mercoledì 30 gennaio 2019

TELEFONIA: TUTELA CONSUMATORI DI A.E.C.I.

Immagine correlataIndubbiamente tra le problematiche statisticamente più portate presso gli sportelli della nostra Associazione di Consumatori vi sono i problemi con i gestori telefonici. Vodafone, Tim, Fastweb, Wind, Iliad solo per citarne alcuni sono tra i gestori che provocano, con i loro disservizi, disagi per i consumatori. Mancate migrazioni, disservizi tecnici, fatture anomale tra i casi più gestiti dalla nostra Associazione di Consumatori.

Gli esperti dislocati sulle numerose sedi di A.E.C.I. assistono i consumatori anche attraverso il sistema CONCILIA WEB dell'Agcom. Grazie alla conciliazione la nostra Associazione di Consumatori non solo riesce a risolvere problematiche tecniche (traslochi, attivazioni, migrazioni, riparazioni) ma portano soluzioni anche dal punto di vista di indennizzi e risarcimenti per i disagi patiti

mercoledì 9 gennaio 2019

EQUIRISCOSSIONE: Stralcio dei debiti fino a mille euro

Risultati immagini per forbice tasseCancellate le ''mini cartelle''. Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 infatti prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare:
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza;
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

A.E.C.I. FELTRE rimane a disposizione del consumatore-contribuente per la verifica della posizioni debitorie da gestire dal 01 gennaio 2019. Chiamateci !!!!

IP288 - Eni gas e luce, nuova sanzione da 1 milione e 800 mila euro per la scorretta fatturazione dei consumi di elettricità e gas

Maxi-conguagli sulle bollette, multa da 1,8 milioni a Eni gas e luce
Il 5 luglio 2018 l’Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento di inottemperanza alla Delibera dell’Autorità del 11 maggio 2016 (PS9542), accertando la reiterazione da parte di Eni gas e luce S.p.A. della condotta consistente nell’inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi di elettricità e gas, a fronte del contemporaneo avvio dell’attività di riscossione.
Il provvedimento dell’Autorità trae origine dalle numerose segnalazioni con le quali, a decorrere dalla seconda metà del 2017, molti consumatori hanno continuato a lamentare problematiche connesse alla fatturazione dei consumi di ingente importo (“maxi conguagli”), riguardanti periodi di consumo superiori anche a cinque anni dalla data di emissione della fattura, emerse specialmente nell’ambito delle attività di recupero crediti effettuate da EGL nel corso del 2017.

Le segnalazioni degli utenti riguardavano inoltre la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, le rettifiche tardive dei consumi fatturati, anche prescritti, l’omessa acquisizione delle letture o delle autoletture; l’incompletezza e/o l’inesattezza dell’informativa in bolletta.

Nel corso del procedimento, EGL ha assunto importanti iniziative a favore dei consumatori. In particolare, EGL ha deciso di riconoscere automaticamente la prescrizione dei pagamenti delle bollette, tutte le volte in cui la mancata fatturazione dei consumi, entro due anni, sia riconducibile alla responsabilità della Società. Negli altri casi, su istanza del consumatore, EGL riconoscerà la prescrizione biennale decorrente dal consumo di elettricità e gas, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017) e dalle delibere ARERA del 2018.

Inoltre, EGL ha presentato importanti misure migliorative in tema di fatturazione e di gestione delle situazioni critiche dei reclami, al fine di superare, anche retroattivamente, le criticità emerse nel corso del procedimento.

In considerazione della rilevanza delle Iniziative assunte da EGL, in particolare per il superamento del fenomeno dei “maxi conguagli”, l’Autorità ha ridotto significativamente la sanzione da irrogare a Eni gas e luce, risultata pari a 1.800.000 euro
 

PS11043-PS11044- PS11048 - Iscrizione alla banca dati S.I.Mo.I.Tel.: Wind Tre, Telecom e Vodafone sanzionate per condotte aggressive per complessivi 3,2 milioni di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1 agosto 2018, ha chiuso tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, sanzionando Wind Tre S.p.A. Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro.

Risultati immagini per IMMAGINI TELECOMUNICAZIONI SANZIONI
Secondo l’Autorità, le tre società hanno posto in essere condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto l’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.

L’Autorità ha accertato che, sebbene in tale banca dati avrebbero dovuti essere inseriti solo i nominativi dei clienti “morosi intenzionali” secondo determinati requisiti, i tre operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come tali perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore.

L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è stata ritenuta dall’Autorità idonea a condizionare i destinatari della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. Infatti, gli operatori, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, inducevano i destinatari a ritenere che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, potenzialmente anche incerta e/o oggetto di contestazione, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati, con la possibile conseguenza di non poter più concludere contratti con alcun operatore telefonico.

Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 8 agosto 2018

PS11051 - Integratori alimentari Life120, oltre 500 mila euro di sanzioni per informazioni ingannevoli e pubblicità occulta

L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti che vendono e promuovono gli integratori alimentari Life 120 attraverso il sito Internet Life120.it e la trasmissione televisiva “Il cerca salute”, diffusa sul territorio nazionale da numerose emittenti televisive locali.

