mercoledì 20 settembre 2017

Ryanair, ecco come ottenere i rimborsi per i voli cancellati

Continua a far discutere il caso Ryanair. 
La compagnia irlandese, regina del low cost, lascerà a terra 400mila passeggeri da qui alla fine di ottobre. Il ministro dei Trasporti del Rio ha parlato di «situazione grave», la vicenda ha ancora contorni poco chiari e riguarda anche l'Italia, dove saranno soppressi 702 voli. E tra i viaggiatori risuona una domanda ricorrente: come ottenere il rimborso?

Cosa dice Ryanair

Risultati immagini per ryanair voli cancellatiLa compagnia ha annunciato che rimborserà tutti i passeggeri coinvolti, con la somma completa sborsata al momento dell'acquisto, o con la sostituzione del viaggio. Una dichiarazione promettente, che però al momento sta rimanendo tale. Non a caso la Comunità Europea ha già richiamato all'ordine l'amministratore delegato O'Leary: «Ryanair deve rispettare le regole».

Cosa dice la legge
Le regole comunitarie prevedono, oltre al rimborso, anche il pagamento di vitto e alloggio per tutte le persone costrette ad aspettare il successivo. Ci sono tre fasce chilometriche in base alle quali vengono stabiliti altrettanti scaglioni di rimborso:
250 euro entro i 1500 chilometri di viaggio
400 euro per voli Ue tra i 1500 e i 3500 chilometri
600 euro per tutti gli altri voli


Ma nelle condizioni di viaggio di Ryanair ci sono anche delle scappatoie, che la compagnia adesso potrà sfruttare anche a suo vantaggio. Ci sono infatti dei casi in cui il rimborso non è dovuto: ad esempio quando la compagnia cancella il volo con 2 settimane di anticipo. Questo significa che in teoria la società potrebbe appellarsi a questa regola per gli aerei di cui ha annunciato in anticipo la cancellazione. 

Niente rimborso anche nel caso di cancellazione comunicata con 1 settimana di anticipo, se la compagnia offre un volo alternativo, che arrivi non oltre 4 ore dopo rispetto all’arrivo previsto di quello cancellato. Non si avranno soldi indietro anche in caso di soppressione con meno di una settimana di anticipo, qualora la Compagnia Aerea offra un'alternativa, che arrivi non oltre 2 ore dopo rispetto all'altro.

Come richiedere il rimborso, in pratica
Una volta ricevuta la mail di cancellazione volo da Ryanair, si hanno due alternative: indennizzo o sostituzione. In entrambi i casi basta compilare una scheda sul sito della Compagnia Aerea. L'importante è tenere sotto controllo la lista pubblicata dal vettore irlandese, e la casella di posta.

(tratto da IL GAZZETTINO - articolo a firma di Luis Cortona del 19/09/2017)

mercoledì 6 settembre 2017

DIAMANTI DA INVESTIMENTO: INDAGINE PER TRUFFA AI CLIENTI

Risultati immagini per immagini diamantiLa procura di Milano ha avviato le indagini nei confronti delle aziende che commercializzano Diamanti da Investimento, e in particolare, nei confronti di Diamond Private Investment (Dpi) e di Intermarket Diamond Business, nonché delle coinvolte Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e Popolare di Bari. Secondo  gli inquirenti i venditori hanno utilizzato gli istituti per piazzare diamanti a prezzi fuori mercato, presentando l'operazione come investimento in beni rifugio privo di rischio. In realtà il rischio è altissimo perchè è quasi impossibile rivendere le pietre se non affidandosi allo stesso intermediario pagando una commissione.

La notizia riporta il sito “ilfattoquotidiano.it”  e altri quotidiani online che, è di presunta truffa ai clienti, a cui sarebbero sono stati venduti diamanti per centinaia di milioni di euro a prezzi gonfiati.”

