sabato 22 febbraio 2014

CESSIONI DEL QUINTO ED USURA

La Corte d'Appello di Torino (lo scorso 27 gennaio) ha stabilito che nel calcolo del tasso di usura dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere considerato anche il costo dell'assicurazione obbligatoria per legge anche per i contratti in vigore nel 2009 quando Banca d'Italia non lo includeva nel computo dei tassi medi.

Confermata quindi la deliberazione del Tribunale di Alba nei confronti della Società Prestitalia SPA (Gruppo UBI) quindi è stata condannata alla restituzione degli interessi, delle spese e delle commissioni.

Si tratta di un importante successo per i molti consumatori che, in situazione di difficoltà, si sono trovati a sottoscrivere dei finanziamenti estinguibili con cessioni e/o delegazioni di salari e pensioni con TAEG molto elevati. E poi, inevitabilmente, si sono trovati soffocati ed atrofizzati da oneri tanto impegnativi.

La nostra associazione  ha già avuto modo di analizzare e gestire (attraverso i professionisti convenzionati) molti finanziamenti di questo tipo.
Se è vero che non tutti i prodotti hanno tasso di interesse che superano la soglia stabilita è altrettanto vero che ci sono dei casi di superamento del tasso che si possono definire scandalosi.
Tanta è l'emergenza e tanti sono i casi che A.E.C.I. ha aperto uno sportello dedicato all'analisi di questi prodotti ed all'assistenza e consulenza dei consumatori.

L'invito è quello di contattare il nostro staff per verificare la bontà del prodotto e, nel caso di superamento del tasso soglia, procedere con le giuste azioni di tutela. FATEVI AIUTARE !!!

Carta di credito: cosa fare in caso di furto o smarrimento

Ho smarrito la carta di credito, forse scivolata dal portafogli; cosa posso fare per evitare che qualcuno la utilizzi e faccia acquisti con i soldi del mio conto corrente?

È sempre buona norma conservare una fotocopia delle proprie carte di credito, bancomat, ecc., in modo da non avere incertezze in ordine ai dati delle stesse, in caso di smarrimento.

In caso di smarrimento o furto della carta di credito e di un utilizzo fraudolento della stessa, la prima cosa da fare è bloccare immediatamente la carta telefonando alla banca emittente o a uno dei numeri verdi messi a disposizione dalla società che gestisce i circuiti telematici.
Il numero verde, che normalmente, è visionabile sul retro della carta, potrà essere reperito su internet o chiedendo al proprio istituto di credito.

È bene poi chiedere al proprio istituto di credito un estratto conto per verificare la presenza di eventuali acquisti fraudolenti, prestando una particolare attenzione alle transazioni di piccoli importi.

Successivamente bisogna recarsi presso la stazione dei Carabinieri più vicina per fare una denuncia di frode su carta di credito, dichiarando tutte le operazioni ritenute sospette.

Una copia della denuncia va poi inviata via fax, o consegnata manualmente, alla propria banca, effettuando il disconoscimento delle operazioni improprie.
In questo modo si darà avvio alla procedura per l’eventuale risarcimento del danno.

Generalmente il rimborso avviene in tempi brevi, dopo che l’istituto di credito ha effettuato le dovute verifiche.

In caso di mancata risposta, invece, è sempre possibile fare un reclamo allo sportello, presentando nuovamente tutti i documenti, dalla denuncia al disconoscimento delle transazioni ritenute fraudolente.
Se la banca dovesse rifiutare il rimborso, si potrà sempre fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario.
La spesa è di 20 euro, che verrà restituita in caso di “vittoria” del ricorrente.

(articolo di redazione di www.laleggepertutti.it  . febbraio 2014)

1 mese in più per la sanatoria delle cartelle Equitalia (e non solo)

L’originario termine per usufruire della rottamazione delle cartelle di pagamento esattoriali, fissato al 28 febbraio, slitta al 31 marzo e ricomprende anche i titoli provenienti non solo da Equitalia, ma anche da altri enti di riscossione.

