mercoledì 27 marzo 2013

Pignoramento del conto: come sbloccare il c/c in banca


Sempre più frequente nelle procedure esecutive e strumento prescelto dai creditori, al posto dei pignoramenti sui beni mobili o sugli immobili, è il cosiddetto pignoramento presso terzi [1] che, generalmente, viene effettuato sul conto corrente (il terzo, in questo caso, è la Banca).
Gli effetti sono particolarmente incisivi, in quanto si vincola, rendendo del tuttoindisponibile, l’intera somma risultante dal saldo attivo, fino al limite dell’importo del credito fatto valere dal creditore [2].

Tale indisponibilità è bilaterale: riguarda cioè sia il correntista (il quale non può più ritirare alcuna somma di denaro, né compiere alcuna operazione), sia la Banca (che non può più pagare a terzi gli assegni emessi dal proprio correntista, né dare esecuzione a bonifici, né dare più seguito al pagamento di eventuali domiciliazioni accese presso il conto stesso, ma soprattutto dovrà bloccare anche i pagamenti in entrata sul conto del debitore).

È evidente il pericolo che il correntista – non potendo accedere ai propri fondi – diventi, senza sua colpa, moroso nei confronti di altri creditori, i quali potrebbero pignorare altri suoi beni, se non addirittura lo stesso conto.

Se poi il correntista è anche un imprenditore, vi è il concreto pericolo che venga anche segnalato come un cattivo pagatore. Gli effetti a catena che da ciò possono derivare si possono ben immaginare, a cominciare dalla perdita di fiducia delle Banche che da sempre gli facevano credito.

Di conseguenza, diviene necessario e indispensabile, sia per il semplice cittadino che per l’imprenditore, giungere ad una rapida soluzione che sblocchi al più presto il conto.

La conversione del pignoramento
Un modo per riacquistare la disponibilità del proprio conto è la conversione del pignoramento [3].
Con questa procedura il correntista-debitore esecutato chiede al Giudice, nell’immediato, la liberazione del conto a fronte dell’osservanza di alcune condizioni previste dalla legge.

Con tale istanza, egli può chiedere di spostare il pignoramento dal conto a una somma di denaro che il debitore deposita e mette a disposizione del creditore, il cui importo è stabilito dal Giudice, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Tale importo, anche a rate, deve confluire in un apposito libretto (intestato alla procedura esecutiva) tenuto e custodito dalla Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione.
Le somme così depositate saranno assegnate al creditore all’avvenuto pagamento dell’ultima rata, su ordine del Giudice disposto in un’apposita udienza.

Può passare anche molto tempo, per il creditore, affinché abbia la disponibilità dell’intera somma, a fronte tuttavia di un vantaggio immediato del debitore.

Tempi per presentare la domanda
La domanda di conversione del pignoramento va depositata prima che sia disposta dal Giudice l’assegnazione del saldo attivo pignorato in conto.
Per questo è necessario che, dalla data del pignoramento, il correntista non faccia passare troppo tempo, ma si attivi presto.

In tal modo, sono tutelati tutti i vari interessi (patrimoniali e non) del correntista, nonché l’unico interesse del creditore di recuperare il proprio credito.

Scrittura privata di transazione
Un secondo strumento (indiretto) per liberare il proprio conto corrente, praticabile se i rapporti tra debitore e creditore non sono troppo ostili, è la cosiddetta scrittura privata con una transazione [4] ossia un accordo bonario tra le parti.

Avviene che il debitore, sempre col primario fine di sboccare il proprio conto, ma in tempi più rapidi rispetto alla conversione, in genere tramite il proprio avvocato, si accorda col creditore, per un immediato parziale pagamento a questi.
La somma residua sarà pagata, in un numero di rate, liberamente concordate, con un importo inferiore rispetto a quello che si sarebbe stabilito in sede di conversione.

tempi per presentarla al Giudice, affinché questi, a fronte di un accordo già raggiunto, ordini l’immediata liberazione del conto, sono gli stessi della conversione.

Cosicché, le parti, nel giorno scelto dalle stesse, possono presentarsi al Giudice, chiedendo la ratifica dell’accordo (contenuto nella scrittura privata) unitamente alla sospensione (o all’estinzione) del pignoramento [5].

