martedì 29 ottobre 2013

CASO CONCRETO | TELEFONIA: INDENNIZZO DA € 8.000

Lo chiameremo Geremia. La sua disavventura inizia il 31 ottobre 2012 quando decide di sottoscrivere un paio di contratti con la compagnia FASTWEB per la portabilità di due utenze business.

Da allora un continuo altalenarsi di disservizi: ritardo nella gestione della pratica di attivazione della linea, telefono muto, telefono schermato in ingresso a certe compagnie telefoniche, interruzioni arbitrarie della linea telefonica...e questo per entrambe le società che Geremia rappresenta.

Lo scorso mese di giugno lo staff della nostra associazione non ha desistito ed ha rinunciato ad un indennizzo che sin da allora si palesava ridicolo per l'immane disagio patito.



Oggi, 29 ottobre 2013, festeggiamo insieme a Geremia che otterrà un indennizzo di € 8.000 a fronte di tutti i disagi accusati.


Se anche Tu sei vittima di disservizi in ambito telefonico contattaci. Il nostro Sportello è al tuo fianco per darti la giusta assistenza e consulenza.

lunedì 28 ottobre 2013

SOLUZIONE CASA - FIDELITY CARD PROVVEDIMENTO 24537 AGCM - PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

PS8940 - SOLUZIONE CASA-FIDELITY CARD 
Provvedimento n. 24537 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 
1. Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., (di seguito, “Soluzione Casa”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Soluzione Casa svolge attività di commercio al dettaglio mediante vendita porta a porta di mobili e accessori per la casa. Il fatturato realizzato dalla società nel 2012 è stato di circa 887.000 euro, con una perdita d’esercizio di 710 euro

2. Adiconsum, in qualità di associazione segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell’aver promosso e commercializzato articoli di vario genere (elettrodomestici, mobili, prodotti per la casa, ecc.) con modalità scorrette. Soluzione Casa, prospettando ai consumatori, sia telefonicamente che mediante successive visite a domicilio, la possibilità di ricevere gratuitamente un buono sconto che avrebbe consentito loro di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti vendita asseritamente di prossima apertura con sconti variabili dal 30% al 50% sul prezzo di listino, vincolava i consumatori ad acquisti per un importo complessivo di 2.800 € in due-tre anni. 

4. In occasione della visita a domicilio, il professionista avrebbe consegnato “a titolo gratuito e a scopo pubblicitario” non la tessera sconto ma una piastra (non meglio definita) ed un coordinato pubblicitario chiedendo ai consumatori di firmare un modulo per attestare l’avvenuta consegna degli omaggi. La consegna di detti omaggi e la firma del modulo, in realtà, comportava la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto immediato ovvero pro futuro di articoli per la casa per un importo minimo di 2.800 euro. Solo una volta scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso, i consumatori venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e delle numerose segnalazioni pervenute a partire dal 2012, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 7 maggio 2013 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8940 nei confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza della condotta relativamente alla non veridicità e alla confusorietà delle informazioni fornite ai consumatori in occasione del contatto telefonico e delle presentazioni a domicilio e di quelle contenute nel modulo contrattuale, con riferimento alle caratteristiche generali dell’offerta, nonché al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa. Veniva, inoltre, contestata anche l’aggressività della pratica commerciale di esigere il pagamento immediato per un’offerta non consapevolmente richiesta nonché, in un caso, riguardante lo sfruttare circostanze di specifica gravità al fine di influenzare la decisione relativa all’acquisto del prodotto. 

6. In data 27 maggio 2013 il professionista ha fatto pervenire una breve memoria difensiva. 

7. Il 5 giugno 2013 l’Autorità ha rinnovato la richiesta di informazioni di cui alla comunicazione di avvio e, in data 19 giugno 2013, il professionista ha prodotto documentazione in risposta alla menzionata richiesta di informazioni. 

8. Successivamente, in data 28 giugno 2013, l’Autorità ha richiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza al fine di acquisire, presso la sede del professionista, elementi informativi utili alla valutazione della pratica commerciale oggetto dell’istruttoria. 

9. In data 2 luglio 2013 l’Autorità ha richiesto informazioni al professionista il quale ha fornito i chiarimenti chiesti con le comunicazioni dell’11 e 12 luglio 2013. 

10. Il 25 luglio 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Sulla base delle segnalazioni pervenute nel periodo settembre 2012 - novembre 2012 da parte dell’Associazione di consumatori Adiconsum, sede territoriale di Padova, e di alcuni consumatori residenti nelle province di Padova e Treviso, è emerso che il professionista ha promosso, mediante telemarketing e successive visite al domicilio del consumatore, una tessera sconti gratuita che celava la vendita di articoli per la casa e/o mobili. 

12. Dalle richieste di intervento pervenute emerge una sostanziale coincidenza delle condotte segnalate. Tutte le segnalazioni confermano infatti la circostanza per cui Soluzione Casa avrebbe utilizzato la promessa di un omaggio per “agganciare” i consumatori ed indurli a sottoscrivere contratti d’acquisto di prodotti per la casa per una spesa minima di 2.800 euro. 

13. A titolo esemplificativo, in una segnalazione agli atti del procedimento si lamenta che un’incaricata della società Soluzione Casa avrebbe contattato a mezzo telefono una consumatrice preannunciando la visita di un promoter il quale le avrebbe consegnato un prodotto in omaggio, “in quanto la signora era stata sorteggiata ed aveva vinto un concorso con premi organizzato dalla società”. Inoltre l’agente avrebbe preannunciato la visita di un ulteriore promotore per la consegna di una tessera sconto gratuita con cui avrebbe potuto acquistare articoli per la casa, anche di marche conosciute, con “sconti dal 30% al 50% nei successivi tre anni presso un magazzino che sarebbe sorto nei pressi del suo comune”. 

14. In un’altra segnalazione, invece, una consumatrice afferma di essere stata contattata telefonicamente da un’operatrice per conto del professionista, che le avrebbe chiesto se era disponibile per “un colloquio con un loro agente perché stavano promuovendo dei contatti sul territorio per farsi conoscere” e che, per il suo disturbo, le sarebbe stato consegnato un piccolo omaggio, senza alcun obbligo di acquisto. Peraltro, tale consumatrice lamenta che il professionista la avrebbe contattata pur essendo iscritta al Registro pubblico delle opposizioni. Dopo le pressanti insistenze dell’operatrice, la segnalante riceveva la prevista visita dell’agente di Soluzione Casa che, contrariamente a quanto indicato dal professionista nel primo contatto, avrebbe consegnato “a titolo gratuito e a scopo pubblicitario” non la tessera sconto, ma un omaggio (una piastra non meglio definita ed un coordinato pubblicitario) chiedendo di firmare un modulo, stampato con caratteri minuscoli e con inchiostro azzurro su carta chimica azzurra, per attestare l’avvenuta consegna dell’omaggio. 

