mercoledì 27 marzo 2013

Pignoramento del conto: come sbloccare il c/c in banca


Sempre più frequente nelle procedure esecutive e strumento prescelto dai creditori, al posto dei pignoramenti sui beni mobili o sugli immobili, è il cosiddetto pignoramento presso terzi [1] che, generalmente, viene effettuato sul conto corrente (il terzo, in questo caso, è la Banca).
Gli effetti sono particolarmente incisivi, in quanto si vincola, rendendo del tuttoindisponibile, l’intera somma risultante dal saldo attivo, fino al limite dell’importo del credito fatto valere dal creditore [2].

Tale indisponibilità è bilaterale: riguarda cioè sia il correntista (il quale non può più ritirare alcuna somma di denaro, né compiere alcuna operazione), sia la Banca (che non può più pagare a terzi gli assegni emessi dal proprio correntista, né dare esecuzione a bonifici, né dare più seguito al pagamento di eventuali domiciliazioni accese presso il conto stesso, ma soprattutto dovrà bloccare anche i pagamenti in entrata sul conto del debitore).

È evidente il pericolo che il correntista – non potendo accedere ai propri fondi – diventi, senza sua colpa, moroso nei confronti di altri creditori, i quali potrebbero pignorare altri suoi beni, se non addirittura lo stesso conto.

Se poi il correntista è anche un imprenditore, vi è il concreto pericolo che venga anche segnalato come un cattivo pagatore. Gli effetti a catena che da ciò possono derivare si possono ben immaginare, a cominciare dalla perdita di fiducia delle Banche che da sempre gli facevano credito.

Di conseguenza, diviene necessario e indispensabile, sia per il semplice cittadino che per l’imprenditore, giungere ad una rapida soluzione che sblocchi al più presto il conto.

La conversione del pignoramento
Un modo per riacquistare la disponibilità del proprio conto è la conversione del pignoramento [3].
Con questa procedura il correntista-debitore esecutato chiede al Giudice, nell’immediato, la liberazione del conto a fronte dell’osservanza di alcune condizioni previste dalla legge.

Con tale istanza, egli può chiedere di spostare il pignoramento dal conto a una somma di denaro che il debitore deposita e mette a disposizione del creditore, il cui importo è stabilito dal Giudice, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Tale importo, anche a rate, deve confluire in un apposito libretto (intestato alla procedura esecutiva) tenuto e custodito dalla Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione.
Le somme così depositate saranno assegnate al creditore all’avvenuto pagamento dell’ultima rata, su ordine del Giudice disposto in un’apposita udienza.

Può passare anche molto tempo, per il creditore, affinché abbia la disponibilità dell’intera somma, a fronte tuttavia di un vantaggio immediato del debitore.

Tempi per presentare la domanda
La domanda di conversione del pignoramento va depositata prima che sia disposta dal Giudice l’assegnazione del saldo attivo pignorato in conto.
Per questo è necessario che, dalla data del pignoramento, il correntista non faccia passare troppo tempo, ma si attivi presto.

In tal modo, sono tutelati tutti i vari interessi (patrimoniali e non) del correntista, nonché l’unico interesse del creditore di recuperare il proprio credito.

Scrittura privata di transazione
Un secondo strumento (indiretto) per liberare il proprio conto corrente, praticabile se i rapporti tra debitore e creditore non sono troppo ostili, è la cosiddetta scrittura privata con una transazione [4] ossia un accordo bonario tra le parti.

Avviene che il debitore, sempre col primario fine di sboccare il proprio conto, ma in tempi più rapidi rispetto alla conversione, in genere tramite il proprio avvocato, si accorda col creditore, per un immediato parziale pagamento a questi.
La somma residua sarà pagata, in un numero di rate, liberamente concordate, con un importo inferiore rispetto a quello che si sarebbe stabilito in sede di conversione.

tempi per presentarla al Giudice, affinché questi, a fronte di un accordo già raggiunto, ordini l’immediata liberazione del conto, sono gli stessi della conversione.

Cosicché, le parti, nel giorno scelto dalle stesse, possono presentarsi al Giudice, chiedendo la ratifica dell’accordo (contenuto nella scrittura privata) unitamente alla sospensione (o all’estinzione) del pignoramento [5].

Se per il debitore non cambia nulla rispetto alla conversione, il creditore ha il vantaggio di avere direttamente una parte dell’importo, nonché le successive rate, in tempi molto più rapidi della conversione, in quanto non deve aspettare l’assegnazione delle somme al pagamento dell’ultima rata.

IN PRATICA

Il debitore il cui conto è stato pignorato può scegliere, in base alle circostanze, se avvalersi della procedura prevista dalla legge di conversione del pignoramento o tentare un accordo col creditore, che raggiunga in tempi più rapidi il medesimo fine.

[1] Artt. 543 – 554 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 1688 del 23.03.2009.
[3] Art. 495 cod. proc. civ.
[4] Art. 2702 cod. proc. civ.
[5] Art. 624 bis cod. proc. civ.; art.629 cod. proc. civ.

