venerdì 19 febbraio 2016

Equitalia: quando scade la cartella. Prescrizione

Subisce un’ulteriore smentita la tesi di Equitalia secondo cui la cartella esattoriale scadrebbe sempre dopo 10 anni. Non è così, e a dirlo è un’importante ordinanza della Cassazione di poche ore fa [1]. La prescrizione della cartella di pagamento dipende invece dal tipo tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto. Ecco tutte le possibili ipotesi.

5 anni. Tutte le volte in cui oggetto della pretesa esattoriale è un’imposta locale come la tassa sui rifiuti (Tari), l’Imu, l’Ici, la Tosap, un credito per contributi previdenziali dovuti all’Inps oppure una sanzione per violazione del codice della strada la prescrizione è quinquennale e il termine inizia a decorrere dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

3 anni. Invece, nel caso in cui oggetto della cartella esattoriale sia il mancato pagamento del bollo auto (tassa di circolazione), la cartella “scade” dopo tre anni.

10 anni. Infine, nel caso di imposte sui redditi come l’Irpef, l’Ires e anche l’Irap e l’IVA, la prescrizione è di dieci anni. La prescrizione ordinaria di dieci anni scatta inoltre tutte le volte in cui Equitalia vanti un credito non in forza di una cartella esattoriale, ma di una sentenza. Si pensi al caso in cui, a seguito dell’accertamento, il contribuente abbia proposto opposizione e il giudizio sia terminato con una sentenza di rigetto.

Insomma, secondo la Suprema Corte, la cartella esattoriale non ha una scadenza sempre uguale, ma tutto dipende dal tributo che viene richiesto in pagamento e i cui estremi possono essere letti nel foglio di dettaglio contenuto all’interno del plico spedito da Equitalia. Ecco perché alla cartella la legge impone di essere chiara e trasparente, di indicare non solo gli importi e gli interessi, ma anche le causali, onde consentire al contribuente il controllo dei termini di prescrizione. Una volta decorso il termine (di 3, 5 0 10 anni, a seconda del caso) dalla notifica della cartella è infatti scaduto il credito che Equitalia pretende di riscuotere dal contribuente.

Non giova all’Agente per la riscossione sostenere che la cartella di pagamento è titolo esecutivo e dunque sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria.
La prescrizione decennale non vale per le cartelle esattive adottate sulla base di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento sull’esistenza del titolo: si tratta di atti notificati al contribuente che non possono quindi essere considerati definitivi e ripetono invece dalla legge che le regola la loro legittimità sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica al destinatario.

[1] Cass. ord. n. 20213/15 dell’8.10.2015.
http://www.laleggepertutti.it/98432_equitalia-quando-scade-la-cartella-prescrizione?email=oriettasacchet%40gmail.com#sthash.ilnBLftt.dpuf

lunedì 1 febbraio 2016

USURA e limite di finanziabilità

Allo staff che si occupa di usura capita molto spesso di valutare operazioni di credito che risultano quantomeno poco ortodosse. Non solamente perché ricadono nella fattispecie dell’usura oggettiva, ma anche perché si riscontrano operazioni di mutui e di finanziamento utilizzati, magari anche oltre il limite di finanziabilità, e che hanno l’unico scopo di consolidare (e quindi chiudere) delle operazioni di credito precedenti.
Ci capita spesso di osservare che queste operazioni di credito, di fatto concesse quanto l’indicatore dello stress finanziario è già critico, ha l’unico scopo di creare garanzie fidejussorie ed ipotecarie alla banca e quindi compromettere ulteriormente la posizione dell’utente bancario.

Come uscire dal SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 3/12)

La crisi ha messo in profonda difficoltà numerose famiglie che si sono trovate di fronte alla drammatica scelta di chiudere le proprie attività o di vedersi licenziare perché la ditta per la quale lavoravano ha chiuso oppure è entrata in profonda difficoltà. Ma questa crisi ha anche danneggiato imprenditori agricoli e piccoli artigiani che continuano a lavorare con profonde problematiche finanziarie…questa crisi sta violando la dignità delle persone e alcune di queste…soffocate da un becero meccanismo finanziario hanno deciso di togliersi la vita in un “attimo” di profonda amarezza.
Senza voler creare false aspettative e senza cadere nella mala informazione vogliamo aprire uno spiraglio alla speranza con lo sportello “LEGGE 3 | SOVRAINDEBITAMENTO”: la legge salva-suicidi, sconosciuta alla stragrande maggioranza degli italiani, concede ai privati (artigiani, agricoltori, commercianti, ecc.) in situazione di effettiva difficoltà economica, che quindi non sono in grado di ripagare i propri debiti nei confronti sia di Equitalia che delle banche, la possibilità di rivolgersi al Tribunale per ridefinire le posizioni debitorie.

