lunedì 3 dicembre 2018

MODEM LIBERO: IL TAR CONFERMA LA DELIBERA DELL'AGCOM

Risultati immagini per modem liberoANSA: Il Tar conferma 'modem libero' e boccia il ricorso di Tim contro la delibera con la quale, ad agosto scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito il diritto degli utenti "di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa", fissando specifici obblighi sugli operatori "finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali".
L'ordinanza respinge la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento dell'Agcom, ed è già fissata al prossimo ottobre 2019 l'udienza di discussione del ricorso nel merito.
Con la contestata delibera, l'Agcom aveva confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa, fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali.

(fonte: www.euroconsumatori.eu)

martedì 20 novembre 2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018

A.E.C.I. FELTRE è a disposizione dei propri tesserati (e non) per aiutarli nella presentazione della documentazione richiesta. Basta chiamare lo 0439 300030 e prendere appuntamento presso gli uffici di Feltre (Belluno) di via Negrelli n.1/b.

Risultati immagini per pace fiscale immaginiParte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Presenta la tua domanda entro il 30 aprile 2019!

 L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

(fonte:AdeR)

lunedì 19 novembre 2018

Gas, luce e acqua: le vecchie bollette non si pagano

Cambia la prescrizione per le fatture: da cinque a tre anni. Le conseguenze per i consumatori.
Chi ha visitato, in questi giorni, il sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, avrà notato la pubblicazione di un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette. Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni. E questo non vale solo per i tanto odiati conguagli ma anche per le fatture relative alle bollette ordinarie. Lo scopo è quello di limitare il rischio che gli utenti possano essere messi dinanzi ad esorbitanti richieste di pagamento, magari per consumi non fatturati ogni mese (cosa tutt’altro che rara).

Risultati immagini per prescrizione bollette enel energiaIn buona sostanza, la novità è che le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più: il termine di prescrizione passa infatti da cinque a tre anni. Due anni in meno di arretrati da versare qualora ti dovesse arrivare una diffida.

Capire il calcolo della prescrizione è molto semplice. Dobbiamo rapportarti alle varie ipotesi che potrebbero venirsi a creare. Facciamo qualche esempio.

Bolletta non ricevuta: quando la prescrizione?

Il pagamento di ogni bolletta può essere preteso solo a partire dal mese successivo ed entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa. L’invio della bolletta, se non contestata, non è però in grado di mettere in mora il consumatore visto che queste sono spedite con lettera semplice. Se pertanto l’utente non paga, la società fornitrice dovrà spedirgli all’indirizzo di residenza una raccomandata a.r. con una diffida. Ebbene, questa raccomandata deve giungergli non oltre tre anni dal mese successivo a quello di scadenza della fattura, altrimenti cade in prescrizione.

Conguaglio: fino a quanti anni prima?

Il secondo caso tipico che si può verificare è quello del conguaglio. Succede spesso che la società fornitrice della luce, dell’acqua o del gas, dopo aver eseguito la fatturazione tramite letture stimate o basate sull’autolettura, proceda dopo diversi mesi alla lettura del contatore. Se da questa verifica dovesse risultare un ulteriore debito a carico dell’utente viene emessa una ulteriore bolletta a titolo di conguaglio. Fino ad oggi, però, i gestori hanno effettuato i conguagli con largo ritardo, affidandosi a un termine di prescrizione molto ampio. Così, chiaramente, il conto poteva raggiungere cifre spesso improponibili per gli utenti, chiamati a sanare le differenze di conteggi degli ultimi cinque anni. Ora però tutto ciò non sarà più possibile: si potrà chiedere il conguaglio solo degli ultimi tre anni.

Se ricevi una diffida quando arriva la prescrizione? 

Ed ancora le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più neanche quando, tra una diffida e l’altra, passano più di tre anni. Difatti se è vero che ogni lettera di sollecito interrompe la prescrizione, affinché ciò avvenga sono necessarie due condizioni:
•la lettera deve essere inviata con raccomandata a/r o, per chi ne è munito, con posta elettronica certificata; il gestore deve infatti avere la prova dell’invio e del ricevimento;
•la diffida deve essere spedita non dopo tre anni da quella precedente o dalla scadenza della fattura. Se dovessero decorrere più di tre anni si verifica la prescrizione.

 Come far valere la prescrizione?

Dovrà essere la stessa società fornitrice a cancellare, in automatico, i vecchi debiti caduti in prescrizione. Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Se l’utente dovesse trovarsi ad affrontare una richiesta di pagamento per debiti fuori termine può presentare un ricorso all’ARERA, tramite la procedura online. Si terrà un tentativo di conciliazione con la società fornitrice, anche tramite Skype, rivolto a ottenere la cancellazione del debito. In caso di mancato accordo si può ricorrere al giudice di pace.

(www.laleggepertutti.it)

domenica 18 novembre 2018

MODEM LIBERO: IL TAR CONFERMA LA DELIBERA DELL'AGCOM

Risultati immagini per MODEM LIBERO
ANSA: Il Tar conferma 'modem libero' e boccia il ricorso di Tim contro la delibera con la quale, ad agosto scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito il diritto degli utenti "di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa", fissando specifici obblighi sugli operatori "finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali".
L'ordinanza respinge la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento dell'Agcom, ed è già fissata al prossimo ottobre 2019 l'udienza di discussione del ricorso nel merito.
Con la contestata delibera, l'Agcom aveva confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa, fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali.

mercoledì 14 novembre 2018

MASSIMA ATTENZIONE PERSONE SOSPETTE !!!

Risultati immagini per segnale attenzioneCondividiamo volentieri questo post (che già circola nelle rete facebook) anche a fronte delle diverse segnalazioni avvenute in questi giorni in associazione !!!

In questi giorni ci sono delle persone che stanno visitando le abitazioni o aziende del feltrino e bellunese per raccogliere i dati riscontrati da maltempo dei giorni scorsi
 
DIFFIDATE perché non sono autorizzati a farlo e NON compilate o firmate alcun modulo.!!!!
Oltre a questi si aggiungono tutti i personaggi delle varie compagnie Enel, Telecom ecc.. ovviamente persone non autorizzate e che non fanno minimamente parte di queste aziende! Quindi NON APRITE!

