato articoli di vario genere (elettrodomestici, mobili, prodotti per la casa, ecc.) con modalità scorrette. Soluzione Casa, prospettando ai consumatori, sia telefonicamente che mediante successive visite a domicilio, la possibilità di ricevere gratuitamente un buono sconto che avrebbe consentito loro di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti vendita asseritamente di prossima apertura con sconti variabili dal 30% al 50% sul prezzo di listino, vincolava i consumatori ad acquisti per un importo complessivo di 2.800 € in due-tre anni. 

4. In occasione della visita a domicilio, il professionista avrebbe consegnato “a titolo gratuito e a scopo pubblicitario” non la tessera sconto ma una piastra (non meglio definita) ed un coordinato pubblicitario chiedendo ai consumatori di firmare un modulo per attestare l’avvenuta consegna degli omaggi. La consegna di detti omaggi e la firma del modulo, in realtà, comportava la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto immediato ovvero pro futuro di articoli per la casa per un importo minimo di 2.800 euro. Solo una volta scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso, i consumatori venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e delle numerose segnalazioni pervenute a partire dal 2012, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 7 maggio 2013 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8940 nei confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza della condotta relativamente alla non veridicità e alla confusorietà delle informazioni fornite ai consumatori in occasione del contatto telefonico e delle presentazioni a domicilio e di quelle contenute nel modulo contrattuale, con riferimento alle caratteristiche generali dell’offerta, nonché al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa. Veniva, inoltre, contestata anche l’aggressività della pratica commerciale di esigere il pagamento immediato per un’offerta non consapevolmente richiesta nonché, in un caso, riguardante lo sfruttare circostanze di specifica gravità al fine di influenzare la decisione relativa all’acquisto del prodotto. 

6. In data 27 maggio 2013 il professionista ha fatto pervenire una breve memoria difensiva. 

7. Il 5 giugno 2013 l’Autorità ha rinnovato la richiesta di informazioni di cui alla comunicazione di avvio e, in data 19 giugno 2013, il professionista ha prodotto documentazione in risposta alla menzionata richiesta di informazioni. 

8. Successivamente, in data 28 giugno 2013, l’Autorità ha richiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza al fine di acquisire, presso la sede del professionista, elementi informativi utili alla valutazione della pratica commerciale oggetto dell’istruttoria. 

9. In data 2 luglio 2013 l’Autorità ha richiesto informazioni al professionista il quale ha fornito i chiarimenti chiesti con le comunicazioni dell’11 e 12 luglio 2013. 

10. Il 25 luglio 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Sulla base delle segnalazioni pervenute nel periodo settembre 2012 - novembre 2012 da parte dell’Associazione di consumatori Adiconsum, sede territoriale di Padova, e di alcuni consumatori residenti nelle province di Padova e Treviso, è emerso che il professionista ha promosso, mediante telemarketing e successive visite al domicilio del consumatore, una tessera sconti gratuita che celava la vendita di articoli per la casa e/o mobili. 

12. Dalle richieste di intervento pervenute emerge una sostanziale coincidenza delle condotte segnalate. Tutte le segnalazioni confermano infatti la circostanza per cui Soluzione Casa avrebbe utilizzato la promessa di un omaggio per “agganciare” i consumatori ed indurli a sottoscrivere contratti d’acquisto di prodotti per la casa per una spesa minima di 2.800 euro. 

13. A titolo esemplificativo, in una segnalazione agli atti del procedimento si lamenta che un’incaricata della società Soluzione Casa avrebbe contattato a mezzo telefono una consumatrice preannunciando la visita di un promoter il quale le avrebbe consegnato un prodotto in omaggio, “in quanto la signora era stata sorteggiata ed aveva vinto un concorso con premi organizzato dalla società”. Inoltre l’agente avrebbe preannunciato la visita di un ulteriore promotore per la consegna di una tessera sconto gratuita con cui avrebbe potuto acquistare articoli per la casa, anche di marche conosciute, con “sconti dal 30% al 50% nei successivi tre anni presso un magazzino che sarebbe sorto nei pressi del suo comune”. 