Artigiani, agricoltori, commercianti… ma anche dipendenti pubblici e privati… contattateci se ritenete di voler uscire da una situazione debitoria soffocante.

RESTITUITI 10MILA EURO

Elda (ndf) è un’infermiera. Circa vent’anni fa, con una figlia allora piccola, si è separata dal marito che non ha mai versato un solo assegno di mantenimento. Ora la figlia ha finito di studiare ma per poterLe permettere una carriera si studio Elda ha rinegoziato, per ben otto volte, finanziamenti estinguibili mediate cessione del quinto e delegazioni di pagamento. Elda si è rivolta alla nostra associazione oramai “sfibrata” – e profondamente demotivata - per far valutare le operazioni di credito ed ora, dopo le contestazioni e le procedure civili arrivano per Lei le prime soddisfazioni, a suon di titoli bancari… ed ecco la restituzione dei primi 10mila euro che la finanziaria ha omesso di restituire nel corso del tempoElda (ndf) è un’infermiera. Circa vent’anni fa, con una figlia allora piccola, si è separata dal marito che non ha mai versato un solo assegno di mantenimento. Ora la figlia ha finito di studiare ma per poterLe permettere una carriera si studio Elda ha rinegoziato, per ben otto volte, finanziamenti estinguibili mediate cessione del quinto e delegazioni di pagamento. Elda si è rivolta alla nostra associazione oramai “sfibrata” – e profondamente demotivata - per far valutare le operazioni di credito ed ora, dopo le contestazioni e le procedure civili arrivano per Lei le prime soddisfazioni, a suon di titoli bancari… ed ecco la restituzione dei primi 10mila euro che la finanziaria ha omesso di restituire nel corso del tempo

mercoledì 27 gennaio 2016

PS9916-PS9919-PS9923 - Sanzione di oltre due milioni ad Acea Ato 2, Gori, CITL e Publiservizi per pratiche commerciali scorrette nella fornitura dell’acqua

COMUNICATO STAMPA
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SANZIONE DI OLTRE DUE MILIONI
AD ACEA ATO 2, GORI, CITL E PUBLISERVIZI
PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
NELLA FORNITURA DELL’ACQUA

Con una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro, l’Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla AEEGSI, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Agcm.
In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In particolare, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell’utenza.
A giudizio dell’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio.
Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.
Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del cosiddetto “minimo impegnato” – che ha comportato una significativa modifica della precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro ammontare.
Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni accertati, l’Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni:
  • ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda, riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il miglioramento del servizio;
  • a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di miglioramento del servizio;
  • a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.
Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all’Agcm le modifiche apportate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.
Roma, 25 gennaio 2016
(fonte: www.agcm.it)

lunedì 18 gennaio 2016

SANZIONATE DUE INTESE IN VENETO TRA SETTE SOCIETÀ PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PER CIRCA TRE MILIONI

Sanzioni per circa 3 milioni di euro complessivi sono state irrogate dall’Antitrust a sette società produttrici di calcestruzzo che operano in Veneto per aver attuato due intese per fissare i prezzi e spartirsi la clientela. Si tratta di General Beton Triveneta, SuperBeton, Mosole, Jesolo Calcestruzzi, Ilsa Pacifici Remo, F.lli De Pra e F.lli Romor, oltre alla loro società di consulenza Intermodale. Un’intesa è stata realizzata da 5 delle suddette società tra il 2010 e il 2013 nella provincia di Belluno; l’altra intesa ha avuto luogo nel 2013-2014 con il coordinamento di tre produttori nella provincia di Venezia, area mare, comprensiva dei comuni di Caorle, Jesolo e San Donà di Piave. In entrambi i casi, le intese sono state realizzate per il tramite della società di consulenza Intermodale. Il procedimento ha avuto origine dalle informazioni acquisite in una precedente istruttoria chiusa il 25 marzo 2015.
Le due intese erano finalizzate, in particolare, alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita nei due mercati geografici del Veneto sopra indicati. In entrambi i casi, il coordinamento serviva al mantenimento della clientela storica di ogni concorrente in un periodo caratterizzato già dal 2008 da una contrazione significativa della domanda e da una maggiore concorrenza tra i produttori. Le concertazioni hanno interessato i principali operatori delle aree geografiche coinvolte, rappresentativi della quasi totalità del mercato per quanto riguarda l’area di Venezia mare e di circa il 50% per quella di Belluno.
Il meccanismo delle due intese, analogamente a quanto accertato nel procedimento precedente, includeva lo scambio di informazioni sulle quote storiche (pre-crisi) e informative di cantieri aperti o in apertura. Questi elementi venivano raccolti da Intermodale ed elaborati in tabulati riepilogativi, poi distribuiti e discussi nel corso di riunioni regolari, di norma settimanali, diverse per le due intese, includendo spesso anche il prezzo di riferimento della fornitura.
testo del provvedimento "http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/I780.pdf/download.html"
fonte: www.agcom.it

