giovedì 28 agosto 2014

Per determinare il tasso di interesse usurario si deve tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese

Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, 31 marzo 2014
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Con sentenza del 31 marzo 2014 (Pres. Mazzaroppi, est. Maria Teresa Spanu), la Corte di Appello di Cagliari ha fornito alcuni importanti principi in materia di usura, riassunti dalle massime di seguito riportate.

Usura – Carico economico da considerare come rilevante – Art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 – Oneri effettivamente sopportati – Onnicomprensività.

Usura – Commissione di massimo scoperto – Rientra nel carico rilevante – Anche per il tempo anteriore all’emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente.
Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.

La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa.

www.dirittobancario.it
leggi la sentenza: su http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/corte_dappello_di_cagliari_sez._di_sassari_31_marzo_2014.pdf

Derivati: l’intermediario ha l’obbligo di informare il cliente della reale finalità del contratto

Con sentenza del 24 aprile 2014 il Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda di risoluzione del contratto di interest rate swap avanzata dalla società investitrice, ha evidenziato come la finalità del derivato non fosse di semplice copertura dal rischio di innalzamento dei tassi di interesse, ma anche e soprattutto di copertura per la stessa banca dal rischio di discesa dei tassi di interesse e di conseguente perdita di remuneratività del sottostante contratto di mutuo.

Trattasi, questa, di una componente strutturale e funzionale del derivato che, secondo il Tribunale, non può considerarsi implicita e immanente nel tipo di strumento finanziario stipulato, ma che impone in capo all’intermediario finanziario un onere informativo specifico, in modo che il cliente, nel momento in cui decida di adottare tale soluzione di copertura, possa effettuare una valutazione consapevole della opportunità e convenienza dello strumento finanziario prescelto.

In difetto di tale informativa, viceversa, deve concludersi, considerata la concentrazione in capo alla convenuta del ruolo di controparte dell’IRS e di mutuante, che la banca abbia operato non tanto o non nell’esclusivo interesse del cliente, ma piuttosto nel proprio interesse, in evidente violazione dell’art. 21 TUF e dei precetti del Reg. Consob 11522/98 ratione temporis applicabile, fra cui gli obblighi in caso di conflitto di interessi dell’intermediario.

(fonte: www.dirittobancario.it
leggi la sentenza: http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_24_aprile_2014.pdf)

Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto il saldo iniziale del conto si considera pari a zero


Tribunale di Brindisi, 07 marzo 2014, n. 1085
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Un’altra importante voce in tema di vicinanza della prova è costituita da una recente pronuncia del Tribunale di Brindisi.

Con sentenza del 7 marzo 2014, n. 1085, relativa alla corretta determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti di un conto corrente bancario, tale Tribunale ha infatti affermato che, qualora venga accertato il diritto del cliente alla ripetizione delle somme pagate indebitamente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto sia pari a zero.

Ciò in quanto la banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Il Tribunale ha sottolineato, del resto, che l’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) non è sufficiente, nei rapporti bancari in conto corrente, a sottrarre la banca dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

L’obbligo di tenuta, in particolare, risulta volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale


fonte: www.dirittobancario.it
la sentenza :http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_brindisi_07_marzo_2014_n._1085.pdf

llegittima segnalazione in Centrale Rischi: va riconosciuto il danno patrimoniale per il peggioramento dell’affidabilità commerciale


Cassazione Civile, Sez. I, 09 luglio 2014, n. 15609

Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Con sentenza n. 15609 del 09 luglio 2014 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di illegittima segnalazione in Centrale Rischi al cliente va riconosciuto sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari del diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno patrimoniale, che può essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libertà di concorrenza


[fonte: www.dirittobancario.it
per consultare la sentenza è possibile collegarsi alla pagina sottostante e visualizzare il testo integrale: http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_09_luglio_2014_n._15609.pdf]

Riscaldamento: più facile passare all’impianto autonomo

Per approvare validamente la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali, con la maggioranza delle quote condominiali [1],non sono necessarie verifiche preventive sull’assoluta convenienza della trasformazione riguardo al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto e non è richiesto che l’impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, perché l’utilizzo del gas è prescritto solo per quelli autonomi da realizzare. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza [2]. Secondo i giudici della Cassazione, tra l’altro, ai fini della validità della delibera condominiale di trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali “non sono necessarie verifiche preventive circa l’assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto, né si richiede che l’impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa del gas, occorrendo soltanto che siano alimentati a gas quelli autonomi da realizzare”. 