14. In un’altra segnalazione, invece, una consumatrice afferma di essere stata contattata telefonicamente da un’operatrice per conto del professionista, che le avrebbe chiesto se era disponibile per “un colloquio con un loro agente perché stavano promuovendo dei contatti sul territorio per farsi conoscere” e che, per il suo disturbo, le sarebbe stato consegnato un piccolo omaggio, senza alcun obbligo di acquisto. Peraltro, tale consumatrice lamenta che il professionista la avrebbe contattata pur essendo iscritta al Registro pubblico delle opposizioni. Dopo le pressanti insistenze dell’operatrice, la segnalante riceveva la prevista visita dell’agente di Soluzione Casa che, contrariamente a quanto indicato dal professionista nel primo contatto, avrebbe consegnato “a titolo gratuito e a scopo pubblicitario” non la tessera sconto, ma un omaggio (una piastra non meglio definita ed un coordinato pubblicitario) chiedendo di firmare un modulo, stampato con caratteri minuscoli e con inchiostro azzurro su carta chimica azzurra, per attestare l’avvenuta consegna dell’omaggio. 

15. Fra la documentazione agli atti, alcune copie dei moduli sottoposti ai consumatori (c.d. “copia commissione”) confermano l'indeterminatezza dell'oggetto della proposta commerciale. Al riguardo, le diverse versioni agli atti risultano sostanzialmente coincidenti. Essi riportano nella prima parte del foglio, sotto ai dati del cliente, l’elenco dei prodotti, “beni tutti indicati e presenti nel catalogo illustrato rammostrato all’acquirente”, seguito dalla notazione apposta a mano dall’agente “L’omaggio è subordinato all’accettazione della promozione. L’importante è fare almeno un acquisto obbligatorio”. Sotto l’indicazione, scritta a mano dall’agente in caratteri grandi e marcati al centro della pagina, “1 piastra omaggio, 1 coordinato pubblicità Damson, sconti 30%-50% su tutti i nostri prodotti, la spesa è 2.800 € max in 36 mesi” (enfasi aggiunta), viene aggiunto “Visita agente di zona per la visione dei cataloghi e pianificazione del primo acquisto”. In basso, a caratteri appena leggibili, viene aggiunto “Euro 60,00 per consegna a domicilio, euro 80,00 (consegna divani), Montaggio mobili conteggio a parte…”. Chiudono la pagina, a caratteri di dimensioni estremamente ridotte tanto da risultare quasi illeggibili, informazioni relative ai termini per esercitare il diritto di recesso e clausole di rito sull’accettazione dell’offerta. 

16. Dalla documentazione in atti emerge che il professionista avrebbe sottoposto alla firma dei consumatori il suddetto modulo per la successiva consegna, nell’ambito di una seconda visita a domicilio, della tessera sconto e dei cataloghi da cui scegliere gli articoli per la casa da acquistare. 
Decorsi i termini per esercitare il diritto di ripensamento, i consumatori avrebbero ricevuto un’altra visita degli agenti del professionista i quali, per la prima volta, avrebbero reso palese che il modulo firmato in precedenza era un formulario di commissione e non una semplice ricevuta per la consegna della merce omaggio, prospettando come obbligatorio almeno un acquisto fra i prodotti eventuali sostituzioni merci” è riportato, invece, il numero, la descrizione e le misure degli articoli ordinati dal consumatore della ditta Soluzione Casa per un valore minimo di 2.800 euro6, senza lasciare ai consumatori, come promesso, la possibilità di valutare in un momento successivo dopo aver visionato i cataloghi, se, quando e cosa acquistare. Tutte le segnalazioni sono concordi nel denunciare le modalità insistenti e le eccessive sollecitazioni con cui il professionista avrebbe richiesto di procedere all’acquisto nell’ambito del secondo incontro. 

17. Ulteriori segnalazioni sono pervenute dopo l’avvio del procedimento confermando, sostanzialmente, il medesimo comportamento del professionista, e trovano riscontro anche in alcuni brevi commenti apparsi sul sito internet www.newsfood.com. 

18. Dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, risulta confermato che i consumatori vengono contattati da operatori di telemarketing che svolgono il lavoro di contatto telefonico sia direttamente dalla sede del professionista che attraverso un Call Center esterno appaltato in Albania o in Romania. 

