lunedì 21 ottobre 2013

Cassazione: responsabilità dell'amministratore in caso di mancata riscossione degli oneri dai condomini morosi

Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 20100 del 2 Settembre 2013. 

Compito della sezione sesta della Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2009, è quella di "filtrare" i ricorsi per determinare quali, già ad un primo esame, siano da decidere come inammissibili, manifestamente fondati o infondati. A seguito di tale esame la sezione ha due possibilità: se negativo, permettere che il ricorso venga assegnato ad altra sezione semplice; se positivo, al contrario, emetterà ordinanza per uno dei motivi sopra riportati, motivando la sua decisione, non senza aver enunciato, ove necessario, il principio di diritto. Ciò che è accaduto nel caso di specie.

Nonostante la decisione di rigetto, la Suprema Corte si sofferma sull'esame dei doveri di buona gestione a carico dell'amministratore di condominio. In particolare, lo stesso veniva accusato dai condomini di mala gestio a causa di mancata riscossione di oneri condominiali posti a carico di altri condomini morosi. 

In realtà, in fase di merito, lo stesso aveva dimostrato come fossero stati effettivamente notificati i rispettivi atti di precetto; l'avvio o meno di successiva fase di esecuzione forzata rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'amministratore. Confermando tale orientamento la Corte statuisce che "la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da parte dell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non ha intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di "mala gestio".


Cassazione: quando cessa il dovere di mantenere il figlio maggiorenne?

Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 20137 del 3 Settembre 2013. 

Importante pronuncia della Suprema Corte che conferma il proprio orientamento in materia di dovere genitoriale al mantenimento dei figli che hanno conseguito la maggiore età. 

Nel caso di specie una donna agisce avverso il proprio padre naturale, il quale all'epoca della nascita aveva declinato il riconoscimento. Il resistente viene riconosciuto dal Tribunale come padre naturale e condannato al pagamento di una quota mensile a favore della figlia a titolo di mantenimento, oltre a concedere alla stessa l'aggiunta del cognome paterno accanto al proprio. L'importo mensile, relativamente consistente, era stato calcolato dal giudice del merito sulla base della perdita di chance che la figlia avrebbe subito, poiché non inserita in uno sfondo familiare particolarmente agiato quale è quello del padre naturale. Tale sentenza veniva confermata anche in secondo grado. 

Avverso tale pronuncia propone ricorso il soccombente, lamentando l'imputazione di tale importo mensile - a suo dire illegittimo poiché già da tempo la figlia, all'epoca dell'appello ventottenne, godeva di proprio reddito idoneo a renderla autonoma - alla sola circostanza di perdita di chance. Denuncia inoltre violazione di legge poiché il giudice d'appello avrebbe confermato l'onere della prova a suo esclusivo carico (il padre avrebbe dovuto provare l'inidoneità del reddito della figlia, e non viceversa).

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Essa chiarisce infatti come domanda di risarcimento del danno e domanda di mantenimento siano sostanzialmente differenti ed indipendenti; il giudice del merito avrebbe errato nell'attribuire tale onere basandosi sul fatto che la figlia avrebbe dovuto rivestire posizione lavorativa di rango più elevato e maggiormente remunerativa, travisando l'interpretazione stessa dell'istituto del mantenimento. Ricorda infatti la Corte che "il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato". Status nella specie raggiunto dalla controinteressata.

Cassazione e ripartizione delle spese comuni: quando le delibere condominiali sono nulle e quando annullabili?

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 15523 del 20 Giugno 2013.

Ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. è necessario il voto unanime dei condomini per l'approvazione della delibera condominiale che stabilisce o modifica i criteri di riparto delle spese comuni. In caso contrario, la delibera è nulla. E' quanto stabilito dalla sentenza in oggetto, in cui la Suprema Corte si sofferma altresì a qualificare giuridicamente le conseguenze dell'applicazione di tali criteri affetti da nullità. Nel caso di specie un condomino si oppone al decreto ingiuntivo emesso a seguito di mancato pagamento di oneri condominiali, ripartiti appunto attraverso l'applicazione di criteri non varati all'unanimità. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della delibera impugnata (sebbene non tempestivamente) ricalcolando il saldo dovuto dal privato, nettamente inferiore rispetto a quello contenuto nel decreto ingiuntivo. Risultato soccombente in primo e secondo grado, il condominio propone ricorso in Cassazione. 

La Cassazione conferma la sentenza impugnata, riconoscendo come consolidato l'orientamento giurisprudenziale che non solo, in assenza di unanimità di volontà dei condomini, individui ex novo i criteri di ripartizione delle spese condominiali, ma che solo anche ne apporti modifiche. Infatti "in tema di condominio sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 Cc o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini"; per quanto riguarda le deliberazioni successive, inerenti all'applicazione dei criteri così stabiliti, "sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'articolo 1137, ultimo comma, Cc, le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135, n. 2 e n. 3, Cc, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'articolo 1123 Cc".


