L’AGCM con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da
18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali
ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i
consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti
(“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di
fornitura di energia elettrica e/o gas.
Su invito dell’Autorità, i 18 operatori hanno modificato le
condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in
modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle
eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del
contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali
da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali
casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a
dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario
del punto di prelievo.
Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l’esito
positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti
pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.
Gli operatori coinvolti sono ACEA ENERGIA, AGSM ENERGIA, AXPO ITALIA,
EDISON ENERGIA, ENEL ENERGIA, ENGIE ITALIA, ENI GAS E LUCE, ESTRA
ENERGIE, EVIVA, GEKO, GELSIA, GREEN NETWORK, LW ENERGY, MBI GAS E LUCE,
MIWA ENERGIA, OPTIMA ITALIA, REPOWER VENDITA ITALIA e SORGENIA.
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