In esito all’istruttoria svolta, l’Autorità ha accertato due condotte scorrette: la prima, concernente la divulgazione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche degli integratori alimentari venduti dalla società Life 120 Italia S.r.l.s., presentati invece come idonei a determinare o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico. Per tale pratica l’Autorità ha irrogato alla società Life 120 Italia S.r.l.s., che commercializza tali integratori, una sanzione di 150 mila euro. 

La seconda pratica commerciale scorretta accertata riguarda le modalità non trasparenti di promozione degli integratori attraverso la trasmissione “Il cerca salute”, che ha un contenuto apparentemente informativo, ma è in realtà volta ad occultare le reali finalità promozionali perseguite dai professionisti. Lo scopo promozionale di tale trasmissione viene dissimulato attraverso un format nel quale il Signor Adriano Panzironi, argomenta la possibilità di prevenire e curare una ampia serie di patologie mediante uno stile di vita ed un regime alimentare che prevede un significativo uso di integratori alimentari, descritti in un libro, Vivere 120 anni, di cui il giornalista stesso è autore e promossi in occasione di tale trasmissione. Per tale pratica l’Autorità ha irrogato ai professionisti coinvolti, Life 120 Italia S.r.l.s, Welcome Time Elevator S.r.l., il Sig. Adriano Panzironi e le emittenti locali che hanno diffuso la trasmissione “Il Cerca Salute, sanzioni per complessivi 426.000 euro.
Continua così l’azione di contrasto ad una pratica particolarmente insidiosa, idonea a disorientare il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione,  impedendo loro di esercitare il necessario controllo critico delle informazioni diffuse dai professionisti, indispensabile per decodificare un comportamento commerciale teso alla promozione di determinati beni e/o servizi, tanto più grave nel caso di specie in quanto riferito a temi attinenti la salute.
Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa dell’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

FONTE: AGCOM

Morosità pregresse: più chiarezza in caso di voltura o subentro di forniture di energia elettrica e gas

L’AGCM con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Risultati immagini per IMMAGINI MOROSITÀ PREGRESSESu invito dell’Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo.

Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.

Gli operatori coinvolti sono ACEA ENERGIA, AGSM ENERGIA, AXPO ITALIA, EDISON ENERGIA, ENEL ENERGIA, ENGIE ITALIA, ENI GAS E LUCE, ESTRA ENERGIE, EVIVA, GEKO, GELSIA, GREEN NETWORK, LW ENERGY, MBI GAS E LUCE, MIWA ENERGIA, OPTIMA ITALIA, REPOWER VENDITA ITALIA e SORGENIA.

I811 - Vendita auto tramite finanziamenti: cartello tra i principali operatori sanzionato per oltre 670 milioni di euro

Risultati immagini per IMMAGINI VENDITA AUTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 20 dicembre 2018, ha concluso un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria. L’istruttoria, avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., si è conclusa accertando l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri.

In particolare, l’Autorità ha accertato che le società Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance S.A., Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, Daimler AG, Merceds Benz Financial Services Italia S.p.A., FCA Bank S.p.A., FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General Motors Company, RCI Banque S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks.

In considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità ha imposto le seguenti sanzioni pecuniarie, per un totale complessivo, di circa 678 milioni di euro.

L’Autorità ha altresì riconosciuto il beneficio dell’immunità totale dalla sanzione a favore delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia SpA che, in qualità di leniency applicant, hanno così evitato l’imposizione di una sanzione superiore a 60 milioni di euro.

 Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza
 Roma, 9 gennaio 2019

A511-A512-A513 - Liberalizzazione vendita di energia elettrica: sanzionati con complessivi 109 mln euro i gruppi Enel e Acea per condotte abusive ed escludenti dei concorrenti

Risultati immagini per IMMAGINI ENERGIA PROBLEMI
Nella riunione del 20 dicembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il gruppo Enel e per oltre 16 milioni di euro il gruppo Acea per aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela, servizio destinato a essere eliminato entro il 1° luglio 2020 con la piena affermazione di un unico mercato nazionale della vendita di energia elettrica completamente liberalizzato. Nella stessa riunione l’Autorità ha anche valutato le condotte commerciali del gruppo A2A negli stessi mercati, non riscontrando tuttavia elementi probatori sufficienti per  accertare l’infrazione anche nei confronti di tale operatore.

L’Autorità aveva avviato nel maggio 2017 i tre distinti procedimenti istruttori nei confronti delle imprese del gruppo Enel, del gruppo A2A e del gruppo ACEA, a conclusione dei quali è emerso che tanto il gruppo Enel quanto il gruppo ACEA hanno sfruttato in modo illegittimo prerogative e asset, derivanti  dall’essere fornitori di maggior tutela, per realizzare una dichiarata politica di “traghettamento” della clientela già rifornita a condizioni regolate verso contratti a mercato libero.

In particolare, l’istruttoria ha accertato che sia Enel - almeno a partire dal gennaio 2012 e almeno fino al maggio 2017-, sia Acea -almeno dal 2014 e fino a tutto il 2017- hanno raccolto i consensi privacy dei clienti serviti in maggior tutela ad essere contattati a scopo commerciale e hanno poi utilizzato tali liste “consensate” per formulare agli stessi clienti tutelati offerte mirate, volte a far stipulare loro un contratto sul mercato libero. Poiché nessuno dei concorrenti è in grado di replicare -nelle aree in cui i due gruppi svolgono in esclusiva il servizio di maggior tutela- la descritta operazione, essa risulta illegittima e idonea ad amplificare artificialmente il vantaggio concorrenziale di cui tali gruppi già godono per motivi storico/regolamentari e legati alle caratteristiche della domanda.

