lunedì 21 ottobre 2013

Cassazione: l'architetto che non rispetta la normativa urbanistica deve risarcire il danno al committente

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 23342 del 15 Ottobre 2013. 

E' dovere dell'architetto, ai fini dell'adempimento a regola d'arte, tener conto nella propria opera sia della conformità alle regole tecniche che della compatibilità con le regole giuridiche. Ciò poiché, in caso contrario, potrebbe essere compromessa la possibilità per il costruttore di ottenere i relativi titoli amministrativi necessari ad eseguire i lavori (nella specie, il permesso di costruire).

Nel caso in oggetto, proprio a tale omissione è conseguito il diniego della pubblica amministrazione al rilascio degli opportuni provvedimenti, non avendo il progetto edilizio tenuto conto della vigente normativa antisismica.

Nonostante il rigetto nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha confermato che tale comportamento, addebitabile al progettista, costituisce senza dubbio colpa grave ed è quindi sicuramente fonte di responsabilità nei confronti del committente, il quale ha dovuto necessariamente ritardare l'inizio dei lavori. Ha errato il giudice del merito nell'affermare che "l'assunzione della direzione dei lavori da parte del professionista comprendeva ogni attività necessaria ad assicurare la realizzazione dell'opera, mentre per gli adempimenti di ordine burocratico l'adozione degli atti necessari rimaneva riservata alla committente proprietaria". Infatti, senza dover necessariamente qualificare la prestazione come di mezzi oppure di risultato, conferma la Cassazione che "il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente".

Buche sulla strada: rimedi in caso di danni all’auto e alle persone

Quel che di più osceno vi è nella gestione dei soldi da parte delle amministrazioni locali è la incoerente e contraddittoria distribuzione delle risorse: se non passa primavera senza festival, concerti e sagre cittadine, non esiste neanche inverno in cui le strade non si costellino di insidiosissime fosse, spesso causa di incidenti mortali. 

Così è difficile trovare un conducente che non sia mai incappato in una buca sulla strada, spaccando almeno una gomma. E poiché le cose, se possono andare male vanno sempre peggio, l’imprevisto avviene sempre nelle giornate di pioggia. Il vademecum del bravo automobilista lo trovate nel libretto di istruzioni che vi ha dato la concessionaria: lì troverete come sostituire la gomma, usare il crick o, eventualmente, per le auto più evolute, arrivare a casa solo con tre ruote. Nessuno, però, vi ha spiegato come comportarvi per sbrigare la “pratica di risarcimento”. 

E così, vi tocca andare dall’avvocato. Ma potrebbe essere troppo tardi: perché, non essendo esperti di legalità, al momento dell’incidente avete tralasciato di raccogliere le prove del danno. Tornare indietro nel tempo, ormai, è impossibile e il rischio di costruirsi prove fasulle è dietro l’angolo. 

Così ecco sei semplici consigli da stampare e conservare insieme al libretto di circolazione, per ogni evenienza. 
1. fate fotografie del manto stradale 
Non dite che avete dimenticato la macchina fotografica! Oggi i cellulari fanno anche questo ed altro. Quindi, fatevi tenere l’ombrello da qualcuno e cominciate a scattare foto a più non posso. Sarà necessaria una panoramica generale della strada (in modo da individuare l’area urbana o extraurbana ove si è verificato il danno); una o più al preciso segmento di asfalto interessato dalla fossa; una alla ruota dell’auto che si è rotta e agli ulteriori ed eventuali danni (paraurti caduto, marmitta rotta, ecc.). 

2. Chiamare le autorità 
Se la fossa è particolarmente profonda ed insidiosa, sarà il caso di chiamare le autorità: la stradale, in genere, non arriva se non vi sono danni a persone. Ma se la fossa rischia di creare un serio pregiudizio al traffico, si potrebbe ottenere un intervento. L’arrivo delle forze dell’ordine garantisce la redazione di un verbale che è atto pubblico e che farà piena prova in caso di giudizio contro il proprietario della strada. 

3. La ricerca dei testimoni 
Se non eravate soli in auto, avete già il testimone che vi assicurerà la vittoria della causa. Diversamente, sarà bene scendere dall’auto e chiedere la disponibilità di qualcuno, meglio se ha visto la scena (solo in questo caso, infatti, si potrà dimostrare il rapporto di causa/effetto tra la buca e il danno). 

4. Andate al pronto soccorso 
A questo punto, se vi siete fatti male (avete sbattuto la testa, subito un contraccolpo, se vi siete ammaccati la spalla) è sempre meglio recarsi al pronto soccorso per ottenere, anche in questo caso, una certificazione medica che attesti lo stato di salute e il danno alla persona. Ciò sarà necessario per ottenere l’ulteriore liquidazione del danno. 