Nell’ambito dell’inchiesta, la guardia di finanza nei giorni scorsi avrebbe già acquisito documenti negli uffici delle banche, oltre a documenti e file dai computer.

Oggi ilfattoquotidiano.it e altri quotidiani online ricordano come della vicenda si era occupata la trasmissione Report, raccontando come i principali promoter di diamanti avessero utilizzato valutazioni gonfiate per vendere i diamanti a prezzi fuori mercato ai clienti delle banche partner, proponendoli come un investimento sicuro e un bene rifugio.

La Consob e l’Autorità garante della concorrenza ha avviato da febbraio approfondimenti per indagare sulla correttezza delle modalità di vendita dei diamanti tramite banche, e soprattutto ponendo attenzione ai prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente molto superiori al loro valore di mercato.

Le associazioni consumatori e il nostro sito da tempo hanno allertato il pubblico sui rischi e i possibili abusi della vendita di diamanti tramite banca, osservando come molti clienti rischiano di perdere gran parte degli investimenti effettuati.

Attualmente IDB ha comunicato  attraverso il proprio sito la sospensione delle attività di "ricollocamento" per una non meglio precisata esigenza di "riorganizzazione",  che somiglia molto ad un tentativo di procrastinare le legittime rivendicazioni dei clienti.   

I soci AECI e i clienti delle banche che ritengono di essere rimasti vittime del sistema di vendita dei diamanti tramite banca, possono contattare l'assistenza legale presso la nostra sede per ogni informazione sugli interventi in corso.

Il nostro Ufficio Legale ha avviato le opportune azioni legali nei confronti sia delle compagnie che delle banche, in difesa dei soci che sono stati convinti ad effettuare tale tipo di “investimenti”. Obiettivo delle azioni è di  richiedere, anche in via giudiziaria, l’immediata restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni.   L'associazione opera in collaborazione con il Centro Analisi Gemmologiche di Messina,  i cui esperti si incaricano di esaminare le caratteristiche dei diamanti con apposita perizia, e di  effettuare una stima del valore effettivo di mercato.
Link e documenti:


Se hai acquistato diamanti tramite banca probabilmente sei vittima di un raggiro.  L'Ufficio Legale di AECI in collaborazione con Il Centro Analisi Gemmologiche di Messina assiste i soci nelle controversie per la restituzione dell'investimento e il risarcimento dei danni.

Contattaci per descrivere il tuo caso

lunedì 15 maggio 2017

Trento, il Comune mette in vendita 109 bici ritrovate

Il Comune di Trento mette in vendita 109 biciclette rinvenute e divenute di proprietà comunale.
La gara per l’acquisto delle bici è in programma il 31 maggio, alle 11 alle 13.45, nella tensostruttura  adiacente alle ex scuole Pasi, via Conci: i mezzi saranno venduti singolarmente al  migliore offerente.
Si tratta di  biciclette depositate in qualità di oggetti rinvenuti e mai reclamati dal legittimo proprietario, divenute quindi di proprietà comunale.
«Le biciclette - spiega il Comune - verranno vendute  con  la clausola del “visto e piaciuto”.
I mezzi verranno pertanto venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione.
Le descrizioni riportate nell’elenco dei beni sono meramente indicative: l’esatta tipologia, materiali e misure dei beni andranno eventualmente verificati nel corso del sopralluogo. Trattandosi di biciclette rinvenute molte presentano difetti  e possono essere prive di parti e non essere, allo stato attuale, funzionanti.
L’amministrazione comunale quindi non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento di tutti i mezzi in vendita e pertanto è esonerata dalla responsabilità dell’uso futuro che ne faranno gli eventuali aggiudicatari.
In qualsiasi momento il banditore potrà decidere di porre in vendita solo alcune delle biciclette indicate nell’elenco, di interrompere, sospendere o rinviare la gara.
Le offerte in aumento sul prezzo base di ciascun lotto non potranno essere inferiori ad euro 5.
Il banditore potrà comunque stabilire, a sua discrezione, per ciascun lotto, nel corso dello svolgimento della gara, rialzi minimi superiori. In ogni caso i rialzi dovranno essere arrotondati all’euro.
Ciascun acquirente potrà aggiudicarsi al massimo cinque lotti.
Alla gara informale possono partecipare solo maggiorenni muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
Con l’aggiudicazione l’aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene ed all’immediato ritiro dello stesso. Il trasporto è a carico dell’aggiudicatario.
Ad aggiudicazione avvenuta l’acquirente dovrà immediatamente versare la somma esclusivamente in contanti  alla cassa del Servizio beni comuni e gestione acquisti - ufficio economato attiva durante lo svolgimento della gara informale (importo massimo di 3.000,00 euro oltre il quale il pagamento dovrà essere effettuato con assegno circolare) e ritirare immediatamente le biciclette.
In ogni caso, le biciclette dovranno essere ritirate entro la fine della gara e comunque non oltre le ore 18.
Il Comune  non risponderà dei beni acquistati e non prelevati».