Stessa cosa per chi vi chiede delle informazioni suonando alla porta... lo fanno per poi riuscire ad entrare in casa!

giovedì 8 novembre 2018

IPTV: PRIME MULTE E SANZIONI DI CONSUMATORI SEGNALATE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

L'IPTV, acronimo di Internet Protocol Television, è un sistema che permette la fruizione di canali TV attraverso la connessione internet. L'apparecchio consente la visione sia di canali convenzionali (Rai 1, Rai 2, Canale 5 e via dicendo) sia i canali web tv di nuova concezione ma anche, e soprattutto, i canali satellitari. Quindi, attraverso un apparecchio IPTV posso avere la possibilità di vedere (senza parabola o antenna digitale) Sky, Rai Uno e Netflix (per fare degli esempi).

Risultati immagini per immagini digitale
Il funzionamento è abbastanza semplice. Esistono delle piattaforme che si alimentano dei canali digitali, satellitari o web e che redistribuiscono ai propri contatti. Fin qui nulla di strano o di illecito, ovviamente, se queste piattaforme non trasmettono contenuti a di tv (digitali, satellitari o web) a pagamento.

Esistono infatti piattaforme che per una spesa ridotta (intorno alle 10/15 euro mese) promettono la visione di canali a pagamento. Con un solo abbonamento riesco a fruire dei canali Sky, Netflix e Premium ad un costo ridotto.

COSA RISCHIA L'UTENTE?
Partiamo dal concetto che il sistema è illecito e secondo la nostra Associazione di Consumatori è giusto punire sia chi diffonde mezzi similari sia l'utente finale.
Va detto però che la visione di streaming illegale non è soggetta a sanzione, mentre la detenzione di un film illegale ad uso personale è soggetto a sanzione amministrativa di 154€, più la confisca del materiale.
In situazioni più rare invece, l’utente può incorrere in sanzioni penali con reclusione per un massimo di 3 anni e il pagamento di 25.000€ di multa.

COSA FARE
Trattandosi di un sistema illecito la nostra Associazione di Consumatori consiglia l'immediata disattivazione del decoder anche per coloro i quali non sono ancora stati raggiunti da controlli e che hanno ricevuto sanzioni. La nostra associazione di consumatori è ovviamente pronta a tutelare gli utenti consumatori al fine di annullare le sanzioni. Per attivare l'assistenza è necessario mettersi in contatto con la nostra sede:
A.E.C.I. FELTRE | ASS. EUROPEA CONSUMATORI INDIPEDENTI
Tel 0439 300030 - mobile 347 74 21 260
feltre@euroconsumatori.eu

fonte: www.euroconsumatori.eu

venerdì 26 ottobre 2018

PRESCRIZIONE DELLE FATTURE

Quando è possibile evitare di pagare fatture scadute perchè andate in prescrizione.

La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti, causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare; è disciplinato dall’articolo 2934 del codice civile. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni.  E’ poi prevista tutta una serie di casi in cui il tempo è abbreviato dai cinque, ai due o ad un anno.

1. In particolare, per quel che riguarda la materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

1. Per quanto riguarda Il bollo auto, quindi, esso va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale: il termine di prescrizione breve non si trasforma in decennale.
Questo è quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

2. Per quanto concerne le fatture delle utenze domestiche il termine di prescrizione relativo era fissato in cinque anni, soggiacendo quindi alla prescrizione breve ordinaria.
I cinque anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo, il più delle volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche riconducibili a 3 o 4 anni dopo.  Con la Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2018, i nuovi termini prescrizionali delle bollette, si accorciano a soli 2 anni. Essi riguardano non soltanto i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo regime vige pure per fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori. Scatta altresì un obbligo per la società venditrice, la quale dovrà informare in fattura del nuovo termine di prescrizione, almeno 10 giorni prima della data fissata per il pagamento. Queste nuove previsioni sono quelle risultanti Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com, cioè quella che dispone l'attuazione della Legge di Bilancio 2018..
BOLLETTE ENERGIA, GAS, ACQUA
La novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell'energia elettrica. Il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti per quando riguarda la prescrizione bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il 2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell'acqua verranno accorpate nel regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. Si evidenzia, altresì, che il termine biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, parte dal momento in cui le società venditrici sono obbligate all'emissione della fattura, così come voluto dalle nuove norme.

All'introduzione della prescrizione di 24 mesi per le fatture che riguardano l'energia elettrica si aggiungono anche novità, così come chiarito dall'Autorità per l’energia. Il cliente finale, infatti, si vedrà recapitare una bolletta più chiara e facilmente decifrabile. Il venditore dovrà indicare non solo il nuovo termine di prescrizione di 24 mesi entro, e non oltre, 10 giorni dalla data del pagamento, ma anche tutta una serie di elementi che possano agevolare la comprensione del conteggio. La bolletta, ad esempio, dovrà evidenziare gli importi che sono già prescritti, in quanto riferibili a più di 2 anni addietro, anche per fatto e colpa del venditore. Tali importi non più dovuti per una mancata lettura, richiesta o per altre ragioni, saranno ritenuti prescritti dalla stessa società erogatrice, proprio al fine di giungere alla prescrizione automatica.

Prescrizione cartella esattoriale: il tempo dipende dal debito

IRPEF
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, quella cioè che viene determinata sulla base dei modelli 730 o Redditi, si prescrive in 10 anni.

IVA, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO
10 anni di inattività dell’ente di riscossione. Vuol dire che per andare in prescrizione il debitore non deve aver ricevuto neanche una lettera che intima il pagamento del dovuto, altrimenti il periodo di riferimento riparte da zero.

