Le persone che sono tenute a prestare gli alimenti sono, nell’ordine [1]:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La presenza di uno dei soggetti di una categoria superiore esonera dall’obbligo i soggetti delle categorie inferiori. Per esempio: la presenza dei genitori della persona indigente fa sì che non siano tenuti a versare gli alimenti i generi e le nuore. O ancora la presenza del coniuge esonera dall’obbligo i figli.
Pertanto se la suocera non ha altri figli viventi o loro discendenti, la nuora è tenuta a rispettare l’obbligo di versare gli alimenti.
In ogni caso l’obbligo a prestare gli alimenti deve nascere da un provvedimento del giudice civile.
[1] Art. 433 cod. civ.
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