venerdì 29 novembre 2013

TELEFONIA: ANCORA INDENNIZZI PER I NOSTRI TESSERATI

TELEFONIA: Ancora Indennizzi
per i nostri tesserati
Lo chiameremo Orazio (ndf). Alcuni mesi or sono riceve una telefonata da una compagnia telefonica che, con un pratica commerciale che rasenta la scorrettezza, riesce a carpirgli un contratto verbale. Detto fatto e senza rendersene conto si trova nel bel mezzo di una portabilità, peraltro mal gestita e quindi arriva il giorno in cui la sia piccola ditta artigianale rimane completamente priva di linea di telefono. Non stiamo certo vivendo periodi talmente floridi da potersi permettere di rimanere senza linea telefonica.
L'odissea non è finita. Nonostante gli immani tentativi per ripristinare la linea il telefono rimane ancora muto... l'adsl continua a non funzionare.
Scherzo beffardo del destino ma nel terzo millennio Orazio si trova a gestire la Sua attività con un cellulare ed una chiavetta. Nulla di straordinario ma i suoi clienti, i suoi fornitori da trent'anni lo rintracciano a quel numero ed ora a quel numero non risponde più nessuno.
Grazie all'intervento della nostra associazione Orazio riesce ad avere l'attivazione della vecchia linea nel giro di qualche settimana e nell'arco di tre mesi un indennizzo riconosciuto dalla compagnia telefonica di € 1.500,00.
Orazio può riprendere i normali contatti con i propri clienti ed i propri fornitori.
Fortunatamente la disavventura di Orazio si p conclusa positivamente in un arco temporale abbastanza ristretto e comunque adeguato alle normali procedure per la tutela dell'utenza.
Per Elisabetta le cose sono andate diversamente. Dopo anni di sacrificio ha completato la Sua casa nuova ed ha deciso di formalizzare recesso per la vecchia linea telefonica. Formalizza il recesso lo scorso mese di maggio. Si trasferisce e pensa che la vecchia utenza rimango solo un ricordo. Non è così perché le bollette continuano ad ar-rivare con una puntualità disarmante e l'uten-za continua a suonare a vuoto nella vecchia casa.
Elisabetta arriva a formalizzare reclami con una frequenza quasi giornaliera. A nulla servono tanto che, dopo un paio di fatture impagate, arriva anche il recupero crediti che si prodiga in pressioni ed atteggiamenti opprimenti.
Pochi giorni fa abbiamo chiuso la pratica di Elisabetta con un bello sgravio delle fatture erroneamente emesse e con il riconoscimento di un indennizzo di € 400,00
Per quanti stanno vivendo disagi di disservizi telefonici il consiglio è quello di rivolgersi allo staff della nostra associazione.

Il consiglio è sempre lo stesso: Fatevi aiutare!!!

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO - Caso concreto

Antony (ndf) nel corso dell'anno 2008 decide di sottoscrivere un prestito estinguibile mediante cessione del quinto dello salario peruna cifra di all'incirca 6mila euro.
Un paio d'anni dopo (ovvero trascorsi i due quinti del periodo di ammortamento) viene contattato dalla finanziaria a cui si era rivolto per la prima cessione e gli viene proposta una nuova cessione con estinzione della precedente. Niente di più favorevole e propizio per Lui che vuole sistemare casa e provvedere alla Sua famiglia monoreddito.
Il 30 novembre Antony perde il lavoro e, con la crisi attuale, si presenta nei nostri uffici piuttosto disperato e disarmato... il suo TFR è completamente bloccato dalla finanziaria... prospettive di trovare lavoro praticamente inesistenti.
Nella pratica di Antony due sono gli aspetti che vanno considerati: il modo in cui è stato estinto il primo prestito ed i tassi applicati al prodotto finanziario.
L'analisi delle primo aspetto è positiva per Antony perchè in sede di anticipata estinzione si è potuto riscontrare la minor applicazione degli abbuoni stabiliti dalla Banca d'Italia.
Per di più i consulenti ed i periti che colla-borano con la nostra associazione analiz-zano il prodotto e per Antony buone notizie per questo natale 2013. Il tasso del prodotto finanziario che ha sottoscritto è di ben 700 punti superiore al tasso soglia del periodo. Superato anche il tasso medio. Si può dire che il Suo prodotto è quindi una pattuizione usuraria.
Abbiamo avuto modo di riscontrare che purtroppo molte persone, con i tempi che stiamo vivendo, si trovano a vivere situazioni simili, di disagio sia economico che emotivo.   Generalizzare è sbagliato...ogni prodotto ed ogni situazione deve essere studiato ed analizzato con l'adeguata attenzione. Ma nel caso in cui ci siano delle condizioni non adeguate, che magari sfociano persino nel reato di usura, è parere dello staff di questa associazione che la cosa giusta da fare sia tutelarsi.
Ormai lo sapete: fatevi aiutare!!!