Inoltre, in merito al gruppo Acea, il procedimento ha altresì evidenziato come, nella definizione delle proprie strategie commerciali, ACEA Energia si sia avvalsa anche di una serie di informazioni privilegiate e dettagliate sull’andamento delle quote e sul posizionamento dei concorrenti nelle aree geografiche in cui il gruppo svolge il servizio di distribuzione, fornite dalla società di distribuzione ARETI.

Tali condotte risultano idonee ad alterare le dinamiche competitive nei confronti dei venditori non integrati, che non posseggono le stesse prerogative ma che necessitano anch’essi, per competere, di rivolgersi al bacino della clientela tutelata. Quest’ultima infatti in Italia rappresenta ancora oltre il 60% della clientela domestica e quasi il 50% di quella non domestica in bassa tensione (ARERA, Monitoraggio Retail 2017 - 596/2018/I/com).

Inoltre, dal momento che il legislatore, in vista della abolizione della maggior tutela, ha previsto che vengano adottati “meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”, le condotte abusive accertate hanno anche l’effetto di sottrarre illegittimamente all’azione di tali meccanismi la clientela tutelata che in esito alle stesse viene acquisita come clientela sul libero mercato.

Nel corso dei procedimenti, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust  della Guardia di Finanza.
 
Roma, 8 gennaio 2019


lunedì 3 dicembre 2018

MODEM LIBERO: IL TAR CONFERMA LA DELIBERA DELL'AGCOM

Risultati immagini per modem liberoANSA: Il Tar conferma 'modem libero' e boccia il ricorso di Tim contro la delibera con la quale, ad agosto scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito il diritto degli utenti "di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa", fissando specifici obblighi sugli operatori "finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali".
L'ordinanza respinge la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento dell'Agcom, ed è già fissata al prossimo ottobre 2019 l'udienza di discussione del ricorso nel merito.
Con la contestata delibera, l'Agcom aveva confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa, fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali.

(fonte: www.euroconsumatori.eu)

martedì 20 novembre 2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018

A.E.C.I. FELTRE è a disposizione dei propri tesserati (e non) per aiutarli nella presentazione della documentazione richiesta. Basta chiamare lo 0439 300030 e prendere appuntamento presso gli uffici di Feltre (Belluno) di via Negrelli n.1/b.

Risultati immagini per pace fiscale immaginiParte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Presenta la tua domanda entro il 30 aprile 2019!

 L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

(fonte:AdeR)

lunedì 19 novembre 2018

Gas, luce e acqua: le vecchie bollette non si pagano

Cambia la prescrizione per le fatture: da cinque a tre anni. Le conseguenze per i consumatori.
Chi ha visitato, in questi giorni, il sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, avrà notato la pubblicazione di un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette. Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni. E questo non vale solo per i tanto odiati conguagli ma anche per le fatture relative alle bollette ordinarie. Lo scopo è quello di limitare il rischio che gli utenti possano essere messi dinanzi ad esorbitanti richieste di pagamento, magari per consumi non fatturati ogni mese (cosa tutt’altro che rara).

Risultati immagini per prescrizione bollette enel energiaIn buona sostanza, la novità è che le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più: il termine di prescrizione passa infatti da cinque a tre anni. Due anni in meno di arretrati da versare qualora ti dovesse arrivare una diffida.

Capire il calcolo della prescrizione è molto semplice. Dobbiamo rapportarti alle varie ipotesi che potrebbero venirsi a creare. Facciamo qualche esempio.

Bolletta non ricevuta: quando la prescrizione?

Il pagamento di ogni bolletta può essere preteso solo a partire dal mese successivo ed entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa. L’invio della bolletta, se non contestata, non è però in grado di mettere in mora il consumatore visto che queste sono spedite con lettera semplice. Se pertanto l’utente non paga, la società fornitrice dovrà spedirgli all’indirizzo di residenza una raccomandata a.r. con una diffida. Ebbene, questa raccomandata deve giungergli non oltre tre anni dal mese successivo a quello di scadenza della fattura, altrimenti cade in prescrizione.

Conguaglio: fino a quanti anni prima?

Il secondo caso tipico che si può verificare è quello del conguaglio. Succede spesso che la società fornitrice della luce, dell’acqua o del gas, dopo aver eseguito la fatturazione tramite letture stimate o basate sull’autolettura, proceda dopo diversi mesi alla lettura del contatore. Se da questa verifica dovesse risultare un ulteriore debito a carico dell’utente viene emessa una ulteriore bolletta a titolo di conguaglio. Fino ad oggi, però, i gestori hanno effettuato i conguagli con largo ritardo, affidandosi a un termine di prescrizione molto ampio. Così, chiaramente, il conto poteva raggiungere cifre spesso improponibili per gli utenti, chiamati a sanare le differenze di conteggi degli ultimi cinque anni. Ora però tutto ciò non sarà più possibile: si potrà chiedere il conguaglio solo degli ultimi tre anni.