Slitta il termine per la rottamazione delle cartelle esattoriali: prima fissata al 28 febbraio, la scadenza per decidere di pagare le cartelle esattoriali usufruendo dello sconto su tutti gli interessi ora è stata spostata al 31 marzo 2014. Il contribuente avrà quindi un mese in più di tempo per decidere se aderire o meno alla possibilità di estinguere il proprio debito col fisco, pagando, tuttavia, in un’unica soluzione.

È quanto stabilito da un emendamento approvato ieri dal Senato al decreto Salva-Roma.

La seconda modifica apportata alla nuova “sanatoria” delle cartelle Equitalia è volta a rimediare a una svista della legge: la sua originaria formulazione rendeva possibile la rottamazione solo per le cartelle esattoriali (di Equitalia) che hanno forza di titolo esecutivo. Restavano così fuori quelle notificate ai contribuenti da altri enti della riscossione, soprattutto locali, che valgono come “ingiunzioni fiscali”. L’emendamento stabilisce infatti che la rottamazione potrà trovare applicazione anche per i debiti tributari che derivino da queste ultime, per le quali perciò si determina una sorta di equiparazione ai ruoli.

Quest’ultima modifica darà l’opportunità a tutti i cittadini di beneficiare dell’annullamento degli interessi di mora delle cartelle, indipendentemente dalle modalità di riscossione e indipendentemente dalla società di riscossione che le abbia notificate.

Ci sarà un mese in più, dunque, anche per debitori illustri, come Diego Armando Maradona, a cui pure si è fatto riferimento come possibile beneficiario della procedura, per aderire. La legge di Stabilità ha ammesso la possibilità di chiudere i conti in presenza di tasse non pagate ma anche di multe stradali affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013. La sanatoria permette di sottrarre dagli importi (anche residui) ancora dovuti, tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione, la quota attribuibile agli interessi.

Il beneficio della sanatoria attiene, in effetti, solo allo sconto relativo agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo dovuti, attualmente, nella misura del 4% annuo e degli interessi di mora dovuti, dal 1° ottobre 2009, nella misura del 5,2233% annuo.

( Articolo di redazione di www.laleggepertutti.it)

lunedì 17 febbraio 2014

Consumatori: cambia il diritto di recesso e le informazioni all’acquirente

Cambia il codice del consumo e la tutela per chi stipula contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali: modifiche sul diritto di recesso, sulle informazioni al consumatore e sulla conclusione delle vendite telefoniche.
Qualche giorno fa, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo che, in recepimento di una direttiva comunitaria [1], andrà a modificare alcune norme fondamentali del “Codice del Consumo” [2] e che troverà applicazione ai contratti che saranno stipulati a partire dal 14 giugno prossimo.

Una delle principali novità della nuova normativa è rappresentata dal fatto che si uniforma la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ossia quelli stipulati in luoghi non adibiti all’attività di vendita (come, ad esempio, le vendite a domicilio, quelle stipulate in aree pubbliche o aperte al pubblico), con quella dei “contratti a distanza” cioè quelli stipulati da un fornitore tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come le “televendite” o le vendite per telefono. Si è così posto fine a differenze tra le due tipologie contrattuali a lungo criticate.

Ecco dunque le principali novità introdotte dalla nuova normativa.

A quali contratti non si applica la nuova normativa?
Cambia la soglia al di sotto della quale non si applica la nuova legge. Sono infatti esclusi i contratti di valore inferiore a 50 euro (attualmente la soglia è 26 euro).
Inoltre, per evitare intenti elusivi delle parti, volti a sottrarre al consumatore la tutela legale, se il fornitore e il consumatore stipulano contestualmente diversi contratti, tutti di importo inferiore a 50 euro, ma che, nel loro complesso, superano tale soglia di valore, il consumatore può avvalersi della disciplina normativa.
La tutela non si applica anche ai contratti che “implicano transazioni quotidiane”, concetto questo che è appare difficile da attuare concretamente.
Per i contratti di riparazione o manutenzione negoziati al di fuori dei locali commerciali, che abbiano esecuzione immediata e siano di importo inferiore a 200 euro viene previsto un obbligo informativo “light”. Si evita così che la disciplina di tutela del consumatore appesantisca eccessivamente l’iter della stipulazione di contratti assai diffusi e frequenti nella pratica, ma di importo decisamente modesto.
Vengono infine espressamente inclusi in questa categoria i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, ad eccezione di quelli che prevedano la vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata (ovvero l’acqua imbottigliata, le pile o le bombole del gas).