5. Il preventivo o la fattura 
Sarà utile, ai fini della quantificazione del risarcimento, farsi rilasciare un preventivo per la riparazione del mezzo. Andate, quindi, dal vostro meccanico di fiducia e fatevi firmare un’attestazione della presumibile spesa necessaria per riportare a nuovo l’auto. Se, invece, avete già provveduto alla riparazione, dovrete necessariamente conservare la fattura. 

6. Inviate la raccomandata con tutti gli allegati 
A questo punto potrete richiedere il risarcimento del danno all’ente responsabile della manutenzione stradale (per le strade urbane è il Comune; per le autostrade è l’Anas). È necessario, a tal fine, inviare una diffida, in cui farete riferimento al luogo, alla data e alle modalità del sinistro. Allegate le fotografie che rappresentino sia la buca sulla strada nonché i danni subiti alle cose. In caso di danni alle persone, bisognerà inviare anche il certificato medico. Se sul luogo è intervenuta la pattuglia, bisognerà darne menzione nella diffida. Alcuni enti pubblici richiedono che venga allegata anche una dichiarazione scritta (con copia di documento di identità) da parte dei testimoni intervenuti. 

La richiesta di risarcimento dei danni va spedita a mezzo di lettera raccomandata a.r.. 

In genere, è comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato per valutare opportunamente la fondatezza e l’entità della richiesta

(articolo di www.laleggepertutti.it)

“Malasanità”: la colpa grave del medico rimane reato

Il medico che commetta un errore frutto di colpa grave nell’esercizio della propria professione e che, con questo, causi un danno alla salute, se non proprio alla stessa vita, di un suo paziente continua ad essere punibile anche in sede penale, nonostante il cosiddetto “Decreto Balduzzi”, che era intervenuto con un importante, anche se controverso, intervento di riforma in questa materia.

Lo ha ribadito una recente sentenza della Cassazione.

Ma andiamo con ordine, partendo proprio dalla novità normativa introdotta ormai più di un anno fa nel nostro ordinamento relativo ai criteri di individuazione della responsabilità penale dei professionisti della scienza medica.

Nel decreto si legge che il sanitario che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve [1]. In questi casi, conclude la norma, resta comunque fermo l’obbligo di risarcimento del danno.

La prima puntualizzazione che si deve operare in ordine a questa previsione di legge è quella tra responsabilità penale e responsabilità civile: entrambe sono le conseguenze di un fatto illecito che derivano all’autore di quest’ultimo, ma la prima è quella che nasce nei confronti dello Stato, in quanto espressione e garante della comunità nel suo complesso. Questa forma di responsabilità viene sanzionata con una pena. La responsabilità civile, invece, si genera (sempre da un fatto illecito) nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo ben individuato di soggetti e comporta “solo” l’obbligo di risarcire i danni causati a quegli stessi soggetti.

Di regola (ma è una regola che prevede ampie deroghe), da un illecito penale (reato) nascono sia la responsabilità penale (che comporta la pena, detentiva o pecuniaria, per l’autore del fatto) che la responsabilità civile (che implica il risarcimento del reato causato ai danneggiati dal reato).

Per tornare agli effetti concreti del “Decreto Balduzzi” in questa materia, il primo importante provvedimento giudiziario scaturito dalla nuova legge è del gennaio scorso: i giudici della Suprema Corte hanno annullato una sentenza di condanna di un medico imputato dell’omicidio doloso in danno di un suo paziente proprio perché era emerso nel dibattimento che egli, nell’apprestare l’assistenza sanitaria allo stesso ammalato, aveva aderito ai protocolli medici vigenti e, nel complesso, la sua colpa era stata ritenuta lieve [2].

Qualche settimana fa, sempre di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, la questione si è riproposta, almeno nei motivi dell’appello redatti dal difensore del medico condannato, il quale, pure lui, ha eccepito che il proprio assistito non potesse esser condannato dopo l’entrata in vigore della norma sopra riportata del decreto Balduzzi e che, dunque, la condanna d’appello del professionista andasse annullata.

La Corte, invece, stavolta ha ampiamente avallato l’operato dei giudici di secondo grado, confermando la sentenza di condanna del sanitario giacché è stata riconosciuta la sua colpa grave e, dunque, l’inoperatività delle disposizioni del “Decreto Balduzzi” decisamente più favorevoli ai medici [3].

Alcune considerazioni di natura pratica che scaturiscono da questa vicenda.

In via “preventiva”, i medici dovranno prestare particolare attenzione all’esistenza di protocolli validati nello specifico campo terapeutico nel quale siano impegnati.

Ciò non vuol dire affatto che gli stessi sanitari siano obbligati ad adeguarvisi, rimanendo, invece, in capo a loro un’ampia e insopprimibile discrezionalità nella scelta della cura da proporre ad un paziente.