(ARTICOLO DELLA DOTT.SSA STEFANIA SQUEO)

sabato 23 marzo 2013

Ecco la nuova relata di notifica della cartella esattoriale di Equitalia

L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo format della relata di notifica della cartella di pagamento. L’amministrazione ha così voluto recepire l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nello scorso anno [1] che ha sancito, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente (ossia nel caso di temporanea assenza del destinatario o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l’atto al posto del destinatario), l’illegittimità costituzionale della notifica operata attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale.
Nei suddetti casi di irreperibilità relativa, Equitalia deve notificare la cartella per come segue
- deposito dell’atto nella casa comunale;
- affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente;
- invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
In conseguenza di ciò, cambia anche il testo della relata di notifica contenuta in ogni cartella esattoriale.
La Consulta, infatti, ha ristretto la portata applicativa della procedura di notifica ai soli casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Soltanto in questo caso, dunque, il messo notificatore potrà affiggere all’albo del Comune l’avviso di deposito e la notificazione si avrà così come per eseguita.
A seguito della sentenza della Consulta e delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito nell’atto in Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
[1] C. Cost. sent. n. 258/2012.
 

Per le PMI tempo fino al 30 giugno per chiedere la moratoria sui debiti

In una nota diffusa ieri, l’ABI [1] ha comunicato che il termine per chiedere la moratoria per le PMI in difficoltà è stato prorogato al 30 giugno.
Per il tramite di questo accordo, le piccole e medie imprese possono chiedere la sospensione del pagamento dei finanziamenti concessi dalle banche o altri istituti di credito per quanto riguarda mutui, contratti di leasing, anticipazioni bancarie o anche chiedere finanziamenti purché collegati a nuovi apporti di mezzi propri.
L’accordo siglato dall’ABI nel 2012 (“Nuove misure per il credito alle PMI”) [2] rappresenta un’ottima occasione per chi si trova in difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari a causa dell’attuale congiuntura economica.
La proroga si è resa necessaria – spiega l’ABI – per agevolare le imprese in crisi che ancora non hanno usufruito di tale tipo di agevolazione, permettendo loro di far fronte agli impegni finanziari con gli istituti di credito finché non verranno definite nuove iniziative a sostegno del credito alle imprese.
Di questo, l’Associazione rappresentante delle banche se ne sta occupando con le associazioni di categoria imprenditoriali per stabilire le linee guida da adottare per nuovi strumenti economici che aiutino le aziende, anche in considerazione dell’entrata in vigore degli stringenti criteri di accesso al credito fissati dalla riforma del sistema bancario Basilea 3 [3].
[1] Associazione Bancaria Italiana.
[3] Insieme di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario

La nuova giustizia tributaria e l’albo dei tributaristi

La giustizia tributaria del futuro si farà nei tribunali tributari. I gradi di giudizio saranno tre. I primi due presso i tribunali e le Corti d’appello tributarie, il terzo presso un’apposita sezione tributaria della Corte di cassazione. Prevista anche l’istituzione di un apposito albo dei difensori tributari nei quali verranno iscritti i soggetti abilitati alla rappresentanza delle parti nel processo tributario.
Al giudice tributario saranno attribuite tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere. Saranno identificati gli atti tributari autonomamente impugnabili, verranno qualificati professionalmente i giudici tributari e sarà riordinata la platea dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario.
Sono queste, in sintesi, le linee guida del DDL delega sulla revisione della disciplina e dell’organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria approvato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) nella seduta del 20 marzo.
Servizio offerto da METAPING
Articolo di Andrea Bongi, su Italia Oggi del 23.03.13, pag. 24

lunedì 18 marzo 2013

Le ferie non si tassano: rimborsi sul compenso sostitutivo delle ferie non godute

La Commissione tributaria regionale del Lazio [1] ha affermato che il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Dunque, coloro a cui sia stata applicata la tassazione potranno chiedere il rimborso di quanto trattenuto indebitamente negli anni.

I giudici romani hanno accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittimamente trattenute su questa indennità, stabilendone la completa intassabilità. La legge [2], infatti, stabilisce l’imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di reali perdite di reddito, ma non anche di quelle che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale.

L’indennità delle ferie non godute, dicono i giudici, ha natura risarcitoria e non è soggetta, dunque, alle imposte dirette.

Servizio a cura di METAPING
Articolo di Benito Fuoco e Nicola Fuoco, Italia Oggi del 13.03.13, pag. 30.


[1] CTR Lazio, sent. n. 89/04/2013.
[2] Il Tuir n. 917/86 all’art. 6, comma 2.

Incidente stradale e cause lunghe: chiedere un anticipo sul risarcimento al giudice

Un incidente stradale causa sempre un importante esborso economico. È naturale quindi che il danneggiato pretenda che l’assicuratore rispetti i tempi impostigli dalla legge [1] per provvedere al risarcimento. Tali tempi, nel caso di danno al mezzo, sono di 60 giorni dall’invio della documentazione; nel caso di danno alla persona sono di 90 giorni.
 
