sabato 25 maggio 2013

NULLA IPOTECA EQUITALIA SE....

Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso di una contribuente che ha presentato avverso l'INPS e con uan recente sentenza afferma che EQUITALIA NON PUO' ISCRIVERE IPOTECA DECORSI CINQUE ANNI DALLA PREVIA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.
Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, nel caso di cartelle esattoriali, la prescrizione della pretesa impositiva (e quindi la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso) si compie in cinque anni.
Questo vale anche nel caso precipuo in cui il contribuente non abbia fatto opposizione alla cartella e questa sia divenuta definitiva.

Commette quindi un errore chi equipara nella sostanza una cartella definitiva ad una sentenza e, quindi asserisce che la cartella si prescriva dopo il decennio. Infatti la prescrizione decennale può aversi solo e soltanto per le sentenza.

Lo staff della nostra associazione è pronto a dare adeguata assistenza e consulenza ai tanti contribuenti che si visti iscrivere un'ipoteca di fatto illegittima.

Contattate i nostri recapiti per un appuntamento.

Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare

In tempi di crisi, le società di recupero crediti scendono in campo più aggressive che mai, spesso travalicando però i limiti consentiti loro dalla legge. Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici poco rispettosi delle regole – e mai avallate dalle società stesse – allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni.

Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.

Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.
È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.


Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.
Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.

Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false eingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramentefantasiose o vessatorie.

Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito;
- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.
- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardantil’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e inluoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

Avvisi di mora
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.
È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!

(articolo della Dott.ssa Maria Monteleone pubblicato su www.laleggepertutti.it)

Equitalia: interessi superiori alla soglia usura


Come può un debito di 80mila euro nei confronti di Equitalia, lievitare, in pochi mesi, a circa 110mila, nonostante una prima richiesta di rateizzazione? Sarà l’applicazione dell’anatocismo o di un saggio di interessi elevato: fatto sta che un imprenditore casertano ha voluto vederci chiaro e ha incaricato il proprio legale di denunciare Equitalia per usura. La consulenza tecnica di parte, depositata agli atti del procedimento penale, evidenzia l’applicazione di un tasso di interesse, per una delle cartelle incriminate, di circa il 20,22%; in una seconda cartella si arriva al 27,62%; in una terza addirittura al 29,76%! Si tratta di soglie ben superiori a quelle fissate dallaBanca d’Italia e pubblicate trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Com’è possibile? Secondo l’avvocato che ha depositato la denuncia, la spiegazione è molto semplice ed è intuibile già solo dalla lettura delle cartelle: Equitalia eserciterebbe la pratica – illegittima peraltro – dell’anatocismo: in parole povere, gli interessi vengono portati a capitale ogni sei mesi e, in questo modo, producono ulteriori interessi, in una spirale sempre più elevata, che li porta a superare le soglie dell’usura.

Stessa storia si sta verificando a Modena, dove il Giudice per le indagini preliminari deciderà, questo mercoledì, circa la denuncia presentata da Federitalia – associazione antiusura – cui si era rivolto un altro imprenditore vittima degli interessi usurari dell’Agente di riscossione.

In presenza di usura, tanto la legge [1] quando l’orientamento dei giudici prevede la restituzione di tutti gli interessi e le sanzioni.

[1] L. n. 3/2012.

(www.laleggepertutti.it)

Pignoramenti entro un anno a seguito di cartelle esattoriali non pagate


Qualsiasi pignoramento non può aver luogo prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e, comunque, deve essere effettuato non oltre un anno dalla stessa. Decorso tale ultimo termine, la cartella perde efficacia e l’Agente per la riscossione deve rinnovare l’intimazione a pagare la somma indicata nel ruolo entro 5 giorni, e solo dal sesto giorno potrà procedere a pignoramento.
Anche quest’avviso perde efficacia se il pignoramento non è stato eseguito entro 180 giorni.

Decorsi 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha pagato scatta un aggravio del debito, a causa:
- dell’aggio di riscossione a suo carico;
- degli interessi di mora dalla data di notifica.
- delle spese di esecuzione.

Il recupero delle spese d’esecuzione presuppone espressamente un’esecuzione fruttuosa, altrimenti tali spese restano a carico dell’esattore [1].

