martedì 12 febbraio 2013

CRIF: QUANDO SI VIENE SEGNALATI NEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI CREDITIZIE?


Quando si viene segnalati nelle banche dati di CRIF?Nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) gestito da CRIF vengono segnalate solo operazioni di finanziamento richieste o erogate dalle banche o società finanziarie che partecipano al sistema.
Le operazioni di finanziamento che vengono segnalate sono: mutui, prestiti, carte di credito, leasing, fidi di conto corrente. Queste operazioni possono far capo a persone fisiche o imprese.
La segnalazione in CRIF dunque avviene non perché vi sia un ritardo nei pagamenti, ma semplicemente perché sia stato richiesto e/o erogato il finanziamento.

In CRIF risultano i protesti di assegni?
Il mancato pagamento di un assegno non provoca la segnalazione sul SIC. Da ciò deriva solo il protesto e la sanzione irrogata dalla Prefettura. Ma tutto ciò non ha nulla a che fare con CRIF, nella cui banca dati il protesto non viene inserito.

Si viene automaticamente segnalati nelle banche dati di CRIF con la richiesta del finanziamento?
Affinché una richiesta di finanziamento o un finanziamento già erogato venga segnalato nel SIC di CRIF è necessario che il consumatore abbia prestato il proprio consenso a tale comunicazione.
Di solito il consenso viene raccolto dalla banca o dalla società finanziaria già in fase di istruttoria del finanziamento (il consenso viene prestato dal consumatore che firma i moduli forniti dal dipendente della banca).

Le segnalazioni di informazioni negative – come i finanziamenti con ritardi nei pagamenti – non richiedono invece per la segnalazione al SIC la raccolta del consenso. Quindi, in tali casi, si è automaticamente iscritti nel SIC di CRIF senza bisogno dell’autorizzazione del consumatore.

Nel caso di finanziamenti facenti capo ad imprese, il consenso per la segnalazione al SIC non è mai necessario, ma l’impresa deve avere preventivamente ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali.

Può il cliente della banca rifiutarsi di prestare il proprio consenso, all’atto della concessione del finanziamento, alla segnalazione in CRIF?
Il consumatore è libero di non prestare il consenso ma la banca potrebbe decidere di declinare la richiesta di prestito a causa della impossibilità di valutare il merito di credito. Sotto questo profilo è  necessario considerare che il Decreto legislativo n.141 del 2010 – di attuazione della Direttiva europea relativa ai contratti di credito ai consumatori – richiede espressamente che gli istituti di credito verifichino il merito di credito prima di concedere un qualunque finanziamento, ricorrendo anche alla consultazione di banche dati pertinenti tra cui rientra il SIC.

Che succede in caso di fidejussori?
Di solito la segnalazione nel SIC riguarda non solo il richiedente dell’operazione di finanziamento ma anche eventuali coobbligati o garanti, sempreché questi abbiano fornito il proprio consenso alla comunicazione dei dati al SIC.

Ogni quanto vengono aggiornati i dati in CRIF?
L’aggiornamento delle segnalazioni avviene di norma su base mensile. Nel caso di finanziamenti erogati, la banca o la società finanziaria invia al SIC informazioni sull’andamento dei pagamenti, importo del debito residuo e delle rate da pagare di tali finanziamenti, ecc.

Con una istanza Equitalia sospende le cartelle, anche quelle per Inps


La legge di stabilità [1] ha previsto un meccanismo a favore del contribuente destinatario di cartelle esattoriali palesemente illegittime. Egli, infatti, può chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella, in attesa che l’ente titolare del credito si pronunci sulla fondatezza dell’istanza del cittadino. Durante questo periodo, dunque, Equitalia non potrà effettuare atti di esecuzione forzata.
Se l’istanza viene accolta, la cartella viene sgravata; diversamente, l’esecuzione prosegue. Qualora invece l’ente titolare del credito non si pronunci entro 220 giorni dall’istanza, il ricorso si considera accolto (caso di “silenzio assenso”).

La procedura, che si applica per tutte le cartelle esattoriali, è la seguente:
1. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di annullamento a Equitalia entro 90 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare;
2. La richiesta dovrà contenere anche le prove dei motivi di nullità di cui si sostiene l’esistenza;
3. Equitalia invia la richiesta all’ente creditore della pretesa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. L’ente creditore dovrà comunicare, entro 60 giorni, sia al contribuente che ad Equitalia (con raccomandata a.r. o con PEC), se intende accogliere l’istanza o rigettarla. Nel primo caso invierà un provvedimento di sgravio; nel secondo caso, inviterà Equitalia a proseguire nella procedura esecutiva;
5. Se l’ente creditore non dà risposta entro 220 giorni, il suo silenzio si considera “assenso”. Pertanto l’istanza si considera accolta e la cartella automaticamente annullata.

Debiti Inps
Con un messaggio [2] di pochi giorni fa, l’Inps ha chiarito che tale procedura si applica anche aicrediti di natura previdenziale, di cui l’Istituto Nazionale di Previdenza è appunto titolare. In particolare, essa vale per:
- somme iscritte a ruolo per le quali l’Agente della riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento;
- oppure alle somme richieste con avviso di addebito [3].