Se per il debitore non cambia nulla rispetto alla conversione, il creditore ha il vantaggio di avere direttamente una parte dell’importo, nonché le successive rate, in tempi molto più rapidi della conversione, in quanto non deve aspettare l’assegnazione delle somme al pagamento dell’ultima rata.

IN PRATICA

Il debitore il cui conto è stato pignorato può scegliere, in base alle circostanze, se avvalersi della procedura prevista dalla legge di conversione del pignoramento o tentare un accordo col creditore, che raggiunga in tempi più rapidi il medesimo fine.

[1] Artt. 543 – 554 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 1688 del 23.03.2009.
[3] Art. 495 cod. proc. civ.
[4] Art. 2702 cod. proc. civ.
[5] Art. 624 bis cod. proc. civ.; art.629 cod. proc. civ.

(ARTICOLO DELLA DOTT.SSA STEFANIA SQUEO)

sabato 23 marzo 2013

Ecco la nuova relata di notifica della cartella esattoriale di Equitalia

L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo format della relata di notifica della cartella di pagamento. L’amministrazione ha così voluto recepire l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nello scorso anno [1] che ha sancito, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente (ossia nel caso di temporanea assenza del destinatario o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l’atto al posto del destinatario), l’illegittimità costituzionale della notifica operata attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale.
Nei suddetti casi di irreperibilità relativa, Equitalia deve notificare la cartella per come segue
- deposito dell’atto nella casa comunale;
- affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente;
- invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
In conseguenza di ciò, cambia anche il testo della relata di notifica contenuta in ogni cartella esattoriale.
La Consulta, infatti, ha ristretto la portata applicativa della procedura di notifica ai soli casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Soltanto in questo caso, dunque, il messo notificatore potrà affiggere all’albo del Comune l’avviso di deposito e la notificazione si avrà così come per eseguita.
A seguito della sentenza della Consulta e delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito nell’atto in Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
[1] C. Cost. sent. n. 258/2012.
 

Per le PMI tempo fino al 30 giugno per chiedere la moratoria sui debiti

In una nota diffusa ieri, l’ABI [1] ha comunicato che il termine per chiedere la moratoria per le PMI in difficoltà è stato prorogato al 30 giugno.
Per il tramite di questo accordo, le piccole e medie imprese possono chiedere la sospensione del pagamento dei finanziamenti concessi dalle banche o altri istituti di credito per quanto riguarda mutui, contratti di leasing, anticipazioni bancarie o anche chiedere finanziamenti purché collegati a nuovi apporti di mezzi propri.
L’accordo siglato dall’ABI nel 2012 (“Nuove misure per il credito alle PMI”) [2] rappresenta un’ottima occasione per chi si trova in difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari a causa dell’attuale congiuntura economica.
La proroga si è resa necessaria – spiega l’ABI – per agevolare le imprese in crisi che ancora non hanno usufruito di tale tipo di agevolazione, permettendo loro di far fronte agli impegni finanziari con gli istituti di credito finché non verranno definite nuove iniziative a sostegno del credito alle imprese.
Di questo, l’Associazione rappresentante delle banche se ne sta occupando con le associazioni di categoria imprenditoriali per stabilire le linee guida da adottare per nuovi strumenti economici che aiutino le aziende, anche in considerazione dell’entrata in vigore degli stringenti criteri di accesso al credito fissati dalla riforma del sistema bancario Basilea 3 [3].
[1] Associazione Bancaria Italiana.
[3] Insieme di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario

La nuova giustizia tributaria e l’albo dei tributaristi

La giustizia tributaria del futuro si farà nei tribunali tributari. I gradi di giudizio saranno tre. I primi due presso i tribunali e le Corti d’appello tributarie, il terzo presso un’apposita sezione tributaria della Corte di cassazione. Prevista anche l’istituzione di un apposito albo dei difensori tributari nei quali verranno iscritti i soggetti abilitati alla rappresentanza delle parti nel processo tributario.
Al giudice tributario saranno attribuite tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere. Saranno identificati gli atti tributari autonomamente impugnabili, verranno qualificati professionalmente i giudici tributari e sarà riordinata la platea dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario.
Sono queste, in sintesi, le linee guida del DDL delega sulla revisione della disciplina e dell’organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria approvato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) nella seduta del 20 marzo.
Servizio offerto da METAPING
Articolo di Andrea Bongi, su Italia Oggi del 23.03.13, pag. 24

lunedì 18 marzo 2013

Le ferie non si tassano: rimborsi sul compenso sostitutivo delle ferie non godute

La Commissione tributaria regionale del Lazio [1] ha affermato che il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Dunque, coloro a cui sia stata applicata la tassazione potranno chiedere il rimborso di quanto trattenuto indebitamente negli anni.

I giudici romani hanno accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittimamente trattenute su questa indennità, stabilendone la completa intassabilità. La legge [2], infatti, stabilisce l’imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di reali perdite di reddito, ma non anche di quelle che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale.

L’indennità delle ferie non godute, dicono i giudici, ha natura risarcitoria e non è soggetta, dunque, alle imposte dirette.

Servizio a cura di METAPING
Articolo di Benito Fuoco e Nicola Fuoco, Italia Oggi del 13.03.13, pag. 30.


[1] CTR Lazio, sent. n. 89/04/2013.
[2] Il Tuir n. 917/86 all’art. 6, comma 2.

Incidente stradale e cause lunghe: chiedere un anticipo sul risarcimento al giudice

Un incidente stradale causa sempre un importante esborso economico. È naturale quindi che il danneggiato pretenda che l’assicuratore rispetti i tempi impostigli dalla legge [1] per provvedere al risarcimento. Tali tempi, nel caso di danno al mezzo, sono di 60 giorni dall’invio della documentazione; nel caso di danno alla persona sono di 90 giorni.
 
Se il risarcimento tarda ad arrivare o viene negato, si dovrà allora iniziare una causa; ma i tempi per la chiusura del giudizio potrebbero essere lunghi. Così si può chiedere al giudice, in corso di causa, la liquidazione di un anticipo del denaro speso per via del sinistro (ad esempio, per riparare il veicolo o per sottoporsi a cure mediche).
Generalmente, se il giudice ha già accertato di chi è la responsabilità nonché la misura del danno subìto, è probabile che la causa stia per finire e, quindi, che stia per essere emessa la sentenza. Potrebbe allora essere inutile (e probabilmente la richiesta verrebbe rigettata) ottenere una sentenza parziale che anticipi parte del risarcimento. Ma ci sono casi in cui l’istruttoria è particolarmente complessa e, quindi, la causa potrebbe essere particolarmente lunga. Ciò accade, ad esempio, quando:
- il giudice ha già quantificato il danno materiale, ma deve ancora accertare le lesioni personali: in tal caso si può chiedere l’anticipazione dei danni subiti dal veicolo per permetterne la riparazione;
- il giudice ha già accertato quanto è dovuto come risarcimento al terzo trasportato (che deve essere sempre risarcito dall’assicurazione del trasportante), ma deve ancora stabilire di chi sia la responsabilità dell’incidente. Il terzo trasportato può già chiedere che venga anticipata la sua parte;
- il sinistro è mortale o vi sono feriti gravi. In questo caso il giudice, oltre al danno materiale, dovrà quantificare anche il danno morale, se richiesto. È facile comprendere come accertamenti di questo tipo possano richiedere più tempo rispetto al normale.
È proprio in questi casi che conviene chiedere un anticipo sulla liquidazione. La legge [2] viene incontro al danneggiato, purché questo dimostri di trovarsi in stato di bisogno economico.
In tal caso, il giudice può autorizzare già da subito il pagamento di una parte del denaro che è presumibile che il responsabile dovrà versare come risarcimento.
Quando e come si può richiedere un anticipo sul risarcimento?
Questa richiesta può essere proposta solo in corso di causa. Non esiste nessuna norma che conceda l’anticipo prima che si inizi il giudizio.
Per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare che esistono elementi di responsabilità a carico del danneggiante. Se questi elementi risultano gravi, per ottenere l’anticipo non è necessario provare lo stato di bisogno del danneggiato.
Come si dimostra lo stato di bisogno?
Stato di bisogno non significa una materiale ristrettezza economica. Si deve invece prendere come riferimento il tenore di vita mantenuto dalla vittima fino al momento dell’incidente. Se, a causa delle spese sostenute a seguito del sinistro stradale, il danneggiato è costretto a modificare in peggio le proprie abitudini, allora ci sono i presupposti per richiedere al giudice l’anticipo del risarcimento.
Quanto si può richiedere come anticipo?
Il giudice può assegnare al danneggiato una somma di denaro che può arrivare fino a massimo quattro quinti del totale previsto. Questo provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo: produce cioè i suoi effetti sin dal momento in cui viene emesso e l’assicuratore è tenuto a pagare da subito.