15. Fra la documentazione agli atti, alcune copie dei moduli sottoposti ai consumatori (c.d. “copia commissione”) confermano l'indeterminatezza dell'oggetto della proposta commerciale. Al riguardo, le diverse versioni agli atti risultano sostanzialmente coincidenti. Essi riportano nella prima parte del foglio, sotto ai dati del cliente, l’elenco dei prodotti, “beni tutti indicati e presenti nel catalogo illustrato rammostrato all’acquirente”, seguito dalla notazione apposta a mano dall’agente “L’omaggio è subordinato all’accettazione della promozione. L’importante è fare almeno un acquisto obbligatorio”. Sotto l’indicazione, scritta a mano dall’agente in caratteri grandi e marcati al centro della pagina, “1 piastra omaggio, 1 coordinato pubblicità Damson, sconti 30%-50% su tutti i nostri prodotti, la spesa è 2.800 € max in 36 mesi” (enfasi aggiunta), viene aggiunto “Visita agente di zona per la visione dei cataloghi e pianificazione del primo acquisto”. In basso, a caratteri appena leggibili, viene aggiunto “Euro 60,00 per consegna a domicilio, euro 80,00 (consegna divani), Montaggio mobili conteggio a parte…”. Chiudono la pagina, a caratteri di dimensioni estremamente ridotte tanto da risultare quasi illeggibili, informazioni relative ai termini per esercitare il diritto di recesso e clausole di rito sull’accettazione dell’offerta. 

16. Dalla documentazione in atti emerge che il professionista avrebbe sottoposto alla firma dei consumatori il suddetto modulo per la successiva consegna, nell’ambito di una seconda visita a domicilio, della tessera sconto e dei cataloghi da cui scegliere gli articoli per la casa da acquistare. 
Decorsi i termini per esercitare il diritto di ripensamento, i consumatori avrebbero ricevuto un’altra visita degli agenti del professionista i quali, per la prima volta, avrebbero reso palese che il modulo firmato in precedenza era un formulario di commissione e non una semplice ricevuta per la consegna della merce omaggio, prospettando come obbligatorio almeno un acquisto fra i prodotti eventuali sostituzioni merci” è riportato, invece, il numero, la descrizione e le misure degli articoli ordinati dal consumatore della ditta Soluzione Casa per un valore minimo di 2.800 euro6, senza lasciare ai consumatori, come promesso, la possibilità di valutare in un momento successivo dopo aver visionato i cataloghi, se, quando e cosa acquistare. Tutte le segnalazioni sono concordi nel denunciare le modalità insistenti e le eccessive sollecitazioni con cui il professionista avrebbe richiesto di procedere all’acquisto nell’ambito del secondo incontro. 

17. Ulteriori segnalazioni sono pervenute dopo l’avvio del procedimento confermando, sostanzialmente, il medesimo comportamento del professionista, e trovano riscontro anche in alcuni brevi commenti apparsi sul sito internet www.newsfood.com. 

18. Dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, risulta confermato che i consumatori vengono contattati da operatori di telemarketing che svolgono il lavoro di contatto telefonico sia direttamente dalla sede del professionista che attraverso un Call Center esterno appaltato in Albania o in Romania. 

19. Per quanto riguarda le informazioni fornite nel corso del primo contatto telefonico, è esemplificativo, nella sua ingannevolezza, il testo di vari script acquisiti dalla Guardia di Finanza e allegati al verbale insieme a numerose lettere di recesso di consumatori che lamentano il medesimo comportamento denunciato nelle segnalazioni pervenute all’Autorità. Le teleoperatrici conducono infatti le telefonate attenendosi a script in base ai quali introducono la telefonata diretta ai potenziali nuovi clienti, asseritamente “scelti insieme ad altre famiglie in maniera casuale per la consegna di un omaggio”, qualificandosi e indicando diversi marchi usati dalla società, come ad esempio: “(…) sono della Gi e Co distribuzioni” o “chiamo a nome di Interna Arreda” o ancora “sono della G&Co – Soluzione Casa S.p.A. di Conegliano veneto”10. Più precisamente, il consumatore contattato viene informato che “(…) vista la crisi le vogliamo dare l’opportunità di farle conoscere le convenzioni gratuite riservate a un numero limitato di famiglie” e che “il promotore passerà domani 5 minuti e le lascerà l’omaggio, l’abbinata pubblicitaria e il suo catalogo” sottolineando che “il promotore non vende nulla e lei non paga niente”. Il testo degli script conferma quanto riportato nelle segnalazioni dei consumatori. 

20. Altre evidenze11 mostrano come i consumatori avrebbero subito minacce e sarebbe stato prospettato loro la maggiorazione dell’importo finale a causa dell’intervento del legale del professionista, oltre al fatto che la società avrebbe attivato procedure di pignoramento dei beni e/o redditi da lavoro, se non avessero proceduto con l’acquisto immediato. 

21. Infine, il professionista avrebbe sfruttato circostanze di specifica gravità al fine di influenzare la decisione di una consumatrice. Più precisamente, come risulta dalla segnalazione pervenuta in data 8 ottobre 2012 il professionista ha sottoposto il modulo-commissione, che come indicato reca scritte con caratteri minuscoli e con colori non in contrasto, anche ad una segnalante che soffre di un evidente disturbo alla vista (“ipovisione”), ben percepibile anche a persone che non sono specialisti medici oculisti, che non la rende in grado di leggere e comprendere ciò che stava sottoscrivendo. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

22. Nelle sue difese, il professionista ha rappresentato che Soluzione Casa è una società che nasce dal cambio dell’assetto societario, di denominazione e forma societaria della GE.CO. Consulting S.r.l., e che è una piccolissima società13 composta, oltre che dalla titolare, da altri 2 dipendenti, oltre eventuali collaborazioni a progetto, da 3 promotori, oltre a qualche promotore temporaneo, da un addetto alle vendite porta a porta e da un fattorino che si occupa delle consegne. 

23. Soluzione Casa contatta direttamente i potenziali clienti avvalendosi di dati estrapolati da elenchi telefonici. Nel verbale della Guardia di Finanza, tra l’altro, il professionista ha contestato di essere l’autore degli script acquisiti dai finanzieri presso la sede della società. 

24. Secondo quanto dichiarato nelle memorie pervenute, il professionista ha sostenuto che i consumatori venivano informati, fin dal primo contatto telefonico, in merito all’obiettivo della visita a domicilio. Pertanto, “essendo nota al consumatore la connessione tra il previsto omaggio e la presentazione di altri prodotti, si deve concludere per la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario, poiché non idoneo a pregiudicare il suo comportamento economico”. 

25. Il professionista ha, altresì, dichiarato che il promotore che successivamente fa visita al potenziale cliente propone l’acquisto del coordinato o di altri prodotti per un importo equivalente, con pagamento rateizzato di 36 mesi e che, dopo dieci giorni, l’addetto alle vendite si reca presso il domicilio del consumatore per la definizione dei beni da acquistare selezionati dal catalogo, ricordandogli che ha dieci giorni di tempo per decidere se accettare l’offerta o effettuare il recesso. 

