Tanti i casi e le segnalazioni di piccoli risparmiatori hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi presso Poste Italiane. Tuttavia il risparmiatore, alcune volte, si è visto pagare un valore del buono inferiore rispetto all’ammontare come calcolato in base alle condizioni descritte sul buono di cui era in possesso. O, addirittura, si è visto recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste ha chiesto l’indebito percepito dall’ignaro risparmiatore, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.
Dunque la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, afferma che l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.
La sentenza specifica che tale normativa, abrogata dall’art. 3 c. 7 del d. lgs. 284/99, è valida solo per i buoni fruttiferi già giunti a scadenza. Tuttavia, da tale sentenza della Cassazione, si evince un principio di carattere generale , cioè, la preminenza delle condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Ciò non vale nel caso di intervento di decreto ministeriale intervenuto successivamente all’emissione dei buoni fruttiferi, in quanto il d.P.R. 156/73 (Codice postale), come modificato dal d.l. 460/74, prevedeva che i tassi di interesse dei buoni fruttiferi potessero essere modificati da decreti ministeriali emessi successivamente alla data di emissione.
Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e abbiate ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, o nel caso in cui siate in procinto di riscuotere e vi troviate di fronte a spiacevoli sorprese, potete rivolgervi allo sportello A.E.C.I. di FELTRE per la giusta assistenza e consulenza.
Nessun commento:
Posta un commento