Se il pignoramento è infruttuoso, il concessionario non può addebitare tali spese in occasione di un altro pignoramento, né pretenderle dal debitore disposto al pagamento.

[1] Cass. sent. n. 4695 del 12.05.1999.

(www.laleggepertutti.it)

TASSA SU RIFIUTI - TIA: RIMBORSI SICURI


Un’altra sentenza sulla TIA a favore del cittadino: anche il giudice di Pace di Viareggio[1] ha ritenuto l’applicazione dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale illegittima.

L’orientamento è ormai consolidato tra i giudici di merito e riconosciuto anche dalla Cassazione [2].

La motivazione è semplice: così come stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2009[3], l’IVA è un tributo e, come tale, non si può applicare su un altro tributo (la TIA in questo caso). Cioè a dire: non è possibile tassare una tassa.
Stanno scattando, così, in tutta Italia i rimborsi.

Come calcolare il rimborso
Per calcolare l’entità del rimborso, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:
- in teoria, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA sulla TIA degli ultimi 10 anni;
- non tutti i Comuni, però, applicano la TIA da 10 anni.

Detto ciò, è necessario recuperare le ricevute di pagamento della TIA; calcolare il 10% di ogni pagamento annuo, corrispondente appunto all’importo dell’IVA. Sommando ciascuna cifra così ricavata, si otterrà l’importo rimborsabile.

[1] G.d.P. Viareggio, sent. n. 142/13.
[2] Cass. sent. n. 3756 del 9.03.2013.
[3] Corte Cost., sent. n. 238/2009.

(www.laleggepertutti.it)

Le spese pazze dello Stato: così vengono sprecati i soldi degli italiani

Che ogni governo spenda enormi risorse nell’acquisto di armi e in dotazioni tecnologiche per l’esercito è un fatto risaputo. Ma ora che gli italiani hanno imparato a fare i conti nel portafoglio dello Stato e a comprendere le cifre della crisi economica, fa davvero effetto leggere i dati degli “investimenti” bellici.

Un’inchiesta di qualche giorno fa apparsa su L’Espresso ci dà le misure degli sprechi degli ultimi Governi.

Abbiamo comprato Meads, un missile terra-aria costato 600 milioni di euro, anche se non verrà mai completato.

Per l’acquisto di 4 satelliti spia (ma per spiare “cosa”?) abbiamo speso, negli ultimi cinque anni, ben 1 miliardo e 137 milioni di euro.

Skycral e Skymed sono satelliti militari che hanno inghiottito due miliardi e ne divoreranno un altro nei prossimi anni: la stessa cifra necessaria per cancellare definitivamente l’Imu dai ricordi degli italiani.

Ogni acquisto avviene senza procedure di gara e con indicativi di costi assai nebulosi. La gestione di tali strutture viene poi puntualmente affidata a società del gruppo Finmeccanica, anche in questo caso senza gare e appalti.

I parlamentari hanno approvato queste spese senza fare domande. Nessuno ne ha parlato: né l’opposizione, né i partiti di maggioranza. Hanno detto tutti “si!”. Finanche i giornali sono stati zitti.

Perché? Cosa si nasconde dietro questo muro di silenzio? Un muro che, invece, si sgretola e fa gridare all’assenza di copertura finanziaria se qualcuno propone la riduzione delle tasse. Nello stesso tempo, lo staff del Segretario generale della Difesa, composto da 466 persone, costa allo Stato – solo di stipendi – 36 milioni di euro l’anno (cui si aggiungono altri 36 di costi di gestione). Nessuno di questi dipendenti è stato mai licenziato o assunto in forma precaria o è mai andato in cassa integrazione.

Il record lo sfiora Forza-Nec, un sistema di informatizzazione e digitalizzazione dell’intero esercito, che ci costerà 22 miliardi di euro:

Stiamo per comprare armi per prepararci a guerre ipertecnologiche, mentre il popolo, morto di fame, è tornato alla canna da pesca per mangiare.

E i ferri vecchi? La difesa vorrebbe sbolognarli agli Stati in via di sviluppo. Che ovviamente non li vogliono. Così non resta che rottamarli. Rottamiamo gioielli costati allo Stato milioni di euro e mai utilizzati per davvero.