In cosa consistono i nuovi obblighi di informazione?
Prima della conclusione del contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi;
b) gli estremi del professionista: identità (denominazione sociale), indirizzo dell’attività, numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente;
c) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso o, se non è previsto un diritto di recesso, l’informazione che il consumatore non ne beneficerà;
f) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
g) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
h) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.

Come si tutela il consumatore nelle vendite telefoniche?
Nel caso di offerte commerciali che avvengano per telefono, il contratto non si può considerare concluso se viene utilizzato solo il mezzo telefonico, ma è necessario che l’offerta telefonica venga seguita da una conferma inviata da parte del professionista al consumatore, conferma che quest’ultimo dovrà sottoscrivere o accettare per iscritto.
In tal modo si impedisce che il consumatore possa essere preso alla sprovvista da offerte telefoniche che gli paiono, in prima battuta, allettanti e che possono indurlo ad accettare senza un’adeguata riflessione.
In pratica, nelle vendite effettuate per telefono il consumatore viene vincolato al contratto solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata in forma scritta. La semplice comunicazione telefonica non sarà più sufficiente.

Come cambia il diritto di recesso?
Viene portato a 14 giorni il termine utile entro cui esercitare il diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Tale scadenza si dilata a un anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene se il venditore non ha informato il consumatore sul diritto di recesso.
Per aiutare gli acquirenti è stato messo a punto un modulo-tipo da utilizzare per esercitare il diritto di recesso. Con l’utilizzo di quest’ultimo, i soldi già sborsati dovranno essere restituiti entro 14 giorni invece degli attuali 30.

Si può esercitare il diritto di recesso se il bene si è danneggiato?
Mentre attualmente l’esercizio del diritto di recesso è precluso qualora il consumatore non sia in grado di restituire il bene in uno stato integro a causa di un uso poco diligente da parte sua, con la nuova normativa tale preclusione viene meno. Se il bene è stato usato in modo negligente e non è più integro, il consumatore risponde solo della diminuzione di valore del bene stesso, ma può ugualmente esercitare il recesso.

Quali sono i tempi di consegna della merce?
Maggiori tutele vengono introdotte anche a riguardo dei tempi di consegna dei prodotti. Viene previsto che, se dopo 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla data pattuita, la consegna non è stata effettuata, l’acquirente invita il venditore a effettuare la consegna entro un termine supplementare. In caso di mancato rispetto anche di questa nuova scadenza, il consumatore può risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.

Che succede se il bene si danneggia durante il trasporto?
La nuova normativa prevede che il venditore è responsabile del danneggiamento del bene fino al momento in cui l’acquirente entra materialmente in possesso dei beni (e non più quando trasferisce il bene allo spedizioniere, come è stato sino ad oggi).


[1] 2011/83/UE.
[2] D.lgs. n. 206/2005.

(See more at: http://www.laleggepertutti.it - articolo di Redazione del 16/02/2014)

Trasporto aereo: sanzionate Easyjet e Ryanair per mancata trasparenza sulle assicurazioni facoltative

COMUNICATO STAMPA
Autorità Garante della Concorrenza del Mercato
del 17/02/2014

TRASPORTO AEREO: DA ANTITRUST SANZIONI PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO A RYANAIR E EASYJET PER MANCATA TRASPARENZA SULLE OFFERTE DELLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Ostacolate anche le richieste di rimborso. Multe, rispettivamente, di  850.000 euro e di 200.000 euro.
Ryanair avrà 30 giorni di tempo per comunicare all’Autorità come intende rimuovere i comportamenti scorretti; Easyjet ha già modificato le condotte ritenute scorrette nel provvedimento.