[1] Prevista dall’art. 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991.
[2]Cass. sent. n. 10860 del 16.05.2014.


Articolo tratto da www.laleggepertutti.it 
(http://www.laleggepertutti.it/54854_riscaldamento-piu-facile-passare-allimpianto-autonomo#sthash.2RlpbZy3.dpuf)

Piano FOR YOU: ultimi orientamenti dal Tribunale di Parma - sentenza del 03/04/2014 n. 367

Con la sentenza in epigrafe sono state rassegnate le seguenti considerazioni:

- il contratto d’investimento “FOR YOU”, stipulato tra banca e cliente, dà vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari, di cui all’art. 1, co. 2, lett. j), d.lgs. 58 del 1998 (in linea con Cass., Sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584);

- trattandosi di contratto in strumenti finanziari, deve trovare applicazione la normativa di cui al TUF e alla normativa di settore di secondo grado;

- è altresì meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., posto che è lo stesso legislatore, all’art. 1, co. 6, del TUF, ad aver ricompreso tra i servizi accessori “la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento”;

- nel caso di specie, l’acquisto degli strumenti finanziari in oggetto - in particolare quelli in fondi di investimento azionari (pari al 45% del complessivo capitale investito) - da parte di un investitore senza dubbio “non qualificato” è stata posta in essere in violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, in quanto inadeguato;

- posto che le singole illegittime operazioni poste in essere dall’intermediario si pongono in diretta esecuzione del contratto quadro, le sanzioni previste per esse dall’ordinamento non potranno che riverberare i propri effetti su quest’ultimo;

- alla risoluzione del contratto quadro, qualora, come nel caso di specie, ve ne siano gli estremi, consegue, come ritenuto pacificamente in dottrina e giurisprudenza, la ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.


articolo tratto da www.dirittobancario.it. per consultare la sentenza si rimanda al link in menzione:
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_parma_03_aprile_2014_n._367.pdf

mercoledì 27 agosto 2014

Se muore il titolare del conto: ottenere subito la disponibilità del saldo

Cosa accade al conto corrente quando il titolare decede? Le difficoltà burocratiche che si possono incontrare con le banche, giustamente restie a versare il saldo attivo al primo erede che capita, potrebbe suggerire di anticipare, prima del decesso, le giuste strategie per evitare di dover poi attraversare svariate peripezie.

Mettiamo, per esempio, un caso assai frequente, che potrebbe sintetizzarsi con il seguente quesito:

“Qualora mio padre, ormai anziano e malato, dovesse decedere improvvisamente vorrei avere la possibilità di utilizzare le somme depositate sul suo conto corrente per poter provvedere alle spese più urgenti: qual è la soluzione migliore per disporre, legalmente, della giacenza del suo conto: cointestarlo? La firma congiunta?”

La soluzione di cointestare il conto corrente con firma disgiunta è adottata di frequente in situazioni analoghe.

In questi casi, occorre però tenere presente cosa accade nel caso di decesso di uno dei contestatari. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che in queste situazioni, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare [1]. In parole molto semplici, ciascun cointestatario del conto potrà prelevare tutta la disponibilità residua sul conto senza che gli altri parenti del soggetto deceduto possano dire alcunché.

Sulla questione è intervenuta una decisione del Collegio di coordinamento dell’Abf, l’arbitro bancario finanziario [2], la quale ha riferito che la normativa fiscale di settore [3] non cambia la questione relativa alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del Codice civile, ma impone la preventiva presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della cosiddetta “dichiarazione negativa” [4]. Senza infatti tale adempimento, la banca – ad avviso dell’Abf – può legittimamente rifiutarsi di erogare la somma sul conto.

Le cose si complicherebbero se il conto non fosse cointestato. Infatti, in tal caso, sarebbe impossibile prelevare le somme senza la collaborazione degli altri coeredi. Difatti, con il decesso del titolare del conto avviene l’estinzione del rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato. Ne consegue che, nel caso vi sia una pluralità di eredi, si instaura la comunione ereditaria sul credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione [5] i crediti del soggetto deceduto (cosiddetto “de cuius“), a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria [6].
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?


[1]Cass. sent. n. 15231/2002.
[2] ABF decisione n. 5305 del 18.10.2013.
[3] Art. 48, co. 3 e 4, Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni).

[4] Art. 28 T.U. imposta di successioni e donazioni.

[5] Cass. sent. n. 24657/2007.

[6] Cfr. artt. 727 e 757 cod. civ.