Questo avviene nell’era in cui lo Stato sociale fallisce, i tribunali chiudono, le carceri scoppiano, i testimoni di giustizia sono lasciati al suicidio, gli ospedali rimangono senza strutture, le scuole riempite di precari. O come, a Modena e a Padova, il sindacato delle forze di polizia è costretto a promuovere provocatorie collette per la benzinadelle volanti, che a breve rimarranno a secco, perché senza fondi.

(articolo dell'avv.to Angelo Grego - www.laleggepertutti.it)

Il Metodo Stamina: approvato l’uso delle cellule staminali a scopo terapeutico

È legittima la sperimentazione del “Metodo Stamina” [1] per il trattamento di malattie considerate incurabili. Il Senato ha appena approvato, quasi all’unanimità, il il cosiddetto decreto Balduzzi relativo all’utilizzo cellule staminali a scopo terapeutico.

La versione originaria della norma, tuttavia, differisce dal disegno di legge presentato dall’ex Ministro alla Salute.

Il metodo ideato dal dott. Davide Vannoni si basa sull’utilizzo di cellule staminali per il trattamento di alcune patologie dopo che le stesse siano state testate secondo i criteri dettati dalla “buona pratica di laboratorio” (Good laboratory Practice) [2]. Invece, la versione conclusiva della legge consente di predisporre cure a base di cellule staminali dopo che le stesse siano state manipolate in laboratorio sulla base del “Good Manufactoring Practicies”[3].
La terapia in questione può essere praticata solo su coloro che sono già sottoposti ai trattamenti secondo il “metodo Stamina” e su un massimo di altri dieci soggetti.

Inoltre, la fase di sperimentazione, per valutare la concreta efficacia del trattamento, dura diciotto mesi, decorsi i quali i risultati prodotti dall’uso di questo nuovo strumento terapeutico potranno essere considerati validi e attendibili.

Intanto non mancano perplessità e incertezze circa l’esito della sperimentazione e qualcuno ritiene che si tratti di un metodo non supportato da esiti certi , “non rigorosamente testato” e quindi ancora potenzialmente “pericoloso”.

Tuttavia, l’autorizzazione all’impiego delle cellule staminali ha già realizzato un risultato importante: quello di ridare fiducia nel futuro a ben trenta persone affette da malattie incurabili, tra cui bambini che da oggi possono sperare in un avvenire migliore.

[1] Il “metodo Stamina” indica un trattamento terapeutico a base di cellule staminali ideato da Davide Vannoni ( docente laureato in lettere).
Il metodo consiste nella somministrazione di cellule staminali mesenchimali per curare malattie di diverso tipo, anche molto diverse fra loro per sintomi, cause e decorso.
[2] Con l’espressione Good Laboratory Practices (buona pratica di Laboratorio) si fa riferimento al complesso di principi con cui le ricerche di laboratorio sono programmate, condotte controllate, registrate e riportate, allo scapo di ottenere dati sperimentali di elevata qualità.
I principi di Buona Pratica di Laboratorio sono stati adottati dall’OCSE per promuovere la qualità e la validità dei dati sperimentali utilizzati per determinare la sicurezza di sostanze e prodotti chimici.
La B.P.L. prevede l’ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio, denominate studi per le prove non cliniche effettuate a fini previsti dalla regolamentazione in materia. Sono volte a valutare gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente di tutti i prodotti chimici per l’industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici e di altre sostanze.
[3] Le GMP (Good Manufactoring Practice) sono svolte per verificare che la poduzione dei medicinali avvenga secondo la “buona pratica di fabbricazione”.
Le verifiche ispettive presso le officine di produzione di medicinali sono condotte al fine di accertare che la produzione dei medicinali sia compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da garantire la qualità del prodotto fabbricato.

