venerdì 22 febbraio 2013

La grande beffa dei «furbetti del gas»

(Ansa/F. Lancia) MILANO - Quella dei «furbetti del gas» - della pattuglia di aziende e grossisti che lo scorso anno non ha pagato ingenti quantitativi di gas ritirati dalla Snam, ma egualmente venduti ai clienti finali - sembrava una vicenda avviata a conclusione. Dolorosa, ma definita con un «buco» stimato in circa 300 milioni di euro che non avrebbe però dovuto scaricarsi sulle bollette elettriche degli italiani, grazie anche agli interventi dell'Autorità. Ora emerge che il buco in questione è più ampio di quanto preventivato allora: si sarebbe arrivati a 430 milioni di mancati pagamenti, e, soprattutto, in questa cifra ci sarebbero circa 30 milioni di euro frutto di false fideiussioni. Una frode effettuata in primis ai danni della Snam e, a cascata, delle aziende in regola che ogni giorno non solo muovono ma devono anche garantire il cosiddetto «mercato del bilanciamento», una vera e propria «Borsa» del gas. Tuttavia, oggi come lo scorso anno, il timore è che questa cifra finisca per essere scaricata per vie traverse sulle spalle degli inermi consumatori e delle loro bollette, anche se dall'Autorità e dai soggetti interessati si giura che non sarà questo l'esito.

Vale la pena di ricapitolare la questione. A dicembre 2011 parte dopo lunga attesa il mercato del gas, una Borsa gestita dalla Snam in modo neutrale (è l'unica a poter garantire i volumi necessari) cui partecipano tutti i venditori e i trader. Per prendervi parte, e perché l'attività non si trasformi in speculazione finanziaria, bisogna rilasciare delle garanzie. Solo che qualche azienda fa ricorso al Tar e vince la causa: niente più garanzie. È l'inizio di gennaio, e perché la situazione si ristabilisca bisogna attendere qualche mese, dopo l'intervento dell'Autorità e del Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, qualche "furbetto" ha approfittato dell'assenza di obbligo di copertura. Si è fatto cioè consegnare del gas dalla Snam, senza o con scarse garanzie, e non ha pagato le fatture. Tra costoro qualcuno si rimette poi in riga e avvia una transazione. Altri no. Qualche sigla societaria appare e poi sparisce, tanto che la Snam chiude i contratti di trasporto con le aziende inadempienti più «sospette». Ad esempio con la En Gas & Oil spa. E da ultimo, dal 26 gennaio scorso, con la Demas Power Sa, società costituita a Lugano lo scorso giugno. Risulta dalle delibere dell'Autorità che nel novembre precedente la stessa Snam aveva segnalato che avrebbe dovuto sottoscrivere un contratto con un'azienda «in stretta relazione» con un cliente precedente che non aveva pagato.
L'Autorità per l'energia, che alla notizia dei primi scoperti ha già aperto un'indagine, avverte comunque la Snam che non potrà stare con le mani in mano, e che non avrà diritto ad alcun rimborso se non farà di tutto per arginare il fenomeno.
Nei fatti, comunque, la stima iniziale dei «danni» lievita. Dopo la reintroduzione delle garanzie si era preventivata una cifra di circa 300 milioni. Ma dopo aver fatto tutti i conti e i conguagli si arriva a 430 milioni. Un bel bottino, non c'è che dire. Ma, a sorpresa, in quella somma spuntano anche una trentina di milioni che derivano dalla presentazione di fideiussioni false, un atto che fa passare la questione dalla competenza amministrativa a quella penale. È probabilmente per questo motivo che l'inchiesta dell'Autorità viene più volte prolungata. Avrebbe dovuto chiudersi prima a ottobre, poi a fine anno, ma risulta ancora in corso proprio per la delicatezza della matassa da sbrogliare. Nessuna dichiarazione ufficiale filtra dai protagonisti, solo che «non un euro» verrà impropriamente messo a carico dei cittadini-consumatori. Ma a vedere come sono andate le cose nel caso della «Robin-tax» (segnalato dalla stessa Autorità pochi giorni fa) c'è da avere qualche legittimo timore.

