giovedì 27 giugno 2013

USURA NEI MUTUI... ATTENZIONE ALLE FACILI CONCLUSIONI E NON DATE TUTTO PER GIA' RISOLTO

Il delicato problema è stato sollevato da varie trasmissioni televisive, che hanno indagato sui tassi d’interesse applicati dalle banche rilevando alcune anomalie nella concessione dei mutui. Si trattava di casistica particolare, ovvero quando nel contratto il tasso nominale annuo maggiorato del tasso di mora eccedono il cosiddetto “tasso soglia”. Questo è il tetto massimo, stabilito ogni tre mesi dalla Banca d’Italia. Se il tasso soglia dovesse venir superato la banca commette un’usura.

La Suprema Corte di Cassazione infatti, con la sentenza 350/2013 recentemente pubblicata, stabilisce che quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.

Attenzione però: in ogni caso è indispensabile rivolgersi a professionisti per valutare ogni singola situazione ed è quindi necessario ricordare che su queste problematiche non è possibile generalizzare.

PRELIEVO DAL BANCOMAT DOPO LO SMARRIMENTO: SOMMA RESTITUITA ALL'UTENTE BANCARIO

Donato (nome di pura fantasia) quindici mesi or sono smarrisce la propria carta bancomat. Il servizio "sms alert" lo avvisa, in tale circostanza, di cinque prelievi per una somma che supera i 1.800 € e lui, prontamente, blocca la carta e formula reclamo per disconoscere le operazioni menzionate. Del resto gli era stato detto che "ogni operazione doveva essere segnalata tramite SMS sul telefonino" e questa circostanza non si é verificata.
Chiamata di fronte al collegio arbitrale l'Istituto Bancario ovviamente resiste adducendo essenzialmente che le operazioni in menzione sono state effettuate prima del blocco della carta e che "l'utilizzo del codice segreto risulta di per sé sufficiente a motivare l'addebito in conto corrente poiché il codice segreto deve essere noto solamente al cliente che ha l'onere contrattuale di custodirlo ed impedirne l'acquisizione da parte di terzi".
E' trascorso circa un anno dal momento del furto ma Donato è stato ricompensato per la costanza e la tenacia della Sua azione. Il collegio arbitrale ha accolto il Suo ricorso ed ha disposto per l'intermediario la corresponsione della somma "maltolta" decurtata di una piccola franchigia.

Molti i casi che vengono segnalati alla nostra associazione di furto di bancomat.
Per questo abbiamo attivato un servizio dedicato alla gestione di questi casi.
Contattate lo staff della nostra associazione per un appuntamento.


Riforma del condominio: ristabilita la solidarietà tra condomini

Il principio di solidarietà passiva dei condomini, trascurato dalla più recente giurisprudenza, torna a fare capolino con la recente legge di riforma del condominio (legge n. 22072012). Con la decisione n. 9148/2008, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che la responsabilità dei condomini risulta sorretta dal principio della parziarietà, principio secondo il quale gli oneri assunti nell’interesse del condominio devono essere attribuiti ai singoli componenti soltanto in via proporzionale alle rispettive quote, seguendo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del Codice civile per le obbligazioni ereditarie. Nello specifico, la Corte Suprema ha escluso la sussistenza del carattere solidale per le obbligazioni contratte nell’interesse condominiale a causa della realizzazione di lavori di ristrutturazione, rifacimento o manutenzione dell’edificio. Si tratta appunto di obblighi connotati da parziarietà. Rispecchiando questo orientamento, la domanda di pagamento può essere rivolta ai condomini in proporzione alla singola quota debitoria. Ai fini della verifica della consistenza di tale quota, ricade dunque sul creditore l’onere di controllare le tabelle millesimali del condominio. In realtà, le critiche sollevate dalla decisione della Cassazione sono state non poche.

L’ammessa parziarietà delle obbligazioni dei condomini verso i terzi risulta, in tal senso, poco assimilabile ai precetti del diritto positivo, configurando piuttosto il prodotto di un’audace, seppur avventata, restaurazione assiomatica del criterio della parziarietà, in vigore nel Codice abrogato. Anche nel caso in cui si volesse assecondare l’interpretazione secondo cui il precetto di diritto pronunciato abbia “unicamente” valore con riguardo alle obbligazioni contrattuali assunte dall’amministratore di condominio, verrebbe comunque a compiersi una grave violazione del criterio paritario, di cui all’articolo 3 della Costituzione, oltre a quello dell’ articolo 111 sempre del testo costituzionale sul giusto processo. Attraverso la legge di riforma del condominio, il legislatore ha invece deciso di non osservare la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione riammettendo la solidarietà del debito del condominio nei casi in cui, nel nuovo articolo 65 delle Disposizioni attuative del Codice civile, prevede per i creditori l’impossibilità di agire nei confronti degli obbligati che sono in regola con i pagamenti, se non soltanto a seguito dell’escussione degli altri condomini.

Il beneficio di escussione pertanto non arriva ad escludere che tutti i condomini, anche se adempienti, possano essere ritenuti debitori solidali qualora sussista il mancato pagamento da parte di uno o più condomini del debito verso i terzi. Rimangono ora da fissare le modalità secondo cui il terzo creditore possa divenire abilitato ad agire contro i condomini adempienti per la morosità di altro condomino. Secondo alcune interpretazioni, il terzo non è obbligato a richiedere soltanto il pagamento del dovuto ai condomini morosi tramite lettera o atto di messa in mora, ma, per poter recuperare il proprio denaro dagli altri, è tenuto altresì ad agire in via esecutiva contro i condomini morosi. La variazione legislativa sembra dunque voler convalidare il principio secondo cui la sentenza ottenuta contro il condominio abbia valore di titolo esecutivo nei confronti dei singoli condomini in via solidale tra loro, sebbene non siano stati segnalati nominativamente e non siano stati dichiarati responsabili solidalmente. In tal senso si può dedurre che il creditore che ha già ottenuto la sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio, automaticamente non diventa più interessato a proseguire l’azione nei confronti del condomino per il pagamento pro quota dell’analogo ammontare (Cassazione 20304/2004).