ma che "bell"'ILLECITO....

Alcuni tesserati ci hanno parlato di una situazione paradossale che stanno vivendo.

Vogliamo condividerla con Voi. Innanzitutto si tratta di lavoratori dipendenti che hanno deci-so di destinare il loro TFR a fondi complementari o che si sono trovati nella necessità di siglare un contratto di prestito estinguibile mediante cessione del quinto. 

Quindi, in un certo qual senso, hanno “delegato” il loro datore di lavoro al pagamento mensile di finanziarie e/o fondi previdenziali. Sino a poche settimane fa molti di loro erano sicuri che il loro datore di lavoro stesse adempiendo alle “deleghe” semplicemente perché vedevano gli importi adeguatamente trattenuti in foglio paga.

L'amara sorpresa è che in molti dei loro casi i Fondi complementari e le finanziarie risultano impagate. Alcuni di loro hanno addirittura ricevuto la diffida al rientro delle somme impagate e rischiano la revoca del finanzia-mento nonostante materialmente i soldi loro non li abbiano mai ricevuti perchè il datore di lavoro ha operato le trattenute in foglio paga.

Non si incorra nell'errore di pensare che que-sta è materia di lavoro. Infatti non stiamo parlando di contratti di lavoro e della loro puntuale applicazione, non stiamo parlando di tutela del lavoratore in ambito di lavoro... Stiamo parlando di un vero e proprio ILLECITO operato dal “terzo delegato” e che solo i manifesta in ambito lavorativo.

Sì, perché il datore di lavoro trattiene delle somme (che non versa ai beneficiari della delega) pur avendo operato le giuste trattenute. E lo fa nel silenzio, senza dare al lavoratore nessuna comunicazione almeno informativa che gli permetta di trovare una soluzione “tutelativa” (se possibile) verso i creditori o verso il fondo complementare.

Così, com'è successo in molti casi, il dipendente ha scoperto la propria situazione grazie ai prospetti di trasparenza annuali o, nella peggiore delle ipotesi, con raccoman-date di diffida.

L'invito della nostra associazione a queste persone è sempre lo stesso: fatevi aiutare !!!

Il caso di cui stiamo parlando non è limitato. Ci sono piccole realtà artigiane ed impren-ditoriali in cui questo avviene, ma ci sono anche realtà importanti di imprese e gruppi riconosciuti a livello nazionale come società all'avanguardia; società che riescono ad ottenere aggiudicazioni di appalti importanti e che operano in questo modo. In questi casi l'illecito può raggiungere cifre poco imma-ginabili. Lo staff della nostra associazione rimane a disposizione di quanti desiderino ricevere assistenza e consulenza in casi simili