giovedì 21 febbraio 2013

Assicurazioni auto, 15 giorni di tolleranza per pagare

Circolare del ministero dell’interno

Chi viene pizzicato con l’assicurazione appena scaduta non incorrerà più in misure punitive. Per legge infatti ogni compagnia ora deve assicurare quindici giorni di copertura rc auto gratuita che permettono all’utente stradale di circolare in regola anche con il contrassegno appena scaduto.
Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013. Con l’entrata in vigore del dl 179/2012 la questione della tradizionale franchigia per il rinnovo delle polizze è stata messa a dura prova. Concretamente, alla luce delle previsioni del codice civile e del codice delle assicurazioni private, prima dell’entrata in vigore del dl 179, il contratto assicurativo rc auto che prevedeva il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio.
Di fatto questa condizione era difficilmente verificabile in sede di controllo per cui la polizia in caso di tagliando scaduto spesso procedeva intimando al conducente di esibire successivamente la documentazione attestante la copertura assicurativa regolare. Con l’entrata in vigore del dl 179 le cose sono cambiate. Il testo originario del decreto ha infatti introdotto una durata massima dei contratti pari a un anno, vietando altresì specificamente il loro tacito rinnovo.
Con la conversione in legge del provvedimento urgente sono state confermate queste nuove disposizioni, con l’aggiunta di ulteriori novità. In dettaglio la legge 221/2012 dispone espressamente che il contratto assicurativo si risolve automaticamente alla scadenza naturale. Inoltre, la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all’effetto della nuova polizza. L’impresa di assicurazione dovrà avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.
Poiché la norma prevede espressamente l’estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale, specifica il ministero, «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti». In buona sostanza mentre la precedente disposizione imponeva alla polizia stradale di verificare sempre la continuità della copertura assicurativa la nuova previsione è molto semplificata.
Tutti i contraenti hanno ora a disposizione quindici giorni di estensione della copertura assicurativa rc auto gratuita. Alla luce di questa novella, conclude il Viminale, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
 
Autore: Stefano Manzelli – ItaliaOggi (Articolo originale)

mercoledì 20 febbraio 2013

Cartella Equitalia: valida la notifica col postino?

La questione della notifica delle cartelle esattoriali resta sempre al centro di una spinosa polemica.
Da un lato, alcuni tribunali [1] hanno ritenuto nulle le notifiche avvenute a mezzo del normale servizio postale. Secondo tali magistrati, la legge [2] richiede che la notifica possa avvenire solo a cura di:
- ufficiali della riscossione
- agenti della Polizia Municipale
- messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
- altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali soggetti sarebbero gli unici autorizzati, a partire dal 1° luglio 1999, a procedere alla notifica di tale atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Invece è noto che Equitalia e gli altri agenti della riscossione si continuano a valere del normale servizio postale pubblico.
Questa tesi, per quanto sposata da diverse Commissioni Provinciali, non è tuttavia unanime e pacifica. L’ultima sentenza di segno opposto è uscita qualche giorno fa dalla stessa Cassazione [3]. Secondo la Suprema Corte, la cartella esattoriale può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza bisogno di altri adempimenti da parte dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Formalità queste che, come noto, avvengono sempre e in modo assai preciso quando il postino “bussa” a casa.
Indicazione delle generalità del destinatario
Le brutte notizie per i debitori non finiscono qua. Il postino non è tenuto a verbalizzare il nome e cognome del ricevente. Nessuna norma infatti – dice la Cassazione – prevede l’obbligo che l’avviso di ricevimento da restituire al mittente contenga le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato. Basta la semplice firma. Pertanto, se tale indicazione manchi e la relativa firma sia leggibile, la notifica resta valida. Infatti, è il postino stesso, in quanto pubblico ufficiale, a dover preventivamente accertarsi che chi firma l’atto sia anche il suo effettivo destinatario, provvedendo a identificarlo.
[2] Si ritiene che l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, presenta le seguenti connotazioni:
“1) afferma, nel proprio primo comma, che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti che a ciò sono abilitati dal concessionario od anche, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (e non da altri soggetti, sicché tale elencazione dei soggetti muniti del potere di notifica della cartella deve ritenersi tassativa);
2) dispone di seguito, nello stesso comma, che la suddetta notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la cartella è notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data che è indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti legittimati alla ricezione;
3) prevede, nel secondo comma, che la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata (cosiddetta P.E.C.) con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (nel quale non è specificato chi sia il soggetto munito del potere di notificazione con tale mezzo, in quanto, nell’elencazione e qualificazione dei ‘soggetti del servizio di posta elettronica certificata’, si rinviene un mero riferimento al ‘mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici’), ed esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 149 bis del codice di procedura civile (inserito dall’art. 4, comma 8, D.L. 29.12.2009, n. 193 con decorrenza dal 31.12.2009) (…);
4) dispone, nel proprio comma 4, l’obbligo, per il concessionario, di conservare per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento, e di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione;
5) dispone infine, nel comma 5, che ‘per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
[3] Cass. sez. Trib., sent. n. 1091 del 17.01.2013.
 

