Nella riunione del 20 dicembre 2018 l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il
gruppo Enel e per oltre 16 milioni di euro il gruppo Acea per aver
abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di
energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela,
servizio destinato a essere eliminato entro il 1° luglio 2020 con la
piena affermazione di un unico mercato nazionale della vendita di
energia elettrica completamente liberalizzato. Nella stessa riunione
l’Autorità ha anche valutato le condotte commerciali del gruppo A2A
negli stessi mercati, non riscontrando tuttavia elementi probatori
sufficienti per accertare l’infrazione anche nei confronti di tale
operatore.
L’Autorità aveva avviato nel maggio 2017 i tre distinti procedimenti
istruttori nei confronti delle imprese del gruppo Enel, del gruppo A2A e
del gruppo ACEA, a conclusione dei quali è emerso che tanto il gruppo
Enel quanto il gruppo ACEA hanno sfruttato in modo illegittimo
prerogative e asset, derivanti dall’essere fornitori di
maggior tutela, per realizzare una dichiarata politica di
“traghettamento” della clientela già rifornita a condizioni regolate
verso contratti a mercato libero.
In particolare, l’istruttoria ha accertato che sia Enel - almeno a
partire dal gennaio 2012 e almeno fino al maggio 2017-, sia Acea -almeno
dal 2014 e fino a tutto il 2017- hanno raccolto i consensi privacy dei
clienti serviti in maggior tutela ad essere contattati a scopo
commerciale e hanno poi utilizzato tali liste “consensate” per formulare
agli stessi clienti tutelati offerte mirate, volte a far stipulare loro
un contratto sul mercato libero. Poiché nessuno dei concorrenti è in
grado di replicare -nelle aree in cui i due gruppi svolgono in esclusiva
il servizio di maggior tutela- la descritta operazione, essa risulta
illegittima e idonea ad amplificare artificialmente il vantaggio
concorrenziale di cui tali gruppi già godono per motivi
storico/regolamentari e legati alle caratteristiche della domanda.
Inoltre, in merito al gruppo Acea, il procedimento ha altresì
evidenziato come, nella definizione delle proprie strategie commerciali,
ACEA Energia si sia avvalsa anche di una serie di informazioni
privilegiate e dettagliate sull’andamento delle quote e sul
posizionamento dei concorrenti nelle aree geografiche in cui il gruppo
svolge il servizio di distribuzione, fornite dalla società di
distribuzione ARETI.
Tali condotte risultano idonee ad alterare le dinamiche competitive
nei confronti dei venditori non integrati, che non posseggono le stesse
prerogative ma che necessitano anch’essi, per competere, di rivolgersi
al bacino della clientela tutelata. Quest’ultima infatti in Italia
rappresenta ancora oltre il 60% della clientela domestica e quasi il 50%
di quella non domestica in bassa tensione (ARERA, Monitoraggio Retail
2017 - 596/2018/I/com).
Inoltre, dal momento che il legislatore, in vista della abolizione della maggior tutela, ha previsto che vengano adottati “meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”,
le condotte abusive accertate hanno anche l’effetto di sottrarre
illegittimamente all’azione di tali meccanismi la clientela tutelata che
in esito alle stesse viene acquisita come clientela sul libero mercato.
Nel corso dei procedimenti, l’Autorità si è avvalsa della
collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 8 gennaio 2019
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