26. Nel sottolineare la bontà del proprio operato il professionista afferma che, come risulterebbe da una stima in quanto non esiste una contabilità precisa dei contratti né un registro ma solo un archivio cartaceo, nel 2012 i contratti stipulati sarebbero stati un migliaio, di cui il 20% relativi all’acquisto come da proposta originaria mentre il 15% con importo ridotto rispetto al contratto inizialmente proposto. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 18 agosto 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

28. Con parere pervenuto in data 13 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- il professionista ha indebitamente condizionato la libertà di scelta del consumatore, attraverso le favorevoli condizioni prospettate e l’asserita gratuità della Fidelity Card, le quali rappresentano lo strumento ambiguo per adescare i consumatori coartandoli in relazione all’obbligatorietà dell’acquisto; 

- con riferimento alla natura dell’offerta, nonché alle reali condizioni di fruibilità di essa, la formulazione della pratica risulta idonea ad indurre in errore il consumatore medio e, a causa della sua ingannevolezza, è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei potenziali clienti, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; 

- sotto il profilo dell’omissione di informazioni rilevanti, il messaggio non specifica l’effettivo contenuto della proposta ed, in particolare, l’effettiva articolazione della stessa ai fini di una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno dell’offerta, rimandando implicitamente ad un momento successivo, ovvero quello dell’eventuale sottoscrizione del contratto; 

- in particolare, con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in ordine alle caratteristiche della pratica commerciale, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza e profittabilità della proposta pubblicizzata, il consumatore non è posto nella condizione di averne chiara ed immediata contezza, essendo assoggettato ad un palese stato di asimmetria informativa; 

- in conclusione, la pratica commerciale oggetto del procedimento risulta ingannevole ed aggressiva. 



VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE (...omissis...)

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

40. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, delle dimensioni del professionista, nonché dell’entità del pregiudizio economico della pratica commerciale in esame, in considerazione della rilevanza degli impegni minimi di spesa ai quali i consumatori vengono esposti. La gravità della violazione deve inoltre apprezzarsi in funzione della pervasività della pratica, suscettibile di raggiungere, anche in ragione degli strumenti di comunicazione utilizzati, un numero significativo di destinatari. 

43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 ed è tuttora in corso. 

44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., nella misura di 85.000 euro (ottantacinquemila euro). 

45. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Soluzione Casa S.r.l. nella misura di 80.000 euro (ottantamila euro). 

46. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la promozione tramite telemarketing e visite a domicilio di articoli per la casa, attraverso l’indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25, lettere c) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Soluzione Casa S.r.l., già GE.CO. Consulting S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 euro (ottantamila euro); 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/06, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Ombretta Main 
IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella

OTTICA AVANZI - 2X1 OCCHIALE IN REGALO - PROVVEDIMENTO 24534 AGCM - PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO 
Provvedimento n. 24534 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2013, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTA la delibera del 3 settembre 2013 con la quale è stato prorogato di 30 giorni il termine di conclusione del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Avanzi Holding S.r.l. (di seguito, anche Avanzi) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della vendita di occhiali da vista, da sole, accessori per l’ottica, con un fatturato di 88.761.000 euro al 31 dicembre 2011. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di una campagna promozionale per la vendita di occhiali da vista, con diversi spot televisivi e radiofonici caratterizzati dal claim “2 x 1 un occhiale in regalo”. 

3. In particolare, con segnalazione del 14 febbraio 2013, un consumatore ha lamentato che lo spot televisivo dell’Ottica Avanzi, mediante il claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”, prospetterebbe la possibilità di acquistare un paio di occhiali ricevendone un altro in omaggio mentre, in realtà, il consumatore che acquista un paio di occhiali riceverebbe semplicemente un “buono acquisto” del valore di 59 euro. 

4. I messaggi televisivi diffusi dal professionista hanno diverse ambientazioni (un guidatore sbatte con la macchina in una vetrina di un negozio; un tifoso va allo stadio ma finisce nella zona riservata alla tifoseria avversaria) ma sono tutti caratterizzati dall’utilizzo del claim: “2x1 un occhiale in regalo”. Inoltre nei vari messaggi mentre si svolgono le varie “scenette” una voce fuori campo recita: “[…] occhio è ora di andare da AVANZI […] quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene”. Compare, quindi, in tutti gli spot una grande scritta dal claim “2x1 un occhiale in regalo” ed in basso sullo schermo compare, per pochi attimi in chiusura di spot, una didascalia con caratteri ridotti che riporta l’indicazione: “L’occhiale è del valore di 59 euro. Offerta valida fino al 31- 1 – 2013, acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso”. 
Lo spot radiofonico recita solo la frase: “con il 2x1 quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 
Attività istruttoria 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 aprile 2013 è stato comunicato alla parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8857 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo e per la valutazione della sospensione provvisoria della pratica commerciale ai sensi dell’art.27, comma 3, del medesimo Codice del Consumo. 

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la non correttezza della pratica commerciale consistente nella diffusione di una campagna promozionale, tramite spot televisivi, spot radiofonici e cartelloni pubblicitari, caratterizzata dal seguente claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!” ovvero: “2x1 Un occhiale in regalo per te o per chi vuoi tu”. 

In data 26 aprile 2013, la società Avanzi ha depositato una prima memoria difensiva. 

In data 7 e 26 maggio 2013 la stessa società ha depositato ulteriori memorie e la documentazione richiesta con il provvedimento di avvio dell’istruttoria. 

In data 9 maggio 2013 l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale in esame. 

Nei giorni 5, 6, 7 e 10 giugno 2013 la società ha depositato documentazione probatoria. 

In data 13 giugno 2013 ha avuto luogo l’audizione dei rappresentanti della società Avanzi Holding S.r.l.. 

In data 19 e 26 giugno 2013 la parte ha fatto pervenire due comunicazioni relative alla diffusione di una nuova campagna pubblicitaria che prevede l’utilizzo dell’espressione “2x1”. 

In data 25 giugno 2013 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

In data 5 luglio 2013 la parte ha fatto pervenire un’ultima memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

7. La campagna pubblicitaria relativa alla promozione della società Avanzi c.d. “2x1” si è svolta a partire dal mese di settembre 2012 e sino al mese di febbraio 2013 attraverso uno spot televisivo ed uno spot radiofonico che rappresentavano un consumatore che entrava in un negozio di Avanzi sfondandone la vetrina (c.d. “soggetto vetrina”); 
- a partire dal 21 marzo 2013 (attraverso il canale televisivo) e a partire dal 31 marzo 2013 (attraverso il canale radiofonico) fino al 31 maggio 2013, sono stati trasmessi messaggi aventi ad oggetto un tifoso di calcio (affetto da problemi di vista) che si reca allo stadio e sbaglia il lato dello stadio in cui si siede ritrovandosi in mezzo ai tifosi della squadra avversaria (c.d. “soggetto tifosi”); 
- a partire dal 22 giugno 2013 ha avuto inizio una nuova promozione con scadenza 31 agosto 2013, nella quale la società continua ad utilizzare il claim “2x1”; 
- gli ultimi messaggi pubblicizzano la possibilità per i consumatori affetti da problemi di vista di recarsi, entro il 31 agosto, presso uno qualsiasi dei punti vendita di Avanzi su tutto il territorio nazionale ed acquistare un paio di occhiali da vista - scelto tra quelli presenti in esposizione e corredato da una coppia di lenti antiriflesso – avendo immediatamente diritto a ricevere, in regalo un secondo paio di occhiali da vista del valore di 59 euro corredato da una coppia di lenti monofocali 1.5 di serie. La montatura degli occhiali in omaggio potrà essere scelta tra quelle appartenenti alla collezione esposta in un’apposita griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, griglia che si trova esposta in tutti i negozi ed è individuata da un bollino ben visibile sul quale è riportata la seguente dicitura: “2x1 occhiale in regalo - scegli qui il tuo occhiale in regalo fra quelli contrassegnati dal bollino”. In alternativa rispetto all'immediato ritiro del secondo paio di occhiali in regalo, al consumatore viene offerta la possibilità di ottenere un buono di pari valore (59 euro); 