Condizioni
La procedura si applica ai seguenti vizi (l’elenco è semplicemente indicativo e non esaustivo; difatti l’ultima previsione è “aperta”):
1. intervenuta prescrizione o decadenza del diritti di credito in questione;
2. intervenuta provvedimento di sgravio emesso in precedenza dall’ente creditore;
3. intervenuta sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
4. intervenuta sentenza che abbia annullato il credito dell’ente;
5. intervenuto pagamento già effettuato dal contribuente prima della formazione del ruolo stesso;
6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Procedimento
Il contribuente che dubiti della legittimità della cartella esattoriale (per uno dei predetti vizi), dovrà presentare una istanza direttamente ad Equitalia (con raccomanda a.r. o con pec), compilando la modulistica rilasciata dallo stesso Agente della riscossione.
All’istanza andranno allegati i documenti che comprovano le affermazioni del contribuente e i documenti di riconoscimento di quest’ultimo.

L’istanza va depositata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto.

Nei 10 giorni successivi, l’Agente della riscossione invia la richiesta all’Inps.

Nei successivi 60 giorni, l’Inps dà una risposta al contribuente, informandolo circa l’esito dell’istanza.
Se l’Inps accoglie l’istanza, comunica ad Equitalia lo sgravio della cartella. Viceversa, riprende l’attività di riscossione.

Se entro 220 giorni, l’Inps non fornisce risposta, l’istanza del contribuente si considera accolta.



[1] Legge n. 228/2012 commi da 537 a 543.
[2] Messaggio Inps n. 1636 del 28.01.2013.
[3] Ex art. 30 DL 78/2010

Fonte: www.laleggepertutti.it

AGENTI DI TELEFONIA ... FURBETTI

Da qualche settimana il nostro territorio è perlustrato da un paio di agenti di telefonia che si presentano come incaricati Telecom ma che in realtà operano per ben altra società, con sede in una delle province della ragione Campania.
Questi Agenti, prospettando risparmi allettanti in ambito di spese telefoniche, chiedono la sottoscrizione di un modulo prestampato, compilato all'istante, che richiama la dicitura PROPOSTA DI CONTRATTO, ma che in realtà è un vero modulo in cui l'utente chiede, "dopo aver preso attenta visione delle Condizioni Generali e della Carta Servizi", l'attivazione dei servizi di "traffico telefonico locale, nazionale ed internazionale ...".
Se questo è già sconcertate le soprese non finiscono qui: questi agenti si premurano di far compilare e sottoscrivere prestampati indirizzati alle compagnie telefoniche in cui si chiedono attivazioni di nuovi pacchetti telefonici.
Nulla di grave ma può capitare che il pacchetto sia stato attivato da pochi mesi e che si incorra nell'addebito di penali non proprio esigue nella prima bolletta successiva all'invio.
E ancora... questi agenti lasciano spesso gli utenti a mani vuote...ovvero senza nemmeno la copia dei documenti siglati... tanto che per averne copia è spesso necessario intraprendere la strada dell'accesso agli atti.
Già un paio di nostri tesserati ci hanno segnalato questa pratica commerciale che ci limitiamo, in questa fase, a definire semplicemente "discutibile" ma che lascia spazi a ben altre valutazioni.
Se siete incappati in una situazione simile... niente panico!!!
Il nostro staff è a Vostra disposizione per aiutarVi a derimere questa situazione.
Siamo a Vostra disposizione nell'ufficio di FELTRE (BL) al civico 18b di Via Garibaldi nei seguenti orari:
martedì dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 18.00
venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Per appuntamenti, eventulamente anche fuori gli orari menzionati, contattateci ai nostri recapiti: mobile 347 74 21 260 - mail feltre@euroconsumatori.eu - fax 0439 1998108
Rimane anche attivo lo sportello di venerdì sera, dalle 17.00 alle 20.00 al civico 21 di Via Peschiera, sempre a Feltre

lunedì 11 febbraio 2013

Omesso versamento di ritenute all’INPS sulle retribuzioni: reato anche per piccoli importi

Scatta il decreto penale di condanna per l’imprenditore che non versa all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei propri dipendenti, anche se si tratta di somme inferiori a 1.500 euro e riferite a poche mensilità [1]. Tale condotta configura reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali che prevede la reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro [2].
La norma penale è volta a tutelare i lavoratori dipendenti dal comportamento del datore che, una volta trattenuti i contributi previdenziali, se ne appropria indebitamente senza versarli all’INPS. Di conseguenza, viene punita non solo la condotta omissiva ma anche e soprattutto l’appropriazione non dovuta di somme rientranti a pieno titolo nella retribuzione dei dipendenti. Le ritenute previdenziali, infatti, sono una componente essenziale del salario che il datore deve corrispondere ai propri lavoratori e l’INPS vanta un credito verso il datore solo per il fatto che quest’ultimo abbia assunto dei lavoratori alle proprie dipendenze [3].
Affinché si configuri il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è sufficiente che il datore non abbia provveduto, entro il termine fissato dall’INPS, a versare le ritenute dopo il pagamento della retribuzione ai dipendenti.
La Cassazione [1], di recente, ha sottolineato che non il reato scatta anche per debiti esigui. Neppure vi è giustificazione per l’impresa che versi in crisi economica o che abbia dato la priorità a debiti più urgenti [4].

