lunedì 29 agosto 2016

Domanda riammissione rate Equitalia per evitare l’esecuzione forzata

Pubblicato sul sito di Equitalia il modello per richiedere la nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali se entro il 30 giugno 2016 si è decaduti da un precedente piano.
La legge appena entrata in vigore [1] ha previsto la riammissione al pagamento a rate senza necessità di pagare integralmente quelle scadute.


Chi può essere riammesso alla rateizzazione?
Cittadini e imprese che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione (per non aver pagato 5 rate anche non consecutive) entro il 30 giugno 2016.
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La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Condizioni per essere riammessi alla rateizzazione
– essere decaduti da un precedente piano di rateizzazione di 72 o 120 rate alla data del 30.6.16;
– presentare la richiesta di rateizzazione entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Modello di richiesta di nuova rateizzazione

La richiesta di rateizzazione deve essere effettuata tramite il modello disponibile presso gli sportelli Equitalia o sul sito ufficiale dell’ente. 
La domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016. Si ricorda che fino alla data di presentazione Equitalia potrà procedere in via esecutiva per riscuotere le rate scadute e non pagate del precedente piano di rientro. Si consiglia, dunque, di inviare il prima possibile la richiesta di riammissione per bloccare le procedure cautelari ed esecutive volte al recupero coattivo delle somme dovute.


[1] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2016).

mercoledì 10 agosto 2016

ANTITRUST SANZIONA PER UN MILIONE E 640.000 EURO AGOS DUCATO PER PRATICHE SCORRETTE

L’Antitrust ha sanzionato, per un ammontare di 1 milione e 640.000 euro Agos Ducato per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Le pratiche in violazione del Codice del Consumo, a giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono tre e relative ai rapporti di finanziamento con i consumatori. 
In particolare, la prima riguarda le informazioni ingannevoli ed omissive diffuse da Agos, soprattutto mediante l’invio di lettere personalizzate ai clienti finanziati, recanti proposte riservate, nella quale si promette una nuova liquidità a condizioni economiche migliorative e nettamente inferiori rispetto a quelle originariamente sottoscritte dal consumatore. L’Antitrust ha accertato la non veridicità delle offerte in quanto nella stragrande maggioranza dei casi i clienti hanno ricevuto, una volta recatisi presso la società, offerte con tassi e rate anche molto superiori a quanto prospettato. Inoltre il 75% dei casi i clienti hanno visto peggiorate le condizioni economiche e i tassi aumentati in media di oltre il 20%.
La seconda pratica concerne le condotte di Agos volte a creare ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale di vari clienti, attraverso, ad esempio, procedure complesse e basate su richieste di documentazione non facilmente reperibile dal cliente o basate sulla previa verifica di talune condizioni prima di fornire il relativo conteggio. Ostacoli ulteriori venivano posti in essere nei casi di linee di credito revolving
L’Autorità ha infine accertato una terza pratica, consistente in insistenti solleciti di pagamento di rate scadute, con modalità ritenute aggressive dall’Agcm in quanto basate su numerosi contatti telefonici (phone collection), in via digitale (sms), solleciti epistolari (telegrammi), peraltro indirizzati anche presso terzi (quali i garanti, il datore di lavoro, i familiari) e con una pressione dovuta alla frequenza ravvicinata. 

lunedì 8 agosto 2016

ANTITRUST SANZIONA IL GRUPPO VOLKSWAGEN PER 5 MILIONI DI EURO PER MANIPOLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI

La pratica riguarda la commercializzazione sul mercato italiano, a partire dall’anno 2009, di autoveicoli diesel (con codice identificativo EA189 EU 5) la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di un software in grado di alterare artificiosamente il comportamento del veicolo durante i test di banco per il controllo delle emissioni inquinanti. Ciò al fine di fornire un risultato delle emissioni ossidi di azoto (NOx) più basso di quello ottenibile nella modalità che invece si attiva nel normale utilizzo del veicolo su strada.
L’Autorità ha ritenuto tale condotta scorretta ai sensi del Codice del Consumo poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati.
L'Autorità ha parimenti ritenuto scorretta  la presenza, in vari cataloghi informativi diffusi dal Gruppo, di specifici green claims e messaggi pubblicitari che attribuiscono al produttore una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti delle proprie autovetture. Secondo l'Antitrust tali messaggi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, con riferimento alla vocazione ambientale, alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore, nonché alle affermazioni del rispetto delle normative vigenti in materia.
Roma, 8 agosto 2016