- il buono da 59 euro potrà essere utilizzato in un secondo momento per ritirare gli occhiali in regalo - da scegliersi tra quelli inseriti nella griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, le cui caratteristiche sono state su descritte - quale buono sconto dell'importo di 59 euro da far valere sull'acquisto di un secondo occhiale da vista, di valore superiore ai 59 euro. Ancora, il buono potrà essere utilizzato per ottenere in omaggio, invece degli occhiali da vista in promozione della collezione “Che Prezzo?”, una coppia di lenti graduate colorate del valore di 59 euro; si tratta delle lenti "puntozero" monofocali 1,5 di serie. L’unica condizione prevista in tutte le ipotesi di fruizione del buono di cui trattasi è che lo stesso sia utilizzato presso il punto vendita che lo ha rilasciato entro 14 giorni dall’acquisto. Le caratteristiche e le modalità per fruire dell’offerta in esame sono rinvenibili sul sito www.avanzi.com. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 8. Nelle memorie il professionista afferma che la promozione oggetto del presente provvedimento è assolutamente vera, in quanto al consumatore che acquista un paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso presso un qualunque punto vendita Avanzi viene consegnato un altro paio di occhiali a scelta tra quelli al prezzo di 59 euro che sono gli occhiali appartenenti al modello base commercializzato dalla società. La possibilità di ottenere al posto degli occhiali in omaggio, al momento dell’acquisto di un paio di occhiali da vista, il buono omaggio dal valore di 59 euro è una possibilità in più che la società offre al consumatore che, in questo modo, può – se non vuole avere un paio di occhiali da 59 euro – scegliere un diverso tipo di occhiali utilizzando il buono come sconto sul prezzo del prodotto scelto. Se invece il cliente opta per gli occhiali omaggio, la scelta avviene tra una tipologia di occhiali di base, senza lenti antiriflesso, con indice di rifrazione pari a 1.5 e con una copertura da -6 a +6 diottrie; la gamma prevista copre le esigenze di circa il 96% della popolazione. 
Per beneficiare della promozione il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso del valore minimo di 99 euro ed anche questa specifica caratteristica, ossia che gli occhiali da acquistare per fruire della promozione debbano avere le lenti “antiriflesso”, è specificata in calce ai messaggi pubblicitari. 

9. Alla luce di quanto esposto nelle difese, il Professionista sostiene che i messaggi oggetto del procedimento de quo non sono idonei ad ingannare i consumatori, considerato che tutte le caratteristiche della promozione sono descritte in calce ai messaggi stessi. A ciò si aggiunga che, sempre a garanzia del consumatore, nelle pubblicità viene riportato un numero verde gratuito dedicato all’acquisizione di tutte le possibili informazioni utili a conoscere dettagliatamente le condizioni della promozione. La filosofia del Gruppo Avanzi è quella di rendere l’acquisto degli occhiali il più accessibile possibile a tutti i consumatori, per questo il Gruppo adotta una politica di prezzo chiara e trasparente. Infatti, nei punti vendita tutti gli occhiali sono esposti con l’indicazione del prezzo comprensivo di lenti antiriflesso che vengono considerate lenti di base. A fianco dei vari espositori, in tutti i negozi vi è una locandina con le specifiche variazioni di prezzo che gli occhiali esposti possono subire per essere adeguati alle particolari richieste del consumatore acquirente. La caratteristica distintiva degli occhiali Avanzi è quella di costare meno rispetto alla media degli occhiali da vista in commercio. In merito alla qualità degli occhiali dati in omaggio, si segnala che questi sono il prodotto base che la società pone regolarmente in vendita al pubblico. Il claim 2x1 è utilizzato a livello internazionale dal Gruppo Avanzi ed è alla base della filosofia dell’azienda, cresciuta sulla stima e sulla fiducia dei consumatori. Là dove fosse successo, non era intenzione della società non rispettare i principi di affidamento della clientela e di diligenza professionale previsti dal Codice del Consumo. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite spot televisivi e radiofonici, in data 18 luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

11. Con comunicazione dell’8 agosto 2013 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiesto un’integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie. In data 9 agosto 2013 è stata inviata la documentazione richiesta. 

12. Con parere pervenuto in data 9 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- la comunicazione è finalizzata a promuovere il prodotto in questione, attraverso diversi mezzi e metodi di diffusione e si basa su di un claim forte e chiaro nel senso di promettere un paio di occhiali in regalo. In realtà il consumatore riceve un paio di occhiali del valore di 59 euro da scegliere nell'ambito di una specifica tipologia di occhiali o in alternativa un buono acquisto, sempre del valore di 59 euro. Buono da poter spendere entro 14 giorni dalla data di acquisto del primo paio di occhiali nel medesimo punto vendita; 

- il paio di occhiali in omaggio è un paio di occhiali con caratteristiche specifiche, circostanza della quale non è fatta alcuna menzione nei messaggi pubblicitari. Nell’eventualità che il consumatore voglia disporre di una più ampia scelta di occhiali per usufruire dell’offerta deve obbligatoriamente accettare un buono acquisto pari a 59 euro che verrà scalato dal prezzo degli occhiali che il cliente deciderà di acquistare in un momento successivo e, comunque, entro 14 giorni dal primo acquisto, termine al quale l’utilizzo del buono è vincolato; 

- la percezione dell’offerta diffusa dalla società Avanzi, tenuto conto della sua formulazione e presentazione, è recepita dai destinatari nel senso che l’offerta consente di ricevere un paio di occhiali in omaggio che ha caratteristiche analoghe al paio di occhiali già acquistato; 

- premesso che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali, in quanto l’eventuale omissione va valutata rispetto alla capacità di limitare significativamente la portata delle affermazioni contenute nel messaggio che si valuta, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e natura del prodotto pubblicizzato, nel caso di specie, il contenuto prevalente del messaggio risulta essere in modo preponderante l’indicazione “2X1” che, di fatto, risulta diverso da quello che l’espressione lascia intendere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

13. Oggetto del presente provvedimento è la pratica commerciale posta in essere dal professionista per promuovere la vendita di occhiali da vista tramite la promessa pubblicitaria di ottenere all’acquisto di un paio di occhiali da vista un altro paio, sempre da vista, in omaggio. I messaggi promozionali utilizzano il concetto, noto ai consumatori, del 2x1. La campagna pubblicitaria è stata articolata dal professionista con molteplici forme di messaggi: spot televisivi, spot radiofonici, cartellonistica, ecc.. 

14. Risulta agli atti dell’istruttoria che, a partire dal mese di settembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con cadenza periodica, il professionista ha applicato la promozione del 2x1 ed ha pubblicizzato detta promozione in vari modi e, negli spot televisivi, attraverso diverse rappresentazioni sceniche. Tutte le modalità utilizzate hanno però sempre riproposto il medesimo claim pubblicitario ovvero: “2 x 1 un occhiale in regalo”; “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”. I messaggi pubblicitari in esame, pertanto, pur diversificandosi nelle ambientazioni e nei mezzi di diffusione, essendo sempre diretti a pubblicizzare la medesima promozione, integrano un’unica pratica commerciale. 

15. Nelle difese il Professionista ha eccepito, in via preliminare, la legittimità dell’avvio dell’istruttoria, in quanto la promozione oggetto di valutazione sarebbe veritiera, posto che i vari messaggi promettono all’acquisto di un paio di occhiali da vista il diritto ad ottenere un altro paio di occhiali da vista in omaggio ed i vari acquirenti che hanno aderito alla promozione hanno effettivamente ricevuto un paio di occhiali da vista in omaggio in aggiunta a quelli regolarmente acquistati. 