Sanzioni per complessivi 1.050.000 euro a Ryanair (850.000) e Easyjet (200.000) per la mancata trasparenza nelle vendite delle polizze assicurative abbinate all’acquisto dei biglietti e per gli ostacoli posti all’esercizio del diritto di rimborso da parte dei consumatori. Le multe sono state decise dall’Antitrust al termine di due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette.
L’Autorità ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo perché comunichi le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati; nel caso di Easyjet ha invece tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni rese sul sito che alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta.
Di seguito, i principali profili  di scorrettezza delle pratiche sanzionate.

MANCATA TRASPARENZA NELLA VENDITA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Per l’Autorità, sia Ryanair che Easyjet hanno violato il Codice del Consumo in quanto non hanno fornito, o lo hanno fatto in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l’annullamento del viaggio.
In particolare:
- nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l’indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link;
- non è immediatamente reso chiaro l'ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, elevata in proporzione al costo del biglietto;
- ugualmente non viene spiegato che il risarcimento non copre le tasse e i diritti aeroportuali.
L’omissione o la non agevole reperibilità delle informazioni necessarie possono in sostanza indurre in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato, molto più limitato in caso di “annullamento viaggio”, nonché in merito alle numerose limitazioni e restrizioni previste dalla polizza di assicurazione, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
A Ryanair l’Autorità ha contestato anche il meccanismo di deselezione dell’opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente: vi si accede, con difficoltà, tramite la ‘tendina’ della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura ‘Non mi assicurare’ posizionata, all’interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway.

LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO
In entrambi i procedimenti l’Autorità ha poi ritenuto pratica commerciale scorretta la fee richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell’indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un’informazione, ovviamente già in possesso delle compagnie aeree, che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore.
La fee, in alcuni casi, è addirittura superiore al costo del servizio assicurativo (20 euro la richiesta di Ryanair, 12 euro quella di Easyjet) e si aggiunge all’obbligo di contattare un numero a pagamento: in questo modo, secondo l’Antitrust, chi ha pagato la polizza viene scoraggiato dall’avviare la stessa pratica di rimborso che, in ogni caso, ‘sconta’ una franchigia elevata. Infatti, in base ai dati elaborati dagli uffici dell’Autorità nel corso delle due istruttorie, la percentuale di viaggiatori che hanno attivato pratiche di rimborso è stata estremamente bassa.
Roma, 17 febbraio 2014

sabato 15 febbraio 2014

Banche, scivolone del nuovo Rid Ue: “Bollette inevase o pagate più volte”

(Articolo di  su www.ilfattoquotidiano.it)

Il nuovo meccanismo di pagamento Sepa Direct Debit è entrato in funzione il primo febbraio. Negli istituti italian è scoppiato il caos: fatture impagate nonostante i conti correnti siano in attivo, oppure saldate anche due o tre volte. Problemi meramente tecnici che però coinvolgono trasversalmente tutti gli istituti di credito. Le Poste mettono in guardia i correntisti con una comunicazione apposita. Anche Unicredit conferma il problema: "Abbiamo una divisione apposita che se ne occupa" 


Primo febbraio: parte il nuovo meccanismo europeo di pagamento Sepa Direct Debit. Si tratta del sostituto del Rid, cioè il sistema per l’addebito delle bollette in conto corrente. Il piano nazionale di migrazione dal vecchio al nuovo sistema è datato 2007. Ma, arrivati al dunque, nelle banche italiane è scoppiato il caos: si va dalle fatture che giacciono impagate da giorni nonostante i conti correnti siano in attivo, a quelle che vengono saldate anche due o tre volte. Tanto da scatenare le ire di molti correntisti che hanno segnalato la loro situazione a ilfattoquotidiano.it. Tutta colpa di problemi meramente tecnici risolti o in via di risoluzione, che però coinvolgono trasversalmente tutti gli istituti di credito. Persino colossi come Unicredit che ha appena inaugurato a Milano una avveniristica sede alla presenza dell’ormai ex premier Enrico Letta e di tutto il gotha della finanza italiana. E naturalmente anche le “privatizzande” Poste, che hanno perfino scritto una lettera ai loro correntisti invitandoli a tenere d’occhio il conto per identificare eventuali addebiti multipli ed esercitare la facoltà di rimborso “entro otto settimane successive alla data di scadenza per le fatture emesse”.