(www.laleggepertutti.it - Avv.to Gioegia Maria Calabrò)

"STOP A IPOTECHE E PIGNORAMENTI SU PRIMA CASA..." DISSE EQUITALIA

Arriva fortunatamente una particolare, rivoluzionaria e tardiva risoluzione Equitalia... 
La risoluzione, approvata all'unanimità dalla Commissione Finanze della Camera il 22 maggio scorso, prevede alcuni elementi estremamente importanti per gli italiani:
1. rateizzazioni più lunghe;
2. stop alle ipoteche sulla prima casa o all'espropriazione se si tratta dell'unico bene del contribuente (va comunque sempre ponderata la situazione soggettiva del debitore)
3. sospensione per sei mesi delle rate in caso di difficoltà del debitore
4. decadenza più difficile della rateizzazione

"La risoluzione manifesta la volontà di limitare le azioni esecutive del Fisco a causa del nuovo e deteriorato quadro economico del Paese. Equitalia pertanto si rende conto che è necessario, a questo punto, introdurre ulteriori elementi di flessibilità nelle riscossioni coattive ed impedire che un’applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati." (1)

Finalmente una buona notizia... ma lasciati dire una cosa... a tante morti, a tante famiglie sul lastrico, a tanti patrimoni dilapidati bisognava arrivare perché il nostro Agente di Riscossione si adeguasse alla povertà del nostro tempo. 

Sono ormai anni che Associazioni come la nostra, contribuenti e Professionisti si rivolgono agli Sportelli di Equitalia palesando situazioni non di disagio ma di disperazione.

Finalmente uno spiraglio di luce dopo anni di tremenda tribolazione.

Finalmente ora sarà possibile prestare assistenza ed adeguata consulenza ai cittadini consumatori vessati da Equitalia ed ottenere un livello di soddisfazione maggiore non solamente in termini economici ma anche in termini psico-sociali.

(1) (www.laleggepertutti.it)

RIFORMA DI CONDOMINIO: LAVORI CONDOMINIALI DA PAGARE IN ANTICIPO a PARTIRE DA GIUGNO


Una imminente novità, a favore dei costruttori: l'articolo 1135 del Codice Civile è stato modificato dalla riforma del condominio.

In tempi di crisi questa è una di quelle notizie che non aiutano, bensì rallentano, l'economia. Infatti l'assemblea dei condomini che decida di apportare MANUTENZIONE STRAORDINARIA o INNOVAZIONI sul palazzo deve premunirsi costituendo un FONDO SPECIALE di importo pari all'ammontare dei lavori.
Parlando semplicemente: i condomini devono versare anticipatamente al condominio la propria spesa per i lavori. In altre parole i condomini devono pagare anticipatamente.

E' una vittoria dei costruttori che hanno cercato, in questo modo, di tutelarsi dai mancati pagamenti allontanando in questo modo qualsiasi rischio di mancato pagamento.

Certo, d'altra parte, molte saranno le assemblea che opereranno in decisioni di manutenzione straordinaria solamente in caso di estrema necessità ed urgenza.

E nel famigerato caso in cui i lavori siano inevitabili ed urgenti e comunque persista l'impossibilità di qualche condomino in difficoltà? In questo caso o i lavori non si potranno realizzare o gli altri condomini si vedranno costretti ad anticipare per i meno abbienti (o per i più furbi) le spese della manutenzione.

Per l'ennesima volta la mancanza di liquidità delle aziende ed il comportamento di istituto bancari che tutto fanno forché sposare il loro oggetto sociale (che è quello di concedere credito ad imprese e privati) ricade sulle spalle dei cittadini...

Un altro bellissimo esempio italiano di involuzione economica.


I nuovi limiti di pignoramento presso terzi non sono retroattivi

Le nuove regole sui pignoramenti presso terzi non hanno valore retroattivo: questo vuol dire che i mutati limiti di pignorabilità si applicano solo ai pignoramenti iniziati dopo l’introduzione della riforma [1].

La conseguenza pratica è questa: chi ha subito un pignoramento di 1/5 dello stipendio prima della nuova legge, pur avendo un reddito inferiore a 5.000 euro, non potrà chiedere la riduzione del pignoramento medesimo a 1/7 o 1/10, come previsto invece per le nuove procedure esecutive.