INPS
5 anni. Se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

MULTE

Le multe stradali si prescrivono in 5 anni e se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

https://www.youtube.com/watch?v=SkKQo6WoRLc 

lunedì 15 ottobre 2018

Bollo auto, multe e spazzatura: la pace fiscale cancella i debiti

In attesa di stabilire le modalità di attuazione della nuova rottamazione sulle cartelle di pagamento di importo elevato, il Governo sembra voler chiudere almeno il capitolo della pace fiscale sulle micro cartelle
E così fa sapere che saranno “condonati” i debiti per multe, bollo auto e imposte locali fino a mille euro

Risultati immagini per immagini rottamazione tasseSi tratta di tutti i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010 (ma l’Esecutivo sta tentando di ampliare il raggio d’azione anche alle cartelle successive al 2010). Per capire se rientri nel perimetro del nuovo beneficio devi innanzitutto recuperare la cartella esattoriale che conservi nel cassetto, a prescindere se spedita da Equitalia, Agenzia Entrate Riscossione o dall’esattore locale. 
Trova, all’interno, la pagina con l’elenco delle causali e degli importi dovuti. Lì c’è un campo che indica la data di iscrizione a ruolo. Se l’anno rientra tra il 2000 e il 2010 la cartella si dovrà ritenere annullata in automatico. Significa – stando alle indiscrezioni che cita Il Sole 24 Ore nel quotidiano in edicola – che non dovrai presentare una domanda come per la rottamazione, né dovrai pagare un importo minimo per ottenere lo sgravio: sarà già l’agente della riscossione a cancellare il debito. 
Ma lo farà solo nel momento in cui la legge di bilancio sarà approvata ossia entro la fine del 2018. E al momento nulla è scontato: il fuoco incrociato tra la Commissione Europea, il Fondo Monetario e la Bce lascia intendere che la battaglia sarà dura. Il Governo non intende cedere su nessuno dei punti del programma elettorale e potrebbe essere proprio questa rigidità a condizionarne la sopravvivenza. 
Resta che le bozze del decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio e finora circolate, prevedevano uno stralcio totale per le micro cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 2000 al 2010. Le cartelle non sono solo quelle relative ai debiti tributari ma anche per multe stradali e tributi locali, come il bollo auto, la Tari (l’imposta sulla spazzatura), la Tasi e l’Imu. Si tratterà di una cancellazione automatica che gli agenti della riscossione dovrebbero effettuare entro la fine dell’anno in corso e quindi senza alcun adempimento per il cittadino “multato” o il contribuente debitore. Già ora però potrebbero essere interessate dallo stralcio non meno di tre milioni di cartelle relative a violazioni del Codice della strada, considerando la stima del 25% di ruoli complessivamente stralciati con la misura secondo fonti di Governo.
Restano escluse le cartelle relative a risorse proprie comunitarie, tra cui Iva e dazi. Nessun rimborso però per le somme già versate dai debitori. Mentre gli importi saldati tra la data di entrata in vigore del decreto fiscale e la fine dell’anno saranno computati nell’ambito della rottamazione delle cartelle o di altre posizioni debitorie, ove esistenti, viceversa saranno rimborsate.


Per la verifica della soglia dovranno essere computati non soltanto gli importi iscritti a ruolo (tasse, contributi, multe stradali), ma anche gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni. Essenziale tuttavia che le partite debitorie siano state poste in riscossione tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010.

Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà quindi trasmettere ai singoli enti creditori l’elenco delle partite oggetto di discarico, attraverso appositi flussi telematici da effettuare secondo le regole del decreto Mef 15 giugno 2015. 
Secondo i tecnici dell’esecutivo la cancellazione dei mini-ruoli comporterà un minor gettito di 524 milioni di euro.

La rottamazione ter procederà invece su altri binari e dovrebbe ricalcare le misure già adottate da Renzi con uno sconto maggiore e più tempo per pagare (si parla di un debito da spalmare in cinque anni). C’è poi la chiusura delle liti in corso, ossia che ancora pendono in tribunale, misura che risparmierebbe al fisco e al cittadino i costi del contenzioso. Infine si pensa a un ravvedimento operoso straordinario con cui sarà possibile definire gli anni d’imposta dal 2013 al 2017 senza il versamento di sanzioni e interessi, ma corrispondendo tutta l’imposta. Con tutta probabilità, vista l’alta aleatorietà delle adesione il gettito imputabile sarà simbolico di 1 euro.

(fonte: la leggepertutti.it)

venerdì 12 ottobre 2018

BANCA POPOLARE DI BARI: CONSOB ACCERTA IRREGOLARITA'. A.E.C.I. PRONTA A INTERVENIRE

LA CONSOB HA SANZIONATO I VERTICI DELLA BANCA CON QUASI 2 MILIONI DI EURO.

Contestate, alla Banca e ai quadri dirigenziali gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e le carenze nella profilatura della clientela per la vendita di prodotti finanziari". Il punto della nostra associazione di consumatori. 