giovedì 21 novembre 2013

Ha diritto al risarcimento chi subisce un’esecuzione esattoriale illegittima

Se Equitalia avvia un’esecuzione forzata nei confronti di un contribuente sulla base di un atto di accertamento illegittimo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima può essere condannata al risarcimento del danno.
Quando, infatti, il giudice accerta, in capo all’amministrazione finanziaria, una responsabilità [1] per essersi ostinata in un procedimento palesemente infondato, l’Agenzia delle Entrate ne paga le conseguenze.
A dirlo è stata la Cassazione con una sentenza di ieri [2]. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva iscritto ipoteca sull’immobile di una signora nonostante quest’ultima avesse disconosciuto in tribunale (con il procedimento detto “querela di falso”) la propria sottoscrizione apposta sulla dichiarazione dei redditi.
Stante la responsabilità dell’ente, è anche bene ricordare che esiste, per ogni attività della pubblica amministrazione rivolta nei confronti del cittadino, un soggetto, all’interno dell’ufficio stesso, chiamato “responsabile del procedimento”. Insomma, per ogni procedimento esiste sempre un funzionario a cui rivolgersi per chiarimenti e sporgere le proprie proteste. Quest’ultimo è obbligato ad attivare le procedure interne per lo sgravio in caso di atti illegittimi. In determinati casi, potrebbe anche scattare una responsabilità personale disciplinare.
Il nome del responsabile del procedimento è sempre indicato nell’atto amministrativo. Ogni destinatario di un accertamento può individuare tale soggetto leggendolo attentamente nei fogli che gli sono stati recapitati con la raccomandata.

[1] Cosiddetta responsabilità extracontrattuale.
[2] Cass. sent. n. 25855 del 18.11.2013.


(fonte: http://www.laleggepertutti.it)

mercoledì 20 novembre 2013

COMPUTER's WORLD: MANCATA CONSEGNA PRODOTTI

PS8868 - COMPUTER'S WORLD-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI 
Provvedimento n. 24557 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; 

Rimandiamo il link per il testo integrale del provvedimento avverso l'impresa Computer's World (legale rappresentante il Sig. Masciari Massimiliano) che opera nel campo del commercio on line di prodotti di elettronica e di informatica e che 2011 ha realizzato ricavi per circa 800mila euro.
Le dinamiche della vicenda, molto sinteticamente, si sintetizzano nella mancata consegna di prodotti offerti dalla Computer's World attraverso la piattaforma eBay nel periodo 2011-gennaio 2013 regolarmente pagati.

Shampoo cancerogeno. Sequestrate dal mercato 22 marche conosciute. Ecco quali sono

Adesso il pericolo cancro viene anche dai prodotti di bellezza. Ognuno di noi, infatti, cerca di curare al meglio possibile i propri capelli e per questo motivo tende ad acquistare prodotti di marche abbastanza conosciute perché crede siano garanzia di qualità. Ma non è sempre così. Diverse aziende infatti, con sede in tutta Italia, e precisamente Bologna, Roma, Napoli e Pisa importavano shampoo dal Brasile per poi rivenderlo in tutto il territorio nazionale come proprio. Peccato che questi shampoo contenessero un elevatissimo contenuto di formaldeide, sostanza tossica in grado di causare problemi cancerogeni, in alcune di queste marche la percentuale di formaldeide superava di 35 volte il valore consentito dalla legge. Una scoperta che ha portato, qualche giorno fa, al sequestro di più di 20mila tonnellate di prodotti, ritirati dal mercato italiano.

Ecco tutti i nomi e le marche:
1) CADIVEU BRASIL CACAU TERMAL RECONSTRUCT 6,558 % 6,450 %
2) CADIVEU PLASTICA DOS FIOS 7,700% 7,400%
3) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 236 0,737 % 0,850 %
4) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 473 2,406 % 2,450 %
5) BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml. 946 2,317 % 2,530 %
6) BIONAZA CHOCOHAIR ml. 473 1,821 % 1,440 %
7) BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml. 946 1,367 % 1,230 %
8) BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml. 119 1,806 % 1,710 %
9) BIONAZA KERA VINO ml. 119 2,571 % 2,530 %
10) BIONAZA KERA VINO ml. 473 1,690 % 1,680 %
11) BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERAVINO l. 976 1,523 % 1,560 %
12) BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERA VINO ml. 236 0,936 % 0,850 %
13) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 236 1,036 % 0,980 %
14) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 946 1,027 % 0,960 %
15) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 354 1,315 % 0,770 %
16) BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml. 119 1,335 % 1,680 %
17) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO 2 ml. 500 1,434 % 1,330 %
18) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA LIFTING RISTRUTTURANTE 2 ml. 500 0,540%  0,270 %
19) CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO GEL EXTRA ml. 1000 1,357 % 1,320 %
20) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml. 50 0,814 % 0,8 %
21) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml. 473 0,506% 0,780 %
22) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml. 946 1,534% 1,710%
23) KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml. 473 1,933% 1,820