19. Per quanto riguarda le informazioni fornite nel corso del primo contatto telefonico, è esemplificativo, nella sua ingannevolezza, il testo di vari script acquisiti dalla Guardia di Finanza e allegati al verbale insieme a numerose lettere di recesso di consumatori che lamentano il medesimo comportamento denunciato nelle segnalazioni pervenute all’Autorità. Le teleoperatrici conducono infatti le telefonate attenendosi a script in base ai quali introducono la telefonata diretta ai potenziali nuovi clienti, asseritamente “scelti insieme ad altre famiglie in maniera casuale per la consegna di un omaggio”, qualificandosi e indicando diversi marchi usati dalla società, come ad esempio: “(…) sono della Gi e Co distribuzioni” o “chiamo a nome di Interna Arreda” o ancora “sono della G&Co – Soluzione Casa S.p.A. di Conegliano veneto”10. Più precisamente, il consumatore contattato viene informato che “(…) vista la crisi le vogliamo dare l’opportunità di farle conoscere le convenzioni gratuite riservate a un numero limitato di famiglie” e che “il promotore passerà domani 5 minuti e le lascerà l’omaggio, l’abbinata pubblicitaria e il suo catalogo” sottolineando che “il promotore non vende nulla e lei non paga niente”. Il testo degli script conferma quanto riportato nelle segnalazioni dei consumatori. 

20. Altre evidenze11 mostrano come i consumatori avrebbero subito minacce e sarebbe stato prospettato loro la maggiorazione dell’importo finale a causa dell’intervento del legale del professionista, oltre al fatto che la società avrebbe attivato procedure di pignoramento dei beni e/o redditi da lavoro, se non avessero proceduto con l’acquisto immediato. 

21. Infine, il professionista avrebbe sfruttato circostanze di specifica gravità al fine di influenzare la decisione di una consumatrice. Più precisamente, come risulta dalla segnalazione pervenuta in data 8 ottobre 2012 il professionista ha sottoposto il modulo-commissione, che come indicato reca scritte con caratteri minuscoli e con colori non in contrasto, anche ad una segnalante che soffre di un evidente disturbo alla vista (“ipovisione”), ben percepibile anche a persone che non sono specialisti medici oculisti, che non la rende in grado di leggere e comprendere ciò che stava sottoscrivendo. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

22. Nelle sue difese, il professionista ha rappresentato che Soluzione Casa è una società che nasce dal cambio dell’assetto societario, di denominazione e forma societaria della GE.CO. Consulting S.r.l., e che è una piccolissima società13 composta, oltre che dalla titolare, da altri 2 dipendenti, oltre eventuali collaborazioni a progetto, da 3 promotori, oltre a qualche promotore temporaneo, da un addetto alle vendite porta a porta e da un fattorino che si occupa delle consegne. 

23. Soluzione Casa contatta direttamente i potenziali clienti avvalendosi di dati estrapolati da elenchi telefonici. Nel verbale della Guardia di Finanza, tra l’altro, il professionista ha contestato di essere l’autore degli script acquisiti dai finanzieri presso la sede della società. 

24. Secondo quanto dichiarato nelle memorie pervenute, il professionista ha sostenuto che i consumatori venivano informati, fin dal primo contatto telefonico, in merito all’obiettivo della visita a domicilio. Pertanto, “essendo nota al consumatore la connessione tra il previsto omaggio e la presentazione di altri prodotti, si deve concludere per la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario, poiché non idoneo a pregiudicare il suo comportamento economico”. 

25. Il professionista ha, altresì, dichiarato che il promotore che successivamente fa visita al potenziale cliente propone l’acquisto del coordinato o di altri prodotti per un importo equivalente, con pagamento rateizzato di 36 mesi e che, dopo dieci giorni, l’addetto alle vendite si reca presso il domicilio del consumatore per la definizione dei beni da acquistare selezionati dal catalogo, ricordandogli che ha dieci giorni di tempo per decidere se accettare l’offerta o effettuare il recesso. 