Associazione ConsumatoriDai conti, Banca Popolare di Bari non mostra segni di crisi, ma il tutto sembra a spese dei 70mila soci, azionisti che hanno visto,  ridotto al lumicino il valore delle loro partecipazioni.
Il bilancio del gruppo nel 2017 ha segnato un utile di 1,05 milioni (erano 5,25 nel 2016) dopo rettifiche di avviamenti per 18,5 milioni. Gli indici patrimoniali sono migliorati – il Cet1 dal 9,2 al 10,2 per cento e il Tier1 dal 12 al 12,7 per cento, ma ai risparmiatori negli anni la banca ha piazzato 160,36 milioni di azioni non quotate e illiquide. Titoli che valevano sino a 9,53 euro ma che oggi sono scambiati sul circuito telematico Hi-Mtf a 2,38 euro.
Prima dell’ingresso sul circuito telematico, in seguito alla Raccomandazione della consob sulla distribuzione degli strumenti finanziari del 18 ottobre 2016, le azioni erano valutate, come quelle delle altre Popolari non quotate, attraverso procedure di esperti indipendenti richieste dal consiglio di amministrazione e poi approvate dai soci in assemblea a multipli elevatissimi.
Banca d’Italia nel 2009 autorizzò la Popolare ad acquistare Cassa di Orvieto e nel 2014 diede via libera all’acquisizione della Casse di Teramo (Tercas) e di Pescara (Caripe), in grosse difficoltà. L’acquisizione di Tercas e di Caripe fu finanziata dalla Popolare di Bari con un aumento di capitale da 500 milioni, approvato da via banca d’Italia e da Consob, finanziato metà in azioni (a 8,95 euro l’una) e metà in obbligazioni subordinate.
Proprio in occasione di questo aumento di capitale è iniziato  l’ultimo assalto della banca ai risparmi dei soci e clienti, piazzando azioni per importi che spesso hanno assorbito tutta la liquidità di molte famiglie.
Dopo anni di denunce e lamentele degli azionisti per l’impossibilità di vendere le proprie azioni e segnalazioni di e associazioni di consumatori, la Consob con le delibere 20583 e 20584 nei giorni scorsi ha sanzionato i vertici della Popolare e la banca stessa per 2,6 milioni.
Nel provvedimento 20383 pubblicato sul sito della consob si accertano i comportamenti illegittimi della banca riguardo alla vendita delle azioni ai clienti  
  • violazione n. 1, in relazione alle carenze procedurali e alle irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, nonché alla mancata valorizzazione, nell'ambito del giudizio di adeguatezza, di eventuali finanziamenti concessi dalla Banca stessa e finalizzati all'effettuazione di un'operazione di investimento (fattispecie, questa, che ha assunto concreto rilievo con riguardo all'operatività su azioni di propria emissione);
  • violazione n. 2, in relazione alle modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario, posto che le procedure adottate dalla Banca non consentono un'adeguata tracciabilità degli ordini impartiti dalla clientela al di fuori del canale filiale; dette carenze sono state all'origine di errori operativi che hanno portato a non inserire ordini inviati per corrispondenza cartacea ed elettronica ovvero consegnati a mani presso gli uffici della Direzione Generale;
  • violazione n. 3, in relazione all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della Banca (cd. “procedure per il pricingdell'azione”); tale carenza si è riverberata sulla diligenza e correttezza del servizio di negoziazione avente ad oggetto azioni proprie prestato dalla Banca medesima, posto che anche le transazioni sul secondario avvenivano al prezzo deliberato dall'Assemblea;
Nel provvedimento 20384 si accertano le violazioni nella redazione dei prospetti informativi:
  • per avere la  omesso di riportare nel Prospetto 2014 e nel Prospetto 2015 informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni BPB, avuto riguardo alle valutazioni formulate dal consulente incaricato di assistere la  nella stima del valore delle azioni, così determinando l'impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulle azioni offerte;
Nell’indagine è emerso che la banca ha violato la normativa riguardo il collocamento della azioni ai risparmiatori,  non avrebbe comunicato nei prospetti informativi le modalità di determinazione del prezzo dell’azione, omettendo di informare sulle valutazioni a ribasso del prezzo, avrebbe forzato i profili di rischio dei clienti per vendere azioni, bond subordinati e prestiti “baciati” .
Molti  esposti avevano segnalato, inoltre,  nel 2016, il tardivo inserimento degli ordini di vendita delle azioni, e la  mancanza di presidi che assicurino la certezza della data di ricezione della disposizione di vendita.
In modo particolare viene indicato il caso di una  società di costruzioni, che è riuscita a ottenere l’inserimento ex post di un ordine del valore di 4,1 milioni per consentire ?di ridurre un finanziamento concessole dalla stessa Popolare di Bari per 5,15 milioni di euro.
Moltissimi i casi in di clienti con presentava un portafoglio inadeguato rispetto al proprio profilo.
Insomma una serie di irregolarità sia nella vendita delle azioni che nelle procedure di inserimento degli ordini di ordini di vendita come segnalato da centinaia di esposti.
Mentre indaga anche la Procura per accertare violazioni penali, la la banca è stata condannata già dall’arbitro delle controversi finanziarie a rimborsare diversi  azionisti, ed è facile preannunciare un allargamento del contenzioso, soprattutto per chi ha investito rilevanti somme,  si sono già rivolti al giudice, o si rivolgeranno presto,  essendo questo, attualmente, l’unico rimedio per recuperare i risparmi persi.
Secondo molti analisti il al prezzo attuale di 2,38 euro sul mercato HiMtf è destinato a scendere ulteriormente, aggravando i danni per i risparmiatori che potrebbero arrivare a perdere quasi il 90% del capitale.

LINK E FONTI

lunedì 8 ottobre 2018

ACEA ENERGIA: GRAZIE AD A.E.C.I. NON PUO’ PIU’ RIFIUTARSI DI ATTIVARE UN’UTENZA PER IL DEBITO DEL PRECEDENTE UTENTE

DOPO LA SEGNALAZIONE DI A.E.C.I. ALL’ANTITRUST, ACEA MODIFICA LA PROCEDURA.
La vicenda è recente, con le prime segnalazioni che risalgono al 2017. 

Fino ad oggi, se un Consumatore chiedeva il SUBENTRO di un’utenza per la quale esisteva una MOROSITÀ del precedente utente, Acea poteva rifiutarsi di effettuare il subentro. Il Consumatore, quindi, si vedeva rifiutare il subentro a causa di un debito non suo.

Il subentro - a differenza della voltura -  è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.
Associazione Consumatori 
Tale situazione ha procurato ad innumerevoli Consumatori, che si sono rivolti alla nostra Associazione, non pochi disagi. Infatti, in alcuni casi, il debito lasciato dal precedente utente poteva aggirarsi anche intorno al migliaio di euro, una somma ingente e certamente non dovuta dal Consumatore che richiede l’attivazione di una nuova utenza. 

Da oggi, grazie ad A.E.C.I. non è più così.
In seguito alle innumerevoli segnalazioni ricevute, A.E.C.I. ha presentato all’AGCM – Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato un esposto per richiedere di verificare la presenza di eventuali pratiche scorrette e dannose nei confronti dei Consumatori, da parte di Acea Energia S.p.a.
AGCM (Antitrust) ha chiarito: “ il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente… non potrà quindi pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia”.