Se ricevi una diffida quando arriva la prescrizione? 

Ed ancora le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più neanche quando, tra una diffida e l’altra, passano più di tre anni. Difatti se è vero che ogni lettera di sollecito interrompe la prescrizione, affinché ciò avvenga sono necessarie due condizioni:
•la lettera deve essere inviata con raccomandata a/r o, per chi ne è munito, con posta elettronica certificata; il gestore deve infatti avere la prova dell’invio e del ricevimento;
•la diffida deve essere spedita non dopo tre anni da quella precedente o dalla scadenza della fattura. Se dovessero decorrere più di tre anni si verifica la prescrizione.

 Come far valere la prescrizione?

Dovrà essere la stessa società fornitrice a cancellare, in automatico, i vecchi debiti caduti in prescrizione. Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Se l’utente dovesse trovarsi ad affrontare una richiesta di pagamento per debiti fuori termine può presentare un ricorso all’ARERA, tramite la procedura online. Si terrà un tentativo di conciliazione con la società fornitrice, anche tramite Skype, rivolto a ottenere la cancellazione del debito. In caso di mancato accordo si può ricorrere al giudice di pace.

(www.laleggepertutti.it)

domenica 18 novembre 2018

MODEM LIBERO: IL TAR CONFERMA LA DELIBERA DELL'AGCOM

Risultati immagini per MODEM LIBERO
ANSA: Il Tar conferma 'modem libero' e boccia il ricorso di Tim contro la delibera con la quale, ad agosto scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito il diritto degli utenti "di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa", fissando specifici obblighi sugli operatori "finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali".
L'ordinanza respinge la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento dell'Agcom, ed è già fissata al prossimo ottobre 2019 l'udienza di discussione del ricorso nel merito.
Con la contestata delibera, l'Agcom aveva confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa, fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali.

mercoledì 14 novembre 2018

MASSIMA ATTENZIONE PERSONE SOSPETTE !!!

Risultati immagini per segnale attenzioneCondividiamo volentieri questo post (che già circola nelle rete facebook) anche a fronte delle diverse segnalazioni avvenute in questi giorni in associazione !!!

In questi giorni ci sono delle persone che stanno visitando le abitazioni o aziende del feltrino e bellunese per raccogliere i dati riscontrati da maltempo dei giorni scorsi
 
DIFFIDATE perché non sono autorizzati a farlo e NON compilate o firmate alcun modulo.!!!!
Oltre a questi si aggiungono tutti i personaggi delle varie compagnie Enel, Telecom ecc.. ovviamente persone non autorizzate e che non fanno minimamente parte di queste aziende! Quindi NON APRITE!

Stessa cosa per chi vi chiede delle informazioni suonando alla porta... lo fanno per poi riuscire ad entrare in casa!

giovedì 8 novembre 2018

IPTV: PRIME MULTE E SANZIONI DI CONSUMATORI SEGNALATE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

L'IPTV, acronimo di Internet Protocol Television, è un sistema che permette la fruizione di canali TV attraverso la connessione internet. L'apparecchio consente la visione sia di canali convenzionali (Rai 1, Rai 2, Canale 5 e via dicendo) sia i canali web tv di nuova concezione ma anche, e soprattutto, i canali satellitari. Quindi, attraverso un apparecchio IPTV posso avere la possibilità di vedere (senza parabola o antenna digitale) Sky, Rai Uno e Netflix (per fare degli esempi).

Risultati immagini per immagini digitale
Il funzionamento è abbastanza semplice. Esistono delle piattaforme che si alimentano dei canali digitali, satellitari o web e che redistribuiscono ai propri contatti. Fin qui nulla di strano o di illecito, ovviamente, se queste piattaforme non trasmettono contenuti a di tv (digitali, satellitari o web) a pagamento.

Esistono infatti piattaforme che per una spesa ridotta (intorno alle 10/15 euro mese) promettono la visione di canali a pagamento. Con un solo abbonamento riesco a fruire dei canali Sky, Netflix e Premium ad un costo ridotto.

COSA RISCHIA L'UTENTE?
Partiamo dal concetto che il sistema è illecito e secondo la nostra Associazione di Consumatori è giusto punire sia chi diffonde mezzi similari sia l'utente finale.
Va detto però che la visione di streaming illegale non è soggetta a sanzione, mentre la detenzione di un film illegale ad uso personale è soggetto a sanzione amministrativa di 154€, più la confisca del materiale.
In situazioni più rare invece, l’utente può incorrere in sanzioni penali con reclusione per un massimo di 3 anni e il pagamento di 25.000€ di multa.

COSA FARE
Trattandosi di un sistema illecito la nostra Associazione di Consumatori consiglia l'immediata disattivazione del decoder anche per coloro i quali non sono ancora stati raggiunti da controlli e che hanno ricevuto sanzioni. La nostra associazione di consumatori è ovviamente pronta a tutelare gli utenti consumatori al fine di annullare le sanzioni. Per attivare l'assistenza è necessario mettersi in contatto con la nostra sede:
A.E.C.I. FELTRE | ASS. EUROPEA CONSUMATORI INDIPEDENTI
Tel 0439 300030 - mobile 347 74 21 260
feltre@euroconsumatori.eu

fonte: www.euroconsumatori.eu

venerdì 26 ottobre 2018

PRESCRIZIONE DELLE FATTURE

Quando è possibile evitare di pagare fatture scadute perchè andate in prescrizione.