La nuora deve mantenere la suocera che non ha altri figli

Le persone che sono tenute a prestare gli alimenti sono, nell’ordine [1]:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La presenza di uno dei soggetti di una categoria superiore esonera dall’obbligo i soggetti delle categorie inferiori. Per esempio: la presenza dei genitori della persona indigente fa sì che non siano tenuti a versare gli alimenti i generi e le nuore. O ancora la presenza del coniuge esonera dall’obbligo i figli.

Pertanto se la suocera non ha altri figli viventi o loro discendenti, la nuora è tenuta a rispettare l’obbligo di versare gli alimenti.

In ogni caso l’obbligo a prestare gli alimenti deve nascere da un provvedimento del giudice civile.

[1] Art. 433 cod. civ.

Basta la semplice “promessa” anche riferita agli interessi di mora per commettere il reato di usura

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione N° 350/2013, ha sancito e confermato che per commettere l’odioso reato di usura, basta la semplice “promessa” anche riferita agli interessi di mora. Nel momento in cui viene “convenuta” l’usura, il contratto è nullo e non sono dovuti interessi. 

Art. 644 C. P., art. 1 L. 24/2001 di interpretazione autentica, art. 1815 C. C. II° comma, sentenza N° 342 Corte d’Appello di Venezia. Un caso di una possibile deflagrazione del mercato bancario sconvolgente, si è verificato a Padova, dove una piccola imprenditrice ha “promesso” alla Banca Popolare di Verona (Gruppo Banco Popolare) vantaggi usurari. Dopo avere elencato tutti gli oneri a carico della correntista, sulla base di un documento di sintesi “parte integrante del contratto” ( con l’autorizzazione del 11/12/2007 dell’Agenzia delle Entrate di Verona 2 ) e sottoscritto da entrambe le parti, datato 28/12/2011, la banca si fa promettere, per “indennità’ di sconfinamento” da zero a 5 mila euro, 10 euro al giorno per un totale di 3.650 euro annui.

Nei trimestri in cui è rimasta scoperta per poco più di mille euro, le sono stati applicati pesantissime “indennità di sconfinamento con vantaggi usurari anche a tre cifre. Un rapido calcolo fa schizzare l’usura “convenuta” da un minimo del 73% ad un massimo del 3650%. Poco importa se nel documento c’è scritto che dovrà comunque rimanere entro la legge anti usura 108/96. Tanto è vero che una dettagliatissima perizia econometrico-matematica eseguita dal dottor Riccardo Tasca di Padova, ha evidenziato una devastante usura in tutti i trimestri esaminati con un minimo del 60%. E’ chiaro ed evidente che quel documento di sintesi è stato allegato a tutti i contratti di conto corrente e poco importa la sua applicazione effettiva ai fini della legge.

Ne consegue che tutti i contratti con quell’allegato possono essere impugnati e conseguentemente il prestito diventa “gratuito” e si può chiedere la restituzione di quanto pagato per ogni voce di costo, indipendentemente dal superamento del tasso soglia di usura.

Due grandi avvocati, esperti in diritto bancario, stanno predisponendo la messa in mora della banca con la contestazione di carattere civile, ma soprattutto quella penale.

Nulli d’ufficio tutti i contratti con la banca non trasparenti: grande vittoria dei consumatori

Un’importante precedente per la giurisprudenza, una storica vittoria per i consumatori: la Cassazione ha depositato una sentenza in cui ha precisato che la nullità di un contratto di fideiussione (e, più in generale di un qualsiasi contratto stipulato tra un privato cittadino e una banca) può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, quindi al di là dell’eventuale eccezione sollevata da consumatore. In altre parole, se il giudice si accorge che l’Istituto di credito ha fatto firmare al cittadino un atto negoziale poco trasparente e, per ciò, viziato, lo deve dichiarare nullo, anche se la parte in giudizio non l’ha espressamente chiesto o è decaduta dal diritto di chiederlo (nel caso di specie, la questione della nullità del contratto era stata posta, per la prima volta, in appello, violando il divieto di nuove eccezioni in secondo grado).
Secondo la Corte, infatti, deve sempre prevalere, rispetto alla formale applicazione delle regole del processo (che in determinati casi prevedono la decadenza delle parti dal sollevare eccezioni [2]), la necessità di non dare attuazione a un contratto ritenuto, dall’ordinamento, in violazione della legge e, in particolare, degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore [3].

L’unico obbligo del giudice è quello di preservare la possibilità, per entrambe le parti, una volta che egli si sia accorto di un vizio del contratto che ne potrebbe determinare la nullità, di “dire la loro” in merito (cosiddetto principio del contraddittorio). Il che, in pratica, significa che il magistrato non può far piovere, dalla sera alla mattina, la propria decisione di nullità senza prima aver concesso anche alla banca – in questo caso interessata a conservare la validità del rapporto – la possibilità di difendersi.

