sabato 2 marzo 2013

Assegni più ricchi per le famiglie in stato di bisogno

La presidenza del Consiglio dei ministri, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio, ha aggiornato i dati per le prestazioni assistenziali dei Comuni, a favore delle famiglie disagiate. La rivalutazione riguarda: l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria.

L’aumento sarà pari al 3% e sarà dovuto per via dell’incremento di pari percentuale dell’indice Istat. Pertanto l’assegno familiare arriverà a 139,49 euro, mentre quello di maternità a 334,53 euro mensili.

L’assegno familiare è concesso dal Comune ma pagato materialmente dall’Inps a condizione che ci siano due requisiti: nel nucleo familiare devono esserci almeno tre figli minori e il valore dell’Isee non deve superare una certa soglia che, per l’anno corrente, è fissata in misura pari a 25.108,71 euro.

L’assegno di maternità, invece, è concesso dal Comune per massimo cinque mesi
(http://www.laleggepertutti.it)

Bolletta luce: no distacco se non c’è avviso con raccomandata entro 15 giorni

Maggiore certezza per i consumatori: con una recentissima delibera [1], l’Authority Garante per luce e gas ha imposto che, a partire dal primo maggio 2013, non si potrà più procedere al distacco della luce o del gas nei confronti del consumatore moroso se non a questi non viene prima recapitata una raccomandata a.r. con la diffida a pagare l’insoluto. Questo per garantire gli utenti in tutti quei casi in cui, per disguidi postali, la bolletta non venga recapitata dal servizio postale o venga smarrita nella cassetta della posta o lo stesso utente si dimentichi di pagare.
 
In questo modo, la raccomandata darà maggior certezza al consumatore, mettendolo di fronte alla piena e perfetta conoscenza della propria morosità.
Attenzione però: i tempi per il pagamento sono molto stretti: il versamento dovrà infatti avvenire entro 15 giorni dalla spedizione della raccomandata (20 giorni, invece, se il gestore del servizio non riesce a dare prova della data di invio della raccomandata).
Altra importante novità è che, sempre dal primo maggio, in caso di importi anomali in bolletta, il gestore, prima di sospendere il servizio, dovrà dare risposta scritta alle contestazioni sollevate dall’utente.
Se il gestore non rispetterà queste regole dovrà erogare, all’utente, un rimborso in bolletta.
Il rimborso è di
- 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della raccomandata a.r.
- 20 euro se, pur inviata la raccomandata di diffida, il fornitore non ha rispettato le tempistiche sopra descritte.
[1] Delibera dell’Autorità dell’energia e del gas del 21.02.2013 n. 67/2013/R.

Il Progetto AECI Feltre sbarca nel nostro territorio grazie all'associazione "Le Tate delle Vette"


Uno dei problemi principali delle donne che partoriscono un figlio è quello di mantenere il posto di lavoro. Il progetto dell’associazione “Le tate delle Vette”, presentato al casel di Fastro giovedì sera, offre una soluzione sul territorio, mettendo le mamme nelle condizioni di andare al lavoro serenamente, sapendo che il loro bene più prezioso è custodito da una tata adeguatamente formata che si prende cura a casa propria del loro bambino. L’idea che ricorda l’attività delle tagesmutter in Trentino è stata sposata dall’Associazione europea consumatori indipendenti di Feltre, presieduta da Orietta Sacchet, ed è stata appoggiata dagli amministratori locali.
A legare Natalia, Mara e Lidia, le tre fondatrici di “Le tate delle Vette”, è stata l’esperienza dell’asilo in famiglia, cominciata nel 2006 con il corso “Mamme in rete”, per supplire alla mancanza di assistenza infantile vissuta peraltro personalmente sul territorio. Per loro questa attività, per certi versi tradizionale, si pone come «una sfida», «un qualcosa di nuovo sul territorio» (Lidia), «uno spiraglio in un mondo che soffoca le donne» (Orietta). Svolgono il loro servizio rispettivamente a Sovramonte, Arsiè e Feltre. Rispetto agli asili pubblici e privati, le tate accolgono in casa bambini dai 0 ai 14 anni, fino a un massimo di sei per la fascia d’età fra i 0 e i tre anni e fino a un massimo di otto per la fascia d’età successiva. Inoltre gli orari sono flessibili e adattabili alle esigenze dei genitori e, al contrario delle rette degli istituti, anche i prezzi lo sono.
Le tariffe orarie vanno da un massimo di cinque euro per orari particolari e giorni prefestivi e festivi ad un minimo di tre euro. La tariffa comprende il lavaggio del pannolino per i più piccoli, ma non il pasto che costa due euro. Esistono quattro menù settimanali, diversi per ciascuna stagione, approvati da un pediatra dell'ospedale di Feltre, con la possibilità di variare i piatti se i bambini soffrono di allergie e intolleranze alimentari.
«Il bambino viene accudito secondo le sue esigenze in un ambiente familiare nel quale interagisce con bambini di età diverse», spiegano le tate. «Portiamo avanti un progetto educativo che non è standardizzato, in un ambiente familiare sicuro e a misura di bambino».
Per informazioni: letatedellevette@libero.it, 3400699254 (Mara), 3498334520 (Natalia), 3386215744 (Lidia).