La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti, causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare; è disciplinato dall’articolo 2934 del codice civile. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni.  E’ poi prevista tutta una serie di casi in cui il tempo è abbreviato dai cinque, ai due o ad un anno.

1. In particolare, per quel che riguarda la materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

1. Per quanto riguarda Il bollo auto, quindi, esso va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale: il termine di prescrizione breve non si trasforma in decennale.
Questo è quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

2. Per quanto concerne le fatture delle utenze domestiche il termine di prescrizione relativo era fissato in cinque anni, soggiacendo quindi alla prescrizione breve ordinaria.
I cinque anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo, il più delle volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche riconducibili a 3 o 4 anni dopo.  Con la Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2018, i nuovi termini prescrizionali delle bollette, si accorciano a soli 2 anni. Essi riguardano non soltanto i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo regime vige pure per fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori. Scatta altresì un obbligo per la società venditrice, la quale dovrà informare in fattura del nuovo termine di prescrizione, almeno 10 giorni prima della data fissata per il pagamento. Queste nuove previsioni sono quelle risultanti Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com, cioè quella che dispone l'attuazione della Legge di Bilancio 2018..
BOLLETTE ENERGIA, GAS, ACQUA
La novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell'energia elettrica. Il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti per quando riguarda la prescrizione bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il 2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell'acqua verranno accorpate nel regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. Si evidenzia, altresì, che il termine biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, parte dal momento in cui le società venditrici sono obbligate all'emissione della fattura, così come voluto dalle nuove norme.

All'introduzione della prescrizione di 24 mesi per le fatture che riguardano l'energia elettrica si aggiungono anche novità, così come chiarito dall'Autorità per l’energia. Il cliente finale, infatti, si vedrà recapitare una bolletta più chiara e facilmente decifrabile. Il venditore dovrà indicare non solo il nuovo termine di prescrizione di 24 mesi entro, e non oltre, 10 giorni dalla data del pagamento, ma anche tutta una serie di elementi che possano agevolare la comprensione del conteggio. La bolletta, ad esempio, dovrà evidenziare gli importi che sono già prescritti, in quanto riferibili a più di 2 anni addietro, anche per fatto e colpa del venditore. Tali importi non più dovuti per una mancata lettura, richiesta o per altre ragioni, saranno ritenuti prescritti dalla stessa società erogatrice, proprio al fine di giungere alla prescrizione automatica.

Prescrizione cartella esattoriale: il tempo dipende dal debito

IRPEF
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, quella cioè che viene determinata sulla base dei modelli 730 o Redditi, si prescrive in 10 anni.

IVA, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO
10 anni di inattività dell’ente di riscossione. Vuol dire che per andare in prescrizione il debitore non deve aver ricevuto neanche una lettera che intima il pagamento del dovuto, altrimenti il periodo di riferimento riparte da zero.

INPS
5 anni. Se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

MULTE

Le multe stradali si prescrivono in 5 anni e se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

https://www.youtube.com/watch?v=SkKQo6WoRLc 

lunedì 15 ottobre 2018

Bollo auto, multe e spazzatura: la pace fiscale cancella i debiti

In attesa di stabilire le modalità di attuazione della nuova rottamazione sulle cartelle di pagamento di importo elevato, il Governo sembra voler chiudere almeno il capitolo della pace fiscale sulle micro cartelle
E così fa sapere che saranno “condonati” i debiti per multe, bollo auto e imposte locali fino a mille euro

Risultati immagini per immagini rottamazione tasseSi tratta di tutti i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010 (ma l’Esecutivo sta tentando di ampliare il raggio d’azione anche alle cartelle successive al 2010). Per capire se rientri nel perimetro del nuovo beneficio devi innanzitutto recuperare la cartella esattoriale che conservi nel cassetto, a prescindere se spedita da Equitalia, Agenzia Entrate Riscossione o dall’esattore locale. 
Trova, all’interno, la pagina con l’elenco delle causali e degli importi dovuti. Lì c’è un campo che indica la data di iscrizione a ruolo. Se l’anno rientra tra il 2000 e il 2010 la cartella si dovrà ritenere annullata in automatico. Significa – stando alle indiscrezioni che cita Il Sole 24 Ore nel quotidiano in edicola – che non dovrai presentare una domanda come per la rottamazione, né dovrai pagare un importo minimo per ottenere lo sgravio: sarà già l’agente della riscossione a cancellare il debito. 
Ma lo farà solo nel momento in cui la legge di bilancio sarà approvata ossia entro la fine del 2018. E al momento nulla è scontato: il fuoco incrociato tra la Commissione Europea, il Fondo Monetario e la Bce lascia intendere che la battaglia sarà dura. Il Governo non intende cedere su nessuno dei punti del programma elettorale e potrebbe essere proprio questa rigidità a condizionarne la sopravvivenza. 
Resta che le bozze del decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio e finora circolate, prevedevano uno stralcio totale per le micro cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 2000 al 2010. Le cartelle non sono solo quelle relative ai debiti tributari ma anche per multe stradali e tributi locali, come il bollo auto, la Tari (l’imposta sulla spazzatura), la Tasi e l’Imu. Si tratterà di una cancellazione automatica che gli agenti della riscossione dovrebbero effettuare entro la fine dell’anno in corso e quindi senza alcun adempimento per il cittadino “multato” o il contribuente debitore. Già ora però potrebbero essere interessate dallo stralcio non meno di tre milioni di cartelle relative a violazioni del Codice della strada, considerando la stima del 25% di ruoli complessivamente stralciati con la misura secondo fonti di Governo.
Restano escluse le cartelle relative a risorse proprie comunitarie, tra cui Iva e dazi. Nessun rimborso però per le somme già versate dai debitori. Mentre gli importi saldati tra la data di entrata in vigore del decreto fiscale e la fine dell’anno saranno computati nell’ambito della rottamazione delle cartelle o di altre posizioni debitorie, ove esistenti, viceversa saranno rimborsate.