Se il risarcimento tarda ad arrivare o viene negato, si dovrà allora iniziare una causa; ma i tempi per la chiusura del giudizio potrebbero essere lunghi. Così si può chiedere al giudice, in corso di causa, la liquidazione di un anticipo del denaro speso per via del sinistro (ad esempio, per riparare il veicolo o per sottoporsi a cure mediche).
Generalmente, se il giudice ha già accertato di chi è la responsabilità nonché la misura del danno subìto, è probabile che la causa stia per finire e, quindi, che stia per essere emessa la sentenza. Potrebbe allora essere inutile (e probabilmente la richiesta verrebbe rigettata) ottenere una sentenza parziale che anticipi parte del risarcimento. Ma ci sono casi in cui l’istruttoria è particolarmente complessa e, quindi, la causa potrebbe essere particolarmente lunga. Ciò accade, ad esempio, quando:
- il giudice ha già quantificato il danno materiale, ma deve ancora accertare le lesioni personali: in tal caso si può chiedere l’anticipazione dei danni subiti dal veicolo per permetterne la riparazione;
- il giudice ha già accertato quanto è dovuto come risarcimento al terzo trasportato (che deve essere sempre risarcito dall’assicurazione del trasportante), ma deve ancora stabilire di chi sia la responsabilità dell’incidente. Il terzo trasportato può già chiedere che venga anticipata la sua parte;
- il sinistro è mortale o vi sono feriti gravi. In questo caso il giudice, oltre al danno materiale, dovrà quantificare anche il danno morale, se richiesto. È facile comprendere come accertamenti di questo tipo possano richiedere più tempo rispetto al normale.
È proprio in questi casi che conviene chiedere un anticipo sulla liquidazione. La legge [2] viene incontro al danneggiato, purché questo dimostri di trovarsi in stato di bisogno economico.
In tal caso, il giudice può autorizzare già da subito il pagamento di una parte del denaro che è presumibile che il responsabile dovrà versare come risarcimento.
Quando e come si può richiedere un anticipo sul risarcimento?
Questa richiesta può essere proposta solo in corso di causa. Non esiste nessuna norma che conceda l’anticipo prima che si inizi il giudizio.
Per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare che esistono elementi di responsabilità a carico del danneggiante. Se questi elementi risultano gravi, per ottenere l’anticipo non è necessario provare lo stato di bisogno del danneggiato.
Come si dimostra lo stato di bisogno?
Stato di bisogno non significa una materiale ristrettezza economica. Si deve invece prendere come riferimento il tenore di vita mantenuto dalla vittima fino al momento dell’incidente. Se, a causa delle spese sostenute a seguito del sinistro stradale, il danneggiato è costretto a modificare in peggio le proprie abitudini, allora ci sono i presupposti per richiedere al giudice l’anticipo del risarcimento.
Quanto si può richiedere come anticipo?
Il giudice può assegnare al danneggiato una somma di denaro che può arrivare fino a massimo quattro quinti del totale previsto. Questo provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo: produce cioè i suoi effetti sin dal momento in cui viene emesso e l’assicuratore è tenuto a pagare da subito.

In pratica

Se l’assicurazione non paga nei termini o nega il risarcimento è possibile farle causa per ottenere il risarcimento dei danni. Qualora però il giudizio si allunghi troppo, chi si trovi in stato di bisogno economico potrà chiedere al giudice un anticipo sulla somma che sarà liquidata con la sentenza finale.
[1] Art. 148 cod. ass. priv.
[2] Si tratta dell’art. 147 del cod. ass. priv. che dà al giudice il potere di ordinare al responsabile il pagamento di una quota del risarcimento dovuto.

(www.laleggepertutti.it - Licia Albertazzi)

domenica 17 marzo 2013

Autobus di linea: nasce il regolamento dei diritti dei passeggeri

Lo scorso 1° marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus [1].
 
Adesso, anche i passeggeri che viaggiano in autobus avranno la stessa tutela di coloro che viaggiano in aereo, in treno e in mare all’interno della Comunità europea [2]. Si vuol così garantire una tutela completa e uniforme a tutti i viaggiatori europei, qualunque mezzo essi scelgano per muoversi.
Ecco le garanzie che dovranno fornire gli Stati Membri della CE a chi viaggia in austobus.
Non discriminazione
In primo luogo, i viaggiatori in autobus hanno diritto a non essere discriminati in base alla cittadinanza con riferimento alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali.
Lo stesso vale per le persone disabili o a mobilità ridotta, le quali hanno anche diritto:
- a essere accompagnate da altro viaggiatore gratuitamente;
- a ricevere assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus;
- a ottenere la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità.
Danni in caso di incidente
Il regolamento impone il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali.
Sull’ammontare degli importi, il legislatore europeo rinvia alle legislazioni nazionali, precisando però che l’importo massimo eventualmente previsto non può essere inferiore a € 220.000,00 per passeggero (decesso) e € 1.200,00 per bagaglio.
Inoltre, nel caso di incidente, il vettore deve prestare assistenza, garantendo cibo, indumenti, ed eventuale alloggio.
Cancellazione o ritardo
In tali casi, e qualora il ritardo sia superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, il vettore è tenuto a riconoscere al viaggiatore il rimborso del prezzo del biglietto e il ritorno gratuito o il reinstradamento verso la destinazione finale alle stesse condizioni.
Qualora il vettore non offra la scelta tra il reinstradamento e il rimborso del biglietto, il passeggero ha diritto al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto stesso.
Informazioni
Ciascun passeggero ha il diritto di ricevere informazioni adeguate e accessibili prima e durante il viaggio, nonché informazioni a carattere generale sui propri diritti nelle stazioni di fermata e sulle postazioni internet.
Reclami
Il regolamento impone ai vettori di istituire un sistema per la gestione dei reclami a disposizione di tutti i passeggeri.
Inoltre, ciascuno Stato membro dovrà garantire l’istituzione di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e di imporre sanzioni.
Per una completa visione dei diritti dei viaggiatori in Europa, si può consultare il sito della Commissione Europea a questo indirizzo.
[1] Reg. CE n.181/2011
[2] Reg. CE n.26172004 per chi viaggia in aereo viaggiano in aereo; Reg. CE n.1371/2007 per chi viaggia in treno; Reg. CE n.1177/2010 per chi viaggia in nave.
 