26. Nel sottolineare la bontà del proprio operato il professionista afferma che, come risulterebbe da una stima in quanto non esiste una contabilità precisa dei contratti né un registro ma solo un archivio cartaceo, nel 2012 i contratti stipulati sarebbero stati un migliaio, di cui il 20% relativi all’acquisto come da proposta originaria mentre il 15% con importo ridotto rispetto al contratto inizialmente proposto. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 18 agosto 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

28. Con parere pervenuto in data 13 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- il professionista ha indebitamente condizionato la libertà di scelta del consumatore, attraverso le favorevoli condizioni prospettate e l’asserita gratuità della Fidelity Card, le quali rappresentano lo strumento ambiguo per adescare i consumatori coartandoli in relazione all’obbligatorietà dell’acquisto; 

- con riferimento alla natura dell’offerta, nonché alle reali condizioni di fruibilità di essa, la formulazione della pratica risulta idonea ad indurre in errore il consumatore medio e, a causa della sua ingannevolezza, è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei potenziali clienti, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; 

- sotto il profilo dell’omissione di informazioni rilevanti, il messaggio non specifica l’effettivo contenuto della proposta ed, in particolare, l’effettiva articolazione della stessa ai fini di una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno dell’offerta, rimandando implicitamente ad un momento successivo, ovvero quello dell’eventuale sottoscrizione del contratto; 

- in particolare, con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in ordine alle caratteristiche della pratica commerciale, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza e profittabilità della proposta pubblicizzata, il consumatore non è posto nella condizione di averne chiara ed immediata contezza, essendo assoggettato ad un palese stato di asimmetria informativa; 

- in conclusione, la pratica commerciale oggetto del procedimento risulta ingannevole ed aggressiva. 



VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE (...omissis...)

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

40. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, delle dimensioni del professionista, nonché dell’entità del pregiudizio economico della pratica commerciale in esame, in considerazione della rilevanza degli impegni minimi di spesa ai quali i consumatori vengono esposti. La gravità della violazione deve inoltre apprezzarsi in funzione della pervasività della pratica, suscettibile di raggiungere, anche in ragione degli strumenti di comunicazione utilizzati, un numero significativo di destinatari. 

43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 ed è tuttora in corso. 

44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., nella misura di 85.000 euro (ottantacinquemila euro). 

45. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Soluzione Casa S.r.l. nella misura di 80.000 euro (ottantamila euro). 

46. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la promozione tramite telemarketing e visite a domicilio di articoli per la casa, attraverso l’indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 euro (ottantamila euro); 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/06, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Ombretta Main 
IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella

OTTICA AVANZI - 2X1 OCCHIALE IN REGALO - PROVVEDIMENTO 24534 AGCM - PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO 
Provvedimento n. 24534 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2013, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTA la delibera del 3 settembre 2013 con la quale è stato prorogato di 30 giorni il termine di conclusione del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Avanzi Holding S.r.l. (di seguito, anche Avanzi) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della vendita di occhiali da vista, da sole, accessori per l’ottica, con un fatturato di 88.761.000 euro al 31 dicembre 2011. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di una campagna promozionale per la vendita di occhiali da vista, con diversi spot televisivi e radiofonici caratterizzati dal claim “2 x 1 un occhiale in regalo”. 

3. In particolare, con segnalazione del 14 febbraio 2013, un consumatore ha lamentato che lo spot televisivo dell’Ottica Avanzi, mediante il claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”, prospetterebbe la possibilità di acquistare un paio di occhiali ricevendone un altro in omaggio mentre, in realtà, il consumatore che acquista un paio di occhiali riceverebbe semplicemente un “buono acquisto” del valore di 59 euro. 

4. I messaggi televisivi diffusi dal professionista hanno diverse ambientazioni (un guidatore sbatte con la macchina in una vetrina di un negozio; un tifoso va allo stadio ma finisce nella zona riservata alla tifoseria avversaria) ma sono tutti caratterizzati dall’utilizzo del claim: “2x1 un occhiale in regalo”. Inoltre nei vari messaggi mentre si svolgono le varie “scenette” una voce fuori campo recita: “[…] occhio è ora di andare da AVANZI […] quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene”. Compare, quindi, in tutti gli spot una grande scritta dal claim “2x1 un occhiale in regalo” ed in basso sullo schermo compare, per pochi attimi in chiusura di spot, una didascalia con caratteri ridotti che riporta l’indicazione: “L’occhiale è del valore di 59 euro. Offerta valida fino al 31- 1 – 2013, acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso”. 
Lo spot radiofonico recita solo la frase: “con il 2x1 quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 
Attività istruttoria 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 aprile 2013 è stato comunicato alla parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8857 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo e per la valutazione della sospensione provvisoria della pratica commerciale ai sensi dell’art.27, comma 3, del medesimo Codice del Consumo. 