lunedì 18 febbraio 2013

Falsi dirigenti dell’Agenzia Entrate e cartelle esattoriali nulle: la sentenza della CTP di Messina

Dalla Commissione Tributaria di Messina arriva la prima sentenza [1] che annulla le cartelle emesse dall’Agente di riscossione a seguito ad atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli.
Lo scandalo dei “falsi dirigenti” nominati presso le Agenzie delle Entrate (vi rinviamo al nostro precedente articolo: “Nulli gli atti di Equitalia e Agenzia Entrate: firmati da falsi dirigenti”) aveva fatto il giro d’Italia. Si attendevano anche le prime pronunce che, evidentemente, non stanno tardando ad arrivare.
Nel caso di specie, era successo che un tribunale [2] aveva sospeso l’efficacia di una delibera [3] di conferimento dell’incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Messina. Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che, a loro volta, finivano incorporati nelle cartelle esattoriali.
Quando il contribuente si è accorto di ciò, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria. Il giudice ha accolto il ricorso e annullato la cartella.
A dire della dott.ssa Randaccio, che avevamo intervistato nel predetto articolo, ciò sarebbe avvenuto assai spesso.
La sentenza della Commissione Tributaria di Messina affronta in modo molto serio il problema, arrivando ad annullare le cartelle esattoriali emesse sulla base dei tributi firmati dal falso dirigente.
Affinché un atto amministrativo sia esistente e valido – ha specificato il giudice – deve essere completo di tutti i suoi elementi essenziali, ivi compresa la firma del dirigente. Se tuttavia un precedente atto ha sospeso l’efficacia dell’incarico di quest’ultimo, tutti gli atti da lui firmati e quelli di conseguenza emessi sono invalidi [4].
Anche la Cassazione, in precedenza, aveva stabilito che l’esistenza dell’atto dell’amministrazione non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o da una sottoscrizione leggibile, ma piuttosto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia riferibile, in modo inequivoco, all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: cioè, nel caso di specie, all’agenzia delle entrate.
Gli atti emanati da falsi dirigenti vanno dichiarati dunque inesistenti fin dal giorno della loro emanazione e, insieme a loro, tutti gli atti di riscossione (di Equitalia e degli altri agenti di riscossione).
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463
[1] CTP Messina, sent. n. 128/2013
[2] Trib. Messina, sez. lavoro, ord. del 20.04.2011.
[3] Deliberazione n. 2010/180679 del 27.12.2010.
[4] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 208/1992, ha negato l’applicazione analogica delle legge n. 444 del 1994 sulla proroga dei poteri dei funzionari ed ha sostenuto che il meccanismo dello prorogatio non opera automaticamente allo scadere del mandato del titolare dell’organo. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento.
La legge concede un termine molto stretto ovvero 45 giorni per ricostituire l’organo la cui nomina è stata dichiarata inefficace e con la conseguenza che, scaduto detto termine senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l’organo Amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall’organo decaduto sono nulli così come sono nulli gli atti emanati nel periodo di proroga.
[5] Cass. sent. n. 4557 del 2009
 