mercoledì 9 dicembre 2015

Sanzioni per 6 milioni di euro a 7 imprese di luce e gas per l’attivazione di forniture non richieste

COMUNICATO STAMPA
SANZIONI PER 6 MILIONI DI EURO
A 7 IMPRESE DI LUCE E GAS
PER L'ATTIVAZIONE
DI FORNITURE NON RICHIESTE
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Nel corso del mese di novembre, l’Antitrust ha chiuso sette procedimenti sulle modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il canale telefonico (il cosiddetto teleselling). Le imprese interessate sono: ENEL Energia, ENI, ACEA Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin. Nel complesso, sono state irrogate sanzioni per oltre sei milioni di euro.
Durante i procedimenti istruttori - avviati tra ottobre 2014 ed aprile 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori, associazioni di consumatori, imprese concorrenti – l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa tra le due Autorità. Le ispezioni presso le imprese si sono avvalse, inoltre, della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A giudizio dell’Antitrust, i sette operatori hanno alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo. Queste pratiche sfruttavano il contesto di “asimmetria informativa” in cui avvengono le scelte dei consumatori, a causa della complessità intrinseca delle offerte commerciali di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero.
In particolare, le condotte esaminate hanno riguardato:
  1. la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del consumatore e, quindi, in caso di attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da parte del venditore non richiesto;
  2. la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione circa l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole in merito all'offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti;
  3. l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla limitazione delle modalità in cui doveva essere esercitato fino alla mancata trattazione dei reclami per attivazione non richiesta;
  4. il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali commerciali o a distanza introdotti dalla Consumer Rights Directive (recepita dal D.Lgs. 21/2014): in particolare, per le vendite telefoniche, alla scelta delle modalità di conclusione del contratto e di conferma del consenso da parte del consumatore e alla sistematica messa a disposizione del supporto durevole contenente la registrazione delle telefonate prima che sorga il vincolo contrattuale.
Le istruttorie si sono concluse con l’applicazione di sanzioni commisurate alla dimensione delle singole aziende e alla gravità delle violazioni del Codice del Consumo riscontrate. In dettaglio:
Proc.ProfessionistaSanzione
PS9769Enel Energia2.150.000
PS10000Eni2.100.000
PS9815ACEA Energia600.000
PS9999HERA Comm366.000
PS9578GDF Suez Energie200.000
PS9406Beetwin320.000
PS9834Green Network340.000
Nel corso dei procedimenti gli operatori hanno proposto modifiche significative alle procedure attualmente utilizzate per concludere i contratti di fornitura, al fine di superare i problemi consumeristici evidenziati nelle istruttorie. In particolare, pur con modalità e tempistiche diverse, le imprese interessate metteranno a disposizione del consumatore la documentazione contrattuale (o almeno le informazioni pre-contrattuali previste dal Codice del Consumo) prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato alla conclusione del nuovo contratto. Tutti gli operatori effettueranno inoltre una seconda telefonata, per verificare che la documentazione contrattuale e il consenso del consumatore siano stati effettivamente ricevuti, in mancanza dei quali la proposta di contratto verrà annullata.
L’Antitrust, riconoscendo che le misure prospettate possono significativamente contribuire a permettere ai consumatori una scelta informata e consapevole sulle nuove forniture e quindi a rendere l’attivazione non richiesta o non consapevole un mero accidente, ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle imprese riducendo le sanzioni in misura proporzionale al grado di effettiva implementazione delle innovazioni proposte.
Roma, 2 dicembre 2015

(FONTE:
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7972-sanzioni-per-6-milioni-di-euro-a-7-imprese-di-luce-e-gas-per-l%E2%80%99attivazione-di-forniture-non-richieste.html)