In pratica

Il datore di lavoro può evitare il procedimento penale solo se egli provvede al versamento dei contributi entro tre mesi dall’avviso di contestazione inviatogli dall’INPS, o se quest’ultimo non gli sia stato notificato, entro tre mesi dalla notifica del decreto penale di condanna.
[1] Cass. sent. n. 5853/2013.
[2] Art. 2, c. 1bis, del d.l. n. 463/1983.

RIMBORSO SPESE BANCARIE.

Stamani siamo stati informati che più di un utente bancario, dopo la nostra uscita di gennaio 2013 sulla rivista di annunci OCCHIO, è riuscito ad ottenere un rimborso, anche minimo, da parte dell'Istituto Bancario di alcune spese bancarie.
 
Ci congratuliamo con gli utenti e li invitiamo a segnalarci i loro successi, così da poter essere da stimolo a quanti ancora devono sperimentarsi nella vicenda.
 
Inviatiamo chiunque non riesca a tutelare i propri diritti in autonomia a rivolgersi alla nostra associazione per la giusta assistenza del caso... il nostro staff è a vostra disposizione e saprà aiutarVi nel modo migliore.
 
Venite a trovarci nel nostro nuovo ufficio di FELTRE (BL) in via Garibaldi 18b; chiamateci al 347 74 21 260, inviateci un fax al 0439 1998108 oppure mandateci una mail a feltre@euroconsumatori.eu.
 
 
 

venerdì 8 febbraio 2013

Indennità di disoccupazione Aspi per la lavoratrice madre

Anche le lavoratrici madri hanno diritto alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla Riforma Fornero, la cosiddetta Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego). Si tratta di un’indennità mensile che viene corrisposta ad alcune categorie di lavoratori a seguito di disoccupazione involontaria, cioè licenziamenti o dimissioni per giusta causa che si verificano a partire dal 1 gennaio 2013 [1].
Il Ministero del Lavoro [2] ha chiarito che possono beneficiare dell’Aspi anche le lavoratrici madri che si dimettono, a condizione che abbiano presentato le dimissioni entro il compimento di un anno di età del bambino. Si tratta, infatti, del periodo in cui la donna lavoratrice gode della speciale tutela legale secondo cui “non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” [3].
Detto in altre parole, nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento nei confronti della lavoratrice madre, ai fini della fruizione dell’ASPI, la fattispecie delle dimissioni volontarie viene equiparata a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale.
Il Ministero ricorda inoltre che, durante il suddetto periodo, la lavoratrice non può neppure essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
[1] Per saperne di più sull’Aspi vedi : http://www.laleggepertutti.it/22303_gli-ammortizzatori-sociali-per-la-disoccupazione.
[2] Parere del 5 febbraio 2013 in risposta all’interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro (n. 6/2013).
[3] Art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.

(Avv.to Maria Monteleone - www.laleggepertutti.it)

Rimborso bollette acqua: via libera alle restituzioni degli aumenti in bolletta

I rimborsi ci saranno. Questo è certo. Meno certe sono, al momento, le modalità.
 
Le restituzioni riguardano quelle maggiorazioni del 7% pagate – da tutti gli utenti – sulle bollette dell’acqua tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 a titolo di “remunerazione del 7% del capitale investito”. Infatti, tale voce, benché abolita dal referendum del giugno 2011 [1], era stata applicata anche nei sei mesi successivi in modo illegittimo.
Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato che ha autorizzato la restituzione degli importi, l’Autorità Garante per l’energia ha approvato una delibera [2] con cui ha dato il via a un procedimento interno per determinare le modalità e gli strumenti con cui assicurare concretamente la restituzione delle suddette somme agli utenti finali.
Nei prossimi 120 giorni, verranno quindi acquisite informazioni e valutate le procedure per i rimborsi. Bisognerà quindi attendere ancora quattro mesi per sapere come muoversi.
Quel che è certo è che l’Autorithy ha escluso che le restituzioni possano avvenire con conguaglio in bolletta (cosa che certamente sarebbe stata più facile da operare). Il sistema sarà quello delle materiali restituzioni. Per cui saranno i singoli gestori del servizio idrico a dover restituire gli importi ingiustamente ottenuti, senza poterli compensare in bolletta.
[1] In data 12 e 13 giugno 2011 si è svolto un referendum popolare, indetto con il d.P.R. 23 marzo 2011, avente ad oggetto la parziale abrogazione dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui tale disposizione includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
[2] Delibera Autorità Garante per l’energia e il gas del 31.01.2013 n. 38/2013/R/idr.