Con enorme soddisfazione per la nostra Associazione, l’esito favorevole della nostra segnalazione ha determinato la rimozione dei profili di scorrettezza della condotta commerciale di Acea Energia S.p.A. Scarica l'Allegato  per leggere la Delibera dell’Antitrust.

Acea Energia S.p.A. ha quindi provveduto a modificare Condizioni Generali del Contratto, FAQ e modulistica, in modo da specificare, in particolare, che il Consumatore che richiede una voltura o un subentro, non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.


Tutti i Consumatori che dovessero ancora riscontrare problematiche con Acea Energia S.p.a., in merito al subentro o alla voltura dell’utenza, potranno rivolgersi alla nostra Associazione.
 
www.euroconsumatori.eu

domenica 7 ottobre 2018

Conti dormienti, ultima chiamata per riavere i denari: da novembre cadono in prescrizione

A.E.C.I. FELTRE rimane a disposizione per aiutare i consumatori a non perdere le somme accantonate al ministero. Contattaci al 0439 300030 oppure al 347 7421260
I conti bancari, ma anche gli investimenti in azioni e obbligazioni, mai movimentati per dieci anni vengono trasferiti a un Fondo apposito. Dopo altri dieci anni, non si può più chiedere il rimborso: il termine sta per scadere. Nel 2008 erano affluiti 673 milioni: un tesoretto passerà allo Stato
di FLAVIO BINI e RAFFAELE RICCIARDI (larepubblica.it)Conti correnti, libretti bancari e postali, depositi di denaro. Ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito o fondi d'investimento e assegni circolari non riscossi. Se esistono somme depositate o investite in questi strumenti che non vengono toccate da almeno 20 anni, dal prossimo novembre i titolari o - più probabilmente - i loro legittimi eredi dovranno dirgli addio.
Conti dormienti, ultima chiamata per riavere i denari: da novembre cadono in prescrizioneE' infatti il Tesoro a ricordare che dal novembre 2018 "inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi 'conti dormienti' affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008". Si tratta delle somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, dai 100 euro in su, "non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme". Il Mef ricorda che in questo calderone "rientrano quindi, non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione".

Ma quando queste somme diventano "dormienti"? Di fatto quando restano presso le banche per dieci anni, senza che nessuno le tocchi o ci operi. Come ha ricostruito Repubblica nei mesi scorsi, si tratta di somme assai ingenti e che nella stragrande maggioranza dei casi appartengono a risparmiatori defunti, delle quali gli eredi sono all'oscuro. La legge dispone che le banche non abbiano l'obbligo di informare le famiglie della presenza di quei conti. Ma dispone altresì che polizze, assegni, libretti di risparmio e conti non movimentati dopo dieci anni finscano nelle casse pubbliche: lo ha stabilito la normativa approvata nel 2005 e caldeggiata dall'allora ministro Giulio Tremonti. Gli italiani, con questi conti "dimenticati" e mai toccati, hanno trasferito allo Stato ingenti risorse: guardando ai Rendiconti generali delle casse pubbliche del decennio dal 2007, si parla di oltre 2 miliardi di euro di risparmi dirottati verso uno speciale capitolo del bilancio. Se si restringe il campo soltanto agli ultimi anni, i numeri restano consistenti: 184 milioni nel 2013, 203 nel 2014, 142 nel 2015 e 101 nel 2016. Il Rendiconto 2017 da poco pubblicato aggiunge un'ultima fiche da 107 milioni.

Il meccanismo prevede che lo Stato li tenga ancora nella disponibilità di chi li reclamasse per altri 10 anni. Di fatto, sommando questo decennio all'altro decennio di immobilismo presso le banche, si hanno 20 anni di tempo per recuperare queste somme mai movimentate. Ora sta per scadere questo lasso di tempo, almeno per la prima infornata di denari trasferiti al Fondo speciale (che dovrebbe alimentare il rimborso dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). Si avvia dunque un processo che di giorno in giorno si rinnoverà. Infatti il Mef ricorda: "Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di 'conti dormienti' intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile".

Di quanti denari si parla? Una cifra molto ingente. Nel Rendiconto del 2008 risultavano affluiti al Fondo oltre 673 milioni di euro: sono questi i primissimi ad andare in prescrizione. A questa cifra vanno sottratti i rimborsi eventualmente richiesti. Questi sono stati gestiti dalla controllata del Tesoro Consap, a partire dal 2010. Nel complesso, però, le cifre ridistribuite sono state modeste: ricostruiva Repubblica che dal 2008 allo scorso autunno lo Stato ha rimborsato 223 milioni di euro sui 2 miliardi incassati. Dal giudizio della Corte dei Conti sul Rendiconto generale emerge che al 31 dicembre scorso la giacenza del Fondo era di 1,574 miliardi di euro. Un poco alla volta, a seconda della data in cui sono confluiti al fondo, quei soldi andranno prescritti. Dal prossimo anno finiranno nel bilancio generale quelli affluiti nel 2008 e non rimborsati, poi nel 2020 toccherà a quelli del 2009 e così via. Soldi sui quali il governo potrà fare affidamento per finanziare altre misure. Un tesoretto, prezioso in tempi di caccia a ingenti coperture.

Tramite la Consap si può risalire alla banca dati dei rapporti dormienti e fare di lì domanda di riscossione. Grazie alla collaborazione con la Farnesina, il Tesoro garantisce che "l'informativa raggiungerà anche gli italiani residenti all'estero". Chi perdesse questa ultima chiamata dovrebbe dire addio per sempre a quel tesoretto dormiente, che non potrebbe più essere risvegliato.


