I giudici romani hanno accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittimamente trattenute su questa indennità, stabilendone la completa intassabilità. La legge [2], infatti, stabilisce l’imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di reali perdite di reddito, ma non anche di quelle che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale.
L’indennità delle ferie non godute, dicono i giudici, ha natura risarcitoria e non è soggetta, dunque, alle imposte dirette.
Servizio a cura di METAPING
Articolo di Benito Fuoco e Nicola Fuoco, Italia Oggi del 13.03.13, pag. 30.
[1] CTR Lazio, sent. n. 89/04/2013.
[2] Il Tuir n. 917/86 all’art. 6, comma 2.
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