Come ormai a tutti noto, l’agente delle riscossione (ora Equitalia, ma in seguito potrebbe trattarsi anche di altri soggetti) è tenuto, dallo scorso anno, a rispettare nuovi limiti (a fronte del tradizionale “quinto”) nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni:
1) per le retribuzioni fino a 2.500 euro il limite di pignorabilità è ora di 1/10;
2) per le retribuzioni tra 2.501 fino a 5.000 euro il limite di pignorabilità è ora di 1/7;
3) per le retribuzioni da 5.001 euro in su resta il vecchio limite di 1/5.

Trattandosi di una norma civilista, non vi è possibilità di efficacia retroattiva, a meno che il legislatore lo dichiari espressamente, oppure si tratti una legge interpretativa (che ha una valenza anche per il passato sulla corretta applicazione di una specifica previsione).

Peraltro, una volta effettuato il pignoramento presso terzi, vi è già stata una pronuncia del giudice sull’assegnazione delle somme, con un piano di riparto distribuito su di un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire il completo recupero del credito. In tali casi, la prima parte delle somme pignorate è destinata a pagare le spese di procedura del soggetto incaricato del pignoramento (in questo caso Equitalia) e quelle a seguire sono destinate all’Ente impositore, titolare del diritto di credito.

Non si può, però, escludere la possibilità di presentare un formale ricorso (cosiddetta istanza di riduzione del pignoramento) al giudice nei confronti di Equitalia, rappresentando sua la propria situazione economica, sia il richiamo ai recenti limiti di legge, ai fini di una ragionevole sostenibilità del pignoramento. Il giudice, in tal caso, pur non essendo obbligato all’applicazione delle nuove norme, potrebbe tuttavia – sulla base di una serie di proprie valutazioni e tenuto anche conto della durata della rateizzazione e dell’importo del residuo credito da recuperare – disporre un nuovo piano di riparto, con una decorrenza solo successiva alla notifica del ricorso al soggetto pignorante. Sull’esito di una tale ipotesi non si possono azzardare previsioni, in ogni caso si tratta di una prerogativa riservata a qualsiasi cittadino di fare ricorso al giudice.

[1] Art. 72 ter del DPR n. 602/1973 introdotto con legge n. 44 del 26.04.2012.

(www.laleggepertutti.it)

martedì 21 maggio 2013

Risarcimento del danno ai nipoti per la morte della nonna

I nipoti devono essere risarciti se la loro nonna muore a causa della responsabilità di terzi (un sinistro stradale, la malasanità, ecc.). Ciò, tuttavia, a condizione che l’anziana donna sia stata un punto di riferimento affettivo e un sostegno economico per i nipoti, quasi come una seconda madre. Tale, per esempio, potrebbe essere il caso in cui la nonna accudisca i bambini al posto dei genitori, spesso impegnati per motivi di lavoro.

Così ha deciso la Suprema Corte [1], condannando una casa di cura a risarcire i figli e i nipotini di un’anziana deceduta a causa della non immediata trasfusione di sangue dopo un intervento chirurgico.

Il danno da perdita parentale è, in generale, riconosciuto in caso di morte di un genitore o un figlio, ma può estendersi anche a parenti più lontani (nipoti, zii, ecc.) quando questi abbiano una frequentazione assidua con la vittima e un legame familiare stretto, da intendersi quasi come convivenza.

Insomma, la scomparsa della nonna può essere fonte di un danno risarcibile solo quando la donna rispondeva prontamente alle esigenze affettive e materiali dei nipoti.

[1] Cass. sent. n. 308/2013.

(articolo dell'avv.to MARIA MONTELEONE pubblicato su www.laleggepertutti.it)

Notifiche fatte direttamente da Equitalia: un’altra sentenza ne dichiara l’inesistenza

Sempre più giudici di merito si stanno ormai orientando nel ritenere inesistente la notifica della cartella esattoriale fatta direttamente dall’agente della riscossione (ossia da Equitalia): quest’ultima, nell’inviare le cartelle attraverso il servizio postale (la classica busta bianca) e non con gli ufficiali giudiziari e gli altri soggetti autorizzati, renderebbe invalide non solo le notifiche stesse, ma anche tutti gli atti conseguenti, come l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, ecc.

La conferma questa volta proviene da Torino, dove il giudice di pace ha accolto [1] il ricorso di un cittadino che aveva ricevuto il fermo sull’auto a seguito della notifica di una cartella esattoriale per una multa non pagata.