lunedì 11 novembre 2013

MEDIOLANUM: PRODOTTO DOUBLE CHANCE. PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E SANZIONE DA 130mila EURO

PS8380 - MEDIOLANUM-PRODOTTO DOUBLE CHANCE 
Provvedimento n. 24551 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2013;



Rimandiamo a questo LINK (SCORRI FINO A PG 39)  per il testo integrale del provvedimento di cui sopra nella quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delibera che la pratica commerciale posta in essere da BANCA MEDIOLANUM SpA per il prodotto DOUBLE CHANCE  costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e
22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione.
La stessa Autorità irroga alla Banca una sanzione amministrativa pecuniaria da € 130mila.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI SRL

PS9042 - ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI 

Provvedimento n. 24559 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; 
BOLLETTINO 44 DEL 11/11/2013

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 
VISTI gli atti del procedimento; 
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9042 del 2 ottobre 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, poste in essere dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.; 
VISTE le memorie presentate dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l. pervenute in data 9 ottobre 2013; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 
1.Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di un’Associazione di consumatori e di un consumatore, pervenute nel periodo giugno/settembre 2013, il professionista avrebbe inoltrato, a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, lettere di preavviso di esecuzione forzata. 

2. Tali comunicazioni, facenti riferimento ad un titolo esecutivo rappresentato da un’ordinanza di ingiunzione senza alcuna indicazione degli estremi del titolo del debito, avvertono di un presunto inizio di un procedimento esecutivo avanti il tribunale competente per il pignoramento immobiliare e mobiliare rilevando che “previo ordine del Tribunale, si procederà con l’Ufficiale Giudiziario all’asporto dei suddetti beni, se necessario con l’intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di sua assenza” e sono impostate con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall’amministrazione finanziaria pubblica. Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate, nello specifico, dai segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale e il logo, che evoca quello della Repubblica, dal titolo del firmatario “Il Direttore Ufficio Entrate” e dal riferimento al fatto che la comunicazione sarebbe effettuata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82 in quanto spetta solo all’amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi di quella legge. Inoltre, sebbene il professionista si definisca come “esattoria”, non risulta compreso nell’Albo istituito dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 

3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 2 ottobre 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9042, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
4. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.. 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

6. In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come “pratica commerciale”, rappresentato dall’invio di preavvisi di esecuzione forzata redatti con le citate modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia degli atti di esecuzione indicati ed alla reale natura del professionista interessato. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. 

II. MEMORIE DELLE PARTI 

7. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 2 ottobre 2013, con riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte di Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l., pervenute in data 9 ottobre 2013. 