(fonte: http://www.ladige.it/news/cronaca/2017/05/15/trento-comune-mette-vendita-109-bici-ritrovate)

venerdì 10 febbraio 2017

PROMOZIONI SCORRETTE, SANZIONI A SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA PER OLTRE TRE MILIONI DI EURO

Il 25 gennaio 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un procedimento - avviato anche su istanza delle associazioni di consumatori Federconsumatori Palermo e Unione Nazionale Consumatori - sulle modalità di pubblicizzazione e gestione delle numerose manifestazioni promozionali caratterizzate dalla promessa della attribuzione di prodotti e/o rimborsi sul prezzo nel caso di acquisto dei beni pubblicizzati.
L’Autorità ha individuato una prima pratica commerciale ingannevole ed aggressiva ritenendo, da un lato, che i messaggi pubblicitari presentavano gravi carenze informative sulla natura della promozione, sulle condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere il premio/vantaggio promesso, e dall’altro, che le modalità di partecipazione fossero particolarmente gravose. 
Con riferimento al primo profilo di ingannevolezza, nei messaggi promozionali non risultava evidente che, l’ottenimento del premio o del rimborso/sconto promesso  non era immediatamente collegato all’acquisto del prodotto, come indicato nelle pubblicità, ma poteva essere ottenuto solo in un secondo momento, seguendo  la procedura prevista per l’operazione a premio, di cui il consumatore veniva pienamente a conoscenza solo dopo avere acquistato il prodotto e dopo aver letto i termini e le condizioni integrali del Regolamento della manifestazione a premio.
Con riguardo al secondo profilo di aggressività, le procedure adottate erano tali da ostacolare i consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del premio/vantaggio promesso, in quanto erano imposti una serie di adempimenti, talvolta ripetitivi, da effettuare entro un breve termine, cui si aggiungeva, in alcuni casi, la reiterata richiesta di produrre ulteriore documentazione (dichiarazioni del venditore, scontrini ed etichette IMEI da produrre in originale); inoltre, in assenza di una connessione a internet (o di strumenti adeguati, quali smartphone o personal computer) e/o di un livello di alfabetizzazione informatica sufficiente, il cliente poteva non essere in grado di adempiere a tutti i passaggi previsti.
L’Autorità ha inoltre accertato una seconda pratica commerciale aggressiva, collegata alla raccolta dei dati personali dei propri clienti per finalità di marketing adottata da Samsung fino al 15 agosto 2016.
In particolare, una volta proceduto all’acquisto di un prodotto oggetto di promozione, Samsung richiedeva, come condizione obbligatoria per partecipare alla promozione, la registrazione alla piattaforma Samsung People e il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali anche per finalità di marketing.
Non era, infatti, sufficiente informare il consumatore, solo in quel momento, che i dati personali sarebbero stati utilizzati allo scopo di effettuare campagne di marketing dedicate, in quanto il consumatore, che aveva acquistato il prodotto in promozione nella prospettiva di ottenere un premio/rimborso/regalo, non poteva a quel punto esimersi dal fornire una serie di dati personali che esulavano dalla manifestazione a premio e dal consentire il trattamento degli stessi anche per finalità di marketing.
Considerato che le misure correttive adottate nel corso del procedimento, incidono notevolmente sulle modalità di partecipazione alle manifestazioni a premio e che Samsung ha interrotto spontaneamente la seconda pratica contestata, l’Autorità ha diminuito l’importo della sanzione amministrativa irrogata per la prima pratica a € 2.125.000 (duemilionicentoventicinquemila euro) e l’importo della sanzione amministrativa irrogata per la seconda pratica a € 975.000 (novecentosettantacinquemila euro).
Roma, 10 febbraio 2017
(http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10207_chiusura.pdf/download.html)

