giovedì 10 gennaio 2013

Equitalia e le notifiche tardive: spetta anche il risarcimento danni

Chiedere un risarcimento dei danni al fisco italiano è sempre stato difficile, se non impossibile. I giudici hanno spesso rigettato le richieste di indennizzo dei contribuenti a cui sono state notificate cartelle illegittime, limitandosi solo a disporre l’annullamento delle cartelle stesse.

Una sentenza che, finalmente, dà una mano al contribuente proviene oggi dal tribunale di Salerno [1]. Il concessionario della riscossione – sostiene il giudice – non può notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta la decadenza [2]; diversamente, scatta la sua responsabilità al risarcimento del danno per aver creato un pregiudizio al contribuente. Questo perché i rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadino devono essere improntati alla collaborazione e buona fede [3].

Cartelle esattoriali: come chiedere l’annullamento in modo automatico

La nuova disciplina, introdotta con l’ultima legge di stabilità, ricalca una procedura già adottata da Equitalia, ma rimasta solo a livello interno (Direttivo n. 10/20109

Ecco quindi i singoli passaggi che consentiranno al contribuente di attivare questa forma di auto tutela.

Invio della dichiarazioneEntro 90 giorni dal ricevimento della notifica della cartella esattoriale (o di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare), il contribuente dovrà presentare al concessionario della riscossione (per es.: Equitalia) una dichiarazione (anche per via telematica) in cui chiederà lo sgravio della cartella.
In tale richiesta, egli dovrà indicare e documentare i motivi per cui ritiene illegittima la pretesa esattoriale.
Vi forniamo un modello prestampato di ricorso da presentare ad Equitalia (clicca sul titolo qui sotto)
Istanza di sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare ad Equitalia

I motivi
Ecco i principali motivi per cui chiedere lo sgravio della cartella:
- intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- intervenuta decadenza del diritto di credito;
- un provvedimento di sgravio già ottenuto dall’ente titolare del credito (per es. Inps);
- un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
- una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
- intervenuto pagamento della cartella esattoriale.
L’elenco non è esaustivo. Vi potranno quindi rientrare anche altre cause di non esigibilità del credito.

La comunicazione all’ente creditoreNei successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta, Equitalia invierà tutta la documentazione all’ente creditore della pretesa affinché confermi o meno l’istanza avazanta dal contribuente.


La risposta dell’ente creditore
Entro 60 giorni dal ricevimento del fascicolo da parte di Equitalia, l’ente creditore comunicherà al contribuente, con raccomandata a.r. o con PEC, se intende aderire alla richiesta di annullamento, condividendo o meno i motivi evidenziati nell’istanza.

In entrambi i casi, l’ente creditore informerà della propria decisione anche l’ente titolare del credito, inviandogli:
- il provvedimento di sospensione o sgravio, in caso di accoglimento della richiesta del contribuente;
- oppure invitandolo a riprendere l’attività esecutiva, in caso di rigetto.

Silenzio assenso
Se, tuttavia, l’ente creditore non risponde entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, quest’ultima si intende accolta e la cartella si considera automaticamente annullata.
Quindi si ha il discarico automatico dei relativi ruoli a carico del debitore.
Vale quindi la regola del “silenzio assenso”.
 
 Sanzioni
Per evitare abusi di tale procedura, è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute qualora il contribuente presenti una documentazione falsa, onde evitare strumentalizzazioni della suddetta procedura.

Limiti del nuovo sistema
Il nuovo meccanismo ha già ricevuto numerose critiche per via dei suoi effetti limitati: innanzitutto perché si applica alle cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo da parte di enti locali, prefetture e simili.
Tuttavia, le nuove disposizioni non dovrebbero limitarsi solo alle cartelle di pagamento, ma estendersi anche alle somme affidate agli agenti della riscossione e rientrarvi, dunque, anche gli accertamenti esecutivi. La norma cita le somme “affidate”, pertanto, l’esclusione sarebbe immotivata.

Inoltre, la procedura non sospende i termini per impugnare la cartella o del ruolo. Il contribuente dovrà, per prudenza, avviare ugualmente il ricorso.

Congedi parentali dopo la riforma Fornero: riposo obbligatorio, voucher per asili nidi e babysitter

La vecchia disciplina
Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto la possibilità ai genitori di usufruire dei congedi parentali nei primi otto anni di età del bambino, consentendo di assentarsi dal lavoro:
- alla madre: per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
- al padre: per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
- al genitore solo (padre o madre) lavoratore dipendente: per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

La nuova disciplina
La nuova disciplina “Fornero” si applica ai figli nati dopo il 13.01.2013. Essa, in buona sostanza, ha concesso al padre permessi di uno o due giorni continuativi da scalare sul periodo di maternità; alle madri invece ha dato sostegni economici per sei mesi. Vediamoli nel dettaglio.