(FONTE: IL CORRIERE DELLE ALPI - articolo di Anna MINAZZATO del 24/02/2013;
link: http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/02/24/news/ai-bambini-adesso-ci-pensa-la-tata-1.6598182)

Danni da infiltrazione in condominio: di chi è la responsabilità e chi risarcisce?

Abito in affitto in un condominio ma ultimamente nel bagno si stanno verificando diverse infiltrazioni di acqua per perdite delle tubature. Come mi devo comportare?

Se i danni che lei sta subendo fossero dovuti a causa di infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare, ne risponderebbe l'intero condominio, a meno che l'uso del lastrico non sia esclusivo. In questo ultimo caso infatti la spesa per la sua manutenzione e riparazione deve essere corrisposta per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini . Se invece le infiltrazioni d’acqua fossero dovute a rottura di tubature, occorrerà verificare di chi sia la responsabilità dei danni conseguenti al suo problema di infiltrazione d’acqua. Sarà quindi necessario stabilire quali sono le tubature mal messe, ovvero se le tubature rotte sono di proprietà condominiale o se le infiltrazioni provengano invece dalla rottura di tubazioni interne all’appartamento di un’altro condomino o del suo appartamento stesso. In questi ultimi casi la responsabilità e il risarcimento dei danni subiti, sono a totale carico del condomino dal cui appartamento si verificano le infiltrazioni o del proprietario del suo appartamento.

Le infiltrazioni sono dovute a perdite d’acqua nel mio bagno, ma pur avendo denunciato questo stato di perdite d’acqua al proprietario dell’appartamento, a tutt’oggi, passato oltre un mese, non ha ancora provveduto alla riparazione della perdita. Sto pensando ti trasferirmi temporaneamente in un altro appartamento. Potrò poi chiedere il risarcimento dei danni morali sofferti e del canone di locazione per i mesi in cui non potrò stare nell’appartamento a causa di queste infiltrazioni?