( articolo di Andrea Borsani)

DIFFICOLTA’ A PAGARE IL FINANZIAMENTO PER MALATTIA O PERDITA DEL LAVORO. L’ASSICURAZIONE E’ LA SOLUZIONE. SPESSO VIENE INGIUSTAMENTE NEGATA

L’ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL FINANZIAMENTO IGNORATA DAI CONSUMATORI SPESSO A TORTO RIFIUTATA.
ECCO I CONSIGLI DI A.E.C.I.
 
Le cosiddette assicurazioni, o coperture assicurative, che è possibile associare ai prestiti sono spesso ignorate dai consumatori e possono essere di due tipi: le polizze a copertura del credito e le polizze accessorie.
Le polizze a copertura del credito sono spesso attivate automaticamente all’atto dell’emissione del finanziamento, sono a pagamento (in allegato alla rata del finanziamento) e spesso ignorate dai consumatori che non ne conoscono nemmeno l’esistenza. Servono, ovviamente, a tutelare la banca o la società finanziaria dal rischio d’insolvenza del cliente, e a garantire il titolare del prestito nel caso non fosse in grado di sostenere la rata.
In altre parole, se il consumatore (beneficiario del prestito) non riesce a pagare la rata mensile per circostanze lavorative o personali, come la perdita dell’impiego, una malattia, un infortunio o in caso di decesso, l'assicurazione dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) rimborsare la banca.
Esistono poi delle assicurazioni accessorie, che vengono vendute in associazione alla Cpi e possono prevedere diversi tipi di copertura: per esempio, possono consentire al cliente di saltare il pagamento di una o più rate, qualora si trovi in difficoltà economiche. In questo caso ci interessano meno.
Polizze sui prestiti: cosa fare
Le polizze sui prestiti possono garantire il cliente contro il rischio di essere segnalato come cattivo pagatore, nel caso in cui avesse difficoltà a onorare gli obblighi assunti con la banca. Tuttavia, è bene considerare che l'assicurazione rappresenta un onere aggiuntivo per i consumatori, che va a incidere (anche notevolmente) sul costo totale del finanziamento.
Per questo motivo, prima di stipularne una, bisogna valutarne la convenienza, leggendo attentamente tutte le condizioni e le clausole previste dal contratto. Inoltre, è bene ricordare che le banche hanno tutto l'interesse a includere una polizza assicurativa nel contratto di prestito, poiché propongono prodotti assicurativi appartenenti allo stesso gruppo bancario, o ricevono una provvigione dalle compagnie assicurative convenzionate per ogni assicurazione venduta.
Il pagamento della polizza può avvenire sia in un'unica soluzione, all'inizio del finanziamento, sia a rate, con una quota mensile che va a sommarsi alla rata del prestito. Nel caso in cui si decida di estinguere il prestito in anticipo, è bene informarsi sulla possibilità di un rimborso del premio non goduto, nel caso in cui la polizza sia stata già pagata per intero. In generale, una polizza assicurativa a protezione del credito può essere di fondamentale importanza se il finanziamento richiesto è d’importo elevato; al contrario, è meno indicata per i prestiti di piccola entità.
IN CASO DI RICHIESTA DI COPERTURA
Il problema, infatti, nasce quando il consumatore, per problemi personali gravi (perdita del lavoro, malattia) ha difficoltà ad ottemperare agli impegni presi.
Nel momento in cui si verificano queste situazioni, l'assicurazione deve intervenire e rimborsare le rate per conto del cliente che si trova in momentanee difficoltà economiche, per il periodo di tempo definito nel contratto. Nei casi previsti, l’assicurazione, (come ad esempio il caso di malattie gravi o decesso) può anche provvedere all’estinzione completa e anticipata del prestito.
Molti consumatori, ignorano la presenza di queste assicurazioni e, ancora più spesso le assicurazioni rifiutano le coperture a contraenti aventi diritto. Il consiglio di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI è quello di verificare l’esistenza di queste assicurazioni e provvedere immediatamente a fare richiesta in caso di malattia o perdita di lavoro.
Sia per la malattia che per la perdita lavoro la richiesta deve essere ampiamente documentata (per la malattia certificati, analisi, cartelle cliniche mentre per la perdita del lavoro è indispensabile, oltre al licenziamento, l’iscrizione alle liste di mobilità.
 
