Quando è possibile evitare di pagare fatture scadute perchè andate in prescrizione.
La
prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti, causato dal
trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare; è disciplinato dall’articolo
2934 del codice civile. Il termine di
prescrizione ordinario è di dieci
anni. E’ poi prevista tutta una serie di
casi in cui il tempo è abbreviato dai cinque, ai due o ad un anno.
1. In
particolare, per quel che riguarda la materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come
modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione
dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1°
gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno
successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo
stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente
corrisposte”.
1. Per
quanto riguarda Il bollo auto,
quindi, esso va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo
tre anni, che partono dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.
Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale:
il termine di prescrizione breve non
si trasforma in decennale.
Questo
è quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che
con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si
è espresso a favore di una contribuente.
2. Per
quanto concerne le fatture delle utenze domestiche il termine di prescrizione
relativo era fissato in cinque anni, soggiacendo quindi alla prescrizione breve
ordinaria.
I
cinque anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo, il più delle
volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche
riconducibili a 3 o 4 anni dopo. Con la
Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2018, i nuovi termini prescrizionali
delle bollette, si accorciano a soli 2 anni. Essi riguardano non soltanto i
conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo
regime vige pure per fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei
contatori. Scatta altresì un obbligo per la società venditrice, la quale dovrà
informare in fattura del nuovo termine di prescrizione, almeno 10 giorni prima
della data fissata per il pagamento. Queste nuove previsioni sono quelle
risultanti Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com, cioè quella che
dispone l'attuazione della Legge di Bilancio 2018..
BOLLETTE ENERGIA, GAS, ACQUA
La
novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell'energia elettrica.
Il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti per quando
riguarda la prescrizione bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il
2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell'acqua verranno accorpate nel
regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. Si evidenzia, altresì, che il
termine biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, parte dal momento in
cui le società venditrici sono obbligate all'emissione della fattura, così come
voluto dalle nuove norme.
All'introduzione della prescrizione di 24 mesi per le fatture che riguardano l'energia elettrica si aggiungono anche novità, così come chiarito dall'Autorità per l’energia. Il cliente finale, infatti, si vedrà recapitare una bolletta più chiara e facilmente decifrabile. Il venditore dovrà indicare non solo il nuovo termine di prescrizione di 24 mesi entro, e non oltre, 10 giorni dalla data del pagamento, ma anche tutta una serie di elementi che possano agevolare la comprensione del conteggio. La bolletta, ad esempio, dovrà evidenziare gli importi che sono già prescritti, in quanto riferibili a più di 2 anni addietro, anche per fatto e colpa del venditore. Tali importi non più dovuti per una mancata lettura, richiesta o per altre ragioni, saranno ritenuti prescritti dalla stessa società erogatrice, proprio al fine di giungere alla prescrizione automatica.
Prescrizione
cartella esattoriale: il tempo dipende dal debito
IRPEF
L’imposta
sui redditi delle persone fisiche, quella cioè che viene determinata sulla base
dei modelli 730 o Redditi, si prescrive in 10 anni.
IVA, IRAP,
IMPOSTA DI REGISTRO
10
anni di inattività dell’ente di riscossione. Vuol dire che per andare in
prescrizione il debitore non deve aver ricevuto neanche una lettera che intima
il pagamento del dovuto, altrimenti il periodo di riferimento riparte da zero.
INPS
5
anni. Se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.
MULTE
Le multe stradali si prescrivono in 5 anni e se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.
https://www.youtube.com/watch?v=SkKQo6WoRLc
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