venerdì 4 marzo 2016

SANZIONI ANTITRUST DI 27 MILIONI DI EURO A BANCHE E COOPERATIVE PER UN’INTESA SUI TASSI DEI MUTUI NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO



COMUNICATO STAMPA AGCOM (Aut. Garante della Concorrenza del mercato) 04/03/2016


SANZIONI ANTITRUST DI 27 MILIONI DI EURO A BANCHE E COOPERATIVE PER UN’INTESA SUI TASSI DEI MUTUI NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

L’Antitrust ha irrogato una serie di sanzioni, per un totale di circa 27 milioni di euro, a carico di alcuni istituti di credito, della Federazione Cooperative Raiffeisen e della Federazione Trentina della Cooperazione, per due distinte intese anti-concorrenziali nel mercato degli impieghi alle famiglie, attuate rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento.

A conclusione della sua istruttoria, l’Autorità ha accertato che la Federazione Cooperative Raiffeisen e 14 Casse Raiffeisen (Cassa Rurale di Bolzano, Casse Raiffeisen di Brunico, Lana, Valle Isarco, Merano, Castelrotto-Ortisei, Oltradige, Lagundo, Wipptal, Tures Aurina, Prato-Tubre, Nova Ponente-Aldino, Silandro e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige) hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione del diritto antitrust. Questo accordo consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili (tassi di interesse e altre condizioni economiche dei finanziamenti), con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo nel mercato degli impieghi bancari alle famiglie nella provincia di Bolzano. L’intesa s’è protratta per un arco temporale di circa sette anni (2007-2014). 

L’Antitrust ha accertato inoltre che i comportamenti posti in essere dalla Federazione Trentina della Cooperazione, indicando alle Casse Rurali federate un tasso di riferimento per i mutui e limitando così il confronto competitivo nel mercato degli impieghi alle famiglie nella provincia di Trento, hanno costituito un’altra intesa restrittiva della concorrenza in violazione diritto antitrust, attuata tra novembre 2013 e dicembre 2015. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso perciò di comminare in dettaglio le seguenti sanzioni pecuniarie: 
Federazione Raiffeisen: € 3.195.794 
Cassa Raiffeisen Brunico: € 3.291.643 
Cassa Rurale Bolzano: € 2.212.116 
Cassa Raiffeisen Lana: € 2.120.311 
Cassa Raiffeisen Valle Isarco: € 2.261.888 
Cassa Raiffeisen Merano: € 2.135.358 
Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei: € 1.712.030 
Cassa Raiffeisen Oltradige: € 1.620.029 
Cassa Raiffeisen Lagundo: € 1.501.773 
Cassa Raiffeisen Wipptal: € 1.576.637 
Cassa Raiffeisen Tures Aurina: € 1.146.832 
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre: € 1.236.313 
Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino: € 861.925 
Cassa Raiffeisen Silandro: € 530.077 
Cassa Centrale Raiffeisen: € 863.695 
Federazione Trentina: € 599.963


Roma, 4 marzo 2016
(fonte: http://www.agcm.it)

venerdì 19 febbraio 2016

Equitalia: quando scade la cartella. Prescrizione

Subisce un’ulteriore smentita la tesi di Equitalia secondo cui la cartella esattoriale scadrebbe sempre dopo 10 anni. Non è così, e a dirlo è un’importante ordinanza della Cassazione di poche ore fa [1]. La prescrizione della cartella di pagamento dipende invece dal tipo tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto. Ecco tutte le possibili ipotesi.

5 anni. Tutte le volte in cui oggetto della pretesa esattoriale è un’imposta locale come la tassa sui rifiuti (Tari), l’Imu, l’Ici, la Tosap, un credito per contributi previdenziali dovuti all’Inps oppure una sanzione per violazione del codice della strada la prescrizione è quinquennale e il termine inizia a decorrere dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

3 anni. Invece, nel caso in cui oggetto della cartella esattoriale sia il mancato pagamento del bollo auto (tassa di circolazione), la cartella “scade” dopo tre anni.