Significa, però, che il professionista potrà decidere di non aderire ai protocolli solo all’esito di uno studio approfondito del caso a lui affidato e delle sue peculiarità. Studio sulla base del quale il medico potrà ritenere, eventualmente non adeguate le linee guida alla specifica situazione clinica della persona che egli abbia in cura.

Quando, invece, l’evento lesivo del paziente si sia già verificato, allora i protocolli svolgeranno il ruolo di stella polare nel percorso che dovrà portare all’accertamento dell’eventuale responsabilità penale del medico nei confronti di quella lesione (o addirittura di quella morte).

Anche in questo caso, senza alcun automatismo, per così dire.

Sia nel senso che, per le ragioni sopra ricordate, il medico che non si sia attenuto ai protocolli potrà sempre esporre a sua discolpa le ragioni di questa scelta; e, se le giustificazioni saranno ritenute valide dal giudice, il sanitario dovrà esser mandato assolto, sempre che egli non sia incorso in un errore derivante da colpa grave.

Sia, all’opposto, nel senso che non potrà ammettersi neanche che un’acritica adesione del sanitario alle linee guida, a prescindere da una completa e accurata analisi del caso clinico nelle sue mani, debba costituire per forza ragione di un’assoluzione.

In conclusiva sintesi, le regole di diligenza professionale di un medico non possono esser scritte in “tavole della legge” che si applichino automaticamente ad una patologia; esse devono, invece, basarsi anzitutto sulla doverose conoscenze da parte del medico delle linee guida e delle migliori pratiche in un determinato ambito medico – clinico e sulla consapevole applicazione delle stesse alla persona – paziente nel suo complesso.

Perché, sembra ricordare la Cassazione, si cura una persona, per l’appunto, non solo una patologia.

[1] D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012:
[2] Cass. sent. n. 16237 del 29.01.2013.

[Articolo dell'Avv.to PALMISANO pubblicata su www.laleggeperutti.it]

giovedì 17 ottobre 2013

SEGNALAZIONI MOROSITA': POSSIBILI CANCELLAZIONI

SEGNALAZIONI MOROSITA':
possibili cancellazioni





Hai un finanziamento in corso ma hai saltato o pagato in ritardo la rata??? La banca o la finanziaria procede alla segnalazione della morosità ai sistemi di informazioni creditizie.
Ma lo sapevi che le iscrizioni al Crif o ad altri sistemi di informazioni creditizie (SIC) ti devono essere comunicate anticipatamente dal-la banca o dalla finanziaria? E che quest'ultime devono altresì poter dar prova del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario?
L'art.4 comma 7 del codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante della Privacy con il Provvedimento n. 8 del 16 Novembre 2004, entrato in vigore a Gennaio del 2005, anche se poco conosciuto, impone che, in caso di ritardi nei pagamenti da parte del consumatore, la banca o la finanziaria che procede a segnalare la morosità nelle centrali rischi debba prima avvertire l'interessato sull'imminente registrazione. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli intermediari solo dopo 15 giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.
Ovviamente, la banca e la finanziaria devono essere in grado dimostrare che tale comunicazione sia stata ricevuta dal consumatore o provarne l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario.
Praticamente, se la banca o la finanziaria non inviano tramite raccomandata o tramite altro mezzo equivalente, la comunicazione di segnalazione (non potendo dimostrare che il destinatario ne ha avuto, in qualsiasi modo conoscenza), l'iscrizione alla centrale rischi è illegittima e deve essere cancellata (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Collegio di Milano).
Quindi, poiché il preavviso di segnalazione dovrebbe essere espressione del "principio di correttezza e lealtà" (Garante della Privacy, delibera del 31 luglio 2012) nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter intervenire prima della segnalazione della morosità alla centrale rischi privata, il preavviso deve arrivare in tempo utile affinché il presupposto della segnalazione possa essere tempestivamente eliminato e, in ogni caso prima che venga effettuata la segnalazione.
Se sei stato segnalato e non hai mai ricevuto comunicazione dalla banca o dalla finanzia-ria, contattaci!!!!! E' possibile chiedere la cancellazione immediata dalle centrali rischi.

(Articolo a cura di M. Anastasio -http://www.omniaservizifinanziari.com/)

DESTINAZIONE T.F.R. A FONDO: OCCHIO ALLE BRUTTE SORPRESE

In tempo do crisi tutto è possibile. Capita anche che un dipendente, obbligatoriamente o arbitrariamente decida di destinare il proprio TFR a un Fondo. Capita anche che nonostante la scelta palesata al datore di lavoro di destinare il trattamento di fine rapporti a fondi specifici e le trattenute regolarmente effettuate nei fogli paga il datore di lavoro ometta il versamento delle quote al fondo.

Questa la spiacevole situazione occorsa ad Elia, Samantha e Maria (nomi di pura fantasia). In questi casi siamo riusciti a risolvere velocemente la situazione permettendo loro di recuperare oltre 15mila euro di quote trattenute in foglio paga e non versate a fondo.