giovedì 15 dicembre 2016

BOLLO AUTO PIU’ CARO SE PAGATO CON CARTA DI CREDITO 3 MILIONI DI MULTA AD ACI

Risultati immagini per immagini aciSanzione da tre milioni di euro per l’Aci per non aver rispettato il Codice del Consumo che sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti dell’Automobile Club d’Italia e della società da questo controllata Aci Informatica S.p.A., applicando l’articolo 62 del Codice del Consumo all’esito del procedimento è stato accertato che l’Automobile Club d’Italia e Aci Informatica S.p.A. applicano una commissione aggiuntiva ai consumatori che pagano la tassa automobilistica con carta di credito o bancomat. Tale commissione, pertanto, si somma all’importo fisso di 1,87 euro che remunera il costo del servizio di riscossione del bollo.  In particolare, il servizio di pagamento online del bollo auto sul sito di ACI www.aci.it (c.d. Bollonet) prevede una maggiorazione del 1,2% sulla somma pagata per l’utilizzo della carta di credito. Per il pagamento con bancomat presso le delegazioni ACI dislocate sul territorio, invece, è dovuta una commissione in misura fissa pari a 0,20 euro.
Prima della conclusione del procedimento, le parti coinvolte nell’istruttoria hanno ridotto la commissione richiesta per il pagamento del bollo con carta di credito sul sito www.aci.it ad un corrispettivo in cifra fissa pari a 0,75 euro. L’Autorità, tuttavia, non ha considerato cessata la condotta contestata in quanto ai sensi dell’articolo 62 del Codice del Consumo rileva l’applicazione in sé di detto sovrapprezzo a prescindere dall’entità dello stesso.
Per la violazione del citato articolo 62 è stata irrogata all’Automobile Club d’Italia e ad Aci Informatica S.p.A., in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2,8 milioni di euro. L’antitrust, inoltre, ha irrogato alle Parti una sanzione di 200 mila euro in relazione alle modalità ingannevoli con le quali - sul sito www.aci.it - sono state fornite informazioni circa il servizio Bollonet.

mercoledì 14 dicembre 2016

VENDITE A DOMICILIO....OCCHIO A NON FIRMARE IL CONTRATTO

La Sig.ra Maria (NDF) è stata contattata nel corso delle ultime settimane dall'agente di una società che decanta imperdibili promozioni e buoni sconto spendibili nei prossimi tre anni in un circuito societario.

In un momento di palese difficoltà economica, come quello in cui stiamo vivendo, ogni famiglia cerca di ridurre all'osso le spese e poi la Sig.ra Maria ha pensato che con questa allettante promozione potrebbe aiutare Sua nipote che è giovane, non riesce a trovare lavoro, deve pagare il mutuo e deve finire di arredarsi la camera della Sua prima pronipote.
Così la nostra Sig.ra Maria, animata dai migliori propositi, accetta di accogliere in casa Sua questo agente il quale Le spiega, con modi gentili e raffinati, che entrando in questo circuito commerciale è possibile attivare dei buoni sconto spendibili in qualsiasi tipo di prodotto per la casa nell'arco del trienno successivo.

Quest'agente chiede a Maria di apporre la propria firma, alle volte in più punti, su un semplice modulo colorato spiegando che si tratta di una sorta di adesione all'iniziativa promozionale e con tale firma Maria non solamente entra nel mondo dei fortunati possessori di buoni sconto, ma altresì potrà ricevere direttamente a casa Sua e dalle dirette mani di un agente esperto il catalogo dei prodotti.
Negli attimi concitati della sottoscrizione non c'è il tempo di leggere integralmente il documento.

Maria si sofferma alle prime righe ma il baldanzoso agente si propone di farLe un riassunto palesando la cortesia di evitare alla donna la lettura di un testo scritto in caratteri tanto microscopici.

Maria firma! E' animata dalla volontà di dare una mano a Sua nipote e, del resto, quel giovanotto tanto gentile che ha di fronte non le sembra nè uno sprovveduto nè un truffatore. Accetta il documento firmato e, senza nemmeno leggerlo lo conserva nel cassetto della credenza della cucina.
Un paio di settimane dopo suonano alla Sua porta di agenti... "E' arrivato il catalogo" pensa Maria.
In realtà con il catalogo Maria apprende che il famigerato modulo colorato non era l'adesione bensì un vero e proprio contratto di vendita di prodotti da catalogo. E scopre anche che il contratto prevedere un importo minino di spesa.

Maria entra nel panico, prova a sincerarsi con quegli agenti che cercano di pretendere la firma su un ordine con modi prepotenti e fastidiosamente arroganti.

Purtroppo in queste ultime settimane più persone si sono rivolte alla nostra Associazione raccontandoci le loro esperienze che abbiamo cercato di accomunare in questo racconto.
A tutti vogliamo dire che la nostra FIRMA deve essere trattata come una cosa sacra, una cosa di cui essere molto gelosi e che non deve essere apposta con troppa facilità.
Risultati immagini per vendite a domicilioPoi vogliamo rassicurare quanti hanno da poco vissuto una simile esperienza... è possibile chiedere l'annullamento del contratto basta esercitare il diritto di ripensamento nel modo corretto.
Consigliamo a tutti di segnalare l'accaduto al più vicino comando delle forze dell'ordine e, per quanti avessero bisogno, la nostra Associazione rimane a Vostra disposizione presso l'ufficio di Feltre (BL) al civico 1b di via Negrelli.
Contattarci ai nostri recapiti (tel|fax 0439300030 - mobile 3477421260 - mail feltre@euroconsumatori.eu) per fissare un appuntamento.

giovedì 3 novembre 2016

ISTRUTTORIA ANTITRUST SU VENETO BANCA PER ABBINAMENTO DI FINANZIAMENTI E TITOLI

ISTRUTTORIA ANTITRUST
SU VENETO BANCA PER ABBINAMENTO
DI FINANZIAMENTI E TITOLI 
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per una presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Veneto Banca.
Risultati immagini per veneto bancaLa Banca avrebbe nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti (mutui, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni.
In particolare, nel caso dei “Mutui Soci”, che prevedono condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinari, al fine di ottenere gli stessi i consumatori non soci sarebbero stati condizionati a: i) acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca, necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di mutuo in questione riservati ai soci e ii) non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate.
Questa condotta potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento. L’indebito condizionamento connesso alla prospettazione di poter ottenere il finanziamento solo sottoscrivendo titoli appare infatti qualificabile come comportamento idoneo a fare assumere una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti preso e ciò a prescindere dal tipo di informazione resa sulle caratteristiche e sul grado di rischiosità del titolo abbinato.
Per accertare queste condotte, nella giornata di oggi i funzionari dell’Agcm hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi della Banca, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Roma, 3 novembre 2016
fonte: www.agcom.it