10 anni. Infine, nel caso di imposte sui redditi come l’Irpef, l’Ires e anche l’Irap e l’IVA, la prescrizione è di dieci anni. La prescrizione ordinaria di dieci anni scatta inoltre tutte le volte in cui Equitalia vanti un credito non in forza di una cartella esattoriale, ma di una sentenza. Si pensi al caso in cui, a seguito dell’accertamento, il contribuente abbia proposto opposizione e il giudizio sia terminato con una sentenza di rigetto.

Insomma, secondo la Suprema Corte, la cartella esattoriale non ha una scadenza sempre uguale, ma tutto dipende dal tributo che viene richiesto in pagamento e i cui estremi possono essere letti nel foglio di dettaglio contenuto all’interno del plico spedito da Equitalia. Ecco perché alla cartella la legge impone di essere chiara e trasparente, di indicare non solo gli importi e gli interessi, ma anche le causali, onde consentire al contribuente il controllo dei termini di prescrizione. Una volta decorso il termine (di 3, 5 0 10 anni, a seconda del caso) dalla notifica della cartella è infatti scaduto il credito che Equitalia pretende di riscuotere dal contribuente.

Non giova all’Agente per la riscossione sostenere che la cartella di pagamento è titolo esecutivo e dunque sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria.
La prescrizione decennale non vale per le cartelle esattive adottate sulla base di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento sull’esistenza del titolo: si tratta di atti notificati al contribuente che non possono quindi essere considerati definitivi e ripetono invece dalla legge che le regola la loro legittimità sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica al destinatario.

[1] Cass. ord. n. 20213/15 dell’8.10.2015.
http://www.laleggepertutti.it/98432_equitalia-quando-scade-la-cartella-prescrizione?email=oriettasacchet%40gmail.com#sthash.ilnBLftt.dpuf

lunedì 1 febbraio 2016

USURA e limite di finanziabilità

Allo staff che si occupa di usura capita molto spesso di valutare operazioni di credito che risultano quantomeno poco ortodosse. Non solamente perché ricadono nella fattispecie dell’usura oggettiva, ma anche perché si riscontrano operazioni di mutui e di finanziamento utilizzati, magari anche oltre il limite di finanziabilità, e che hanno l’unico scopo di consolidare (e quindi chiudere) delle operazioni di credito precedenti.
Ci capita spesso di osservare che queste operazioni di credito, di fatto concesse quanto l’indicatore dello stress finanziario è già critico, ha l’unico scopo di creare garanzie fidejussorie ed ipotecarie alla banca e quindi compromettere ulteriormente la posizione dell’utente bancario.

Come uscire dal SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 3/12)

La crisi ha messo in profonda difficoltà numerose famiglie che si sono trovate di fronte alla drammatica scelta di chiudere le proprie attività o di vedersi licenziare perché la ditta per la quale lavoravano ha chiuso oppure è entrata in profonda difficoltà. Ma questa crisi ha anche danneggiato imprenditori agricoli e piccoli artigiani che continuano a lavorare con profonde problematiche finanziarie…questa crisi sta violando la dignità delle persone e alcune di queste…soffocate da un becero meccanismo finanziario hanno deciso di togliersi la vita in un “attimo” di profonda amarezza.
Senza voler creare false aspettative e senza cadere nella mala informazione vogliamo aprire uno spiraglio alla speranza con lo sportello “LEGGE 3 | SOVRAINDEBITAMENTO”: la legge salva-suicidi, sconosciuta alla stragrande maggioranza degli italiani, concede ai privati (artigiani, agricoltori, commercianti, ecc.) in situazione di effettiva difficoltà economica, che quindi non sono in grado di ripagare i propri debiti nei confronti sia di Equitalia che delle banche, la possibilità di rivolgersi al Tribunale per ridefinire le posizioni debitorie.

Artigiani, agricoltori, commercianti… ma anche dipendenti pubblici e privati… contattateci se ritenete di voler uscire da una situazione debitoria soffocante.