ENEL: avviso di EMAIL TRUFFA

Il gruppo Enel dirama un avviso di attenzione alle email truffa. Diversi utenti starebbero infatti ricevendo email contenenti avvisi di un falso rimborso Enel e l'azienda invita a non cliccare sul link riportato perchè si tratta di un sito di phishing creato per rubare i dati delle carte di credito.
Risultati immagini per CARTE DI CREDITOStando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero state già diverse le segnalazioni sul contenuto ingannevole riportato in email che sembrerebbero inviare da Enel ma che in realtà vengono inviate da un indirizzo falsamente riferito ad una società del Gruppo Enel. In realtà queste email sono un tentativo di raggiro mirato alla sottrazione illecita di dati personali e relativi a carte di credito/debito di diversi circuiti internazionali, da Visa, a Mastercard, Maestro, Paypal.
I messaggi di posta elettronica che vengono inviati riguarderebbero un falso rimborso a favore dei clienti ma considerando che quando si tratta di rimborsi la tentazione di aprire le email è sempre forte. In molti stanno ricevendo un messaggio di posta per un presunto rimborso non riscosso da 85 euro. Per ottenerlo bisogna inserire i dati della propria carta in un sito creato ad hoc, ma non è Enel a inviarlo. Il consiglio della società è quello di evitare di farlo, perchè la stessa Enel ha precisato che le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali attraverso link esterni.
Enel, dunque, invita chiunque riceva una e-mail sospetta a non cliccare i link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità dei contenuti mal contattando il numero verde Enel Energia 800.900.860 o visitando il sito www.enel.it.

AGCOM multa WIND e TIM per problematiche sulla trasparenza tariffaria



Leggi le motivazioni per cui AGCOM ha multato TIM e Wind Tre con sanzioni da 87 mila e 348 mila euro e vedi se anche la tua posizione rientra tra le eventuali contestazioni. 

A.E.C.I. é a tua disposizione per una consulenza ed é pronta a difenderti. Chiamaci allo 0439 300030 oppure al 347 74 21 260


Risultati immagini per agcom per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM, ha pubblicato, in data 4 ottobre 2018, due nuove ordinanze di ingiunzione nei confronti delle rispettive Società Wind Tre S.p.A e Tim S.p.A.
Per entrambe le società - annuncia l'AGCOM - sono emerse alcune problematiche relative alla "trasparenza tariffaria" delle offerte a marchio "WIND", marchio "3" e marchio "TIM".

Wind 

Scendendo nei dettagli, nella pagina di trasparenza tariffaria del brand Wind è Omesso l’elenco delle offerte vigenti non più sottoscrivibili
Assenti i prospetti informazioni di tutte le opzioni e promozioni indicate
I costi di disattivazione/recesso delle offerte da rete fissa non sono risultati di facile consultazione
I costi di attivazione e di disattivazione/recesso delle offerte da linea mobile destinate a utenti privati e professionisti, nonché delle offerte (fisso e mobile) destinate all’utenza business, erano presenti unicamente all’interno dei singoli schemi grafici di ciascuna offerta
Del tutto omessa la descrizione sintetica delle modalità di calcolo dei costi in argomento e di tutti gli elementi che li compongono
Assenza del collegamento ipertestuale dedicata all'utenza business​


Tre Italia 
Per quanto riguarda il brand Tre, invece, dalle verifiche di ufficio svolte mediante la consultazione della relativa pagina di "Trasparenza tariffaria" è emerso che:

La pagina “Trasparenza tariffaria” non è risultata immediatamente accessibile dalla home page del sito web www.tre.it
Le informazioni presenti alla pagina “Trasparenza tariffaria” risultavano incomplete
Non erano presenti gli schemi grafici tabellari delle offerte di rete mobile sottoscrivibili dai professionisti
Le informazioni sull’esistenza di costi di attivazione e di disattivazione/recesso risultavano visualizzabili solo consultando, per ciascuna offerta, lo schema grafico tabellare contenente il dettaglio delle condizioni economiche e, comunque, difettavano della necessaria chiarezza

Per tali motivi, dunque, AGCOM ha ritenuto necessario dover determinare una sanzione pecuniaria pari a euro 348.000 (complessivamente ai due brand, che come noto, operano tramite un'unica società)
TIM 
Dall'esame delle informazioni presenti alle pagine del sito web di TIM e della rispettiva pagina "Trasparenza tariffari" è stato appurato che:
Il collegamento “trasparenza tariffaria” presente in calce alla home page riconduce ad una pagina di raccordo https://www.tim.it/…/per-iconsumatori/trasparenza-tariffaria recante il collegamento alla pagina dedicata alle “offerte di linea fissa” e il collegamento alla pagina dedicata alle “offerte di linea mobile”
Alla pagina dedicata alle “offerte di linea fissa” e alla pagina dedicata alle “offerte di linea mobile”, risultava presente l’elenco delle offerte vigenti, sottoscrivibili e non sottoscrivibili e, per ciascuna offerta, i collegamenti ai relativi schemi grafici tabellari contenenti il dettaglio delle condizioni economiche di ciascuna offerta. In ordine alle informazioni contenute all’interno di ciascuno schema grafico, in corrispondenza della voce “se opzione, piani base compatibili”, risultavano in molti casi riportati dei codici alfanumerci, piuttosto che un elenco, separato da virgole, dei nomi commerciali delle offerte compatibili con l’opzione descritta nel prospetto
Non sempre le offerte di linea mobile che prevedono, per la navigazione internet, un determinato quantitativo di giga, riportavano, nemmeno nelle note degli schemi grafici, il costo del traffico internet extra soglia
Le informazioni sulle condizioni contrattuali applicabili e il collegamento alle informazioni di cui all’allegato 5 del Codice risultavano omessi alla pagina dedicata alle “offerte di linea fissa”
sia per le offerte di linea fissa che per quelle di linea mobile, le informazioni sull’esistenza di costi di attivazione e di disattivazione/recesso erano visualizzabili solo consultando, per ciascuna offerta, lo schema grafico tabellare contenente il dettaglio delle condizioni economiche di ciascuna offerta.

Per queste ed altre ragioni elencante nella Delibera n. 450/18/CONS, AGCOM ha ritenuto necessario disporre una sanzione pecuniaria per un totale di euro 87.000,00.