venerdì 15 febbraio 2013

AGENZIA DEBITI, LA DOPPIA BEFFA

Agenzia Debiti, la doppia beffa

di Federico Formica
 
Il fallimento della debt agency più chiacchierata degli ultimi mesi rischia di mettere in ginocchio molte famiglie italiane, che in alcuni casi hanno sborsato migliaia di euro per far chiudere un debito o evitare un pignoramento. E ora si prospetta anche l'incubo disoccupazione per oltre 200 dipendenti
(30 gennaio 2013)
L homepage del sito di Agenzia Debiti
Doveva aiutare i consumatori a chiudere i debiti con banche, finanziarie ed Equitalia. Invece è stata proprio Agenzia Debiti a portare i libri in tribunale. Un paradosso che farebbe sorridere, se non fosse che il fallimento della debt agency più chiacchierata degli ultimi mesi rischia di mettere in ginocchio molte famiglie italiane, che in alcuni casi hanno sborsato migliaia di euro per far chiudere un debito o evitare un pignoramento. Adesso è iniziata la corsa contro il tempo: entro il 25 marzo chi ha pagato con bonifici, assegni o cambiali la società fallita dovrà presentare l'istanza di ammissione al passivo presso il tribunale di Milano. Altrimenti rischia di non rivedere mai più i soldi versati.

Agenzia Debiti è fallita il 30 novembre 2012. Nella sede di Milano non risponde più nessuno e le mail che abbiamo mandato alla responsabile della comunicazione sono tornate indietro. Ma se la bancarotta è recente, la storia è nota da tempo. Già dai primi mesi del 2012, infatti, molte associazioni di consumatori hanno denunciato la spregiudicatezza dell'azienda. Che prometteva di ridurre i debiti fino al 70% grazie al lavoro di mediazione di avvocati "con anni di esperienza e ottimi rapporti con il mondo delle banche", come recitavano gli addetti al call-center. I clienti venivano munti fin da subito: Agenzia Debiti chiedeva 390 euro solo per aprire la pratica e fare le visure, sulla base dei documenti che lo stesso cliente spediva con un plico. A seconda dell'entità del debito la parcella ammontava fino a diverse migliaia di euro da pagare in anticipo. C'è chi ne ha versati anche 10.000.

Ma c'è dell'altro. Come denunciato da molti consumatori e da un ex dipendente, spesso Agenzia Debiti consigliava ai clienti di non onorare le rate di un finanziamento, in modo da arrivare alla procedura del saldo e stralcio. Funziona così: se un debitore viene considerato inaffidabile dal creditore, il suo debito viene venduto– a prezzo stracciato – a una società terza, che si accolla il rischio di non rivedere più quei soldi e, quindi, tartassa il debitore con lettere e telefonate. Qui interveniva Agenzia Debiti che trattava con la società terza (detta anche società di factoring) al posto del debitore. Per questa mediazione il cliente pagava una cifra tra il 5 e il 15% del debito iniziale. Nel frattempo, però, entrava anche nel registro dei cattivi pagatori, azzerando le possibilità di ottenere prestiti in futuro.

Creditori o debitori? Ora la palla passa al tribunale di Milano. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 aprile, quando si terrà l'udienza di verifica dei crediti. Ma c'è un altro paradosso: ad oggi i consumatori rimasti con il cerino in mano non hanno alcun diritto. Anzi, sono debitori anziché creditori di Agenzia Debiti. Perché hanno firmato un contratto che li ha impegnati a versare una somma in cambio di un servizio. Il giudice delegato Irene Lupo è attesa da un compito delicatissimo: valutare caso per caso e stabilire se i contratti firmati erano delle truffe o, semplicemente, non sono stati onorati. Decidere, cioè, se i clienti caduti nella rete di Agenzia Debiti hanno diritto a riavere i propri soldi oppure no.

"La mole di lavoro è enorme, stiamo ancora mettendo in ordine tutte le carte. Consiglio ai clienti di rivolgersi alle associazioni di consumatori per tutelarsi" spiega a l'Espresso l'avvocato Luigi Carlo Ravarini, curatore fallimentare, "Sempre che il giudice li riconosca come creditori, per i clienti sarà difficile riavere le somme versate. La situazione di Agenzia Debiti è molto grave. Ad ogni modo, se non si presenta la richiesta di ammissione al passivo entro il 25 marzo ci si preclude anche questa possibilità".

