lunedì 15 ottobre 2012

PAY TV: PROBLEMI...CHE FARE

Siamo stati contattati da numerosi consumatori che lamentano il protrarsi di problemi con le PAY TV (Sky e Mediaset Premium): poca trasparenza dei costi, disdette impossibili, attivazione di servizi mai richiesti...

Tutti lamentano un servizio clienti semplicemente ed eufemisticamente imbarazzante: stiamo parlando dei servizi clienti di colossi aziendali, che vantano un paniere di clienti che supera abbondantemente gli otto milioni, in cui gli operatori volutamente ignorano i diritti dei consumatori accampando o solo menzionando procedure interne aziendali che, manco a dirlo, hanno come unico risultato quello di far cadere nel vuoto il reclamo del consumatore.

Consigliamo agli utenti di non demoredere e di non soccombere a procedure che sembrano create ad hoc per non risolvere le problematriche della clientela; li invitiamo a scrivere una lettera di diffida o di messa in mora con raccomandata a/r mettendo in conoscenza l’Antitrust. Solitamente a questo punto iniziano ad ascoltare le richieste del consumatore.

Alcune particolarità
A. Se avete accettato l’offerta di abbonamento a un pacchetto di canali tv che ti hanno fatto al telefono, a domicilio, per strada oppure online, ma avete cambiato idea, potete ripensarci senza alcuna spesa ENTRO 10 GIORNI dalla conclusione del contratto: è sufficiente mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del fornitore.
B. Se volete disdire l’abbonamento prima che scada devete pagare le spese vive sostenute dall’operatore per la disattivazione del servizio (si aggirano attorno a qualche decina di euro). Attenzione: NON POSSONO ESSERE APPLICATE PENALI PER IL RECESSO ANTICIPATO.
C. Se non comunicate la DISDETTA (con raccomandata completa di ricevuta di ritorno) nei tempi e modi previsti dal contratto, l'abbonamento alla pay tv si rinnova in automatico. Ricordate che il preavviso richiesto non può superare i 30 giorni e la disdetta deve essere senza spese. Se, invece, volete recedere in anticipo rispetto alla scadenza potete farlo pagando le spese vive per la disattivazione del servizio. NON POSSONO ESSERE APPLICATE PENALI PER IL RECESSO ANTICIPATO.
D. Se ricevete una richiesta di pagamento per un abbonamento che avete disattivato, è necessario formulare formale diffida (manco a dirlo con raccomandata completa di ricevuta di ritorno oppure con PEC) per far cessare le illecite richieste di pagamento. In questo modo si ha anche una prova da usare nel caso in cui l’operatore non demorda e si debba ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge.
E. Se state subendo un disservizio perché state pagando l’abbonamento, ma il segnale è disturbato e non riesci a ricevere alcuni canali o il servizio non è ancora attivo, puoi chiedere all’operatore di agire per risolvere il problema. Invia una lettera di MESSA IN MORA in cui stabilite anche un termine (non inferiore 15 giorni) per l’adempimento.
La conciliazione è obbligatoria Se proprio l'utente non riesce a far valere i prorpi diritti ricordatre che dovere ricorrere, prima di adire alla giustizia ordinaria, esperire al tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) competente della tua regione - ovvero attraverso un  diverso organismo di mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia - che deve cercare di far raggiungere alle parti un accordo.
Infatti, solo dopo il tentativo del Co.Re.Com. è possibile portare la lite davanti al giudice civile dove si può chiedere anche il risarcimento del danno.

giovedì 11 ottobre 2012

BT ITALIA: IN INGHILTERRA OPERATORE LIGIO IN ITALIA AL DI SOPRA DELLE REGOLE

Agli sportelli della nostra associazione, sparsa un po' in tutta Italia, si sono presentati, in poco tempo, molti utenti si sono riferiti alla nostra associazione per gravi disservizi causati dall’operatore telefonico BT ITALIA che, splendidamente adattato alla realtà italiana, ce la mette tutta per non rispettare le leggi vigenti nel nostro paese.