Una recente sentenza di cassazione [1] ha stabilito che, ove ci sia un concorso di colpa del danneggiato a non limitare il danno, il danneggiato non avrà poi diritto a chiedere la restituzione dei canoni di locazione non goduti. Cerco di spiegare meglio la problematica. Le infiltrazioni d’acqua nei condomini è sicuramente una questione molto spinosa e controversa. Più volte è stata trattata dalla stessa corte di Cassazione. In materia di risarcimento danni sofferti dai singoli condomini la Corte di Cassazione [3] era già intervene chiarendo che: “Quando si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata mai soggetta a manutenzione, il condominio deve risarcire il proprietario di tutti danni compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una nuova abitazione risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile per l’umidità”. Ma recentemente la Cassazione, tornando su questa spinosa questione, ha stabilito invece che il risarcimento dei danni sofferti, compresi i costi sostenuti per prendere in affitto un diverso appartamento, non sono dovuti nel caso in cui il comportamento del danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno. Nel caso di specie infatti l’abbandono dell’immobile da parte del conduttore aveva reso impossibile l’esecuzione dei lavori di ripristino delle tubature rotte. Quindi sussisteva nel conduttore un atteggiamento colposo che contribuiva all’aggravamento del danno, e che se fosse stata usata un ordinaria diligenza, si sarebbe potuto ridurre. Nella sentenza si richiama un particolare art. di legge [2] in cui si distinguono l’ipotesi di comportamento colposo del creditore che ha concorso all’evento dannoso, che da luogo ad una diminuzione del risarcimento del danno in proporzione alla gravità della colpa, dall’ipotesi in cui invece il conduttore, abbia prodotto un aggravamento del danno, ovvero non abbia contribuito a ridurre l’entità del danno in seguito al verificarsi del fatto che ha causato il danno. (copiato dalla sentenza). in pratica l’appartamento reso inabitabile a causa dell’umidità diffusa, dà luogo al risarcimento dei danni sofferti dal conduttore/inquilino ogni qual volta non ci sia un atteggiamento colposo da parte del danneggiato nell’aggravare il danno stesso, mentre l’abbandono dell’immobile che rende poi di fatto impossibile l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile, crea nel conduttore una situazione di concorso di colpa tale che non dà diritto ad alcun risarcimento

[1] cassazione 2641/2013
[2] art. 1227 c.c.
[3] sentenza n. 6128/2012

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a:
florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463

Validità e motivi di nullità degli avvisi di accertamento.

Al fine di non invalidare l’attività svolta dagli Organi di verifica presso il contribuente, il fisco deve rispettare delle precise procedure nelle sue verifiche, un preciso iter e delle scadenze precise, ciò per un rispetto delle norme poste a favore del contribuente [1] per la tutela del suo diritto di difesa.

L’art. 12 dello Statuto del contribuente infatti prevede che il contribuente ha diritto:
1. "di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica;
2. di farsi assistere da un professionista;
3. di chiedere l’esame dei documenti in ufficio o presso il professionista;
4. di rivolgersi al “garante” per abusi da parte dei verificatori;
5. di comunicare, dopo il rilascio del p.v. di chiusura, entro 60 gg. osservazioni e richieste.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Quindi il legislatore, ispirandosi ad un principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, ha stabilito che il fisco deve inserire nel suo Processo Verbale di Contestazione (P.V.C.) tutte le osservazioni e i rilievi fatti dal contribuente e dal professionista che lo assiste sia durante la verifica ma, in più (e questo aspetto è molto importante) ha l’obbligo di emanare l’avviso di accertamento non prima che siano trascorsi 60 gg. dal rilascio della copia, al contribuente sottoposto a verifica, del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte dal fisco (P.V. ).

La cassazione con una sentenza [2] è andata anche oltre, stabilendo che l’accertamento fiscale è illegittimo se non rispetta questi termini ed emana l’avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 gg. a meno che, come la legge stabilisce, non ci siano motivi di urgenza che giustifichi questa anticipazione dei termini, ed in ogni caso le ragioni di urgenza devono essere ben motivate. Quindi la sanzione che verrà comminata a siffatto avviso di accertamento, sarà la sua nullità. Non vi è alcuna possibilità di derogare a tal principio da parte del fisco, neanche nel caso in cui il contribuente presenti prima dei 60 giorni le sue osservazioni. In pratica l’avviso di accertamento può essere emanato solo dopo che sino passati 60 giorni dal rilascio del verbale, perché solo con lo spirare di questo termine, si consuma la facoltà da parte del contribuente, di esporre osservazioni e richieste all’Ufficio impositore. L’ufficio deve sempre considerare i rilievi fatti dal contribuente che contestano le operazioni di verifica svolte.

[1] 12 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
[2] sentenza 16999/2012

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a:
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Sospensione delle pensioni di invalidità civile per chi non si sottoporrà a visita straordinaria entro marzo.

Il 25 febbraio 2013 l’INPS ha pubblicato nel suo sito, un messaggio molto importante [1] in materia di verifiche straordinarie per le pensioni di invalidità civile.