ENI - MANCATA PRESCRIZIONE CONGUAGLIO. AECI INVIA SEGNALAZIONE ANTITRUST

Da sempre Eni è sorda alle richieste dei consumatori relativamente all'applicazione della prescrizione quinquennale (sino ad oggi) e biennale da marzo 2018 (per il gas 2019). ENI è sempre stata contro il riconoscimento della prescrizione da sempre. Sin da prima la liberalizzazione del mercato. Da sempre ha cercato di scavalcare il muro con diversi stratagemmi.

Risultati immagini per immagine prescrizione utenze telefonicheA.E.C.I. ha quindi deciso, alla luce proprio delle risposte sino ad oggi ricevute, di segnalare il comportamento anomalo all'ANTITRUST per richiedere la verifica di eventuali comportamenti scorretti a danno dei consumatori.

Ricordiamo, infatti, che il consumatore (avvalendosi proprio della prescrizione) non è tenuto alla conservazione documentale delle fatture prescritte. In caso di conguagli, dunque, potrebbe non essere in grado (per esempio) di verificare la reale condizione dei consumi. Consumi che, comunque, il legislatore ha da prima ritenuto prescritti in 5 anni e, a partire da Marzo 2018, in due anni.

Fonte: euroconsuamtori.eu

venerdì 5 ottobre 2018

PARTE LA CONCILIAZIONE PER I FONDI IMMOBILIARE 1

Al via il tavolo di conciliazione per il recupero della perdita (che al lordo dei proventi/dividendi distribuiti è attualmente - alla data del 31 agosto 2018 - pari al 35,09% dell’investimento iniziale) derivante dal FONDO IMMOBILIARE EUROPA 1. 
Risultati immagini per fondi immobiliare 1Alla procedura di conciliazione potranno far ricorso solo i Clienti di Poste che hanno sottoscritto le quote del Fondo e le hanno mantenute continuativamente presso Poste Italiane fino al 31.12.2017. Per accedere alla procedura inoltre bisogna avere determinati requisiti come da tabella (ovviamente tali requisiti possono essere leggermente flessibili).
Chi accetta di aderire alla proposta rinuncerà a qualsiasi ulteriore rimborso, successivo al 31 agosto 2018, proveniente da SGR. Tali somme verranno trattenute da Poste. Vi è tempo fino al 31.12.2018 per aderire alla procedura di conciliazione presentando domanda solo tramite le Associazioni che hanno aderito al protocollo d’intesa con Poste. Alcuni dei requisiti di cui alla tabella non sono tassativi al 100%.
Pertanto invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi a noi per aderire a tale procedura.
Per chi non è in possesso dei requisiti di cui sopra e ha meno di 80 anni, fatta eccezione per chi ha trasferito i titoli, Poste propone la stipula di una polizza a scadenza quinquennale con garanzia di rimborso della perdita subita alla scadenza della polizza stessa.
Per chi ha trasferito le quote del fondo a un conto diverso da quello di Poste o a chi non vuole aderire alla proposta della polizza, si invitano gli stessi a contattarci per trovare soluzioni alternative.

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FONTE: UFFICIO STAMPA NAZIONALE A.E.C.I. NAZIONALE - Resp. Ivan Marinelli
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Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a
A.E.C.I. FELTRE | ASS. EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI
Via Negrelli n. 1/b - 32032 FELTRE (BL)
telefono e fax 0439 300030 - mobile 347 7421260 - feltre@euroconsumatori.eu

martedì 2 ottobre 2018

NO-COST DI VANTAGE GROUP: PRIMI PROBLEMI PER I PAGAMENTI

A.E.C.I., dopo aver analizzato sito, contratti, brochure e condizioni di vendita, ha inviato l'esposto all'Autorita' Garante Per La Concorrenza Ed Il Mercato ed a Banca D'italia.

VANTAGE GROUP SRLS, attraverso il sito no-cost.info, promette il rimborso della rata dell'acquisto dell'auto (per 60 mesi), un rimborso pari a 50 euro al mese per carburante (per 60 mesi) ed un rimborso dell'Assicurazione RCA sino ad un massimo di euro 100,00 mensile.
Risultati immagini per vantage group srlsLa proposta è dunque allettante. 

La vantage group srls, a fronte di un esborso di 6.950,00 promette di rimborsare l'intero finanziamento stipulato per l'acquisto dell'auto.

 
E' VERAMENTE COSI' ???
A fronte di alcune segnalazioni giunte alla nostra Associazione di Consumatori, A.E.C.I. ha analizzato la documentazione che viene consegnata ai consumatori che decidono di acquistare l'automobile con la formula promossa dalla VANTAGE GROUP SRLS.
Dall'analisi di tale documentazione ci sono maturati alcuni dubbi che abbiamo deciso di elencare in un esposto consegnato all'Autorità Garante per la Protezione della Concorrenza e del Mercato ed a Banca d'Italia.

I nostri legali hanno certamente individuato, nel contratto che la VANTAGE GRUOP SRLS sottopone a firma dei consumatori clausole palesemente vessatorie e, dal nostro punto di vista, un deficit di trasparenza contrattuale.

Non è chiaro, ad esempio, quali sono i costi di manutenzione per cui si impegna il consumatore e, dal materiale informativo (sia sito che cartaceo) si fa credere al consumatore che il rimborso dell'acquisto dell'auto sarà totale e non viene, invece, chiarito che il rimborso massimo è pari a 9.500 euro (come da condizioni contrattuali).