16. L’eccezione sollevata non è accoglibile. Sul punto si evidenzia che la normativa dettata dal Legislatore a tutela del consumatore è volta a proteggere quest’ultimo non solo dalle pubblicità c.d. “mendaci”, ma anche, da tutte quelle promozioni che nella loro presentazione e/o forma complessiva risultano comunque idonee a generare nei consumatori un falso convincimento e/o una aspettativa diversa rispetto a ciò che risulta concretamente ottenibile aderendo alle promozioni stesse, e che, come tali, spingono i destinatari dei messaggi ad assumere una decisione commerciale che, in presenza di tutte le informazioni essenziali relative alla promozione stessa, essi non avrebbero probabilmente preso. 

17. L’art. 21 del codice del consumo, infatti, considera come ingannevole la pratica commerciale che contiene informazioni che, in qualsiasi modo, compresa la loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre il consumatore medio in errore riguardo ad uno o più elementi dell’offerta. Oggetto del presente provvedimento è, pertanto, la valutazione circa l’idoneità del claim pubblicitario utilizzato, in assenza di tutte le specifiche essenziali dell’offerta, a creare aspettative diverse e maggiori rispetto alle opzioni concretamente riconosciute nell’ambito della promozione stessa. 

18. In particolare, il claim 2x1 contenuto nei messaggi pubblicitari diffusi fino al 31 maggio 2013 era formulato in modo tale da promettere al consumatore che, acquistando un paio di occhiali da vista, quest’ultimo potesse ricevere in regalo un ulteriore paio di occhiali senza alcuna specificazione in merito alle caratteristiche degli occhiali offerti in omaggio. In altri termini, sulla base della struttura dei messaggi di cui trattasi, i destinatari potevano essere legittimamente indotti a ritenere che, acquistando un paio di occhiali da vista, fosse possibile ottenere in omaggio un ulteriore paio di occhiali uguale a quello acquistato. Si consideri sul punto che lo stesso Professionista si definisce come operatore che commercializza occhiali ad un prezzo il più accessibile possibile per i consumatori pur rispettando una certa qualità. 

19. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, per poter aderire alla promozione di cui trattasi, il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso dal costo minimo di 99 euro e il paio di occhiali che riceve in omaggio ha valore di 59 euro, ovvero un valore inferiore rispetto a quello acquistato. 

20. Pertanto, i consumatori acquirenti, per poter ottenere un ulteriore paio di occhiali da vista con le stesse caratteristiche di quello acquistato e del medesimo valore economico, potranno solo farsi consegnare il buono omaggio del valore di 59 euro che potranno utilizzare come sconto sull’acquisto, presso il medesimo punto vendita di un diverso paio di occhiali. 

21. Orbene, i messaggi diffusi sino al 31 maggio 2013 omettevano di indicare con chiarezza tutte le caratteristiche dell’offerta e prospettavano una modalità di fruizione non esattamente corrispondente a quella effettivamente applicata, in quanto, utilizzando ed enfatizzando il termine 2x1, senza le dovute specificazioni in merito alle concrete modalità di fruizione dell’offerta, i destinatari erano legittimati a ritenere di per poter beneficiare, con l’acquisto di un paio qualsiasi di occhiali da vista, dei vantaggi della promozione così come percepiti, ovvero di poter avere due paia di occhiali con le stesse caratteristiche. Si ricorda invece che, per fruire della promozione, fino all’ultima campagna pubblicitaria, era necessario acquistare un paio di occhiali da vista del valore minimo di 99 euro con le lenti antiriflesso per ottenere in omaggio un altro paio di occhiali del valore di 59 euro e senza le lenti antiriflesso. Risulta agli atti che la società, nell’ultima campagna pubblicitaria, ha esteso la possibilità per i consumatori di aderire alla promozione anche nel caso dell’acquisto di un paio di occhiali del valore di 59 euro. 

22. Con le integrazioni ai messaggi operate dal professionista nell’ultima campagna pubblicitaria, il claim 2x1 è stato integrato con le specifiche relative alle modalità di fruizione dell’offerta. In particolare, è stato chiarito che il consumatore acquirente che aderisce alla promozione deve acquistare un paio di occhiali del valore minimo di 99 euro e che lo stesso può ricevere in omaggio un paio di occhiali dal valore di 59 euro o un buono acquisto, sempre da 59 euro, da spendere entro quattordici giorni dalla data dell’acquisto nel medesimo punto vendita. 

23. Premesso quanto sopra, si ritiene che la promozione diffusa sino al 31 maggio 2013 sia stata attuata con modalità ambigue e fuorvianti e, come tale, idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alle concrete modalità di fruizione della stessa. 

24. Sempre alla luce di quanto sopra, la condotta posta in essere da Avanzi con la campagna pubblicitaria diffusa fino al 31 maggio 2013 risulta contraria allo standard di diligenza professionale che il consumatore medio, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, può ragionevolmente attendersi in relazione alla qualità e completezza delle comunicazioni commerciali del professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza del professionista, trattandosi di un operatore di rilievo nel settore con una catena di negozi presenti sull’intero territorio nazionale, nonché dell’elevato grado di offensività della promozione, in quanto in grado di agganciare una vasta categoria di consumatori attratti dall’inesatta promessa di un’offerta particolarmente vantaggiosa. La campagna pubblicitaria, inoltre, per le ambiguità con le quali è stata costruita, è in grado di influenzare una vasta categoria di consumatori considerato, per un verso, il canale pubblicitario utilizzato, ossia le principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali, per altro verso, il contenuto fortemente attraente essendo incentrato sulla promessa di un omaggio. 

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 e sino al 31 maggio 2013; successivamente, il professionista modificando e ampliando l’aspetto informativo del messaggio ha eliminato gli aspetti ingannevoli insiti nei messaggi. 

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Avanzi holding S.r.l. nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la prospettazione di un omaggio attraverso modalità eccessivamente enfatiche e fuorvianti a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle modalità della promozione commerciale per la vendita dei prodotti pubblicizzati dal professionista; 

DELIBERA 
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Avanzi Holding S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Avanzi Holding S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro). 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Ombretta Main 
IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella

domenica 27 ottobre 2013

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE ATTRAVERSO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O PENSIONE

La chiameremo Rachele per salvaguardarla. E' una bella ragazza, proviene da uno dei vicini paesi dell'est. Lavora come dipendente in una delle piccole medie imprese che rappresentano il cuore ed il polmone dell'economia del nostro territorio veneto.
E' felice di vivere in Italia e racchiude nel Suo mondo mille speranze per un futuro migliore non solo per Lei ma anche per la Sua famiglia che è rimasta nel paese di origine e che vive grazie al Suo aiuto.
Rachele è una ragazza semplice e un giorno fra il finire del 2008 e l'inizio del 2009, con molta ingenuità si rivolge ad una società finanziaria per la richiesta di informazioni sulla concessione di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Quanto le sarebbe costato richiedere la cifra di circa 25mila euro necessaria per aiutare la Sua famiglia ancora nell'est...???
La Sua unica ambizione: migliorare la Sua posizione. Come non comprenderla?
Gli intercorsi in ambito di informativa del finanziamento parlava chiaramente: poteva avere la cifra che le serviva ad un tasso del 7%. Era felice, Le sembrava di volare... toccava il cielo con un dito.
L'amara sorpresa... il finanziamento concesso non era di 25.000 euro ma di ben 10.000 euro inferiore. I Suoi progetti erano andati già in frantumi. Fra oneri, commissioni di intermediari, agenti e finanziarie ed assicurazioni il capitale veniva abbattuto di oltre il 40% (quindi in conto le erano arrivate solamente 8.400 euro mal contati).
L'analisi del prodotto portava ad un TAEG che sfiorava il 23%. Il tasso soglia del periodo era di poco superiore al 14%. Quasi 900 punti di differenza.
Raggirata, come molte altre persone... Vittime del reato di usura!
Quante persone come Rachele vivono nell'ombra dell'imbarazzo...
Quante persone non sanno dove sbattere la testa, quale porta bussare.