La vicenda e l’importanza della sentenza

La questione decisa dalla Suprema Corte è assai importante perché spezza una rigida regola del processo sino ad oggi sempre applicata: il divieto di presentare nuove eccezioni in grado di appello se non già sollevate in primo grado.

Nel caso di specie, infatti, il cittadino aveva eccepito solo in secondo grado la questione della nullità del contratto di fideiussione perché, a suo dire, poco trasparente.

La banca si era opposta poiché tale eccezione non era stata sollevata in primo grado.

Il giudice però ha ritenuto di poter esaminare la validità del contratto da sé, senza bisogno della richiesta di parte: ciò per impedire che un contratto nullo, sul quale l’ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti ai danni dei consumatori.

L’obbligo di esaminare d’ufficio la natura abusiva e la conseguente nullità e inapplicabilità di una clausola contrattuale era stato sottolineato, in passato, anche dalla Corte di Giustizia Europea [4].


[1] Cass. sent. n. 17257 del 12.07.2013. Il precedente richiama integralmente la sentenza della Cass. Sez. Un. n. 14828/12.
[2] Come detto, nel caso di specie si trattava di una extrapetizione.
[3] Nel caso di specie era stato violato il Testo Unico bancario e il principio di buona fede contrattuale.
[4] C. Giust. U.E., sent. 4 giugno 2009 causa C-243/08 e 6 settembre 2009 in causa C-40-08.


Responsabilità del Notaio - Cassazione Civile, Sez. III, 19 giugno 2013, n. 15305


Il caso, su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, riguardava due signori che avevano citato in giudizio il notaio cui si erano rivolti con l'obiettivo di farlo condannare a causa della sua inadempienza contrattuale. Il notaio, difatti, aveva omesso, prima di procedere alla stipula dell'atto di compravendita, di controllare o meglio accertare la presenza di eventuali precedenti ipoteche. Solo dopo la firma delle parti si era scoperto che la casa, oggetto di compravendita, era gravata da un' ipoteca giudiziale a favore dell'Erario. Venuto a conoscenza di ciò, il notaio si era adoperato nei confronti degli acquirenti a far cancellare l'ipoteca. 
Ma di fatto nulla aveva fatto per rettificare la situazione. 
Gli acquirenti della casa chiedevano al Tribunale che il notaio venisse condannato al risarcimento dei danni: in concreto ad estinguere egli stesso l'ipoteca gravante sulla casa. I due signori ottenevano sentenza a loro sfavorevole sia in primo grado, sia in secondo grado. 
Più precisamente, il giudice di appello riconosceva la responsabilità del notaio per non aver effettuato i necessari controlli catastali e dichiarava che al professionista nulla poteva esser chiesto a titolo di risarcimento per i danni subiti dagli acquirenti dell'immobile. 
Tale decisione era motivata dalla circostanza che i venditori avevano garantito al notaio che la casa, oggetto di compravendita, era libera da ipoteche e altri vincoli simili. 

Per far valere i loro diritti i signori ricorrevano in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour, ribaltavano in toto la sentenza d'appello riconoscendo la responsabilità del danno al professionista. 
Nello specifico ritenevano che il notaio è tenuto al risarcimento dei danni che ha provocato, anche nella forma richiesta dagli acquirenti, cioè accollandosi personalmente le spese necessarie per cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile. 
Con tale pronuncia gli Ermellini, riconoscendo, nel caso de quo, la responsabilità del professionista-notaio hanno, ancora una volta, ribadito che il notaio è tenuto a comportarsi professionalmente secondo i cosiddetti "canoni della diligenza qualificata e della buona fede". 

In altre parole, il notaio deve effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di tutelare appieno le parti coinvolte nel contratto. L'opera professionale del notaio non deve, dunque, secondo la Suprema Corte "ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere" (Cass. Civ. n. 15305, 19 giugno 2013).

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il notaio sia stato esonerato dal procedere alle visure da una sola parte, è, comunque, tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e della buona fede, in caso contrario risponde per inadempimento. Il notaio in veste di professionista e, ancor più, nella sua qualità di pubblico ufficiale, se non adempie correttamente alla propria prestazione, ivi compresa quella attinente alle attività preparatorie - tra cui va annoverata quella di visure catastali ed ipotecarie-, sussiste la sua responsabilità contrattuale nei confronti di tutte le parti del contratto, che da tale comportamento abbiano subito danni, infatti non è sufficiente che solo una parte l'abbia esonerato da responsabilità. 

Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che "solo la concorde volontà delle parti e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d'opera intellettuale con il notaio (e si è fatto carico del pagamento del compenso) può esonerare il notaio dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette ‘visure catastali' e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi".

A parere di chi scrive la sentenza esaminata appare un monito anche per noi avvocati. Infatti, al pari del notaio, anche l'avvocato nell'esercizio della professione è tenuto ad ottemperare i canoni della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. , della correttezza e della buona fede al fine di garantire al cliente la migliore tutela dei suoi diritti. 

(Articolo Avv.to Luisa Camboni - StudioCataldi.it)