In caso di rifiuto il consiglio è quello di rivolgersi ai nostri sportelli.
 

Attenzione: il termine per opporsi ai vizi della cartella Equitalia è solo di 20 giorni

È un principio di notevole impatto pratico, che potrà incidere negativamente sul contribuente quello appena stabilito da una recente sentenza della Cassazione [1]. La regola fissata dalla Suprema Corte, infatti, potrebbe essere del tutto sconosciuta ai cittadini se non bene informati. Val quindi la pena di leggere con attenzione il presente articolo e, quanto più possibile, diffonderne il contenuto, poiché a farlo non sarà certo la pubblica amministrazione.
L’opposizione alla cartella esattoriale emessa da Equitalia, quando ha per oggetto vizi propri dell’atto, va proposta entro 20 giorni dalla notifica della cartella stessa. I “vizi dell’atto” sono tutti quelli attinenti alla forma della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (per es.: le modalità della notifica, la mancanza di elementi essenziali nella cartella come la relata di notifica, la firma del dirigente, l’indicazione dei termini entro cui impugnare, ecc.). I vizi formali, quindi, sono tutti quelli che non attengono alla sostanza del tributo (ossia all’importo, all’eventuale prescrizione, agli errori di calcolo, ecc.).
 
Le regole del processo civile e delle relative opposizioni si applicano anche alle esecuzioni forzate dell’Agente della riscossione. Tali norme [2] stabiliscono che le contestazioni formali alla pretesa del creditore vanno fatte entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. E ciò vale anche per le cartelle esattoriali, benché, nella sezione dalle stesse riservata alle indicazioni sulle modalità di impugnazione si fa riferimento a termini diversi (generalmente 30 o 40 giorni). Tali ultime indicazioni, infatti, si riferiscono solo alle contestazioni sulla sostanza del tributo e non a quelle sulla forma della cartella. Per queste ultime – come detto – resta invece fermo il termine più breve di 20 giorni, stabilito dal codice di procedura civile [1]. Il contribuente quindi dovrà prestare massima attenzione, poiché quasi sempre questa specificazione non è mai indicata nella cartella esattoriale e potrebbe trovarsi dinanzi alla possibilità di non poter più svolgere l’impugnazione!
In pratica
Per tutti i vizi attinenti alla forma della cartella esattoriale, l’opposizione va fatta entro 20 giorni dalla sua notifica, anche se la cartella medesima indica termini più lunghi per l’opposizione. Tali termini, infatti, si riferiscono solo alle contestazioni relative alla sostanza del tributo.
[1] Cass. sent. n. 6565 del 14.03.2013.
[2] In questo caso, ci si riferisce all’art. 617 cod. proc. civ. che fissa in 20 giorni il termine per effettuare l’opposizione agli atti dell’esecuzione.

(www.laleggepertutti.it)

venerdì 15 marzo 2013

Più tutelati gli acquisti su internet: nascono i tribunali a basso costo

I consumatori e i commercianti, in particolare quelli più piccoli, si sentono oggi insicuri sul commercio elettronico tra commercianti appartenenti a Stati diversi dell’Ue: non sanno a chi rivolgersi nel caso sorga un problema e temono i tempi e i costi della giustizia.
Così la Comunità Europea ha messo a punto una direttiva ambiziosa: garantire a tutti gli acquirenti di oggetti su internet o comunque di scarso valore, in caso di contestazioni sulla merce o sul contratto, sentenze in tempi veloci, senza spese elevate. Questo – che eviterà l’intasamento dei tribunali ordinari – è il frutto della presa di coscienza del sostanziale fallimento della giustizia civile, specie quella riferita alle vendite di modici importi. In queste ultime situazioni, infatti, è tutt’altro che conveniente intraprendere cause, seppur a difesa di un diritto sacrosanto. È necessario dunque risolvere questa mole di contenzioso fuori dalle aule dei giudici!
Così l’Europa ha indicato le novità che dovranno essere poi attuate dai parlamenti degli Stati membri: creazione di organismi di definizione stragiudiziale delle liti, per comporre le controversie di bassi importi, specie quelle online. La procedura di mediazione, che così verrà a instaurarsi, dovrà terminare entro 90 giorni e dovrà essere gratuita (salvo un contributo d’ingresso). Le nuove strutture saranno presenti su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Per risolvere le controversie sulle vendite online verrà anche introdotta una piattaforma web in tutte le lingue ufficiali dell’Ue gestita dalla Commissione europea e accessibile dal portale «You Europe». La piattaforma metterà a disposizione moduli di reclamo standard e consigli per i consumatori sul sistema di risoluzione più adatto a redimere la loro controversia.
L’idea è buona, anzi ottima. Bisognerà però vedere come sarà attuata dagli Stati o se farà la stessa fine della nostra mediazione obbligatoria. Questo perché è necessario che gli Stati prevedano se non l’obbligo, quanto meno una sorta di rating delle aziende che aderiranno, di volta in volta, a questo arbitrato. Non ha infatti molto senso disporre una conciliazione facoltativa se poi, alla mancata partecipazione all’udienza da parte del venditore, non corrisponde una sua “bocciatura” almeno sul piano commerciale. Un po’ come avviene su e-Bay: le aziende che truffano i clienti ricevono feedback negativi e poi, di fatto, vengono esclude dal mercato.
 