 In questo messaggio l’INPS comunica che a partire da marzo 2013 i titolari delle pensioni di invalidità civile (INVCIV) che non si presenteranno alle visite straordinarie di verifica sul possesso dei requisiti richiesti per avere diritto alle pensioni in oggetto, subiranno una sospensione d’ufficio delle prestazioni INVCIV.

 Cosa significa questo? Che chiunque sia già titolare di una pensione e/o accompagnamento di invalidità civile, riconosciuta dalle competenti commissioni, e non si presenti entro marzo alle verifiche Straordinarie per il controllo della permanenza dei requisiti richiesti al fine di poter usufruire delle pensioni di INVCIV (cecità o sordità civile), subirà da marzo la sospensione della erogazione della pensione stessa d’ufficio.

La sospensione riguarderà tutti i soggetti che, con visita programmata fino al 30 novembre 2012 , abbiano ricevuto la comunicazione con raccomandata, o la cui raccomandata è ancora giacente alle poste, o ancora la cui raccomandata sia stata respinta al mittente o che abbiano ricevuto la comunicazione della visita tramite PEC e che fino a marzo risulteranno ancora assenti alla visita straordinaria, in pratica non si siano sottoposti alla visita entro marzo.

 Dell’avvenuta sospensione di ufficio, gli interessati riceveranno una lettera inviate tramite la procedura di Verifica Straordinaria (INVER) contenente un invito a fissare una nuova visita di controllo, la cui convocazione avrà priorità assoluta, cioè verrà fissata con priorità rispetto alle richieste di nuove visite per le nuove richieste di pensioni di invalidità civile.

 L’INPS comunica inoltre che anche quando verrà richiesta una nuova convocazione per la visita straordinaria, le pensioni comunque rimarranno sospese fino all’esito di questo nuovo controllo.

Le uniche ipotesi in cui invece non verranno sospese le prestazioni saranno i casi accertati di visite che non sono state fatte per :

- degenza in strutture sanitarie protette;
- ricovero in strutture ospedaliere;
- ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);
- condizioni di in trasportabilità. (copiato integralmente dal messaggio INPS). 
 
IN PRATICA
Tutti gli invalidi civili che siano titolari di una pensione di invalidità e che siano stati invitati a presentarsi ad una visita di verifica straordinaria non si sottoporranno ad essa entro marzo, subiranno una sospensione d’ufficio della prestazione fino all’esito della nuova visita.


[1] Messaggio n. 3283
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a:
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venerdì 1 marzo 2013

COLPO DI SONNO? SE CAUSI UN INCIDENTE NE SEI RESPONSABILE

La Cassazione, con sentenza n. 9172, depositata il 26 febbraio 2013, ribaltando ciò che aveva deciso il giudice di merito, ha stabilito che il colpo di sonno non è un evento che non si può prevedere adoperando l’ordinaria diligenza e la comune prudenza, e per questo motivi se dopo una giornata di duro lavoro, ti metti alla guida di un’auto e causi lesioni personali ad altri, ne rispondi per lesioni colpose e in ogni caso sei responsabile per l’incidente che causi. Secondo la Cassazione infatti è facilmente prevedibile, dopo una dura giornata di lavoro, la possibilità che ci si possa addormentare al volante e di conseguenza causare gravi danni ad altre persone o a cose. Nel valutare la responsabilità del guidatore, la Corte ha considerato le condizioni psico-fisiche del conducente, ovvero un muratore che si era messo alla giuda dopo che aveva lavorato per tutta la giornata sotto il sole di Agosto. Quindi, secondo la Cassazione, prima di assolvere il guidatore da una accusa di responsabilità per l’incidente che provoca, il giudice di merito dovrebbe valutare bene gli indizi che hanno causato la perdita del controllo della macchina e valutarne la loro compatibilità con un ipotesi di colpo di sonno piuttosto che un malore improvviso, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità da parte del guidatore a tenere liberamente una condotta irresponsabile, cosciente e volontaria escludendo così il caso fortuito e non prevedibile della perdita di controllo del veicolo per malessere improvviso e non prevedibile.

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463