Nei suddetti casi di irreperibilità relativa, Equitalia deve notificare la cartella per come segue
- deposito dell’atto nella casa comunale;
- affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente;
- invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
In conseguenza di ciò, cambia anche il testo della relata di notifica contenuta in ogni cartella esattoriale.
La Consulta, infatti, ha ristretto la portata applicativa della procedura di notifica ai soli casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Soltanto in questo caso, dunque, il messo notificatore potrà affiggere all’albo del Comune l’avviso di deposito e la notificazione si avrà così come per eseguita.
A seguito della sentenza della Consulta e delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito nell’atto in Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
[1] C. Cost. sent. n. 258/2012.
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