mercoledì 8 gennaio 2014

ABF: NULLI I FINANZIAMENTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI A DISTANZA

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI ha ottenuto un risultato importante. Attraversi l'Arbitro Bancario Finanziario la nostra associazione di consumatori è riuscita ad annullare un contratto con una finanziaria perchè non sottoscritto in forma cartacea. 
Va ricordato che l'ABF è intervenuto, su richiesta della nostra associazione di consumatori per un prodotto finanziaria come la carta revolving. Il risultato è però estensibile per similarità, a tutte le forme di finanziamento. 
L’Arbitro Bancario Finanziario infatti ha stabilito, su richiesta della nostra Associazione di Consumatori, che i contratti di Carte Revolving, conclusi a distanza sono nulli. Il Collegio dell’ABF ha infatti ritenuto fondata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto concluso nel 2010 per mancanza di forma scritta, non essendo stata fornita da FINDOMESTIC alcuna prova dell’avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta.
Il contratto è infatti stato stipulato il 28 settembre 2010, quando era già entrato in vigore l’art. 125 bis, TUB, in tema di contratti di credito al consumo, nel cui ambito si colloca quello di cui si controverte nel presente giudizio. Trova qui applicazione, pertanto, la regola secondo la quale i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo che soddisfi il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.
Secondo quanto dispone l’art. 125 bis, comma 9, che si discosta da quanto previsto in via generale dall’art. 2033 c.c., in caso di nullità del contratto, “il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”; con ciò escludendosi che il finanziatore possa pretendere che il consumatore corrisponda gli interessi sulle somme ricevute in prestito in esecuzione di un contratto dichiarato nullo.
Di fatto dunque tutti i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo per soddisfare il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.
Tutti i contratti non sottoscritti in forma scritta sono dunque nulli e il consumatore deve restituire esclusivamente le somme prese in prestito.
Ricordiamo che in realtà questo principio è applicabile ad ogni forma di finanziamento e non solo alle carte revolving. In questi casi dunque il consumatore è tenuto a restituire esclusivamente le somme prese in prestito.
Di fatto dunque tutti i finanziamenti, non solo le carte revolving, che sono stati ottenuti senza sottoscrivere in calce un contratto sono nulli. 
La nostra associazione di consumatori continua la battaglia contro il sovra indebitamento. In particolare carte revolving e cessione del quinto sono degli strumenti che spesso, invece di aiutare le famiglie, rappresentano dei veri e propri macigni al collo dei consumatori.
Invitiamo tutti i consumatori che hanno sottoscritto in maniera telematica contratti di finanziamento e carte revolving a rivolgersi alla nostra associazione per annullare il contratto.

(Fonte: www.euroconsumatori.eu - AECI LAZIO)

CESSIONE DEL QUINTO E COSTI ANTICIPATI. RESTITUITI 4800 EURO AD UN NOSTRO TESSERATO

George (ndf) nel corso del 2007 decide di sottoscrivere un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione "pro-solvendo" del quinto dello stipendio nel corso di 10 anni (120 rate).
L'importo lordo mutuato è importante. Riesce ad estinguere il prodotto bancario anticipatamente rispetto alla naturale scadenza e nel 2012 procede con l'estinzione anticipata.
Si rivolge allo staff della nostra associazione per chiederci una valutazione sul conteggio di estinzione anticipata convinto di avere il diritto alla restituzione di 1000 euro mal contati di premio polizza non goduto.
La nostra associazione raccoglie il mandato ed attiva i canali per la restituzione dei costi sostenuti anticipatamente e non beneficiati a fronte dell'anticipata estinzione del finanziamento.
Sarà un inizio d'anno più tranquillo per George che si è visto restituire dall'intermediario la somma di 4.800 euro di costi anticipati.
Per quanti hanno estinto una "cessione del quinto" e vogliono far valutare il loro conteggio estintivo lo staff della nostra associazione rimane a Vostra completa disposizione per la giusta assistenza e consulenza.




AGCOM: GARANTIRE PORTABILITA' UTENTI BIP MOBILE

L'Agcom ha chiesto di garantire a tutti i clienti di Bip Mobile, i cui clienti sono rimasti senza linea dal 30 dicembre scorso, la portabilita' del numero, cioé la possibilità di cambiare operatore mantenendo lo stesso numero. E' l'esito dell'incontro di oggi tra i tecnici dell'Autorità, Bip Mobile e Telogic, il fornitore che ha staccato il servizio a seguito dell'insolvenza dell'operatore. La vicenda ha coinvolto i 220mila clienti di Bip Mobile rimasti senza linea proprio alla vigilia del Capodanno. L'Agcom, come spiega una nota, nell'incontro di oggi ha chiesto di aumentare a un numero adeguato la quota di portabilità del numero giornaliere. Inoltre l'Autorita', auspicando ed operando per la ripresa delle trattative tra le parti sull'immediata riattivazione del servizio alla clientela, ha dato tempo agli operatori fino alle 12 di domani per comunicare l'esito delle verifiche sulla ripresa del servizio e per garantire, fatto salvo il mantenimento del credito prepagato residuo, il soddisfacimento di tutte le richieste di portabilità nel minor tempo possibile. Sulla vicenda l'Agcom era gia' intervenuta a luglio con una serie di provvedimenti per assicurare la continuità del servizio offerto da Telogic e per consentire a tutti gli operatori ad essa connessi (tra i quali Bip Mobile) una tempestiva informazione della propria clientela sul possibile distacco dei servizi, qualora l'operatore connesso non avesse provveduto a saldare i propri debiti.