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sabato 23 agosto 2014

9.000 EURO DI COSTI ANTICIPATI INDENNIZZATI AI NOSTRI TESSERATI

La storia di Davide e Golia (ndf) è simile a quella di molti dipendenti che, stretti dalla morsa della crisi e già impegnati in finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio, decidono poi di rinnovare questi finanziamenti per realizzare un minimo di liquidità.

Tanti sono i casi di persone che si sono trovate nelle necessità di procedere con il rinnovo anzi termine delle cessioni del quinto (e/o delle delegazioni di pagamento) e non si sono visti accreditare i ratei dei costi anticipatamente sostenuti

Il diniego al rimborso, da parte di banche e finanziarie, é arrivato persino dopo l'istanza presentata direttamente da chi collabora con il nostro staff ... atteggiamento questo che ci ha costretti all'Arbitrato.

Il Consiglio di Milano ha riconosciuto al centesimo il diritto richiesto per i nostri tesserati, garantendo anche la capitalizzazione degli importi sino alla data della restituzione delle somme.
L'unica amarezza sta nel fatto che per arrivare a questo risultato si sono dovuti attendere i tempi dell'arbitro.


Non tutte la banche e le finanziarie fortunatamente tardano nel riconoscere i diritti dei loro clienti, ma purtroppo alcune si negano al dialogo e questo profuma solamente di “esuberanza” non giustificata.

TELECOMUNICAZIONI: INDENNIZZO DA 10MILA EURO

Jenny (ndf) é titolare di un'impresa artigiana. Per gestire il ramo commerciale della Sua attività ha bisogno di una rete commerciale di oltre venti persone che presidiano il territorio Veneto.
I costi telefonici è facile comprendere che incidono con rilevanza nel budget aziendale.
Jenny aveva un contratto con un famoso operatore da oltre un decennio. Mai un problema con lui quindi quando lo stesso operatore gli ha proposto un nuovo piano tariffario Jenny era convinta che si trattasse di un riconoscimento ed un segno di gratitudine per un rapporto oramai consolidato.
Nulla di più sbagliato... Jenny si trova con dei documenti contabili emessi in difformità rispetto al piano tariffario, con dei servizi non richiesti ed attivati, con delle SIM mai ricevute e contabilizzate...
A nulla sono servite le numerose contestazioni. Non è stato possibile nemmeno trovare un accordo al primo grado di conciliazione ma in secondo grado Jenny ha finalmente visto riconosciuti i Suoi diritti e l'indennizzo che Le verrà erogato è di 10mila euro.

Se avete problemi nell'ambito delle telecomunicazioni potete rivolgervi agli sportelli dedicati della nostra associazione.

CESSIONI DEL QUINTO: RIMBORSI CONTINUI...

E’ stato un mese ricco di soddisfazioni per la nostra associazione che ha avuto modo di aiutare ancora molti tesserati che hanno stipulato dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio (o magari mediante delegazione) con tassi che superano i riferimento soglia del periodo. Abbiamo cercato di dare voce a questi utenti tesserati invitando banche e finanziarie ad un dialogo ma le risposte che abbiamo ricevuto non lasciano purtroppo spazio ad un confronto costruttivo. Di fronte a tante negazioni ed una non spiegabile cattedratica indisponibilità la nostra associazione ritiene di dover comunque camminare al fianco dell’utente bancario che ha diritto di ottenere la nullità del contratto e la restituzione di tutto ciò che eccede il capitale netto (fatta ecce-zione per le imposte e le tasse).

Certo il nostro staff ed i nostri tesserati avrebbero maggiore soddisfazione se si potesse concretizzare la definizione del problema in una sede di conci-liazione civile o comunque in sede stragiudiziale ma, fin quando l’atteggiamento degli Istituti Bancari e delle Finanziarie si sostanza in una continua negazione non possiamo fare altro che cercare nel percorso penale la possibilità di dare dignità a quegli utenti che hanno il diritto di non versare più alla finanziaria le somme derivanti dalla “remunerazione del finanziamento” (ovvero sia interessi, commissioni, spese e premi assicurativi).

Se solo prendete i vostri contratti di finanziamento e fate una semplice somma potete comprendere l’entità della somme di cui stiamo parlando.

Contattateci per un appuntamento: lo staff della nostra associazione e le società a noi conven-zionate potranno valutare i Vostri prodotti e darvi la giusta assistenza e consulenza.


Chiamateci per un controllo dei Vs prodotti!!!