Per la verifica della soglia dovranno essere computati non soltanto gli importi iscritti a ruolo (tasse, contributi, multe stradali), ma anche gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni. Essenziale tuttavia che le partite debitorie siano state poste in riscossione tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010.

Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà quindi trasmettere ai singoli enti creditori l’elenco delle partite oggetto di discarico, attraverso appositi flussi telematici da effettuare secondo le regole del decreto Mef 15 giugno 2015. 
Secondo i tecnici dell’esecutivo la cancellazione dei mini-ruoli comporterà un minor gettito di 524 milioni di euro.

La rottamazione ter procederà invece su altri binari e dovrebbe ricalcare le misure già adottate da Renzi con uno sconto maggiore e più tempo per pagare (si parla di un debito da spalmare in cinque anni). C’è poi la chiusura delle liti in corso, ossia che ancora pendono in tribunale, misura che risparmierebbe al fisco e al cittadino i costi del contenzioso. Infine si pensa a un ravvedimento operoso straordinario con cui sarà possibile definire gli anni d’imposta dal 2013 al 2017 senza il versamento di sanzioni e interessi, ma corrispondendo tutta l’imposta. Con tutta probabilità, vista l’alta aleatorietà delle adesione il gettito imputabile sarà simbolico di 1 euro.

(fonte: la leggepertutti.it)

venerdì 12 ottobre 2018

BANCA POPOLARE DI BARI: CONSOB ACCERTA IRREGOLARITA'. A.E.C.I. PRONTA A INTERVENIRE

LA CONSOB HA SANZIONATO I VERTICI DELLA BANCA CON QUASI 2 MILIONI DI EURO.

Contestate, alla Banca e ai quadri dirigenziali gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e le carenze nella profilatura della clientela per la vendita di prodotti finanziari". Il punto della nostra associazione di consumatori. 