In pratica

Se l’assicurazione non paga nei termini o nega il risarcimento è possibile farle causa per ottenere il risarcimento dei danni. Qualora però il giudizio si allunghi troppo, chi si trovi in stato di bisogno economico potrà chiedere al giudice un anticipo sulla somma che sarà liquidata con la sentenza finale.
[1] Art. 148 cod. ass. priv.
[2] Si tratta dell’art. 147 del cod. ass. priv. che dà al giudice il potere di ordinare al responsabile il pagamento di una quota del risarcimento dovuto.

(www.laleggepertutti.it - Licia Albertazzi)

domenica 17 marzo 2013

Autobus di linea: nasce il regolamento dei diritti dei passeggeri

Lo scorso 1° marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus [1].
 
Adesso, anche i passeggeri che viaggiano in autobus avranno la stessa tutela di coloro che viaggiano in aereo, in treno e in mare all’interno della Comunità europea [2]. Si vuol così garantire una tutela completa e uniforme a tutti i viaggiatori europei, qualunque mezzo essi scelgano per muoversi.
Ecco le garanzie che dovranno fornire gli Stati Membri della CE a chi viaggia in austobus.
Non discriminazione
In primo luogo, i viaggiatori in autobus hanno diritto a non essere discriminati in base alla cittadinanza con riferimento alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali.
Lo stesso vale per le persone disabili o a mobilità ridotta, le quali hanno anche diritto:
- a essere accompagnate da altro viaggiatore gratuitamente;
- a ricevere assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus;
- a ottenere la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità.
Danni in caso di incidente
Il regolamento impone il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali.
Sull’ammontare degli importi, il legislatore europeo rinvia alle legislazioni nazionali, precisando però che l’importo massimo eventualmente previsto non può essere inferiore a € 220.000,00 per passeggero (decesso) e € 1.200,00 per bagaglio.
Inoltre, nel caso di incidente, il vettore deve prestare assistenza, garantendo cibo, indumenti, ed eventuale alloggio.
Cancellazione o ritardo
In tali casi, e qualora il ritardo sia superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, il vettore è tenuto a riconoscere al viaggiatore il rimborso del prezzo del biglietto e il ritorno gratuito o il reinstradamento verso la destinazione finale alle stesse condizioni.
Qualora il vettore non offra la scelta tra il reinstradamento e il rimborso del biglietto, il passeggero ha diritto al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto stesso.
Informazioni
Ciascun passeggero ha il diritto di ricevere informazioni adeguate e accessibili prima e durante il viaggio, nonché informazioni a carattere generale sui propri diritti nelle stazioni di fermata e sulle postazioni internet.
Reclami
Il regolamento impone ai vettori di istituire un sistema per la gestione dei reclami a disposizione di tutti i passeggeri.
Inoltre, ciascuno Stato membro dovrà garantire l’istituzione di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e di imporre sanzioni.
Per una completa visione dei diritti dei viaggiatori in Europa, si può consultare il sito della Commissione Europea a questo indirizzo.
[1] Reg. CE n.181/2011
[2] Reg. CE n.26172004 per chi viaggia in aereo viaggiano in aereo; Reg. CE n.1371/2007 per chi viaggia in treno; Reg. CE n.1177/2010 per chi viaggia in nave.
 
( articolo di Andrea Borsani)