Dunque, per far fronte ai creditori del condominio, ed evitare la sospensione dei servizi comuni essenziali (vedi, per esempio, il gas), si potrebbe pensare a ripartire la perdita tra gli altri condomini che, pur tuttavia, hanno già pagato regolarmente la loro quota mensile.
Ebbene questa possibilità è interdetta all’amministratore: in altre parole quest’ultimo non può ripartire tra i condomini in regola coi pagamenti degli oneri condominiali l’importo delle spese arretrate ancora a debito. Lo potrebbe fare solo qualora vi sia la votazione all’unanimità dei condomini. Si tratterebbe, infatti, in questo caso di un’auto tassazione volontaria, che non potrebbe essere contestabile.
A quest’ultima spiaggia si approda anche nel caso in cui il condomino debitore sia nullatenente (per esempio, perché il suo appartamento è già ipotecato da una banca, non ha redditi o pensioni da attaccare) e i creditori, allora, decidono di rivalersi contro un condomino “innocente”, minacciandolo di pignorargli l’appartamento o di tagliare i servizi a tutto il condominio.
Solo in ipotesi come questa, dopo aver tentato tutte le strade, non resta che costituire un fondo cassa per ridistribuire il debito. Per far questo, però, è necessario ancora una volta che l’assemblea approvi la decisione all’unanimità.
Per suddividere correttamente la cifra (dal calcolo saranno esclusi i morosi), bisognerà tener conto dei diversi criteri che la legge prevede per la spartizione di quella spesa (a seconda dei casi, bisognerà calcolare una suddivisione per millesimi, per consumo, per persona, ecc.)
fonte: www.laleggepertutti.it
Nessun commento:
Posta un commento