Il contribuente non ha limiti di tempo per ricorrere contro la cartella notificatagli in modo errato da Equitalia: infatti si tratta di una opposizione all’esecuzione [2] che può essere proposta finché l’esecuzione stessa non risulta conclusa.

Il fermo amministrativo va quindi cancellato perché risulta inesistente la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione: gli unici autorizzati alla consegna delle cartelle esattoriali – stando a quanto dice il giudice nella sentenza in commento – sono gli ufficiali giudiziari, i vigili urbani, i messi comunali previa convenzione fra l’ente locale e il concessionario. Non quindi i postini ordinari.

[1] G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013.
[2] Art. 615 cod. proc. civ.

(www.laleggepertutti.it)

venerdì 17 maggio 2013

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla base dell’estratto di ruolo da essa stessa formato


L’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente solo sulla base dell’estratto di ruolo formato dall’agente medesimo. È invece sempre necessario [1] il ruolo d’imposta formato dall’ente impositore (ossia dall’amministrazione titolare del credito) [2].

Il principio – da ultimo affermato dal Tribunale di Cagliari [3] e che ha trovato nella Cassazione la massima conferma [4] – ricorda che l’ipoteca iscritta sulla base di un semplice atto amministrativo emesso da Equitalia è illegittima e, pertanto, può essere fatta annullare dal giudice [5].

Il titolo idoneo a iscrivere ipoteca può essere formato solo dall’Ente impositore e non può essere invece un estratto di ruolo – cumulativo di diversi crediti – stampato dal concessionario della riscossione. Nell’estratto di ruolo, infatti, vi è generalmente l’elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare: ebbene, tale elencazione non consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati – si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Il che comporta l’invalidità dell’ipoteca stessa [6].


[1] Art. 77 DPR n. 602/1973.
[2] Ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973.
[3] Trib. Cagliari sent. del 21.12.2012.
[4] Cass. S.U. sent. n. 4126/2012.
[5] Art. 2839 cod. civ.
[6] Art. 2841 cod. civ.

(www.laleggepertutti.it)

La lettera dell’amministratore di Equitalia alle sedi dopo la minaccia di suicidio di un imprenditore


Dopo il recente episodio accaduto in Puglia (un imprenditore aveva minacciato sul giornale di uccidersi per i debiti, ma prontamente rintracciato si è trovata una soluzione), l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, ha scritto ai direttori delle società del gruppo e ai responsabili territoriali degli agenti della riscossione.

“In questo periodo di crisi – dice la missiva – gli uffici della riscossione devono ascoltare i contribuenti in difficoltà e valutare ogni vicenda caso per caso, cercando una soluzione anche nelle ipotesi più controverse. Il tutto senza venire meno ai propri doveri istituzionali. Lo sportello amico attivato da Equitalia in ogni provincia può essere utile per aiutare i contribuenti più in difficoltà”.

Bisogna “rafforzare il dialogo con i cittadini” e “valutare caso per caso, persona per persona” continua l’A.D. di Equitalia. “Non possiamo permetterci un comportamento non adeguatamente orientato alla sensibilità”.

Riferendosi poi al caso del tentativo di suicidio dell’imprenditore pugliese, l’amministratore di Equitalia riferisce nella propria lettera: “L’episodio non costituisce un caso isolato. Riflette anzi un disagio esteso, conseguenza diretta del perdurare della crisi”. E ciò significa che “il migliore sinonimo di servizio è proprio la relazione con le persone”. “L’arrivo di una richiesta all’agente della riscossione, in un momento come quello che stiamo vivendo, può infrangere equilibri già instabili. Di fronte a queste situazioni non possiamo permetterci di commettere errori o di avere uncomportamento non adeguatamente orientato alla sensibilità che queste circostanze richiedono”.

La lettera di Mineo prende atto della posizione di pubblico interesse di Equitalia, volta a erogare un servizio pubblico: “possiamo vedere riconosciuto il nostro lavoro al servizio di un Paese che vogliamo più giusto, la nostra professionalità, l’imparzialità nel rispetto delle leggi e, non ultima, la nostra umanità”.