(ARTICOLO DEL 15 MARZO 2013 DELL'AVV.TO ANGELO GRECO)

MARKETING TELEFONICO: NUOVI STRUMENTI A DIFESA DEI CONSUMATORI

Il marketing telefonico è sempre stato tollerato dagli utenti finché le società fornitrici di un qualsiasi servizio, non hanno capito che conveniva offrire telefonicamente di tutto ai clienti o potenziali tali. La situazione è precipitata con chiamate a qualsiasi ora del giorno (e spesso, purtroppo, della notte), con operatori costretti a lavorare su percentuali. Dalle chiamate alle truffe, la strada è stata molto breve, quando si è arrivati a trovarsi addebitati in bolletta servizi aggiuntivi, alle volte anche costosissimi.
Le polemiche scoppiate alle giuste rimostranze dei consumatori hanno portato alla creazione di un registro delle opposizioni dove, l’utente che non vuole ricevere più chiamate indesiderate di marketing, a volte anche molto aggressivo, deve segnalare la propria utenza e non verrà più successivamente disturbato; il metodo scelto dal governo, è stato esattamente all’opposto di come funziona il altri paesi dove l’utente che vuole ricevere delle chiamate, deve segnalarsi presso un registro mentre chi non lo fa, non può essere chiamato dai reparti marketing per proposte di qualsiasi genere.

La teoria sarebbe questa ma in pratica, spesso, veniamo chiamati nonostante il nostro numero compaia nel registro delle opposizioni. Grazie ad Asstel, l’associazione delle imprese della filiera delle Tlc, è ora possibile inviare una segnalazione direttamente agli operatori, per essere stati chiamati per operazioni di marketing telefonico.
L’Asstel ha varato a febbraio 2011 un codice di autoregolamentazione vincolate della propria filiera, il che vuol dire che ogni società intenzionata ad utilizzare lo strumento del marketing via telefono, deve garantire il rispetto delle regole anche da parte delle società subappaltanti. Assieme al rispetto delle regole per quel che riguarda orario di chiamata, giorni della settimana e informazioni da comunicare all’utente, sono presenti anche delle regole circa i reclami.
Il modulo, permetterà di inviare le informazioni, nel caso venissimo disturbati da operatori di marketing, direttamente all’operatore telefonico che dovrà provvedere a fare le verifiche e, eventualmente, segnalare l’accaduto all’Agcom che potrà comminare sanzioni alle società che hanno violato i termini di autoregolamentazione nonché, cosa ancor più importante, la nostra privacy.

fonte: http://www.mondoinformazione.com

VENDITE A DOMICILIO: TANTI AGENTI NEL NOSTRO TERRITORIO... ATTENZIONE

La Sig.ra Maria (NDF) è stata contattata nel corso delle ultime settimane dall'agente di una società che decanta imperdibili promozioni e buoni sconto spendibili nei prossimi tre anni in un circuito societario.

In un momento di palese difficoltà economica, come quello in cui stiamo vivendo, ogni famiglia cerca di ridurre all'osso le spese e poi la Sig.ra Maria ha pensato che con questa allettante promozione potrebbe aiutare Sua nipote che è giovane, non riesce a trovare lavoro, deve pagare il mutuo e deve finire di arredarsi la camera della Sua prima pronipote.
Così la nostra Sig.ra Maria, animata dai migliori propositi, accetta di accogliere in casa Sua questo agente il quale Le spiega, con modi gentili e raffinati, che entrando in questo circuito commerciale è possibile attivare dei buoni sconto spendibili in qualsiasi tipo di prodotto per la casa nell'arco del trienno successivo.

Quest'agente chiede a Maria di apporre la propria firma, alle volte in più punti, su un semplice modulo colorato spiegando che si tratta di una sorta di adesione all'iniziativa promozionale e con tale firma Maria non solamente entra nel mondo dei fortunati possessori di buoni sconto, ma altresì potrà ricevere direttamente a casa Sua e dalle dirette mani di un agente esperto il catalogo dei prodotti.
Negli attimi concitati della sottoscrizione non c'è il tempo di leggere integralmente il documento.

Maria si sofferma alle prime righe ma il baldanzoso agente si propone di farLe un riassunto palesando la cortesia di evitare alla donna la lettura di un testo scritto in caratteri tanto microscopici.