La nostra associazione (con il giusto staff di periti, consulenti e professionisti) vuole essere un adeguato supporto a quanti vivono situazioni come quella di Rachele... Per bloccare queste situazioni rivolgiti al nostro sportello. Troverai assistenza e consulenza


martedì 22 ottobre 2013

SKY ITALIA: Utilizzo della smart card fuori dall'ambito domestico.

Il Giudice di Pace di Casarano ha emesso una importante sentenza riguardo al caso di un utente che, avrebbe utilizzato la smart card non in ambito domestico come da contratto, ma, in un bar, ovverosia in un luogo esposto al pubblico. Un ispettore incaricato di SKY Italia, dopo essersi presentato ha redatto un verbale attestando la non regolarità contrattuale.

Il Giudice di Pace di Casarano oltre a dichiarare la nullità della grossa penale richiesta da Sky Italia per l’utilizzo della smart card fuori dall’ambiente domestico ha ritenuto affermare l'illegittimità della pretesa di pagamento in quanto è stato dichiarato nullo il verbale ispettivo anche a seguito del fatto che l’ispettore nel corso del controllo non solo non ha individuato tra i presenti il titolare del bar, ma non ha neanche provveduto a farsi riconoscere e individuare attraverso la presentazione di un documento valido. Molti sono i casi ormai eclatanti, addirittura molti abbonati ricevono lettere intimidatorie in cui oltre la richiesta di pagamento di una penale, viene dichiarato uno pseudo controllo ispettivo.

L’Avv. Albano Adorno Giudice di Pace di Casarano, ha inoltre ritenuto vessatoria la clausola che stabilisce il foro diverso da quello coincidente con il domicilio elettivo o con il comune di residenza dell’abbonato alla televisione satellitare; allo stesso modo, tra le motivazioni che hanno portato alla nullità del verbale dell’ispettore c’è quella relativa proprio al fatto che la verbalizzazione abbia assunto i caratteri dell’unilateralità.

Il contratto scritto, inoltre, secondo il Giudice, contiene tra le altre una clausola vessatoria data proprio dalla penale prevista in caso di utilizzo scorretto della smart card. 

La quantificazione del danno spetta all'ispettore che avrebbe riscontrato anomalie durante il suo controllo in un esercizio pubblico. Possiamo dire, come affermato dal Giudice di Pace che, la valutazione del pregiudizio è un atto necessario e indispensabile per escludere lo squilibrio dei diritti in relazione al contratto sottoscritto con SKY Italia.

(fonte: A.E.C.I. Palermo 1)

CARTE REVOLVING: PER 2000 EURO SE NE RESTITUISCONO OLTRE 17.000

Dalle analisi eseguite dai nostri consulenti su un contratto revolving, ad esempio, per un importo a disposizione pari a 2.000,00 euro e per utilizzi di poco più di 12.800,00 euro, distribuiti in 6 anni, il cliente ha dovuto pagare più di 17.200,00 euro. Insomma più di 4.000,00 di interessi e spese, per avere sempre a disposizione 2.000,00 euro.

Le carte revolving (dette anche prestito rotativo), sono una speciale tipologia di carte di credito, attraverso le quali l’intermediario finanziario fornisce una linea di credito, costituita da una certa somma di denaro messa a disposizione del cliente, utilizzabile sia per i prelievi da sportelli automatici, sia per i pagamenti per l’acquisto di beni presso venditori convenzionati. Tale provvista di denaro iniziale, che costituisce il plafond della carta, viene poi ricostituita gradualmente, attraverso il pagamento di rate, in genere mensili, che potranno essere di importo variabile o fisso.

Bello poter avere dei soldi immediatamente a disposizione in base alle necessità, ma la banca fa pagare caro ai clienti, tale “comodità”! Gli interessi applicati alle carte revolving sono elevatissimi.

In base alle rilevazioni eseguite da Banca d’Italia per il primo trimestre 2013, i tassi di interesse effettivi globali medi (gli interessi annuali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) applicati ai contratti revolving, sono del 17,20%, se l’importo a disposizione non supera i 5.000,00 euro, del 12,20% se l’importo supera i 5.000,00 euro.

Dalle analisi eseguite dai nostri consulenti su un contratto revolving, ad esempio, per un importo a disposizione pari a 2.000,00 euro e per utilizzi di poco più di 12.800,00 euro, distribuiti in 6 anni, il cliente ha dovuto pagare più di 17.200,00 euro. Insomma più di 4.000,00 di interessi e spese, per avere sempre a disposizione 2.000,00 euro.

E non finisce qui. Le finanziarie, applicano anche degli interessi di mora altissimi, in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata, si può passare, ad esempio, anche da una rata mensile di 135,00 euro ad una di 197,00 euro.

Ad aumentare il costo del credito, inoltre, contribuiscono anche le assicurazioni, la cui funzione è la copertura del debito nel caso si verificassero eventi che rendessero molto difficoltoso, se non impossibile il pagamento, e che, molte volte, i clienti stipulano inconsapevolmente.

Spesso, poi le assicurazioni si rifiutano di liquidare l’importo della polizza, anche se il cliente ne avrebbe tutto il diritto, adducendo motivi spesso generici (per approfondire vedi il nostro articolo assicurazioni)

Gli intermediari sono obbligati a fornire tutte le informazioni sul contratto, in maniera chiara e trasparente, anche in relazione al costo complessivo del credito per il cliente e alle condizioni delle polizze assicurative, eventualmente abbinate, prima della firma del contratto.

Nonostante sia un modo semplice per avere soldi a disposizione, soprattutto in questo periodo di crisi, la nostra associazione consiglia di leggere molto bene il contratto prima di firmarlo.

Nel caso abbiate dubbi sui contratti di credito revolving già stipulati, o prima di firmarli, potete parlare con i nostri esperti nella sede A.E.C.I. 

TELEFONIA MOBILE: STOP ALL'ATTIVAZIONE AUTOMATICA DI SERVIZI A PAGAMENTO SENZA CONSENSO

La Telecom Italia Mobile consente a società terze l’attivazione di servizi a pagamento sul numero di telefono dei propri utenti, senza il loro previo consenso informato!

Specie durante la navigazione, sempre più frequentemente, i clienti Tim ricevono messaggi di attivazione di servizi a pagamento con relativo addebito del costo (dai 3 ai 5 ai 7 euro!) sul credito telefonico, senza avere fatto alcuna richiesta di attivazione!

I servizi più frequentemente attivati sono: porno (ad es. X RED GIRLS), gioco d’azzardo, scommesse sportive, lotterie (NOTIZIEHOT), etc.

