mercoledì 10 settembre 2014

Espropriazione: dall’UE divieto di ipoteca sulla casa anche per banche e finanziarie

Il giudice può bloccare, in via provvisoria, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo, fatto firmare a quest’ultimo, è presente una o più clausole abusive (quelle clausole, cioè, che pongono oneri particolarmente vincolanti a carico del consumatore e a vantaggio dell’azienda, vietate dalle direttive dell’UE). La vendita forzata può essere immediatamente stoppata perché il diritto all’abitazione è intangibile in base alle norme europee.

È questa la sintesi di una interessantissima sentenza emessa qualche minuto fa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1]che autorizza i giudici nazionali a stoppare la vendita forzata degli immobili per debiti contratti con banche e finanziarie. Queste ultime, invero, la fanno “da padroni” quando si tratta di contratti e modelli prestampati, imponendo ai cittadini clausole che, invece, sono spesso vietate dalla normativa europea (cosiddette “clausole abusive”). Risultato: l’ipoteca è nulla e il pignoramento immobiliare deve essere arrestato.
I giudici comunitari chiariscono la portata della tutela dei consumatori in caso di diritto reale di garanzia (ipoteca) sulla casa d’abitazione. Il diritto all’abitazione è fondamentale e deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime.

Prosegue la Corte di giustizia: gli Stati Ue devono cioè applicare meccanismi efficaci per scoraggiare le pratiche abusive. In caso di rilevata sussistenza di tali clausole abusive deve dunque ritenersi che il giudice nazionale competente abbia la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell’esecuzione forzata e della relativa vendita della casa nel corso di un procedimento di esecuzione stragiudiziale su un bene dato in garanzia.

Non solo. La Corte di Giustizia mostra grande interesse per la “prima casa” o, comunque, qualsiasi abitazione dei cittadini. Si legge infatti nella sentenza: bisogna prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dall’ipoteca sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.

(FONTE: www.laleggepertutti.it)

lunedì 8 settembre 2014

Affitti: gli inquilini che non riescono a pagare possono richiedere il fondo dei morosi incolpevoli

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2014, si dà attuazione alle misure per il sostegno delle famiglie più bisognose che non hanno risorse sufficienti per corrispondere mensilmente i canoni di locazione.
Quanto sopra è conseguenza dell’introduzione della morosità incolpevole, prevista dal decreto legge 102/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013 n, 124 che istituisce un fondo statale, gestito dai comuni.

Condizioni di accesso al fondo e morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende, ai sensi di legge, la condizione di sopravvenuta impossibilità dell’inquilino a pagare il canone di locazione, dovuta alla perdita o alla rilevante riduzione della capacità di produrre reddito da parte del nucleo familiare.

Per poter chiedere il sostegno del fondo al fine di assolvere agli impegni derivanti dal rapporto di locazione, l’inquilino deve trovarsi in determinate situazioni che hanno determinato la condizione di bisogno. Vediamo quali:
licenziamento;
riduzione dell’orario di lavoro seguito accordi aziendali o sindacali;
cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) con notevole riduzione del reddito;
mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o di lavoro atipici;
cessazione, in misura consistente, di attività libero-professionali o di imprese registrate, per motivi di forza maggiore o perdita di avviamento in misura rilevante;
grave malattia, infortunio o decesso di un membro della famiglia che abbia determinato la riduzione del reddito del nucleo familiare o la necessità di utilizzare una grossa parte del reddito al fine di sostenere delle spese mediche e assistenziali.

Con il decreto in esame si definiscono i criteri di riparto delle risorse tra le varie regioni nonché i criteri e le priorità da rispettare, al livello di provvedimenti comunali, per consentire l’accesso ai contributi.
La disponibilità del fondo, pari a 20 milioni di euro per il 2014, è ripartita tra le varie regioni in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, attestato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012. In particolare le risorse spettano per il 30% alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% alle regioni restanti e alle province autonome.
Saranno le regioni ad individuare i comuni ad alta tensione abitativa cui assegnare le risorse, in base alla delibera del Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.

Criteri per l’accesso ai contributi
Il comune che ha le disponibilità, per poter riconoscere il diritto di accedere al fondo, deve valutare, nel richiedente, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che l’inquilino abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. che non superi euro 26.000,00; 
b) che l’inquilino sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con chiamata in giudizio per la convalida; 
c) che l’inquilino sia titolare di un contratto di locazione relativo ad immobile ad uso abitativo, che sia stato regolarmente registrato e sempre che egli abbia residenza presso l’abitazione oggetto del procedimento di rilascio da almeno un anno; 
d) che l’immobile in questione non appartenga alle categorie catastali Al, A8 e A9.
e) che l’inquilino abbia cittadinanza italiana, oppure presso un paese dell’UE, oppure, qualora non sia soggetto appartenente all’UE possieda titolo di soggiorno.
f) che il richiedente o un componente del nucleo familiare non deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale nella provincia di residenza di altra unità immobiliare utilizzabile e adatta alle esigenze della famiglia.