Associazione ConsumatoriDai conti, Banca Popolare di Bari non mostra segni di crisi, ma il tutto sembra a spese dei 70mila soci, azionisti che hanno visto,  ridotto al lumicino il valore delle loro partecipazioni.
Il bilancio del gruppo nel 2017 ha segnato un utile di 1,05 milioni (erano 5,25 nel 2016) dopo rettifiche di avviamenti per 18,5 milioni. Gli indici patrimoniali sono migliorati – il Cet1 dal 9,2 al 10,2 per cento e il Tier1 dal 12 al 12,7 per cento, ma ai risparmiatori negli anni la banca ha piazzato 160,36 milioni di azioni non quotate e illiquide. Titoli che valevano sino a 9,53 euro ma che oggi sono scambiati sul circuito telematico Hi-Mtf a 2,38 euro.
Prima dell’ingresso sul circuito telematico, in seguito alla Raccomandazione della consob sulla distribuzione degli strumenti finanziari del 18 ottobre 2016, le azioni erano valutate, come quelle delle altre Popolari non quotate, attraverso procedure di esperti indipendenti richieste dal consiglio di amministrazione e poi approvate dai soci in assemblea a multipli elevatissimi.
Banca d’Italia nel 2009 autorizzò la Popolare ad acquistare Cassa di Orvieto e nel 2014 diede via libera all’acquisizione della Casse di Teramo (Tercas) e di Pescara (Caripe), in grosse difficoltà. L’acquisizione di Tercas e di Caripe fu finanziata dalla Popolare di Bari con un aumento di capitale da 500 milioni, approvato da via banca d’Italia e da Consob, finanziato metà in azioni (a 8,95 euro l’una) e metà in obbligazioni subordinate.
Proprio in occasione di questo aumento di capitale è iniziato  l’ultimo assalto della banca ai risparmi dei soci e clienti, piazzando azioni per importi che spesso hanno assorbito tutta la liquidità di molte famiglie.
Dopo anni di denunce e lamentele degli azionisti per l’impossibilità di vendere le proprie azioni e segnalazioni di e associazioni di consumatori, la Consob con le delibere 20583 e 20584 nei giorni scorsi ha sanzionato i vertici della Popolare e la banca stessa per 2,6 milioni.
Nel provvedimento 20383 pubblicato sul sito della consob si accertano i comportamenti illegittimi della banca riguardo alla vendita delle azioni ai clienti  
  • violazione n. 1, in relazione alle carenze procedurali e alle irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, nonché alla mancata valorizzazione, nell'ambito del giudizio di adeguatezza, di eventuali finanziamenti concessi dalla Banca stessa e finalizzati all'effettuazione di un'operazione di investimento (fattispecie, questa, che ha assunto concreto rilievo con riguardo all'operatività su azioni di propria emissione);
  • violazione n. 2, in relazione alle modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario, posto che le procedure adottate dalla Banca non consentono un'adeguata tracciabilità degli ordini impartiti dalla clientela al di fuori del canale filiale; dette carenze sono state all'origine di errori operativi che hanno portato a non inserire ordini inviati per corrispondenza cartacea ed elettronica ovvero consegnati a mani presso gli uffici della Direzione Generale;
  • violazione n. 3, in relazione all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della Banca (cd. “procedure per il pricingdell'azione”); tale carenza si è riverberata sulla diligenza e correttezza del servizio di negoziazione avente ad oggetto azioni proprie prestato dalla Banca medesima, posto che anche le transazioni sul secondario avvenivano al prezzo deliberato dall'Assemblea;
Nel provvedimento 20384 si accertano le violazioni nella redazione dei prospetti informativi:
  • per avere la  omesso di riportare nel Prospetto 2014 e nel Prospetto 2015 informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni BPB, avuto riguardo alle valutazioni formulate dal consulente incaricato di assistere la  nella stima del valore delle azioni, così determinando l'impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulle azioni offerte;
Nell’indagine è emerso che la banca ha violato la normativa riguardo il collocamento della azioni ai risparmiatori,  non avrebbe comunicato nei prospetti informativi le modalità di determinazione del prezzo dell’azione, omettendo di informare sulle valutazioni a ribasso del prezzo, avrebbe forzato i profili di rischio dei clienti per vendere azioni, bond subordinati e prestiti “baciati” .
Molti  esposti avevano segnalato, inoltre,  nel 2016, il tardivo inserimento degli ordini di vendita delle azioni, e la  mancanza di presidi che assicurino la certezza della data di ricezione della disposizione di vendita.
In modo particolare viene indicato il caso di una  società di costruzioni, che è riuscita a ottenere l’inserimento ex post di un ordine del valore di 4,1 milioni per consentire ?di ridurre un finanziamento concessole dalla stessa Popolare di Bari per 5,15 milioni di euro.
Moltissimi i casi in di clienti con presentava un portafoglio inadeguato rispetto al proprio profilo.
Insomma una serie di irregolarità sia nella vendita delle azioni che nelle procedure di inserimento degli ordini di ordini di vendita come segnalato da centinaia di esposti.
Mentre indaga anche la Procura per accertare violazioni penali, la la banca è stata condannata già dall’arbitro delle controversi finanziarie a rimborsare diversi  azionisti, ed è facile preannunciare un allargamento del contenzioso, soprattutto per chi ha investito rilevanti somme,  si sono già rivolti al giudice, o si rivolgeranno presto,  essendo questo, attualmente, l’unico rimedio per recuperare i risparmi persi.
Secondo molti analisti il al prezzo attuale di 2,38 euro sul mercato HiMtf è destinato a scendere ulteriormente, aggravando i danni per i risparmiatori che potrebbero arrivare a perdere quasi il 90% del capitale.

LINK E FONTI

lunedì 8 ottobre 2018

ACEA ENERGIA: GRAZIE AD A.E.C.I. NON PUO’ PIU’ RIFIUTARSI DI ATTIVARE UN’UTENZA PER IL DEBITO DEL PRECEDENTE UTENTE

DOPO LA SEGNALAZIONE DI A.E.C.I. ALL’ANTITRUST, ACEA MODIFICA LA PROCEDURA.
La vicenda è recente, con le prime segnalazioni che risalgono al 2017. 

Fino ad oggi, se un Consumatore chiedeva il SUBENTRO di un’utenza per la quale esisteva una MOROSITÀ del precedente utente, Acea poteva rifiutarsi di effettuare il subentro. Il Consumatore, quindi, si vedeva rifiutare il subentro a causa di un debito non suo.

Il subentro - a differenza della voltura -  è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.
Associazione Consumatori 
Tale situazione ha procurato ad innumerevoli Consumatori, che si sono rivolti alla nostra Associazione, non pochi disagi. Infatti, in alcuni casi, il debito lasciato dal precedente utente poteva aggirarsi anche intorno al migliaio di euro, una somma ingente e certamente non dovuta dal Consumatore che richiede l’attivazione di una nuova utenza. 

Da oggi, grazie ad A.E.C.I. non è più così.
In seguito alle innumerevoli segnalazioni ricevute, A.E.C.I. ha presentato all’AGCM – Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato un esposto per richiedere di verificare la presenza di eventuali pratiche scorrette e dannose nei confronti dei Consumatori, da parte di Acea Energia S.p.a.
AGCM (Antitrust) ha chiarito: “ il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente… non potrà quindi pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia”.

Con enorme soddisfazione per la nostra Associazione, l’esito favorevole della nostra segnalazione ha determinato la rimozione dei profili di scorrettezza della condotta commerciale di Acea Energia S.p.A. Scarica l'Allegato  per leggere la Delibera dell’Antitrust.