(www.laleggepertutti.it)

Bollo auto: non va pagato se c’è fermo amministrativo


Attenzione: nonostante quello che le Regioni facciano credere ai contribuenti, il bollo auto non va pagato se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo (cosiddette “ganasce fiscali”).

Un decreto legge un po’ vecchiotto stabilisce infatti che, nel caso in cui il proprietario perda il possesso o la disponibilità del proprio veicolo a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, è esentato dal pagamento della tassa di circolazione [1].

Nonostante ciò, alcune Regioni obbligano comunque gli automobilisti al pagamento del bollo, trincerandosi dietro norme regionali in contrasto con la normativa nazionale, per giunta emanate in un ambito, quello tributario, nel quale solo lo Stato può legiferare. Per questi motivi tali provvedimenti stanno cadendo sotto i colpi della Consulta, poiché incostituzionali [2].

Si pensi ad esempio alla regione Marche, la cui normativa in materia [3] ha consentito alla Corte Costituzionale di ribadire questo concetto: la tassa automobilistica è un tributo istituito e regolato da legge statale, quindi le Regioni non hanno alcun poteredi derogare alle norme previste dalla legge statale [4]. Il che vuol dire: se la legge nazionale prevede che, in caso di fermo amministrativo, il proprietario dell’auto non deve pagare la tassa di circolazione, l’ente locale non può, con leggi proprie, chiedere ugualmente il versamento di questo tributo.


[1] Art. 5, c. 36 del d.l. 953/1982: “La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.
[2] In violazione dell’art. 117, c. 2, lettera e) Cost., che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l’art. 119, . 2 Cost., che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
[3] Art. 10, l. regione Marche n. 28 del 28.12.2011: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale”.
[4] Corte Cost., sent. n. 288/12.

(ARTICOLO DI TEMISTOCLE MARASCO SU WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

Mancato riposo settimanale: risarcimento danno anche con le maggiorazioni in busta paga


Il dipendente che per anni non ha usufruito del riposo settimanale, benché abbia ricevuto le maggiorazioni retributive in busta paga (previste per lo svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo), può chiedere – nei confronti del datore di lavoro – il risarcimento del danno esistenziale.

Trattandosi di un danno di natura risarcitoria, il termine per agire in giudizio è di diecianni (e non di cinque, come invece per tutti gli altri  crediti che hanno natura reddituale, come retribuzioni ordinarie o straordinarie destinate a compensare tale “eccedenza” di lavoro).

A riferire questo orientamento è il Consiglio di Stato in una recente sentenza [1].


[1] Cons. St. sent. n. 7/2013.

(www.laleggepertutti.it)

martedì 7 maggio 2013

LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE IL CARTELLO DELLE POMPE DI BENZINA

ROMA - Le compagnie petrolifere Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 e Api sono coinvolte in un'inchiesta della Guardia di Finanza e della procura di Varese sull'illecito aumento dei prezzi dei carburanti. I reati ipotizzati sono rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffa.
L'indagine, iniziata un anno fa in occasione del continuo rialzo dei prezzi della benzina, è scaturita da un esposto del Codacons e ha consentito di accertare l'esistenza di un rialzo ingiustificato da parte delle compagnie, attraverso una serie di manovre speculative. I militari del nucleo di polizia tributaria di Varese hanno prima ricostruito le dinamiche che concorrono alla formazione del prezzo dei prodotti petroliferi ed hanno esaminato la documentazione acquisita presso le compagnie e riguardante l'origine e l'andamento dei prezzi per ricostruire le variazioni in aumento e diminuzione nel periodo gennaio 2011 al marzo 2012. Per accertare i reati sono stati anche esaminati i documenti relativi alle istruttorie aperte dall'Authority per la Concorrenza e il Mercato e dal ministero dello Sviluppo economico. Nel corso dell'indagine si è inoltre proceduto al raffronto con i prezzi praticati negli altri paesi dell'Ue nello stesso periodo, rilevando prezzi medi in Italia maggiori della media. Gli accertamenti dei finanzieri hanno consentito di accertare che la causa principale dell'aumento dei prezzi è attribuibile al ruolo rilevante dei fondi di investimento in commodity (materia prime come petrolio, rame, argento, oro…) e gli ETF sul petrolio (fondi indicizzati quotati in borsa, in tempo reale, come semplici azioni) che, risultando fortemente influenzati da azioni speculative, da un lato hanno attratto investitori in grado di determinare un aumento del prezzo del petrolio pur restando estranei al suo mercato reale, e dall'altro hanno determinato un intervento speculativo da parte delle compagnie petrolifere attraverso operazioni finanziarie con strumenti di finanza derivata finalizzati al mantenimento di prezzi elevati sui mercati del greggio di loro proprietà ai fini di una definizione conveniente dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa.
FONTE: ANSA