Nel momento in cui, poi, gli utenti Tim contattano il servizio clienti per avere spiegazioni in merito, gli operatori rispondono evasivamente, negando qualsiasi rimborso, ritenendo la Tim non obbligata al riaccredito delle somme in quanto non decurtate dal gestore ex monopolista personalmente, ma direttamente dalle Società Terze.

Per scampare a queste vere e proprie truffe, il cliente Tim è obbligato a chiamare il 119 (servizio clienti) immediatamente dopo l’attivazione della sim, per ottenere il blocco di attivazioni automatiche di servizi a pagamento e chiamate a numeri a pagamento quali 199, 166, etc.

Ma quanto è utile un servizio di “protezione” dalle truffe, se è attivabile solo su espressa richiesta?
Quanti, tra anziani e giovanissimi, sanno della possibilità di incorrere in truffe del genere? E quanti effettivamente sanno quali sono i rimedi offerti dalla Tim?
Chi protegge gli utenti che, in buona fede, attivano numeri della Tim credendo di non potere incorrere in alcun rischio di truffa?
La Tim sostanzialmente se ne lava le mani, ritenendo l’utente colpevole di negligenza per non aver contattato tempestivamente il centro clienti per il “blocco alle truffe”.
Ma chi fornisce il numero di telefono alle Società Terze?
Chi consente alle Società Terze di addebitare i costi dei servizi direttamente sul credito telefonico?
E’ chiaro che la faccenda risulti poco trasparente e totalmente a svantaggio dei consumatori.

L’UTENTE TELEFONICO HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO PREVENTIVAMENTE, DAL PROPRIO GESTORE TELEFONICO, DI ADDEBITI SUL PROPRIO CREDITO AD OPERA DI SOCIETA’ TERZE.
• LA TELECOM ITALIA MOBILE HA IL DOVERE DI TUTELARE I PROPRI UTENTI, IMPEDENDO A SOCIETA’ TERZE DI OTTENERE I LORO NUMERI TELEFONICI E/O DI ADDEBITARE ARBITRARIAMENTE SOMME DAL CREDITO.

Infine, il singolo utente non ha mezzi di tutela legale, in quanto le somme detratte sono troppo piccole per causare un vero e proprio danno patrimoniale. Ma si pensi a quanto ammonta il danno, se ad ogni utente Tim si sottraggono 5 euro!

Questa petizione serve dunque a dimostrare alle autorità competenti la diffusione del fenomeno.

Tramite questa petizione si chiederà alle autorità competenti (AGCOM) di indagare, sanzionare ed obbligare la Telecom Italia Mobile a fornire preventivamente, e non dietro espressa richiesta, il servizio di blocco alle potenziali truffe ai danni dell’utente. 

E’ lo sblocco dei servizi a pagamento e degli abbonamenti che dev’essere fornito dalla Telecom su espressa richiesta, non viceversa!

Per gli altri gestori telefonici e di traffico dati, si chiederà all’AGCOM di indagare anche su di essi, a titolo preventivo.

FONDO IMMOBILIARE EUROPA 1: GROSSE PERDITE PER PICCOLI RISPARMIATORI

IL PUNTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Piccoli risparmiatori e pensionati illusi da facili guadagni hanno perso gran parte dei loro risparmi. Di fatto una platea di consumatori, per lo più pensionati e similari (target di preferenza del prodotto bancario Poste Italiane) ha investito in tali fondi e, parte di essi, si sono ritrovati con perdite ingenti (su un investimento di 2.500 euro Poste Italiane ha restituito 400 euro);

La nostra associazione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di piccoli investitori che nel 2004 hanno deciso di sottoscrivere le quote del Fondo comune di investimento Europa Immobiliare n. 1, al prezzo di 2.500,00 euro per quota e che oggi sono scambiate in Borsa a circa 438,00 euro.

Il Fondo ha perso oltre l’82% del valore delle sue quote, quasi il 65%, tenendo conto dei dividendi distribuiti nel corso degli anni (fonte:www.tradingsystems.it).

Il Fondo Immobiliare Europa 1 è un fondo comune di investimento di tipo chiuso, il cui patrimonio è gestito collettivamente e nello stesso modo per tutti i partecipanti dalla Società di Gestione del Risparmio Vegagest Immobiliare. Il Fondo è stato collocato nel 2004 principalmente attraverso Poste Italiane S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., banca depositaria del Fondo. Il valore unitario delle quote del Fondo, all'esito del collocamento, era di Euro 2.500 e la durata del Fondo di dieci anni con scadenza il 31 dicembre 2014.

L’attività del fondo, come chiarita nel prospetto informativo, è costituita dall’acquisizione e successiva rivendita, in misura rilevante, di immobili e diritti reali di godimento sugli stessi ed all’assunzione di partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari quotate e non quotate, in strumenti finanziari e società immobiliari che svolgono attività di costruzione.

La sottoscrizione di quote del fondo, collocato principalmente attraverso Poste Italiane, costituisce un’operazione rischiosa, in quanto si tratta di un investimento a lungo termine, nel quale subentrano tutta una serie di fattori, quali, ad esempio, l’andamento del mercato immobiliare, la non agevole liquidabilità dei beni immobili.

Risulta evidente, quindi, che non è un tipo di investimento adatto ad una platea di piccoli investitori, quali i pensionati, che costituiscono una larga fetta dei clienti di Poste, poco, o per nulla, propensi al rischio, tanto meno ad impegnarsi in investimenti a medio o lungo termine.

Qualche dubbio sorge, allora, sulla condotta dei collocatori, che ai sensi del regolamento 11522/98, vigente all’epoca della sottoscrizione delle quote, avevano il dovere di chiedere all’investitore quale fosse la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua propensione al rischio e gli obiettivi di investimento e soprattutto avevano il dovere di astenersi dall’effettuare con e per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI EUROPEI INDIPENDENTI ha raccolto decine di segnalazioni e ha iniziato l'iter per contestare la tipologia di investimento al fine di recuperare l'intero capitale investito per consumatori che, per loro stessa natura, sono appunto risparmiatori e non investitori.7

La differenza tra risparmiatore, ovvero colui che cerca una piccola rendita sicura e certa in temi medio lunghi, ed investitore, ovvero colui che assumendosi grossi rischi cerca, attraverso lo sfruttamento di investimenti ad alto rischio grosse rendite in tempi brevi è enorme.

Tutti coloro i quali hanno investito i loro risparmi nel Fondo Europa Immobiliare 1, possono rivolgersi allo sportello operativo di Feltre ed altre sedi AECI nel territorio italiano


DISSERVIZI WIND INFOSTRADA? LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI TI TUTELA

I disservizi creati dall'operatore telefonico sono numerosi. Ritardi di trasloco e disservizi tecnici per lo più sono le lamentele di numerosi consumatori che si rivolgono alla nostra associazione di consumatori.

Il nostro primo dovere è quello di risolvere il disservizio ma, subito dopo, la nostra associazione di consumatori si impegna per far risarcire il consumatore dei disservizi che ha dovuto sopportare.
Tra i disservizi si annoverano tempi di trasloco linee al di sopra della media (tra i 30 e 60 giorni) problemi di allacci della linea, e servizio a intermittenza.