Si valuta con favore, costituendo titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione del contributo, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di almeno un componente che abbia un’età superiore a settant’anni, o sia minore, o con invalidità accertata per almeno il 74%,oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per dare attuazione ad un progetto assistenziale.

Contributo massimo di 8mila euro
L’importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 8.000 euro.

(fonte: http://www.forexinfo.it/inquilini-richiesta-fondo-morosi-incolpevoli)

mercoledì 3 settembre 2014

MANCATA MIGRAZIONE TELECOM. ECCO COSA FARE.

MANCATA MIGRAZIONE DELL'UTENZA TELEFONICA. 
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ATTIVA LO SPORTELLO S.O.S UTENTI.

L'Autorità Garante per le Telecomunicazioni ha stabilito le tempistiche per l'attivazione dei servizi e per le migrazioni da operatore ad operatore.

L'AGCOM ha dunque stabilito che per una migrazione non possono passare più di 13 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ovviamente in consumatore, o l'utente, in questo arco temporale, non deve subire disagi.

Nel caso dunque di attese più lunghe o di disservizi dovuti a guasti tecnici e/o similari A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI è in grado di assistere per risolvere il problema tecnico e, soprattutto, ottenere l'indennizzo per il disagio subito.

Gli sportelli di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, sono pronti ad assistere utenti telefonici sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

Fonte: AECI NAZIONALE (www.euroconsumatori.eu)

giovedì 28 agosto 2014

Per determinare il tasso di interesse usurario si deve tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese

Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, 31 marzo 2014
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Con sentenza del 31 marzo 2014 (Pres. Mazzaroppi, est. Maria Teresa Spanu), la Corte di Appello di Cagliari ha fornito alcuni importanti principi in materia di usura, riassunti dalle massime di seguito riportate.

Usura – Carico economico da considerare come rilevante – Art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 – Oneri effettivamente sopportati – Onnicomprensività.

Usura – Commissione di massimo scoperto – Rientra nel carico rilevante – Anche per il tempo anteriore all’emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente.
Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.

La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa.

www.dirittobancario.it
leggi la sentenza: su http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/corte_dappello_di_cagliari_sez._di_sassari_31_marzo_2014.pdf

Derivati: l’intermediario ha l’obbligo di informare il cliente della reale finalità del contratto

Con sentenza del 24 aprile 2014 il Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda di risoluzione del contratto di interest rate swap avanzata dalla società investitrice, ha evidenziato come la finalità del derivato non fosse di semplice copertura dal rischio di innalzamento dei tassi di interesse, ma anche e soprattutto di copertura per la stessa banca dal rischio di discesa dei tassi di interesse e di conseguente perdita di remuneratività del sottostante contratto di mutuo.

Trattasi, questa, di una componente strutturale e funzionale del derivato che, secondo il Tribunale, non può considerarsi implicita e immanente nel tipo di strumento finanziario stipulato, ma che impone in capo all’intermediario finanziario un onere informativo specifico, in modo che il cliente, nel momento in cui decida di adottare tale soluzione di copertura, possa effettuare una valutazione consapevole della opportunità e convenienza dello strumento finanziario prescelto.

In difetto di tale informativa, viceversa, deve concludersi, considerata la concentrazione in capo alla convenuta del ruolo di controparte dell’IRS e di mutuante, che la banca abbia operato non tanto o non nell’esclusivo interesse del cliente, ma piuttosto nel proprio interesse, in evidente violazione dell’art. 21 TUF e dei precetti del Reg. Consob 11522/98 ratione temporis applicabile, fra cui gli obblighi in caso di conflitto di interessi dell’intermediario.

(fonte: www.dirittobancario.it
leggi la sentenza: http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_24_aprile_2014.pdf)

Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto il saldo iniziale del conto si considera pari a zero


Tribunale di Brindisi, 07 marzo 2014, n. 1085
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Un’altra importante voce in tema di vicinanza della prova è costituita da una recente pronuncia del Tribunale di Brindisi.

Con sentenza del 7 marzo 2014, n. 1085, relativa alla corretta determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti di un conto corrente bancario, tale Tribunale ha infatti affermato che, qualora venga accertato il diritto del cliente alla ripetizione delle somme pagate indebitamente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto sia pari a zero.

Ciò in quanto la banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Il Tribunale ha sottolineato, del resto, che l’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) non è sufficiente, nei rapporti bancari in conto corrente, a sottrarre la banca dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

L’obbligo di tenuta, in particolare, risulta volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale


fonte: www.dirittobancario.it
la sentenza :http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_brindisi_07_marzo_2014_n._1085.pdf

llegittima segnalazione in Centrale Rischi: va riconosciuto il danno patrimoniale per il peggioramento dell’affidabilità commerciale


Cassazione Civile, Sez. I, 09 luglio 2014, n. 15609

Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Con sentenza n. 15609 del 09 luglio 2014 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di illegittima segnalazione in Centrale Rischi al cliente va riconosciuto sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari del diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno patrimoniale, che può essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libertà di concorrenza


[fonte: www.dirittobancario.it
per consultare la sentenza è possibile collegarsi alla pagina sottostante e visualizzare il testo integrale: http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_09_luglio_2014_n._15609.pdf]