mercoledì 27 gennaio 2016

PS9916-PS9919-PS9923 - Sanzione di oltre due milioni ad Acea Ato 2, Gori, CITL e Publiservizi per pratiche commerciali scorrette nella fornitura dell’acqua

COMUNICATO STAMPA
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SANZIONE DI OLTRE DUE MILIONI
AD ACEA ATO 2, GORI, CITL E PUBLISERVIZI
PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
NELLA FORNITURA DELL’ACQUA

Con una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro, l’Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla AEEGSI, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Agcm.
In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In particolare, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell’utenza.
A giudizio dell’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio.
Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.
Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del cosiddetto “minimo impegnato” – che ha comportato una significativa modifica della precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro ammontare.
Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni accertati, l’Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni:
  • ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda, riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il miglioramento del servizio;
  • a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di miglioramento del servizio;
  • a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.
Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all’Agcm le modifiche apportate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.
Roma, 25 gennaio 2016
(fonte: www.agcm.it)

lunedì 18 gennaio 2016

SANZIONATE DUE INTESE IN VENETO TRA SETTE SOCIETÀ PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PER CIRCA TRE MILIONI

Sanzioni per circa 3 milioni di euro complessivi sono state irrogate dall’Antitrust a sette società produttrici di calcestruzzo che operano in Veneto per aver attuato due intese per fissare i prezzi e spartirsi la clientela. Si tratta di General Beton Triveneta, SuperBeton, Mosole, Jesolo Calcestruzzi, Ilsa Pacifici Remo, F.lli De Pra e F.lli Romor, oltre alla loro società di consulenza Intermodale. Un’intesa è stata realizzata da 5 delle suddette società tra il 2010 e il 2013 nella provincia di Belluno; l’altra intesa ha avuto luogo nel 2013-2014 con il coordinamento di tre produttori nella provincia di Venezia, area mare, comprensiva dei comuni di Caorle, Jesolo e San Donà di Piave. In entrambi i casi, le intese sono state realizzate per il tramite della società di consulenza Intermodale. Il procedimento ha avuto origine dalle informazioni acquisite in una precedente istruttoria chiusa il 25 marzo 2015.
Le due intese erano finalizzate, in particolare, alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita nei due mercati geografici del Veneto sopra indicati. In entrambi i casi, il coordinamento serviva al mantenimento della clientela storica di ogni concorrente in un periodo caratterizzato già dal 2008 da una contrazione significativa della domanda e da una maggiore concorrenza tra i produttori. Le concertazioni hanno interessato i principali operatori delle aree geografiche coinvolte, rappresentativi della quasi totalità del mercato per quanto riguarda l’area di Venezia mare e di circa il 50% per quella di Belluno.
Il meccanismo delle due intese, analogamente a quanto accertato nel procedimento precedente, includeva lo scambio di informazioni sulle quote storiche (pre-crisi) e informative di cantieri aperti o in apertura. Questi elementi venivano raccolti da Intermodale ed elaborati in tabulati riepilogativi, poi distribuiti e discussi nel corso di riunioni regolari, di norma settimanali, diverse per le due intese, includendo spesso anche il prezzo di riferimento della fornitura.
testo del provvedimento "http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/I780.pdf/download.html"
fonte: www.agcom.it