Maria firma! E' animata dalla volontà di dare una mano a Sua nipote e, del resto, quel giovanotto tanto gentile che ha di fronte non le sembra nè uno sprovveduto nè un truffatore. Accetta il documento firmato e, senza nemmeno leggerlo lo conserva nel cassetto della credenza della cucina.
Un paio di settimane dopo suonano alla Sua porta di agenti... "E' arrivato il catalogo" pensa Maria.
In realtà con il catalogo Maria apprende che il famigerato modulo colorato non era l'adesione bensì un vero e proprio contratto di vendita di prodotti da catalogo. E scopre anche che il contratto prevedere un importo minino di spesa.

Maria entra nel panico, prova a sincerarsi con quegli agenti che cercano di pretendere la firma su un ordine con modi prepotenti e fastidiosamente arroganti.

Purtroppo in queste ultime settimane più persone si sono rivolte alla nostra Associazione raccontandoci le loro esperienze che abbiamo cercato di accomunare in questo racconto.
A tutti vogliamo dire che la nostra FIRMA deve essere trattata come una cosa sacra, una cosa di cui essere molto gelosi e che non deve essere apposta con troppa facilità.
Risultati immagini per vendite a domicilioPoi vogliamo rassicurare quanti hanno da poco vissuto una simile esperienza... è possibile chiedere l'annullamento del contratto basta esercitare il diritto di ripensamento nel modo corretto.
Consigliamo a tutti di segnalare l'accaduto al più vicino comando delle forze dell'ordine e, per quanti avessero bisogno, la nostra Associazione rimane a Vostra disposizione presso l'ufficio di Feltre (BL) al civico 1b di via Negrelli.
Contattarci ai nostri recapiti (tel|fax 0439300030 - mobile 3477421260 - mail feltre@euroconsumatori.eu) per fissare un appuntamento.

IL PADRE CHE DISCREDITA LA MADRE PERDE L'AFFIDO DEI FIGLI

La Cassazione con un importante sentenza [1] ha stabilito un nuovo principio. Perde l’affido condiviso il padre che discredita la figura della madre dianzi ai figli.
In un giudizio di separazione personale dei coniugi, era stato accordato un affido congiunto dei figli.
Ma qualcosa ha poi portato il giudice di merito a modificare tale condizione di affido congiunto e ha portato - togliendo l’affido al padre- portato ad affidare i figli minori della coppia esclusivamente alla madre, con divieti provvisori di contatti con il padre.
Ma cosa ha portato il Giudice di merito prima e la Cassazione poi a negare ad un padre non solo l’affidamento congiunto di due figli minori ma anche il diritto di vederli fino al verdetto del tribunale dei minori ?
I figli all’inizio in verità erano stati collocati dal padre ed era stata disciplinata la frequentazione con la madre, che aveva anche l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli e tutto ciò a causa dell’atteggiamento ostile che i figli avevano nei confronti della madre.
Intervenuto però il servizio di psichiatria della ASL di Siracusa, era stato rilevato che l’atteggiamento ostile dei figli nei confronti della madre erano indotti e provocati dall’atteggiamento del padre che non faceva altro che screditare la figura della madre dinanzi ai figli.
Scoperto ciò naturalmente il giudice di merito ribaltando le condizioni dell’affido inizialmente stabilito, aveva affidato i minori alla madre con obbligo, questa volta a carico del padre, di versare l’assegno per il mantenimento dei figli e vietando finanche i contatti con il padre.
L’uomo poi ha proposto appello arrivando finanche in Cassazione che però hanno dato ragione tutti al giudice di merito.
IN PRATICA
Il padre che distrugge la figura materna agli occhi dei figli perde il diritto all’affidamento congiunto.
Le continue pressioni paterne possono creare nella prole la così detta sindrome di alienazione parentale (PAS) causando anche danni irreparabili a causa della privazione del rapporto con la madre.
[1] Cass. sent. n. 5847 dell’ 8 marzo 2013
 
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com

Giudice Salerno condanna Equitalia al risarcimento del danno.

Il giudice di Salerno con la sentenza n. 3688 del 2012 ha ristabilito un equilibrio.

Non si può essere debitori a vita, e questo principio è valido anche nel caso in cui si tratti di debiti tributari.

Equitalia, dunque, deve rispettare il codice del contribuente ma non solo. Deve anche rispettare il codice civile. Infatti quando Equitalia insiste a esigere pagamenti di cartelle dopo la scadenza del debito ciò significa che sta aggredendo il contribuente ed il suo patrimonio senza averne più alcun titolo.

Il giudice di Salerno, in quella storica sentenza, ha infatti stabilito che il concessionario della riscossione (Equitalia) non può notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta la decadenza e se lo fa scatta la sua responsabilità al risarcimento del danno, perché così facendo crea un pregiudizio al contribuente.

I termini entro cui è possibile  notificare le cartelle di pagamento, sono stati chiariti dalla nota legge 106 del 2005, e in tutti i casi in cui la notifica non avviene entro i termini dettati da questa legge, l’ufficio perde definitivamente il diritto a richiedere il pagamento dei tributi dovuti.