Gli sportelli di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, sono pronti ad assistere utenti sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

CLONAZIONE POSTEPAY - L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO CONDANNA POSTE ITALIANE A RISARCIRE UN SOCIO DI A.E.C.I VITTIMA DI CLONAZIONE

PER L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO LA COLPA DEL FURTO NON È DEL CLIENTE MA DELL’OPERATORE.

La storia è sempre la stessa. Qualcuno, in modo furbo e losco, si impadronisce dei dati della carta e la svuota dell’intero denaro contenuto in pochissimo tempo. Una storia conosciuta da molti specie per il rifiuto (sistematico) di POSTE ITALIANE al rimborso delle somme sottratte. Rifiuto che si esprime, ormai, addirittura con un ciclostilato di poche righe con cui si negano il rimborso.

La nostra Associazione di Consumatori, in questi giorni e dopo lunga e intensa attività di difesa dei consumatori, sta ottenendo (ed ha già ottenuto) una serie di rimborsi da parte di Poste Italiane a utenti/clienti ignari ed indifesi a cui, con raggiro, erano state sottratte somme dalla carta prepagata di Poste Italiane.

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI si è rivolta, visto il disinteresse nei confronti dei propri clienti da parte di POSTE ITALIANE, all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione di euro 2.040,00 ed il risarcimento delle spese per la tutela dello sfortunato consumatore per un totale di euro 2.290,00. A queste vanno aggiunte le somme per il contributo di spese di procedure richieste da Banca d’Italia pari ad euro 200,00. Poste Italiane, insomma, avrebbe potuto cavarsela con euro 2.040,00,e invece si è ritrovata a sborsarne 2.490,00.

L’Arbitro Bancario Finanzio stabilisce che la il cliente non ha alcuna responsabilità circa il furto che subisce nell’utilizzo della propria carta postepay ed in particolare stabilisce che “… al cliente non può essere attribuita, nel caso di specie, alcuna responsabilità circa l’utilizzo fraudolento della carta postepay né a titolo di dolo o colpa grave, né a titolo di colpa lieve.”
Come si legge nella decisione, in allegato a questo comunicato stampa, “Deriva da tutto ciò che, avendo l’intermediario violato gli obblighi che su quest’ultimo incombevano ex art. 8 D. Lgs. n. 11/2010 o comunque ex art. 1856 cod. civ. (dal quale non può non ricavarsi che, nei rapporti contrattuali con il cliente, l’intermediario “risponde secondo le regole del mandato”, mandato che, per di più, impone una diligenza dell’intermediario da valutarsi con particolare rigore), ogni conseguenza dei fraudolenti utilizzi non può che ricadere su costui.
In particolare, e con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti di pagamento elettronici, la Suprema Corte ha poi precisato che “non può essere omessa (...) la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale diriferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere” (cfr. Cass., sez. I civile, 12 giugno 2007 n. 13777).,

Un importante traguardo dei diritti dei più deboli nei confronti di un colosso bancario. Un risultato che evidenzia come ci si possa difendere anche da chi, a priori, nega qualsiasi risposta ai reclami e qualsiasi diritto basilare dei consumatori. L'invito è a reclamare e, in caso di esisto negati, a rivolgersi alla nostra associazione di consumatori.

SEI STATO ANCHE TU VITTIMA DI CLONAZIONE?
CONTATTA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

DIRITTO DI RECESSO PER LE VENDITE A DISTANZA. ECCO COME ESERCITARLO

ACQUISTI A DISTANZA
Oggi si parla di vendita a distanza. Le vendite a distanza sono quelle in cui il consumatore non ha la possibilità di verificare il prodotto direttamente, ovvero quelle in cui il consumatore non ha la possibilità di vedere da vicino l’oggetto che sta per acquistare. Sia che l’acquisto avvenga tramite internet, telefono, televisione od altro le possibilità che ha il consumatore di verificare il prodotto che sta per acquistare sono molto ridotto e limitate.

Il legislatore dunque, considerando il consumatore come parte debole del sistema, lo antepone su un gradino più elevato e gli riconosce benefit che normalmente non avrebbe.

Regola, agli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali (o per strada o in alberghi o su autobus) e i contratti stipulati a distanza. 
Le normative sono molto simili, ma con delle distinzioni. Sono comunque contratti particolari per i quali vale il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, previsto a garanzia dei soli consumatori privati (acquisti senza partita iva), che si differenziano da quelli conclusi recandosi in un negozio ad acquistare un capo d'abbigliamento o firmando nella sede di una scuola per frequentare un corso d'inglese. E' per questo motivo che molte societa' attrezzano lussuose sedi in cui portare i potenziali clienti. Spesso il consumatore incantato dallo sfarzo, pone poca attenzione a cio' che firma e il recesso non si puo' esercitare. In ogni caso non esiste il diritto di recesso per acquisti fatti con partita iva, per acquisti inferiori a 26 euro, e per servizi di cui si e' gia' usufruito e non si applicano a_

- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;
- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;
- alle assicurazioni ;
- agli strumenti finanziari 
- a servizi che sono già in erogazione.

COSA FARE DUNQUE?
Una volta ricevuta la merce dunque il compratore ha la possibilità di ripensamento semplicemente giudicando il prodotto di non gradimento. Ovvero non per questo il prodotto deve essere difettoso o non conforme ma può semplicemente non piacere al consumatore.

Cosa fare allora per restituire il prodotto e vedersi restituire i soldi spesi?
Il consumatore, tempo massimo 10 giorni, deve semplicemente spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (fase molto importante questa) in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso senza nessuna conseguenza e senza alcuna motivazione e contestualmente restituire la merce ricevuta.

Il bene deve essere restituito, a spese del consumatore, in normale stato di conservazione (ovvero, deve essere custodito e adoperato con cura) nella modalita' e nei tempi previsti dal contratto.
Qualora sia stato effettuato un pagamento, il rimborso al consumatore deve avvenire gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui il venditore e' stato informato del recesso.

ACQUISTI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
La stessa regola vale se il prodotto è stato acquistato “fuori dai locali commerciali”. In strada o in casa propria per esempio. Un acquisto di un aspirapolvere o di una enciclopedia per esempio. La legge in questo caso riconosce la possibilità di recedere al momento della consegna del primo volume dell’enciclopedia. Tempi e modalità sono gli stessi sopra descritti. Entro 10 giorni dalla ricezione il consumatore deve spedire la raccomandata e restituire la merce ricevuta.

ACQUISTI ON LINE
Discorso a parte meritano gli acquisti avvenuti tramite Internet. Il legislatore infatti ha previsto un tempo maggiore di ripensamento. 30 giorni. Il termine iniziale, in questo caso, parte dal momento in cui si ritiene valido il contratto sottoscritto. Attraverso il web infatti si possono acquistare non solo prodotti ma anche merce.
Le modalità di comportamento sono le medesime descritte per i casi presi precedenti. Deve essere spedita una raccomandata in cui si comunica l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso (e/o di ripensamento) entro i giorni stabiliti e contestualmente deve essere restituita la merce.

LA CASA VACANZE.
Alla nostra associazione sono arrivati soci che avevano acquistato una casa vacanza attraverso il canale televisivo. In questo caso la legge prevede 10 giorni di ripensamento. La modalità è sempre la raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita entro il termine previsto

IN OGNI CASO A.E.C.I.
Esistono casi particolari e di complessa natura. In ogni caso la nostra associazione è sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per i casi più ostici vi invitiamo a riferirvi presso i nostri sportelli.