E’ intervenuta sul tema anche la decisione del Tribunale di Catania (13 novembre 2000) che ha stabilito che il decreto ingiuntivo diffuso per un’obbligazione pecuniaria nei confronti del condominio, opposto soltanto da alcuni condomini e viceversa accolto sia dallo stesso condominio che dai restanti partecipanti alla comunione, acquisisce autorità di giudicato sostanziale nei confronti degli intimati che non abbiano fatto opposizione. Oggi, con la nuova previsione dell’articolo 1135 n. 4, l’eventuale responsabilità solidale dei condomini viene di fatto circoscritta, prevedendo che sia l’assemblea a dover provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni attraverso la costituzione obbligatoria di un fondo speciale d’importo pari all’ammontare dei lavori. L’importo dei lavori da realizzare, poi, una volta raccolto dall’amministratore, lascia scoperta esclusivamente la possibile quota aggiuntiva per le variazioni e gli extra decisi in corso di opera, che andrebbero comunque approvati anticipatamente dall’assemblea. In conclusione, diventa assai rilevante la subentrata norma che annuncia, per il venditore che cede diritti su unità immobiliari, il mantenimento dell’obbligo solidale con l’avente causa per i contributi condominiali fino a quando la copia autentica dell’atto che convalida il trasferimento del diritto viene passata all’amministratore.

(Articolo di www.leggioggi.it)

mercoledì 26 giugno 2013

LIBRETTI DORMIENTI: RECUPERATI OLTRE 2.000 EURO DAL FONDO

Secondo le fonti del Ministero tanti ancora i "libretti dormienti" ovvero i libretti non movimentati da oltre 10 anni per i quali è possibile procedere all'istanza di rimborso.
Invitiamo tutti i controllare nei vecchi mobili della nonna perché molto spesso possono racchiudere dei veri e propri tesori.
Così come è successo alla nostra tesserata, la Sig.ra Fortunata (ndf) che all'incirca 10 mesi ha ha trovato un libretto dormiente dei genitori.
Ha ricevuto conferma dell'accoglimento della domanda e la somma di oltre 2.000 euro 

Non impigritevi nella poltrona... iniziate la Vostra caccia al tesoro... un in bocca al lupo perchè sia per Voi fruttifera e se avete bisogno si una mano per il recupero contattate la nostra associazione

A.E.C.I. FELTRE
feltre@euroconsumatori.eu - fax 0439 1998108
mobile 347 74 21 260 (riceviamo solamente su appuntamento)

DISSERVIZI FASTWEB. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PRONTA A TUTELARTI

Onda anomala di disservizi creati dall'operatore Fastweb. Ritardi di trasloco e disservizi tecnici per lo più sono le lamentele di numerosi consumatori che si rivolgono alla nostra associazione di consumatori.

Il nostro primo dovere è quello di risolvere il disservizio ma, subito dopo, la nostra associazione di consumatori si impegna per far risarcire il consumatore dei disservizi che ha dovuto sopportare.

Tra i disservizi si annoverano tempi di trasloco linee al di sopra della media (tra i 30 e 60 giorni) problemi di allacci della linea, e servizio a intermittenza.

Gli sportelli di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, sono pronti ad assistere utenti Fastweb sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

martedì 25 giugno 2013

SUCCESSO CONCRETO: RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RIMBORSO POLIZZA MUTUO PER € 2.500,00

Sentenza pubblicata dell'ABF per un associato A.E.C.I. 

La vicenda in sintesi: la Banca non voleva rimborsare un premio polizza non goduto al nostro associato che aveva cambiato banca con una surroga del mutuo. A nulla sono valse le richieste timidamente avanzate all'epoca della surroga. 
Fortunatamente il nostro amico Roberto (nome di pura fantasia) ha conosciuto AECI che ha gestito la controversia ed ottenuto il risarcimento come era di diritto!

Se anche voi siete in situazioni simili non attendete oltre perché più tempo passa più potrebbe essere tardi per la strada veloce ed efficace di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario


venerdì 21 giugno 2013

Microlesioni da incidente stradale più care: risarcimenti più alti

Il Ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato ha firmato il decreto che aumenta i valori del punto base per le microlesioni da incidente stradale/nautico. Il parametro per il danno biologico permanente aumenta da 783,33 a 791,95 euro, mentre per il danno biologico temporaneo il riferimento del primo punto arriva a 46,20 euro, 50 centesimi in più del valore fissato con il precedente decreto Ministero dello Sviluppo Economico entrato in vigore il 1 aprile 2012.

L’aggiornamento annuale degli importi è previsto dal Codice delle assicurazioni private.

Tuttavia, per una serie di intoppi nell’iter regolamentare ancora irrisolti, la fissazione del punto base riguarda solo le “lesioni di lieve entità” e non invece il “danno biologico per lesioni di non lieve entità”.

Dunque, per i casi più gravi si utilizzano le tabelle di Milano che, ad ogni modo, sono state aggiornate nello scorso mese di marzo.

Ricordiamo che si considerano di lieve entità le lesioni che abbiano comportato un danno sotto i 9 punti di invalidità permanente.

Servizio offerto da METAPING

Articolo di Alessandro Galimberti, su II Sole 24 Ore del 15.06.2013, pag. 21