I termini sono entro il 31/12 del:
- secondo anno successivo all’accertamento definitivo;
- terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis);
- quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale (art. 36 ter);
- secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione;
- quarto anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di fine rapporto.

Nel caso in cui invece Equitalia continua ad esigere il pagamento di cartelle dopo tali scadenze, ciò significa che sta danneggiando indebitamente e irragionevolmente il cittadino-contribuente debitore senza pero averne più alcun titolo.

La conseguenza? Dovrà risarcire i danni. Anche lo Statuto del Contribuente, prevede espressamente che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Già la Corte Costituzionale nel 2005 con la sentenza n. 280 si era espressa in merito ai termini decadenziali del diritto ad esigere qualsivoglia tributo, ed infatti aveva sancito la illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissava appunto alcun termine per la notifica al contribuente della cartella per le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In questa maniera ad essere compromesso era “il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente”.


Il giudice di Salerno ha ben ritenuto che Equitalia non solo deve ritenersi equiparata a qualsiasi creditore, ma soprattutto che in virtù di tale status a Equitalia si applica l’art 10 dello statuto del contribuente (legge 27.7.2000 n 212) dove vi è l’espressa previsione che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati alla buona fede, e quindi nel caso in cui Equitalia violi tale principio è tenuta a risarcire i danni.

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com

giovedì 14 marzo 2013

Il contributo scolastico è volontario: il Ministero dell’Istruzione minaccia sanzioni alle scuole


La scuola pubblica è gratuita. Questo principio così lineare non sembra essere facilmente recepibile, se è vero che diversi dirigenti scolastici lo disattendono imponendo alle famiglie di versare un contributo che in realtà è volontario. E per essere più convincenti, le scuole minacciano cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento: rifiuto della domanda di iscrizione, mancata consegna della pagella, perdita dell’anno scolastico.

Nei giorni scorsi, anche in seguito ad un servizio della trasmissione televisiva  “Le Iene”, ilMinistero della Pubblica Istruzione ha ribadito in una nota [1] che il contributo scolastico è volontario e la prassi di alcune scuole di pretenderlo all’atto dell’iscrizione è del tutto illegittima.
A nulla vale il fatto che sia stato il consiglio d’istituto a deliberare l’obbligatorietà di tale pagamento, poiché gli organi scolastici non hanno un reale potere impositivo [2] e, più in generale, non sono in grado di sopravanzare, con le proprie decisioni, una direttiva del Ministero.

L’iscrizione e la frequenza del corso di studi rappresentano prestazioni essenziali che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare agli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
Qualunque somma ulteriore rispetto alle tasse erariali può essere chiesta dalle scuole solo sotto forma di contributo volontario. Ogni discriminazione a danno degli studenti le cui famiglie non hanno versato il contributo (mancata iscrizione, bocciatura, mancata consegna della pagella, isolamento) è del tutto illegittima e rappresenta una grave lesione del diritto allo studio.

Nella nota, il Ministero chiede ai dirigenti scolastici di evitare qualsiasi azione volta a esigere il versamento di contributi la cui natura è assolutamente volontaria, pena l’erogazione di sanzioni disciplinari.

Il Miur, stante la gravità della situazione, ha inoltre chiesto alla direzione generale del bilancio di operare specifici controlli in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie.

Non è la prima volta che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a simili precisazioni: circa un anno fa aveva già emanato una circolare dello stesso tenore e con il medesimo contenuto [3], senza tuttavia riuscire a spezzare questo malcostume, rivelatosi più diffuso del previsto.
[1] Protocollo n. 0000593 del 7.03.2013.
[2] L’art. 23 Cost. stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
[3] Protocollo n. 0000312 del 20.03.2012.

(www.laleggepertutti.it)

domenica 10 marzo 2013

Immigrazione: nuovo decreto flussi per lavoratori stagionali

Un nuovo decreto flussi per lavoratori stagionali è alle porte. Dalle indiscrezioni circolate, si attende per il mese d’aprile, con 30.000 posti disponibili, rivolti in prevalenza a immigrati da impiegare nel settore agricolo e nel terziario.
Le domande dovranno essere presentate, in via telematica, dal datore di lavoro al Ministero dell’Interno. Con tutta probabilità, l’elenco dei Paesi cui è rivolto il nuovo decreto sarà lo stesso dell’anno passato:
Albania,
Algeria,
Bangladesh,
Bosnia-Herzegovina,
Croazia,
Egitto,
Repubblica delle Filippine,
Gambia,
Ghana,
India,
Kosovo,
Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco,
Moldavia,
Montenegro,
Niger,
Nigeria,
Pakistan,
Senegal,
Serbia,
Sri Lanka,
Ucraina
Tunisia.
Su tutto però pesa l’attuale incertezza politica, che potrebbe ritardare l’uscita del decreto flussi. A seconda della maggioranza parlamentare che si delineerà, i provvedimenti in tema di immigrazione saranno differenti, così come potrebbe esserlo lo stesso contenuto del decreto.
Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.
 
(articolo di Temistocle Marasco pubblicato su www.laleggepertutti.it)