Acea Energia S.p.A. ha quindi provveduto a modificare Condizioni Generali del Contratto, FAQ e modulistica, in modo da specificare, in particolare, che il Consumatore che richiede una voltura o un subentro, non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.


Tutti i Consumatori che dovessero ancora riscontrare problematiche con Acea Energia S.p.a., in merito al subentro o alla voltura dell’utenza, potranno rivolgersi alla nostra Associazione.
 
www.euroconsumatori.eu

domenica 7 ottobre 2018

Conti dormienti, ultima chiamata per riavere i denari: da novembre cadono in prescrizione

A.E.C.I. FELTRE rimane a disposizione per aiutare i consumatori a non perdere le somme accantonate al ministero. Contattaci al 0439 300030 oppure al 347 7421260
I conti bancari, ma anche gli investimenti in azioni e obbligazioni, mai movimentati per dieci anni vengono trasferiti a un Fondo apposito. Dopo altri dieci anni, non si può più chiedere il rimborso: il termine sta per scadere. Nel 2008 erano affluiti 673 milioni: un tesoretto passerà allo Stato
di FLAVIO BINI e RAFFAELE RICCIARDI (larepubblica.it)Conti correnti, libretti bancari e postali, depositi di denaro. Ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito o fondi d'investimento e assegni circolari non riscossi. Se esistono somme depositate o investite in questi strumenti che non vengono toccate da almeno 20 anni, dal prossimo novembre i titolari o - più probabilmente - i loro legittimi eredi dovranno dirgli addio.
Conti dormienti, ultima chiamata per riavere i denari: da novembre cadono in prescrizioneE' infatti il Tesoro a ricordare che dal novembre 2018 "inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi 'conti dormienti' affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008". Si tratta delle somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, dai 100 euro in su, "non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme". Il Mef ricorda che in questo calderone "rientrano quindi, non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione".

Ma quando queste somme diventano "dormienti"? Di fatto quando restano presso le banche per dieci anni, senza che nessuno le tocchi o ci operi. Come ha ricostruito Repubblica nei mesi scorsi, si tratta di somme assai ingenti e che nella stragrande maggioranza dei casi appartengono a risparmiatori defunti, delle quali gli eredi sono all'oscuro. La legge dispone che le banche non abbiano l'obbligo di informare le famiglie della presenza di quei conti. Ma dispone altresì che polizze, assegni, libretti di risparmio e conti non movimentati dopo dieci anni finscano nelle casse pubbliche: lo ha stabilito la normativa approvata nel 2005 e caldeggiata dall'allora ministro Giulio Tremonti. Gli italiani, con questi conti "dimenticati" e mai toccati, hanno trasferito allo Stato ingenti risorse: guardando ai Rendiconti generali delle casse pubbliche del decennio dal 2007, si parla di oltre 2 miliardi di euro di risparmi dirottati verso uno speciale capitolo del bilancio. Se si restringe il campo soltanto agli ultimi anni, i numeri restano consistenti: 184 milioni nel 2013, 203 nel 2014, 142 nel 2015 e 101 nel 2016. Il Rendiconto 2017 da poco pubblicato aggiunge un'ultima fiche da 107 milioni.

Il meccanismo prevede che lo Stato li tenga ancora nella disponibilità di chi li reclamasse per altri 10 anni. Di fatto, sommando questo decennio all'altro decennio di immobilismo presso le banche, si hanno 20 anni di tempo per recuperare queste somme mai movimentate. Ora sta per scadere questo lasso di tempo, almeno per la prima infornata di denari trasferiti al Fondo speciale (che dovrebbe alimentare il rimborso dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). Si avvia dunque un processo che di giorno in giorno si rinnoverà. Infatti il Mef ricorda: "Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di 'conti dormienti' intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile".

Di quanti denari si parla? Una cifra molto ingente. Nel Rendiconto del 2008 risultavano affluiti al Fondo oltre 673 milioni di euro: sono questi i primissimi ad andare in prescrizione. A questa cifra vanno sottratti i rimborsi eventualmente richiesti. Questi sono stati gestiti dalla controllata del Tesoro Consap, a partire dal 2010. Nel complesso, però, le cifre ridistribuite sono state modeste: ricostruiva Repubblica che dal 2008 allo scorso autunno lo Stato ha rimborsato 223 milioni di euro sui 2 miliardi incassati. Dal giudizio della Corte dei Conti sul Rendiconto generale emerge che al 31 dicembre scorso la giacenza del Fondo era di 1,574 miliardi di euro. Un poco alla volta, a seconda della data in cui sono confluiti al fondo, quei soldi andranno prescritti. Dal prossimo anno finiranno nel bilancio generale quelli affluiti nel 2008 e non rimborsati, poi nel 2020 toccherà a quelli del 2009 e così via. Soldi sui quali il governo potrà fare affidamento per finanziare altre misure. Un tesoretto, prezioso in tempi di caccia a ingenti coperture.

Tramite la Consap si può risalire alla banca dati dei rapporti dormienti e fare di lì domanda di riscossione. Grazie alla collaborazione con la Farnesina, il Tesoro garantisce che "l'informativa raggiungerà anche gli italiani residenti all'estero". Chi perdesse questa ultima chiamata dovrebbe dire addio per sempre a quel tesoretto dormiente, che non potrebbe più essere risvegliato.