Lavoratori a spasso. Agenzia Debiti ha seguito lo stesso destino di Baldini & Partners, la società che dall'agosto 2011 ha gestito il marketing e soprattutto le attività del call center, il vero core-business della debt agency. La B&P è fallita il 26 ottobre 2012 e i vertici della società sono stati arrestati a settembre. Il Pm milanese Stevano Civardi ipotizza per l'avvocato Mariano Baldini l'associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio di denaro. Insieme ad altre quattordici persone avrebbe protetto denaro proveniente anche da famiglie camorriste.

giovedì 14 febbraio 2013

BONUS BEBE': ECCO IL DECRETO

È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [1] il decreto del Ministro del Lavoro [2] che dà il via libera al bonus bebè per le mamme lavoratrici.
Per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria, lo Stato contribuirà con 300 euro al mese per le spese di asilo o babysitter. La mamma dovrà però rinunciare, per ogni mese di incentivo, al corrispondente periodo di astensione facoltativa. Si presume, infatti, che i soldi erogati serviranno per pagare la babysitter mentre la madre svolge le proprie funzioni lavorative. Sarebbe, invece, in contrasto con le finalità del bonus il pretendere di usufruire sia dell’incentivo economico che dell’astensione dal lavoro.
A riguardo, la norma dispone che la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per asili nidi pubblici o privati.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
Il contributo di 300 euro mensili potrà essere erogato per massimo sei mesi.
Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta.
Arriva anche il congedo obbligatorio per i papà dipendenti che, entro il quinto mese di vita del figlio, potranno restare a casa un giorno senza perdere la retribuzione. Gli stessi papà, inoltre, potranno godere di due giorni di congedo facoltativo, sempre pagati al 100%, a condizione che la mamma rinunci a due giorni del proprio congedo.
Ai fini di tale congedo, il padre dovrà comunicare per iscritto, al datore di lavoro, i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni.
[1] Gazz. Uff. n. 37 del 13 febbraio 2013.
[2] Min. Lav. decr. 22 dicembre 2012

(www.laleggepertutti.it)

martedì 12 febbraio 2013

Alzheimer: la retta per la degenza dei malati non può essere pretesa dal Comune


La Corte di Cassazione ha emesso, a marzo di quest’anno, una sentenza rivoluzionaria [1]: dando torto a un Comune veneto, ha stabilito che i familiari dei malati di Alzheimer non devonoversare alcuna retta ai Comuni per il ricovero dei loro cari in strutture per lungodegenti. Tali prestazioni, infatti, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La particolare degenza che implica l’Alzheimer – ha sottolineato la Cassazione – non consente di fare distinzione tra spese per la cura e spese per l’assistenza, ma entrambi gli importi sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

I fatti: il marito e i figli di una donna affetta da Alzheimer, malattia che progressivamente aveva reso quest’ultima non più autosufficiente e per questo bisognosa di assistenza (anche per deglutire), avevano deciso di ricoverare la malata in una casa di cura comunale (struttura per lungodegenti).
Il Comune di residenza della famiglia aveva preteso una retta per l’assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio: la famiglia, infatti, non risultava indigente. I familiari si sono opposti a tale pretesa di pagamento e la questione è finita sul tavolo della Cassazione che si è schierata accanto alle famiglie dei malati di Alzheimer. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
a) quando ci sono condizioni di salute che richiedono una stretta correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non è possibile la determinazione di quote come quelle richieste dal Comune in questione.
b) la distinzione tra cura e assistenza presuppone che le prestazioni si possano scindere. E nei malati di Alzheimer le prestazioni non si possono scindere, ed anzi le prestazioni di natura non sanitaria per questo tipo di patologia assumono un carattere marginale e accessorio.

Anche se il Comune aveva fatto notare alla Suprema Corte di essersi adeguato alla normativa regionale, per la Cassazione ciò che più conta in fatto di sanità è “il diritto alla salute protetto dalla Costituzione come diritto inviolabile alla dignità umana”.


[1] Cass. sent. n. 4558 del 27 marzo 2012

(articolo dell'Avv.to Baldino Floriana pubblicato su www.laleggepertutti.it)