8. Nelle predette memorie difensive, la Parte ha evidenziato che il “preavviso di esecuzione” è solo l’ultima comunicazione che viene inviata al debitore, dopo una prima lettera di diffida ad adempiere ed un successivo sollecito di pagamento, e che, “lungi dal voler perpetrare un danno a carico di “ignari contribuenti”, si attiva in esecuzione di un mandato ed in forza di regolare autorizzazione amministrativa, per l’esercizio dell’attività di recupero crediti, azionando, attraverso la collaborazione di Studi legali, tutte le iniziative giudiziali, compreso quindi il procedimento monitorio richiamato nelle censurate lettere dirette ai debitori e correttamente definitive “preavviso di esecuzione”. L’opera della società consiste infatti nell’allertare il debitore (sia esso contribuente perché già debitore di un Ente pubblico o semplice cittadino debitore di società private), avvisandolo che perdurando nell’inadempimento sarà azionata procedura giudiziaria per la riscossione coattiva del credito. Non esiste pertanto alcuna pratica commerciale scorretta e/o ingannevole: nel 90% dei casi, l’Ente committente è un Ente pubblico o un esercente un pubblico servizio ed il ricorso ad espressioni tipiche dell’amministrazione finanziaria pubblica non ha finalità ingannevoli, bensì risultano afferenti la natura del credito per il quale si agisce”. 
Alle predette memorie non è stato allegato alcun documento. 

III. VALUTAZIONI 

9. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto il professionista, al fine di tentare di recuperare presunti crediti, inoltrando a diversi soggetti tali preavvisi di esecuzione forzata, può ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto. Al riguardo rileva, in particolar modo, il fatto che la comunicazione, per come predisposta, può far ritenere a chi la riceve, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, di esser inoltrata da un Ente pubblico. 

10. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, è caratterizzata da un elevato grado di offensività e alla data odierna non c’è alcuna evidenza di una concreta cessazione della pratica oggetto di contestazione. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito; 

DISPONE 
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.: 
a) sospenda ogni attività d’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata; 
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

(...omissis...)

IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE 
Roberto Chieppa                                                   Giovanni Pitruzzella 


giovedì 7 novembre 2013

ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO - CASO CONCRETO

ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO
Caso Concreto
Lo chiameremo Giobbe, nome di pura fantasia. Giobbe è un pensionato che per aiutare la figlia trentenne ha deciso di sottoscrivere nel 2008 un contratto di prestito con cessione “pro-solvendo” del quinto della quota mensile della pensione.
Nel 2012 Giobbe si trova nella necessità di avere nuova liquidità e quindi decide di estinguere anticipatamente questo prestito avverso la sottoscrizione di una nuova cessione del quinto.
Il nuovo intermediario bonifica la somma al vecchio seguendo il conteggio di estinzione anticipata fornito dal primo.
Tutto sembrava risolto e Giobbe aveva la somma necessaria a disposizione.
Per una pura curiosità Giobbe decide di mettere alla prova la nostra associazione e chiede al nostro staff di valutare il suo caso.
Possiamo dire che proprio questa curiosità gli ha portato fortuna perché vedrà restituita una somma di poco superiore a € 4.500
Infatti nel conteggio di anticipata estinzione la finanziaria aveva “dimenticato” di conteggiare adeguatamente la riduzione del costo totale del mutuo derivante da estinzione anticipata.
Il mancato rispetto della disciplina precipua di cui al T.U.B e delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP del 2010 permetterà a Giobbe di trascorrere un Natale economica-mente più “tranquillo”.
Niente male per una semplice curiosità !!!
Questa situazione è sicuramente impegnativa per l'entità della somma che verrà restituita ma purtroppo la nostra associazione sta riscontrando che casi come questi sono molto, anzi troppo, frequenti.
In molti casi il consumatore rimane ignaro della propria situazione. In tanti altri la voce del Suo reclamo rimane priva di alcun ri-scontro.
Per quanti volessero far valutare il loro prodotto e comprendere la bontà del loro pro-dotto bancario lo staff della nostra associazione rimane a Vostra disposizione per l'adeguata assistenza e consulenza.

mercoledì 6 novembre 2013

ANATOCISMO: BANCA CONDANNATA A RISARCIRE 365MILA EURO

Vogliamo segnalare ai nostri tesserati un interessante articolo (premi per il link) in tema di anatocismo bancario.
Congratulazioni ai protagonisti di questa importante vicenda...


A tutti i nostri tesserati e a quanti faticano ancora a parlare per comprensibili e fondati timori diamo un consiglio... parlate ed agite...

Il nostro sportello rimane a Vostra dosposizione