RESTITUITI 10MILA EURO

Elda (ndf) è un’infermiera. Circa vent’anni fa, con una figlia allora piccola, si è separata dal marito che non ha mai versato un solo assegno di mantenimento. Ora la figlia ha finito di studiare ma per poterLe permettere una carriera si studio Elda ha rinegoziato, per ben otto volte, finanziamenti estinguibili mediate cessione del quinto e delegazioni di pagamento. Elda si è rivolta alla nostra associazione oramai “sfibrata” – e profondamente demotivata - per far valutare le operazioni di credito ed ora, dopo le contestazioni e le procedure civili arrivano per Lei le prime soddisfazioni, a suon di titoli bancari… ed ecco la restituzione dei primi 10mila euro che la finanziaria ha omesso di restituire nel corso del tempoElda (ndf) è un’infermiera. Circa vent’anni fa, con una figlia allora piccola, si è separata dal marito che non ha mai versato un solo assegno di mantenimento. Ora la figlia ha finito di studiare ma per poterLe permettere una carriera si studio Elda ha rinegoziato, per ben otto volte, finanziamenti estinguibili mediate cessione del quinto e delegazioni di pagamento. Elda si è rivolta alla nostra associazione oramai “sfibrata” – e profondamente demotivata - per far valutare le operazioni di credito ed ora, dopo le contestazioni e le procedure civili arrivano per Lei le prime soddisfazioni, a suon di titoli bancari… ed ecco la restituzione dei primi 10mila euro che la finanziaria ha omesso di restituire nel corso del tempo

mercoledì 27 gennaio 2016

PS9916-PS9919-PS9923 - Sanzione di oltre due milioni ad Acea Ato 2, Gori, CITL e Publiservizi per pratiche commerciali scorrette nella fornitura dell’acqua

COMUNICATO STAMPA
acqua4
SANZIONE DI OLTRE DUE MILIONI
AD ACEA ATO 2, GORI, CITL E PUBLISERVIZI
PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
NELLA FORNITURA DELL’ACQUA

Con una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro, l’Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla AEEGSI, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Agcm.
In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In particolare, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell’utenza.
A giudizio dell’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio.
Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.
Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del cosiddetto “minimo impegnato” – che ha comportato una significativa modifica della precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro ammontare.
Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni accertati, l’Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni:
  • ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda, riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il miglioramento del servizio;
  • a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di miglioramento del servizio;
  • a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.
Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all’Agcm le modifiche apportate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.
Roma, 25 gennaio 2016
(fonte: www.agcm.it)

lunedì 18 gennaio 2016

SANZIONATE DUE INTESE IN VENETO TRA SETTE SOCIETÀ PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PER CIRCA TRE MILIONI

Sanzioni per circa 3 milioni di euro complessivi sono state irrogate dall’Antitrust a sette società produttrici di calcestruzzo che operano in Veneto per aver attuato due intese per fissare i prezzi e spartirsi la clientela. Si tratta di General Beton Triveneta, SuperBeton, Mosole, Jesolo Calcestruzzi, Ilsa Pacifici Remo, F.lli De Pra e F.lli Romor, oltre alla loro società di consulenza Intermodale. Un’intesa è stata realizzata da 5 delle suddette società tra il 2010 e il 2013 nella provincia di Belluno; l’altra intesa ha avuto luogo nel 2013-2014 con il coordinamento di tre produttori nella provincia di Venezia, area mare, comprensiva dei comuni di Caorle, Jesolo e San Donà di Piave. In entrambi i casi, le intese sono state realizzate per il tramite della società di consulenza Intermodale. Il procedimento ha avuto origine dalle informazioni acquisite in una precedente istruttoria chiusa il 25 marzo 2015.
Le due intese erano finalizzate, in particolare, alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita nei due mercati geografici del Veneto sopra indicati. In entrambi i casi, il coordinamento serviva al mantenimento della clientela storica di ogni concorrente in un periodo caratterizzato già dal 2008 da una contrazione significativa della domanda e da una maggiore concorrenza tra i produttori. Le concertazioni hanno interessato i principali operatori delle aree geografiche coinvolte, rappresentativi della quasi totalità del mercato per quanto riguarda l’area di Venezia mare e di circa il 50% per quella di Belluno.
Il meccanismo delle due intese, analogamente a quanto accertato nel procedimento precedente, includeva lo scambio di informazioni sulle quote storiche (pre-crisi) e informative di cantieri aperti o in apertura. Questi elementi venivano raccolti da Intermodale ed elaborati in tabulati riepilogativi, poi distribuiti e discussi nel corso di riunioni regolari, di norma settimanali, diverse per le due intese, includendo spesso anche il prezzo di riferimento della fornitura.
testo del provvedimento "http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/I780.pdf/download.html"
fonte: www.agcom.it