Papà: congedo obbligatorio
Per i padri, è stato previsto l’obbligo di un giorno di riposo per la nascita del figlio (cosiddetto congedo obbligatorio), da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita di quest’ultimo. Esso vale anche nel caso di adozione o affido.
Il congedo obbligatorio può essere utilizzato anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta a quest’ultimo.
Per tali giorni di astensione viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, che sarà corrisposta dall’Inps.

Papà: congedo facoltativo
Sempre entro i primi cinque mesi di vita del bambino, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni anche continuativi (cosiddetto congedo facoltativo), previo accordo con la madre per il periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Tale fruizione è “alternativa” ai permessi della madre: infatti, per goderne, è necessario che la lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Di conseguenza, il termine finale del congedo post-partum della madre sarà anticipato per tanti giorni quanti sono quelli fruiti dal padre.
Anche per tali giorni di astensione vi è un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione corrisposta dall’Inps.
Per poter usufruire del beneficio, il padre lavoratore dovrà fornire, al datore di lavoro, preventiva comunicazione (almeno 15 giorni prima) in forma scritta, indicando i giorni prescelti per l’astensione.

Mamme: benefici economici
A favore delle lavoratrici madri è stato previsto un sostegno economico. In particolare esse potranno ottenere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da spendere per un servizio di baby-sitting o per asilo nido pubblici o privati accreditati.
Aderendo alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o a un asilo privato accreditato, non sarà necessario neanche il riconoscimento di un voucher.
In tali casi l’Inps verserà, in favore della struttura, per l’attività da quest’ultima prestata, la somma di 300,00 euro.

Al contrario, qualora la mamma scelga le classiche babysitter potrà ottenere dei buoni lavoro.

La durata massima del sostegno a carico dell’Inps è di sei mesi.

Mutuo a tassi da usura: si calcolano anche gli interessi moratori

Se la banca prevede, nel caso il cittadino sia in ritardo nel pagamento della rata del mutuo, l’applicazione di ulteriori interessi (i cosiddetti interessi di mora), questi ultimi devono essere sommati agli altri interessi e, se la somma supera la soglia dell’usura, il mutuo può essere annullato dal giudice.

Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [1], per determinare se un tasso è usurario o meno, bisogna considerare (e sommare) tutti gli interessi richiesti dalla banca, a qualunque titolo convenuti: quindi anche quelli che scattano nel caso di mora [2].

Infatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono concordati tra le parti (con la sottoscrizione del contratto di mutuo), e dunque anche a titolo di interessi moratori.

(FONTE: www.laleggepertutti.it)

Cartelle esattoriali: nulle se manca la data nella relata di notifica

Anche le cartelle esattoriali che Equitalia consegna al cittadino devono contenere la relazione di notifica (o anche detta “relata” di notifica), altrimenti sono nulle. Ciò, tuttavia, non succede quasi mai; con la conseguenza che gran parte delle pretese dell’Agente della riscossione potrebbero essere invalidate dal giudice.

Questo principio si deduce da una recente sentenza della Cassazione [1], la quale ha stabilito che la mancata indicazione della data di consegna, nella copia della cartella esattoriale consegnata al destinatario, comporta la nullità insanabile della notificazione stessa e, inoltre, impedisce anche il decorso del termine per proporre opposizione.

L’orientamento, come si diceva, potrebbe avere una portata dirompente, posta la ricorrente abitudine, da parte di Equitalia, di non munire di relata di notifica le copie delle cartelle esattoriali consegnate ai cittadini.
 

martedì 8 gennaio 2013

TIA 1: al via rimborsi per l’IVA versata dai cittadini e non dovuta

Partono i rimborsi per l’IVA illegittimamente richiesta ai cittadini e da questi versata al gestore per la raccolta dei rifiuti con la TIA 1, l’imposta sui rifiuti: l’affidataria del servizio ora dovrà restituire ai contribuenti gli esborsi per un’imposta che non era dovuta.

Per molti anni, sulla TIA (imposta sull’igiene ambientale o anche detta imposta sui rifiuti) è stata applicata l’IVA al 10%. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha poi stabilito [1] che è illegittimo applicare un’imposta su un’altra imposta; i giudici, pertanto, hanno riconosciuto il diritto dei cittadini al rimborso dell’IVA in precedenza versata.