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la non correttezza della pratica commerciale consistente nella diffusione di una campagna promozionale, tramite spot televisivi, spot radiofonici e cartelloni pubblicitari, caratterizzata dal seguente claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!” ovvero: “2x1 Un occhiale in regalo per te o per chi vuoi tu”. 

In data 26 aprile 2013, la società Avanzi ha depositato una prima memoria difensiva. 

In data 7 e 26 maggio 2013 la stessa società ha depositato ulteriori memorie e la documentazione richiesta con il provvedimento di avvio dell’istruttoria. 

In data 9 maggio 2013 l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale in esame. 

Nei giorni 5, 6, 7 e 10 giugno 2013 la società ha depositato documentazione probatoria. 

In data 13 giugno 2013 ha avuto luogo l’audizione dei rappresentanti della società Avanzi Holding S.r.l.. 

In data 19 e 26 giugno 2013 la parte ha fatto pervenire due comunicazioni relative alla diffusione di una nuova campagna pubblicitaria che prevede l’utilizzo dell’espressione “2x1”. 

In data 25 giugno 2013 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

In data 5 luglio 2013 la parte ha fatto pervenire un’ultima memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

7. La campagna pubblicitaria relativa alla promozione della società Avanzi c.d. “2x1” si è svolta a partire dal mese di settembre 2012 e sino al mese di febbraio 2013 attraverso uno spot televisivo ed uno spot radiofonico che rappresentavano un consumatore che entrava in un negozio di Avanzi sfondandone la vetrina (c.d. “soggetto vetrina”); 
- a partire dal 21 marzo 2013 (attraverso il canale televisivo) e a partire dal 31 marzo 2013 (attraverso il canale radiofonico) fino al 31 maggio 2013, sono stati trasmessi messaggi aventi ad oggetto un tifoso di calcio (affetto da problemi di vista) che si reca allo stadio e sbaglia il lato dello stadio in cui si siede ritrovandosi in mezzo ai tifosi della squadra avversaria (c.d. “soggetto tifosi”); 
- a partire dal 22 giugno 2013 ha avuto inizio una nuova promozione con scadenza 31 agosto 2013, nella quale la società continua ad utilizzare il claim “2x1”; 
- gli ultimi messaggi pubblicizzano la possibilità per i consumatori affetti da problemi di vista di recarsi, entro il 31 agosto, presso uno qualsiasi dei punti vendita di Avanzi su tutto il territorio nazionale ed acquistare un paio di occhiali da vista - scelto tra quelli presenti in esposizione e corredato da una coppia di lenti antiriflesso – avendo immediatamente diritto a ricevere, in regalo un secondo paio di occhiali da vista del valore di 59 euro corredato da una coppia di lenti monofocali 1.5 di serie. La montatura degli occhiali in omaggio potrà essere scelta tra quelle appartenenti alla collezione esposta in un’apposita griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, griglia che si trova esposta in tutti i negozi ed è individuata da un bollino ben visibile sul quale è riportata la seguente dicitura: “2x1 occhiale in regalo - scegli qui il tuo occhiale in regalo fra quelli contrassegnati dal bollino”. In alternativa rispetto all'immediato ritiro del secondo paio di occhiali in regalo, al consumatore viene offerta la possibilità di ottenere un buono di pari valore (59 euro); 