Eppure nella mente di Bruxelles, la Sepa avrebbe dovuto fin da subito portare vantaggi per la clientela consentendo, ad esempio, di addebitare in un conto corrente italiano l’affitto di una casa a Londra senza la necessità di ricorrere ad un istituto di credito straniero. Nell’immediato, però, l’uso del nuovo sistema si è scontrato con i ritardi nei test tecnici tra le banche e gli operatori di telefonia, delle multiutility che vendono gas e luce e di quanti utilizzano nella pratica degli affari questo tipo di richiesta di addebito. “Ci risulta ci sono stati solo limitatissimi casi: le operazioni di addebiti Sepa sono purtroppo ancora molto poche – spiegano fonti ufficiali Bankitalia – Casi di doppio/triplo addebito di bollette sono stati subito sistemati dalle banche di competenza”.

Del resto che ci potesse essere qualche problemino, in Bankitalia lo avevano già intuito. Non a caso, a metà gennaio, i controllori di palazzo Koch hanno chiesto a “tutti i soggetti coinvolti – da prestatori di servizi di pagamento a utilizzatori, gestori di infrastruttura, fornitori di servizi tecnologici” di compiere “ogni sforzo” e di accrescere “ulteriormente l’impegno per rispettare la scadenza del primo febbraio secondo i piani già approvati”. La Commissione europea, dal canto suo, aveva proposto lo scorso 9 gennaio una modifica del Regolamento sulla data finale per la migrazione alla Sepa, ipotizzando lo slittamento della transizione al primo agosto di quest’anno. Ma la Banca centrale europea di Mario Draghi, pur prendendo atto della proposta della Commissione, ha però confermato la scadenza originaria.

Di qui il caos di una transizione a tappe forzate che dovrà essere gestita rapidamente da banche e operatori. Interpellati in merito, da Unicredit ci fanno sapere che: “E’ un problema che è stato riscontrato in maniera generalizzata da tutte le banche, ma ogni banca compresa la nostra si è attrezzata a risolverlo e sta risolvendo ogni singolo problema. Ovviamente le banche sono dotate di servizi e di uffici che queste le tracciano, le gestiscono e poi si attrezzano per risolvere il problema sul cliente. E’ quello che stiamo facendo e che stanno facendo anche altri”.

sabato 8 febbraio 2014

BUONI FRUTTIFERI POSTALI. POSTE DEVE CORRISPONDERE GLI INTERESSI STABILITI NEL BUONO

Tanti i casi e le segnalazioni di piccoli risparmiatori hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi presso Poste Italiane. Tuttavia il risparmiatore, alcune volte, si è visto pagare un valore del buono inferiore rispetto all’ammontare come calcolato in base alle condizioni descritte sul buono di cui era in possesso. O, addirittura, si è visto recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste ha chiesto l’indebito percepito dall’ignaro risparmiatore, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.

In merito alla riscossione dei buoni fruttiferi e agli interessi da applicare alla data di liquidazione, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza n. 13979/2007 ed ha stabilito che “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza)”.

Dunque la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, afferma che l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.

La sentenza specifica che tale normativa, abrogata dall’art. 3 c. 7 del d. lgs. 284/99, è valida solo per i buoni fruttiferi già giunti a scadenza. Tuttavia, da tale sentenza della Cassazione, si evince un principio di carattere generale , cioè, la preminenza delle condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Ciò non vale nel caso di intervento di decreto ministeriale intervenuto successivamente all’emissione dei buoni fruttiferi, in quanto il d.P.R. 156/73 (Codice postale), come modificato dal d.l. 460/74, prevedeva che i tassi di interesse dei buoni fruttiferi potessero essere modificati da decreti ministeriali emessi successivamente alla data di emissione.

Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e abbiate ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, o nel caso in cui siate in procinto di riscuotere e vi troviate di fronte a spiacevoli sorprese, potete rivolgervi allo sportello A.E.C.I. di FELTRE per la giusta  assistenza e consulenza.