Così, su ricorso di Federconsumatori, il Giudice di pace di Trento [2] ha da poco riconosciuto un rimborso di ben 900 euro agli utenti che hanno fatto ricorso per ottenere i rimborsi degli ultimi 10 anni di versamenti (ossia dal 2002: termine oltre il quale la richiesta sarebbe stata altrimenti prescritta).

Il giudice di pace ha sposato integralmente l’orientamento della Corte Costituzionale: pure la tariffa di igiene ambientale costituisce, infatti, un tributo e non si può dunque applicarle il 10% a titolo di IVA, come hanno sempre fatto i gestori del servizio di raccolta della spazzatura. E ciò a prescindere dal fatto che l’azienda condannata alla restituzione operi come società commerciale affidataria del servizio e non nella veste di azienda comunale o partecipata dall’ente locale. Infatti, la natura pubblica o privata dell’affidataria del servizio non fa venire meno la natura di “pubblici servizi” all’attività da essa prestata e quindi la natura di tributo alla TIA.

[1] C. Cost. sent. n. 638/12.
[2] GdP Andreina Deretta Zanfei, sent. n. 638/12 pubblicata il 22.12.2012.
 

INFILTRAZIONI DI ACQUA NEI CONDOMINI: CHI DEVE RISARCIRE IL DANNO?

Macchie di umidità e infiltrazioni di acqua sono la principale causa dei litigi tra vicini di casa: non sempre, infatti, è agevole individuare la fonte del danno, stabilire a chi spetti la riparazione e quantificare l’entità del risarcimento.
In questi casi, deve sempre prevalere il buon senso: spesso, infatti, si tratta di questioni di valore economico molto basso, per le quali non conviene iniziare cause in tribunale.
In questo articolo cercheremo di dettare alcune regole generali.
 
Acqua piovana
Se l’acqua piovana che ha determinato il danno è filtrata attraverso il terrazzo “a livello” di un condomino, che non abbia funzione di copertura dell’edificio, sarà quest’ultimo obbligato al risarcimento.
Se invece la terrazza funge da copertura alle sottostanti unità immobiliari, la spesa deve essere così ripartita: un terzo a carico del proprietario del terrazzo e due terzi a carico dei condomini le cui unità immobiliari vengono coperte dal terrazzo.
Condutture delle acque nere
Se il danno è causato dalla rottura dei servizi igienici di un’unità immobiliare, ne risponde il proprietario di quest’ultima [1].
Se il danno è prodotto dalla tubatura comune ne risponde il condominio e la spesa va ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà (salvo diverso accordo).
Muro perimetrale
I muri perimetrali rientrano tra le parti comuni dell’edificio. Pertanto, se le infiltrazioni di acqua provengono dal muro perimetrale, la riparazione e il risarcimento spettano a tutti i condomini, in proporzione dei rispettivi millesimi.
Se, per provvedere alle riparazioni, il condomino danneggiato è costretto a trasferirsi altrove in attesa che il suo appartamento venga di nuovo reso agibile, il condominio è tenuto a risarcire anche quest’altra spesa [2].
Se il danno è stato causato da un “grave difetto” di costruzione e non sono decorsi dieci anni dall’ultimazione dell’immobile, sia il danneggiato che il condominio possono agire nei confronti del costruttore per ottenere tanto la riparazione quanto il risarcimento [3].

Tetto e lastrico solareSe le infiltrazioni provengono dal tetto di cui un condomino abbia l’uso esclusivo, la ripartizione delle spese avverrà tra tutti i condomini per millesimi di proprietà.

Nell’ipotesi di edifici distinti e autonomi, ma raggruppati in un unico condominio, le spese di riparazione dei singoli tetti vanno divise tra i soli condomini degli edifici su cui l’opera deve essere eseguita e coperti dal tetto interessato ai lavori [4].

Se invece le infiltrazioni riguardano il lastrico solare di cui un condomino abbia l’uso esclusivo, la ripartizione delle spese avverrà così: un terzo a carico del proprietario esclusivo o dell’usuario mentre i due terzi a carico di tutti i condomini a cui lo stesso serva da copertura.

Se però le infiltrazioni sono dovute a fatto e colpa di chi usa in via esclusiva il lastrico solare o il tetto, sarà questi a dover risarcire tutta la spesa.


Il termine per chiedere il risarcimento è di cinque anni: dopo il diritto si prescrive.

In tutti i predetti casi in cui il danno viene (totalmente o parzialmente) ripartito tra i condomini, il soggetto danneggiato riveste sia la qualità di danneggiato che la qualità di danneggiante, in quanto appartenente al condominio. Pertanto, pur percependo il risarcimento, egli dovrà comunque partecipare alle spese di riparazione del bene comune e alla ripartizione delle spese di risarcimento (in proporzione ai suoi millesimi).