- il buono da 59 euro potrà essere utilizzato in un secondo momento per ritirare gli occhiali in regalo - da scegliersi tra quelli inseriti nella griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, le cui caratteristiche sono state su descritte - quale buono sconto dell'importo di 59 euro da far valere sull'acquisto di un secondo occhiale da vista, di valore superiore ai 59 euro. Ancora, il buono potrà essere utilizzato per ottenere in omaggio, invece degli occhiali da vista in promozione della collezione “Che Prezzo?”, una coppia di lenti graduate colorate del valore di 59 euro; si tratta delle lenti "puntozero" monofocali 1,5 di serie. L’unica condizione prevista in tutte le ipotesi di fruizione del buono di cui trattasi è che lo stesso sia utilizzato presso il punto vendita che lo ha rilasciato entro 14 giorni dall’acquisto. Le caratteristiche e le modalità per fruire dell’offerta in esame sono rinvenibili sul sito www.avanzi.com. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 8. Nelle memorie il professionista afferma che la promozione oggetto del presente provvedimento è assolutamente vera, in quanto al consumatore che acquista un paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso presso un qualunque punto vendita Avanzi viene consegnato un altro paio di occhiali a scelta tra quelli al prezzo di 59 euro che sono gli occhiali appartenenti al modello base commercializzato dalla società. La possibilità di ottenere al posto degli occhiali in omaggio, al momento dell’acquisto di un paio di occhiali da vista, il buono omaggio dal valore di 59 euro è una possibilità in più che la società offre al consumatore che, in questo modo, può – se non vuole avere un paio di occhiali da 59 euro – scegliere un diverso tipo di occhiali utilizzando il buono come sconto sul prezzo del prodotto scelto. Se invece il cliente opta per gli occhiali omaggio, la scelta avviene tra una tipologia di occhiali di base, senza lenti antiriflesso, con indice di rifrazione pari a 1.5 e con una copertura da -6 a +6 diottrie; la gamma prevista copre le esigenze di circa il 96% della popolazione. 
Per beneficiare della promozione il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso del valore minimo di 99 euro ed anche questa specifica caratteristica, ossia che gli occhiali da acquistare per fruire della promozione debbano avere le lenti “antiriflesso”, è specificata in calce ai messaggi pubblicitari. 

9. Alla luce di quanto esposto nelle difese, il Professionista sostiene che i messaggi oggetto del procedimento de quo non sono idonei ad ingannare i consumatori, considerato che tutte le caratteristiche della promozione sono descritte in calce ai messaggi stessi. A ciò si aggiunga che, sempre a garanzia del consumatore, nelle pubblicità viene riportato un numero verde gratuito dedicato all’acquisizione di tutte le possibili informazioni utili a conoscere dettagliatamente le condizioni della promozione. La filosofia del Gruppo Avanzi è quella di rendere l’acquisto degli occhiali il più accessibile possibile a tutti i consumatori, per questo il Gruppo adotta una politica di prezzo chiara e trasparente. Infatti, nei punti vendita tutti gli occhiali sono esposti con l’indicazione del prezzo comprensivo di lenti antiriflesso che vengono considerate lenti di base. A fianco dei vari espositori, in tutti i negozi vi è una locandina con le specifiche variazioni di prezzo che gli occhiali esposti possono subire per essere adeguati alle particolari richieste del consumatore acquirente. La caratteristica distintiva degli occhiali Avanzi è quella di costare meno rispetto alla media degli occhiali da vista in commercio. In merito alla qualità degli occhiali dati in omaggio, si segnala che questi sono il prodotto base che la società pone regolarmente in vendita al pubblico. Il claim 2x1 è utilizzato a livello internazionale dal Gruppo Avanzi ed è alla base della filosofia dell’azienda, cresciuta sulla stima e sulla fiducia dei consumatori. Là dove fosse successo, non era intenzione della società non rispettare i principi di affidamento della clientela e di diligenza professionale previsti dal Codice del Consumo. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite spot televisivi e radiofonici, in data 18 luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

11. Con comunicazione dell’8 agosto 2013 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiesto un’integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie. In data 9 agosto 2013 è stata inviata la documentazione richiesta. 

12. Con parere pervenuto in data 9 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- la comunicazione è finalizzata a promuovere il prodotto in questione, attraverso diversi mezzi e metodi di diffusione e si basa su di un claim forte e chiaro nel senso di promettere un paio di occhiali in regalo. In realtà il consumatore riceve un paio di occhiali del valore di 59 euro da scegliere nell'ambito di una specifica tipologia di occhiali o in alternativa un buono acquisto, sempre del valore di 59 euro. Buono da poter spendere entro 14 giorni dalla data di acquisto del primo paio di occhiali nel medesimo punto vendita; 

- il paio di occhiali in omaggio è un paio di occhiali con caratteristiche specifiche, circostanza della quale non è fatta alcuna menzione nei messaggi pubblicitari. Nell’eventualità che il consumatore voglia disporre di una più ampia scelta di occhiali per usufruire dell’offerta deve obbligatoriamente accettare un buono acquisto pari a 59 euro che verrà scalato dal prezzo degli occhiali che il cliente deciderà di acquistare in un momento successivo e, comunque, entro 14 giorni dal primo acquisto, termine al quale l’utilizzo del buono è vincolato; 