Inoltre la società indicata nelle condizioni contrattuali per rilasciare polizza fidueiussoria a garanzia del consumatore non può svolgere, secondo Banca d'Italia, tale funzione.
Per questi motivi A.E.C.I. ha deciso di chiedere alle Autorità Competenti la verifica e la sussistenza di pratiche commerciali scorrette.
In allegato l'esposto inviato all'AGCM e BANCA D'ITALIA

martedì 18 settembre 2018

CESSIONE DEL QUINTO E CAMBIO DI LAVORO

Cessione del quinto e TFR sicuramente rappresentano una delle tematiche più “bollenti” che interessano i lavoratori (e quindi praticamente quasi tutta la popolazione).
Ecco perché è importante continuare a puntualizzare certi argomenti, magari già affrontati, ma che è bene fissarli in mente anche perché ogni volta può sempre saltare fuori un aspetto che magari prima era passato inosservato o al quale non era stato data particolare attenzione.
Sarò quindi ripetitivo, ma mi piace, prima di entrare nel vivo degli articoli, fornire sempre le nozioni di ciò che viene affrontato per permettere a tutti di avere una marcia in più.
Quindi, bando alle ciance per:
- “cessione del quinto” dello stipendio (od anche della pensione) si indica una tra le possibili forme di prestito utilizzata dai lavoratori dipendenti (che tra l’altro non richiede una specifica giustificazione quando richiesta) e che si caratterizza per il fatto che la modalità di rimborso del prestito consiste nella trattenuta mensile in busta paga del (fino a) quinto dello stipendio (o della pensione)
- “TFR” (o trattamento di fine rapporto) si intende quella somma di denaro che viene data al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa e quale che sia il motivo che ha portato alla sua cessazione.
Non volendo ripetermi troppo, potete trovare pubblicati su questo sito alcuni articoli che già affrontano più in dettaglio entrambi gli argomenti.

In questo articolo, come avrai modo di vedere, viene affrontato proprio la situazione di licenziamento e ciò che succede alla cessione del quinto e al TFR.


Cambio di lavoro e cessione del quinto in corso: Passaggio della cessione al nuovo datore di lavoro
Supponiamo quindi che (ahimè) tu abbia perso il lavoro perché sei stato licenziato e che tu abbia in corso una cessione del quinto. Ringraziando il cielo, hai trovato subito un nuovo impiego cosicché sei riuscito ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro.
Sì ok ma… il precedente rapporto di lavoro si è concluso e con esso è anche cessato l’obbligo che la ex Ditta aveva nei confronti della Finanziaria. In linea generale, quest'ultima mantiene la possibilità però di rivalersi direttamente sul TFR del lavoratore e, nel caso in cui rimanga una parte scoperta, di rivolgersi direttamente al lavoratore per ottenere il rimborso non coperto dal suo TFR.
Ma abbiamo detto che, fortunatamente, sei riuscito a trovare un nuovo lavoro.
Cosa succede in questo caso? Tu lavoratore dovrai inviare una raccomandata A/R alla finanziaria attraverso la quale darai notizia della nuova assunzione. La raccomandata serve anche a richiedere che il debito che ancora residua possa essere trattenuto dal nuovo stipendio. È inoltre necessario allegare i documenti di licenziamento e della nuova assunzione.
Così facendo, anche il TFR continua a rimanere bloccato e non viene toccato dalla finanziaria che continua ad avere a garanzia la cessione del quinto.


Se mi licenzio la finanziaria prende il mio TFR?
Ribadisco che il “trattamento di fine rapporto” vale quale garanzia a favore della finanziaria.
Si dice che il TFR è “bloccato” ovvero è vincolato alla stessa cessione del quinto per tutto il tempo in cui perdura il prestito.
Se si viene licenziati però cosa succede?
Facciamo un attimo il punto della situazione dicendo che al momento del licenziamento possono verificarsi due situazioni, vale a dire che il TFR sia:
- Inferiore a quanto residua del debito
- Ovvero superiore al debito rimasto (tale per cui una volta versato il TFR a favore della finanziaria coprendo l’importo del debito, ciò che residua del TFR verrà restituito al lavoratore).

La domanda che quindi sorge solitamente spontanea a vari lavoratori quando vengono licenziati è appunto se il loro TFR andrà tutto alla finanziaria oppure no.
È vero sì che esso funge da garanzia tale per cui la finanziaria è legittimata a richiederlo al datore di lavoro, ma questo non significa che può farlo per tutto il tempo che vuole.
Infatti, stante quando detto poco sopra, bisogna aver riguardo del debito residuo, nel senso che una volta che il debito è stato estinto non vi è più motivo che legittima la finanziaria nel continuare a richiedere il TFR.
Tra altro, vi è una nota interessante che è giusta che venga evidenziata, vale a dire che non grava in capo al datore di lavoro l’obbligo di dare questo TFR, a meno che non sia espressamente indicato nel contratto che ha con esso il finanziamento.

Ma l’assicurazione non interviene?
Un altro aspetto che merita essere menzionato è il fatto che, spesso e volentieri, nel contratto di finanziamento viene inclusa una clausola attraverso la quale si procede altresì alla stipula di una “polizza assicurativa”.
Ma qual è l’utilità di questa polizza? Semplice… se il lavoratore viene licenziato ingiustamente e, in questo modo, magari, non è più in grado di estinguere il debito, ecco che interviene la polizza che fa da “salvagente” al posto del lavoratore insolvente.
Sì ok, ma… questo è solo uno specchietto per le allodole. Perché dico questo? Semplicemente perché la compagnia assicurativa non è mica Babbo Natale che gentilmente ti vuole “salvare” e così paga per te. Al contrario, essa potrà rivalersi su di te per ottenere il risarcimento di quanto erogato alla Banca per conto tuo.
Lungi da te quindi credere di “essere apposto” solo perché qualcuno ha pagato al posto tuo perché di fatto dovrai anche tu “sborsare” del denaro, seppur in un secondo momento.
Tra l’altro, laddove il debito rimanga insoluto, scatta la segnalazione alla Banca Centrale dei Rischi con la possibile conseguenza di ottenere l’etichetta di “cattivo pagatore” (con annessi problemi alla possibilità di accedere in futuro a un successivo credito).

Traendo le fila del discorso, è sempre bene far richiesta alla finanziaria del “conteggio estintivo”, cioè il documento attraverso il quale poter controllare qual è l’ammontare del debito, e controlla altresì a quanto ammonta il tuo TFR. 
(articolo di  Daniele Iannò)