lunedì 6 maggio 2013

FONDO IMMOBILIARE EUROPA 1: GROSSE PERDITE PER PICCOLI RISPARMIATORI. IL PUNTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI


Piccoli risparmiatori e pensionati illusi da facili guadagni hanno perso gran parte dei loro risparmi. Di fatto una platea di consumatori, per lo più pensionati e similari (target di preferenza del prodotto bancario Poste Italiane) ha investito in tali fondi e, parte di essi, si sono ritrovati con perdite ingenti (su un investimento di 2.500 euro Poste Italiane ha restituito 400 euro);

La nostra associazione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di piccoli investitori che nel 2004 hanno deciso di sottoscrivere le quote del Fondo comune di investimento Europa Immobiliare n. 1, al prezzo di 2.500,00 euro per quota e che oggi sono scambiate in Borsa a circa 438,00 euro.
Il Fondo ha perso oltre l’82% del valore delle sue quote, quasi il 65%, tenendo conto dei dividendi distribuiti nel corso degli anni (fonte:www.tradingsystems.it).
Il Fondo Immobiliare Europa 1 è un fondo comune di investimento di tipo chiuso, il cui patrimonio è gestito collettivamente e nello stesso modo per tutti i partecipanti dalla Società di Gestione del Risparmio Vegagest Immobiliare. Il Fondo è stato collocato nel 2004 principalmente attraverso Poste Italiane S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., banca depositaria del Fondo. Il valore unitario delle quote del Fondo, all'esito del collocamento, era di Euro 2.500 e la durata del Fondo di dieci anni con scadenza il 31 dicembre 2014.
L’attività del fondo, come chiarita nel prospetto informativo, è costituita dall’acquisizione e successiva rivendita, in misura rilevante, di immobili e diritti reali di godimento sugli stessi ed all’assunzione di partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari quotate e non quotate, in strumenti finanziari e società immobiliari che svolgono attività di costruzione.
La sottoscrizione di quote del fondo, collocato principalmente attraverso Poste Italiane, costituisce un’operazione rischiosa, in quanto si tratta di un investimento a lungo termine, nel quale subentrano tutta una serie di fattori, quali, ad esempio, l’andamento del mercato immobiliare, la non agevole liquidabilità dei beni immobili.
Risulta evidente, quindi, che non è un tipo di investimento adatto ad una platea di piccoli investitori, quali i pensionati, che costituiscono una larga fetta dei clienti di Poste, poco, o per nulla, propensi al rischio, tanto meno ad impegnarsi in investimenti a medio o lungo termine.
Qualche dubbio sorge, allora, sulla condotta dei collocatori, che ai sensi del regolamento 11522/98, vigente all’epoca della sottoscrizione delle quote, avevano il dovere di chiedere all’investitore quale fosse la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua propensione al rischio e gli obiettivi di investimento e soprattutto avevano il dovere di astenersi dall’effettuare con e per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI EUROPEI INDIPENDENTI ha raccolto decine di segnalazioni e ha iniziato l'iter per contestare la tipologia di investimento al fine di recuperare l'intero capitale investito per consumatori che, per loro stessa natura, sono appunto risparmiatori e non investitori.
La differenza tra risparmiatore, ovvero colui che cerca una piccola rendita sicura e certa in temi medio lunghi, ed investitore, ovvero colui che assumendosi grossi rischi cerca, attraverso lo sfruttamento di investimenti ad alto rischio grosse rendite in tempi brevi è enorme.
Tutti coloro i quali hanno investito i loro risparmi  nel  Fondo Europa Immobiliare 1, possono rivolgersi allo sportello territoriale di competenza