- la percezione dell’offerta diffusa dalla società Avanzi, tenuto conto della sua formulazione e presentazione, è recepita dai destinatari nel senso che l’offerta consente di ricevere un paio di occhiali in omaggio che ha caratteristiche analoghe al paio di occhiali già acquistato; 

- premesso che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali, in quanto l’eventuale omissione va valutata rispetto alla capacità di limitare significativamente la portata delle affermazioni contenute nel messaggio che si valuta, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e natura del prodotto pubblicizzato, nel caso di specie, il contenuto prevalente del messaggio risulta essere in modo preponderante l’indicazione “2X1” che, di fatto, risulta diverso da quello che l’espressione lascia intendere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

13. Oggetto del presente provvedimento è la pratica commerciale posta in essere dal professionista per promuovere la vendita di occhiali da vista tramite la promessa pubblicitaria di ottenere all’acquisto di un paio di occhiali da vista un altro paio, sempre da vista, in omaggio. I messaggi promozionali utilizzano il concetto, noto ai consumatori, del 2x1. La campagna pubblicitaria è stata articolata dal professionista con molteplici forme di messaggi: spot televisivi, spot radiofonici, cartellonistica, ecc.. 

14. Risulta agli atti dell’istruttoria che, a partire dal mese di settembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con cadenza periodica, il professionista ha applicato la promozione del 2x1 ed ha pubblicizzato detta promozione in vari modi e, negli spot televisivi, attraverso diverse rappresentazioni sceniche. Tutte le modalità utilizzate hanno però sempre riproposto il medesimo claim pubblicitario ovvero: “2 x 1 un occhiale in regalo”; “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”. I messaggi pubblicitari in esame, pertanto, pur diversificandosi nelle ambientazioni e nei mezzi di diffusione, essendo sempre diretti a pubblicizzare la medesima promozione, integrano un’unica pratica commerciale. 

15. Nelle difese il Professionista ha eccepito, in via preliminare, la legittimità dell’avvio dell’istruttoria, in quanto la promozione oggetto di valutazione sarebbe veritiera, posto che i vari messaggi promettono all’acquisto di un paio di occhiali da vista il diritto ad ottenere un altro paio di occhiali da vista in omaggio ed i vari acquirenti che hanno aderito alla promozione hanno effettivamente ricevuto un paio di occhiali da vista in omaggio in aggiunta a quelli regolarmente acquistati. 

16. L’eccezione sollevata non è accoglibile. Sul punto si evidenzia che la normativa dettata dal Legislatore a tutela del consumatore è volta a proteggere quest’ultimo non solo dalle pubblicità c.d. “mendaci”, ma anche, da tutte quelle promozioni che nella loro presentazione e/o forma complessiva risultano comunque idonee a generare nei consumatori un falso convincimento e/o una aspettativa diversa rispetto a ciò che risulta concretamente ottenibile aderendo alle promozioni stesse, e che, come tali, spingono i destinatari dei messaggi ad assumere una decisione commerciale che, in presenza di tutte le informazioni essenziali relative alla promozione stessa, essi non avrebbero probabilmente preso. 

17. L’art. 21 del codice del consumo, infatti, considera come ingannevole la pratica commerciale che contiene informazioni che, in qualsiasi modo, compresa la loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre il consumatore medio in errore riguardo ad uno o più elementi dell’offerta. Oggetto del presente provvedimento è, pertanto, la valutazione circa l’idoneità del claim pubblicitario utilizzato, in assenza di tutte le specifiche essenziali dell’offerta, a creare aspettative diverse e maggiori rispetto alle opzioni concretamente riconosciute nell’ambito della promozione stessa. 

18. In particolare, il claim 2x1 contenuto nei messaggi pubblicitari diffusi fino al 31 maggio 2013 era formulato in modo tale da promettere al consumatore che, acquistando un paio di occhiali da vista, quest’ultimo potesse ricevere in regalo un ulteriore paio di occhiali senza alcuna specificazione in merito alle caratteristiche degli occhiali offerti in omaggio. In altri termini, sulla base della struttura dei messaggi di cui trattasi, i destinatari potevano essere legittimamente indotti a ritenere che, acquistando un paio di occhiali da vista, fosse possibile ottenere in omaggio un ulteriore paio di occhiali uguale a quello acquistato. Si consideri sul punto che lo stesso Professionista si definisce come operatore che commercializza occhiali ad un prezzo il più accessibile possibile per i consumatori pur rispettando una certa qualità. 

19. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, per poter aderire alla promozione di cui trattasi, il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso dal costo minimo di 99 euro e il paio di occhiali che riceve in omaggio ha valore di 59 euro, ovvero un valore inferiore rispetto a quello acquistato. 

20. Pertanto, i consumatori acquirenti, per poter ottenere un ulteriore paio di occhiali da vista con le stesse caratteristiche di quello acquistato e del medesimo valore economico, potranno solo farsi consegnare il buono omaggio del valore di 59 euro che potranno utilizzare come sconto sull’acquisto, presso il medesimo punto vendita di un diverso paio di occhiali. 

21. Orbene, i messaggi diffusi sino al 31 maggio 2013 omettevano di indicare con chiarezza tutte le caratteristiche dell’offerta e prospettavano una modalità di fruizione non esattamente corrispondente a quella effettivamente applicata, in quanto, utilizzando ed enfatizzando il termine 2x1, senza le dovute specificazioni in merito alle concrete modalità di fruizione dell’offerta, i destinatari erano legittimati a ritenere di per poter beneficiare, con l’acquisto di un paio qualsiasi di occhiali da vista, dei vantaggi della promozione così come percepiti, ovvero di poter avere due paia di occhiali con le stesse caratteristiche. Si ricorda invece che, per fruire della promozione, fino all’ultima campagna pubblicitaria, era necessario acquistare un paio di occhiali da vista del valore minimo di 99 euro con le lenti antiriflesso per ottenere in omaggio un altro paio di occhiali del valore di 59 euro e senza le lenti antiriflesso. Risulta agli atti che la società, nell’ultima campagna pubblicitaria, ha esteso la possibilità per i consumatori di aderire alla promozione anche nel caso dell’acquisto di un paio di occhiali del valore di 59 euro. 

22. Con le integrazioni ai messaggi operate dal professionista nell’ultima campagna pubblicitaria, il claim 2x1 è stato integrato con le specifiche relative alle modalità di fruizione dell’offerta. In particolare, è stato chiarito che il consumatore acquirente che aderisce alla promozione deve acquistare un paio di occhiali del valore minimo di 99 euro e che lo stesso può ricevere in omaggio un paio di occhiali dal valore di 59 euro o un buono acquisto, sempre da 59 euro, da spendere entro quattordici giorni dalla data dell’acquisto nel medesimo punto vendita. 

23. Premesso quanto sopra, si ritiene che la promozione diffusa sino al 31 maggio 2013 sia stata attuata con modalità ambigue e fuorvianti e, come tale, idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alle concrete modalità di fruizione della stessa. 

24. Sempre alla luce di quanto sopra, la condotta posta in essere da Avanzi con la campagna pubblicitaria diffusa fino al 31 maggio 2013 risulta contraria allo standard di diligenza professionale che il consumatore medio, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, può ragionevolmente attendersi in relazione alla qualità e completezza delle comunicazioni commerciali del professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza del professionista, trattandosi di un operatore di rilievo nel settore con una catena di negozi presenti sull’intero territorio nazionale, nonché dell’elevato grado di offensività della promozione, in quanto in grado di agganciare una vasta categoria di consumatori attratti dall’inesatta promessa di un’offerta particolarmente vantaggiosa. La campagna pubblicitaria, inoltre, per le ambiguità con le quali è stata costruita, è in grado di influenzare una vasta categoria di consumatori considerato, per un verso, il canale pubblicitario utilizzato, ossia le principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali, per altro verso, il contenuto fortemente attraente essendo incentrato sulla promessa di un omaggio. 

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 e sino al 31 maggio 2013; successivamente, il professionista modificando e ampliando l’aspetto informativo del messaggio ha eliminato gli aspetti ingannevoli insiti nei messaggi. 

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Avanzi holding S.r.l. nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la prospettazione di un omaggio attraverso modalità eccessivamente enfatiche e fuorvianti a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle modalità della promozione commerciale per la vendita dei prodotti pubblicizzati dal professionista; 

DELIBERA 
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Avanzi Holding S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Avanzi Holding S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro). 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Ombretta Main 
IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella