lunedì 4 febbraio 2013

Il rumore del vicino: regole di silenzio e di educazione nel condominio

Rumori molesti nel condominio: un problema vecchio quanto la casa, che spesso fa scattare procedimenti penali per il reato di “disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone”. Ecco quindi una serie di regole pratiche per sapere come comportarsi quando il vicino di casa è maleducato.
Animali
Alcuni rumori possono dar luogo al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo a prescindere dalle intenzioni del condomino. È per esempio il caso della sirena antifurto di un’auto quando rimanga in funzione per un periodo di tempo e con un’intensità tale da superare la normale tollerabilità [1]; o il caso dei richiami di un merlo indiano esposto su una finestra [2]; o ancora dei guaiti prolungati di un cane.
In tutti questi casi, il superamento della normale tollerabilità viene verificato da una perizia fonografica.
Ovviamente la responsabilità penale non può che ricadere sul proprietario o sul detentore dell’animale (a prescindere se sia o meno il proprietario o l’inquilino dell’immobile).
È bene comunque ricordare che la recente riforma del condominio ha vietato ai regolamenti condominiali di impedire la detenzione di animali in casa.
Auto, scarpe, bambini
Anche lasciare il motore acceso dell’auto, nelle ore notturne e per lungo tempo [3] può far scattare il reato in questione.
E quanto ai bambini piccoli? Si può denunciare il vicino per disturbo del riposo se i suoi figli giochino a palla o rovescino sedie? Si, ma solo se l’intensità dei rumori è tale da disturbare le persone [4], accertamento che va condotto, anche in questo caso, con una perizia fonometrica.
Circa i rumori provocati dalle suole di scarpe rigide sul pavimento (per es., tacchi a spillo, zoccoli, ecc.), anche in questo caso, se superano la soglia della normale tollerabilità (da accertarsi caso per caso), si può avere il reato di disturbo della quiete.
È responsabile anche chi usa in modo improprio il clacson dell’auto, quando lo faccia ripetutamente nelle ore notturne: e ciò vale anche nel caso di sfilate di automobili per il passaggio dei tifosi [5].
Dispositivi e strumenti musicali
In teoria – ma salvo perizia fonometrica – anche un condizionatore d’aria (soprattutto se mal funzionante) può dar luogo al reato di disturbo del riposo [6].
L’uso di radio e televisore, fatto in modo da abusare dei rumori e dei suoni che emettono, può configurare il reato in questione [7].
Anche il suono di uno strumento musicale, come nel caso di un pianoforte, per quanto dolce e armonioso che possa essere, in determinate ore e condizioni può essere causa di disturbo se udibile da più persone [8].
Nel caso del condomino che sposti violentemente i mobili all’interno della propria abitazione, la tollerabilità (o meno) del disturbo va valutata in base al momento in cui avviene l’attività: per esempio, è lecito il trasloco negli orari consentiti, mentre non lo è lo spostamento dell’arredo da una stanza all’altra nelle ore notturne pur senza obiettive ragioni di urgenza.
Interessante il caso deciso dalla Cassazione relativo a una discoteca [9]: il reato scatta in caso di abuso di strumenti sonori attraverso la diffusione della musica all’esterno del locale, a mezzo di altoparlanti ubicati in luogo sopraelevato, tale da favorire il propagarsi delle emissioni sonore.
Condizioni
Attenzione: il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo si configura quando il rumore arrechi pregiudizio non a una o a specifiche persone, bensì a un numero rilevante e indeterminato di persone (anche se poi a lamentarsi è una soltanto) [10]. Nel primo caso, l’illecito rimane solo civile. La questione può sembrare paradossale: infatti, nel caso di un palazzo disabitato durante le vacanze estive, se il rumore arreca molestie all’unico condomino rimasto in città, quest’ultimo non potrà mai invocare la tutela penale.
Se il condomino rumoroso è locatario, a rispondere del reato non è il proprietario, ma appunto l’inquilino: ciò in quanto la responsabilità penale è personale.


[1] Pret. Vallo della Lucania, sent. n. 2.07.1985.
[2] Cass. sent. 30.04.1993.
[3] Pret. Brunico, sent. del 14.03.1989.
[4] Cass. sent. 19.10.1993.
[5] Cass. 21.01.1997.
[6] Pret. Civitavecchia, sent. 9.03.1973.
[7] Cass. 10.09.1976.
[8] Cass. 7.12.1979.
[9] Cass. sent. 23.04.1998
[10] Cass. 16.01.1995.

www.laleggepertutti.it

Mutui per giovani coppie in cerca di casa: il fondo “Diritto al Futuro”

La Presidenza del Consiglio ha reso note, già da diversi mesi, le linee guida per poter usufruire del fondo “Diritto al Futuro”: il fondo [1] consente alle coppie under 35, con reddito sufficiente, seppur precario, di ottenere dalle banche un mutuo per la prima casa, anche senza disporre delle garanzie normalmente richiesti dagli istituti di credito.
Il 50% della quota capitale del mutuo verrà garantita dallo Stato.
Le banche potranno garantirsi soltanto con una ipoteca sull’immobile per il quale concedono il mutuo, ma non potranno richiedere ulteriori garanzie né ai mutuatari, né ad altri soggetti fideiussori.
Accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti aticipi
Il fondo ammonta a 50 milioni di euro. Per potervi accedere bisogna possedere tutti i seguenti requisiti:
1) giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
2) età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
3) reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
4) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Tipologia di immobili
Il mutuo può essere richiesto a condizione che l’immobile che si intende acquistare possegga le seguenti caratteristiche:
1) deve essere adibito ad abitazione principale;
2) non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
3) non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Caratteristiche del mutuo
Il mutuo che verrà concesso dallo banca sarà
- mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale;
- di ammontare non superiore a 200.000 euro;
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
[1] Previsto dal DM 256 del 17.12.2010, in vigore dal 18.02.2011.
 

Il pannello fotovoltaico sul tetto è legittimo anche col vincolo paesaggistico

Segno della crisi energetica e del ricorso alle energie rinnovabili: anche secondo la giurisprudenza, i pannelli fotovoltaici sono ormai diventati elementi architettonici delle nostre città e spesso di impatto insignificante; pertanto non confliggono con l’eventuale vincolo paesaggistico cui sia sottoposto l’immobile su cui il pannello va montato.
Il Tar Veneto [1] ha così “condonato” il pannello fotovoltaico apposto sul tetto di una villetta unifamiliare in un ridente paesino di montagna, a pochi passi da un castello.
Evitiamo ipocrisie, sostengono i giudici: ormai il ricorso all’energia solare riduce l’inquinamento e le bollette della luce, oltre ad essere incentivata da leggi regionali e statali.
Bisogna aver unicamente cura di evitare che il pannello “trasformi” il contesto circostante e quindi non alteri la destinazione della zona.
[1] Tar Veneto, sent. 48/2012.

(WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

Cosmetici: divieto di sperimentazioni sugli animali, nuove etichette, nuovi simboli

La normativa sui prodotti di bellezza subisce sostanziali cambiamenti:
- dall’11 marzo 2013 scatta il divieto di vendere o importare prodotti o ingredienti cosmetici testati sugli animali;
- dall’11 luglio 2013, saranno obbligatorie nuove etichette, complete di ogni informazione [1] e facilmente comprensibili.

Lo ha stabilito la Comunità Europea [2], che ha altresì vietato la sperimentazione sugli animali dei cosmetici, dei singoli ingredienti e delle combinazioni di ingredienti che li compongono [3].

A partire dall’11 luglio, inoltre:
- la presenza di nano materiali (ingredienti di dimensioni inferiori a 100 nm), usati in pigmenti, emulsioni e prodotti solari, dovrà essere chiaramente indicata in etichetta, sotto la dicitura “nano”;
- la durata minima dei prodotti sarà contraddistinta dal simbolo della clessidra;
- sarà obbligatoria la tracciabilità della filiera produttiva e distributiva [4]: dovranno essere indicati, cioè, tutti i passaggi della catena che conduce il prodotto dalla creazione della materia prima allo scaffale del negozio;
- le pubblicità dei cosmetici dovranno rispondere a sei criteri fondamentali: conformità alla legge, prove di supporto, veridicità, onestà, equità, scelta informata.

In pratica

Da quest’anno in poi i prodotti cosmetici presenti nel territorio dell’Unione Europea avranno etichette più complete e non saranno più testati sugli animali.

[1] Tali informazioni dovranno riguardare:
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;
- il paese di origine dei prodotti importati;il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
- la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
- le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
- l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.
[2] Regolamento CE 2009/1223.
[3] L’unica deroga, fino all’11 marzo 2013, riguarda i test condotti per verificare la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica dei prodotti.
[4] Come già accade nel settore alimentare e farmaceutico.

(WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT - ARTICOLO DI TEMISTOCLE MARASCO)

I genitori rispondono del reato del figlio minore non educato a dovere

Le colpe dei padri – dice Geremia nella Bibbia – ricadono sui figli. Ma talvolta anche quelle dei figli ricadono sui padri. I genitori sono infatti responsabili delle azioni commesse dal figlio minore d’età. L’unico modo, per questi, di evitare una condanna a risarcire i danni provocati dalle malefatte del minorenne, è di provare, davanti al giudice, di non aver potuto impedire il fatto (art 2048 CC).

Un’applicazione di tale principio, per esempio, l’ha fornita il Tribunale di Genova, in una sentenza dello scorso 21 gennaio. Il magistrato ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che aveva accoltellato un coetaneo per futili motivi.

Onde dimostrare di aver fatto di tutto per “impedire il fatto” (pur trattandosi di un evento, quello di una coltellata, in sé imprevedibile e inevitabile), i genitori dovevano provare – secondo l’interpretazione del Tribunale – di aver dato al ragazzo una educazione consona e matura. E questo, si legge in sentenza, non è avvenuto.

La mancanza di educazione potrebbe, per esempio, desumersi:
- dalle modalità con cui è avvento l’illecito: modalità che, nel caso di specie, hanno dimostrato l’incapacità del reo di rapportarsi ad altre persone;
- da una perizia sul minore disposta dal giudice: anche su questo versante,il giovane presentava una grave immaturità sul piano cognitivo e affettivo. Il perito ha infatti ricondotto le lacune formative alla provenienza da una famiglia “morbosamente chiusa” in sé stessa.
 

sabato 2 febbraio 2013

Fermo amministrativo: nullo senza notifica della cartella esattoriale. Condannata Equitalia

Ancora una sentenza a favore del cittadino in materia di fermo amministrativo dell’auto: la Cassazione ha ribadito che sono illegittime le “ganasce fiscali”, sul mezzo del contribuente, se a quest’ultimo non è stata prima notificata la cartella di pagamento [1].

Se manca tale adempimento o, comunque, l’Ente di riscossione non ne dà prova nella causa di ricorso promossa dal contribuente, decade il diritto alla riscossione.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha così condannato Equitalia, salvando il cittadino e “liberando” il mezzo di quest’ultimo dal fermo amministrativo.

[1] Cass. sent. n. 18380 del 26.10.2012.





CORTE DI CASSAZIONE
Sent. n 18380 del 26 ottobre 2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello di Equitalia Esatri e dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 191/03/2006 della CTP di Varese che aveva accolto il ricorso del contribuente B.M. – ed ha così annullato il provvedimento di fermo di beni mobili registrati (notificato il 4.7.2006) adottato in relazione al mancato adempimento di numerose cartelle esattoriali, provvedimento impugnato sulla scorta dell’assunto che dette cartelle non erano mai state notificate e che perciò faceva difetto il titolo impositivo, essendosi prescritta la pretesa tributaria.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che – premessa la legittimazione passiva anche dell’Agenzia delle Entrate – il difetto di prova in ordine l’avvenuta notifica delle menzionate cartelle esattoriali aveva determinato la decadenza dell’Amministrazione dal diritto di riscuotere l’imposta, con incisione della stessa pretesa tributaria.

Equitalia ESATRI ha interposto ricorso per cassazione affidato unico motivo.

La parte contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il motivo di censura proposto dalla ricorrente (con rubrica informata alla tipologia sia del vizio di diritto che del vizio di motivazione, ma sostanzialmente incardinato solo sul primo aspetto) appare inammissibile.

Esso contravviene al principio che questa Corte ha costantemente affermato secondo cui il vizio di violazione di legge non può essere identificato dalla mera enunciazione delle norme che si reclamano violate, ma deve consistere nella chiara identificazione della regula iuris che si assume erroneamente interpretata ed applicata (Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002), laddove nel motivo di impugnazione non si chiarisce debitamente quale specifico principio normativo consenta di ritenere legittimamente adottato un provvedimento di natura cautelare (quale il termo amministrativo), in difetto del corretto espletamento della procedura esecutiva a garanzia della quale esso è adottato.

Contravviene inoltre al principio secondo cui le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’impugnante e dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico. Ed è appena il caso di sottolineare che, se ciò non avviene, la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità.

Nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l’omessa dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle implica l’accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di provvedimenti di genere cautelare.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 settembre 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa che non induce a correzioni o integrazioni di quanto esposto nella relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, (dando atto che la parte contro ricorrente si chiama Z. O.G. e non B.M. come – per lapsus calami – è detto nella relazione) condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.
 

Equitalia non può aggredire il fondo patrimoniale se la dichiarazione redditi è congiunta


Il fondo non è pignorabile
Come noto, il fondo patrimoniale può essere aggredito solo da coloro che sono creditori di quelle obbligazioni contratte per esigenze di sostentamento della famiglia. In tutti gli altri casi, invece, il fondo non è aggredibile.

Il caso
In un recente caso, Equitalia aveva inviato una cartella di pagamento nei confronti del coniuge di un contribuente che non aveva pagato un debito Irpef. Tale coniuge risultava, infatti, obbligato solidale in quanto aveva presentato una dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
In forza di tale debito, poi, Equitalia aveva iscritto ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, sostenendo che si tratta di debiti contratti per esigenze familiari.

La decisione
Il tribunale di Ferrara, chiamato a decidere sul caso, dopo aver dato ragione al contribuente, ha chiarito un importante principio [1]. Il solo fatto di aver presentato una dichiarazione dei redditi congiunta non consente di ritenere il debito tributario come contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Il debito, al contrario, deriva solo in virtù del rapporto di coniugio tra il debitore principale e l’obbligato in solido.
Quindi, il debito in questione deve essere considerato estraneo alle esigenze della famiglia e non può comportare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili inseriti nel fondo.

In pratica
Non deve temere l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale il coniuge che ha presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta se l’altro coniuge è debitore nei confronti del fisco.


[1] Trib. Ferrara sent. n. 9/2013
 
(www.laleggepertutti.it - Avv. Greco Angelo)