Certamente possono esserci dei casi di marcata complessità in cui il recupero può risultare veramente difficile ma, indipendentemente da questo è opportuno analizzare a tutto tondo la situazione per cercare almeno di di limitare le perdite.

Il consiglio della nostra associazione è quello di non tergiversare e di interpellare i fondi prescelti per la destinazione del TFR per comprendere la propria situazione e verificare lo stato dei versamenti. 

Doveste malauguratamente scoprire che le somme trattenute in foglio paga non sono sta-te corrisposte al fondo vi consigliamo di agire nell'immediatezza.

Lo staff della nostra associazione può dare la giusta assistenza e l'adeguata consulenza per la gestione del problema.

PENSIONATI E CESSIONI DEL QUINTO

Molti pensionati che hanno optato per la rata massima, quindi per il quinto dello stipendio si sono ritrovati con delle comunicazioni di sollecito di pagamento da parte delle società finanziare del tutto impreviste.

Cerchiamo di sintetizzare quanto successo in alcuni casi già riscontrati nel territorio.

L'I.N.P.S. versa alla finanziaria il quinto della pensione di mese in mese.

Può verificarsi il caso in cui, per esempio per il pagamento di un acconto IRPEF o di un conguaglio, il calcolo del quinto diminuisca e quindi, coseguentemente, diminuisca l'importo che l'istituto versa alla finanziaria. 

In questi casi non nasce per l'Istituto di Previ-denza nessun obbligo di comunicazione nei confronti del pensionato che molto spesso inconsapevolmente rimane ignaro della situazione e si trova disorientato nel momento in cui accusa delle comunicazioni di sollecito per cifre anche di una certa rilevanza.

Stiamo parlando di cifre che, con il passare del tempo, maturando oneri ed interessi di mora, possono raggiungere importi che potremmo definire, in un certo qual modo, impegnativi.

In alcuni casi occorsi a nostri ignari tesserati abbiamo potuto riscontrare delle situazioni di palese disagio.

Per far fronte a queste situazioni e cercare di prevenirLe lo staff della nostra associazione ha attivato uno sportello dedicato.

Chiunque volesse conoscere la propria posi-zione può rivolversi ai nostri recapiti per concertare un appuntamento.

Queste situazioni, opportunamente monitorate, non causano disagi economici ai più quindi il consiglio che vogliamo lasciarvi oggi è: FATEVI AIUTARE.

Chiamate la nostra associazione: il nostro staff è a Vostra disposizione.

NUOVE REGOLE PER CHI PAGA IN RITARDO BOLLETTE DI LUCE E GAS

Il primo settembre scorso sono entrate in vigore le nuove regole, varate dall’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e gas – del 67/2013), che disciplinano i pagamenti in ritardo delle bollette di luce e gas. In verità, le novità dovevano entrare in vigore lo scorso mese di maggio, ma poi sono state oggetto di rinvio.
Lettera di sollecito di pagamento
Se l’utente è in ritardo con il pagamento della bollet-ta, il gestore che eroga il servizio gli invierà una raccomandata a.r., avvisandolo della morosità e del conseguente rischio di vedersi sospesa la fornitura di luce o gas.
All’utente dovrà essere dato un termine per poter saldare la morosità. Tale termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. La lettera dovrà anche specificare il giorno dal quale parte il conteggio di tale termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) del sollecito, il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni.
La lettera di sollecito deve inoltre indicare il termine entro cui può scattare la sospensione della fornitura. Tale termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare. 
Risarcimento all’utente
Se il fornitore non rispetterà tali obblighi, sarà tenuto a un risarcimento nei confronti dell’utente. Tale risarcimento consisterà nell’accredito in bolletta di un indennizzo automatico che è pari a:
- 30 euro in caso di sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso;
- 20 euro in caso di sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi.
Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.
La lettera di preavviso deve infine indicare la modalità con cui l’utente dovrà comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento.
In genere, viene fornito un numero di fax, ma per sicurezza è sempre consigliabile utilizzare una rac-comandata a.r., che offre la certezza del ricevimento.
Ripristino del servizio
Se l’utente invia la comunicazione di avvenuto pagamento quando ormai l’utenza è stata già sospesa, la riattivazione del servizio dovrà intervenire entro massimo 2 giorni feriali (uno nei contratti di energia elettrica se la comuni-cazione viene fatta entro le ore 18). In caso di mancato rispetto di tale termine, il fornitore dovrà pagare un risarcimento di 30 euro.
La previsione di tali indennizzi automatici non esclude la possibilità per l’utente che abbia riportato ulteriori danni di richiedere un risar-cimento maggiore, eventualmente intraprendendo una causa. In tal caso, il primo passo da compiere è di inviare una lettera di diffida per contestare il danno.