Al di la di disservizi tecnici (che possono capitare a tutti gli operatori) gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione hanno evidenziato:

1) procacciatori di affari che si sono presentati a nome di Telecom Italia (facendo forza sul nome abbastanza similare)
2) promesse di risparmio economico abissali (ovviamente non rispondenti alla realtà),
3) mancati traslochi di linea
4) fatturazioni fantasiose
5) utenti che continuano a ricevere fatture (e contestuali richieste di addebito in banca) nonostante le linee siano chiuse da tempo
6) mancate risposte a contestazioni degli utenti
7) risposte ciclostilate lontane da ciò che gli utenti hanno richiesto
8) disattivazione di linee nonostante siano in corso reclami
9) mancate presenze endemiche presso i vari corecom.

Potremmo ancora continuare la lista. Cosa strana è che tutti gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione lamentano il distacco della linea nonostante ci siano reclami o addirittura richieste di conciliazione in corso nonostante quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni

“L'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, puo' disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Va tenuto presente che: non puo' intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o piu' fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia davanti al Corecom (vedi sotto); il ritardato o mancato pagamento non puo' intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi; si puo' considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura".

A.E.C.I. chiede un immediato intervento dell’Autorità per verificare le anomalie sopra riportate e sanzionare l’operatore telefonico e invita i consumatori a riflettere prima di diventare clienti BT ITALIA.

Tutte le nostre sedi sono comunque a disposizione di tutti i consumatori per poter ricorrere nei confronti dell’operatore BT ITALIA e in generale nei confronti di tutti gli operatori.

CONTI DORMIENTI: ATTIVA L'ASSISTENZA PRESSO IL NOSTRO SPORTELLO

CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI PER L'USO
 
Dopo numerose polemiche e diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori, tra le quali anche A.E.C.I., il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre scorso ha emanato una circolare con le istruzioni per i titolari dei conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite nel Fondo dei Conti Dormienti, come da L. 266/05.
BREVI CENNI SULLA VICENDA NORMATIVA
La L. 266/05 aveva istituito un Fondo per i conti Dormienti con l’obiettivo di indennizzare quei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il DPR 116/07 aveva poi specificato i criteri in base ai quali un conto viene definito “dormiente”.
Per CONTI DORMIENTI si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro.
Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni,obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre 10 anni su depositi inattivi.
Per le altre tipologie il periodo di dormienza prima che finiscano nel Fondo è differente: 2 anni per le rendite delle polizze, 3 anni dalla loro emissione per gli assegni circolari.
Decorsi i suddetti termini il deposito “dormiente” veniva considerato estinto e le somme devolute al Fondo. La procedura poteva essere bloccata solo nel caso in cui fosse intervenuta una operazione del titolare entro180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.
Moltissimi contribuenti per varie motivazioni spesso con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti, anche a seguito dell’intervento di numerose associazioni dei consumatori, che hanno dato voce ai contribuenti con lo scopo di far riavere loro le proprie somme.
Finalmente il 3 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare con le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, co. 343 L.2005 n. 266.
La circolare ribadisce gli importi che vengono devoluti al Fondo:
- Depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal titolare o terzi abilitati;
- Depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10 anni;
- Assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni dall’emissione dell’assegno
- Contratti di assicurazione del ramo vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni (così come modificato dal dl. n. 40 del 2010)
- Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Chi ha diritto al rimborso? I titolari dei rapporti o i loro aventi causa, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al fondo, ed i richiedenti l’emissione degli assegni circolari, sempre nel limite del termine prescrizionale a decorrere dalla data di emissione dell’assegno.
Chi NON ha diritto al rimborso:
- i beneficiari degli assegni circolari, decorso il termine di prescrizione triennale
- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale
- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.
A.E.C.I. rimane a disposizione degli interessati anche per consulenza ed assistenza alle richieste di rimborso.
 
(Articolo liberamente tratto dallo sportello AECI VERONA 2)

CARTELLA ESATTORIALE VIA POSTA: UNA NUOVA SENTENZA DI CASSAZIONE

Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.
Notifica delle cartelle esattoriali
Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».

Legittimo ricevente
Per quanto concerne l'individuazione della persona legittimata alla ricezione, nella sentenza si legge che «la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)».
Ad esempio, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario e consegnata ad un convivente, motivo che ha portato la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso del contribuente
 
La Giurisprudenza
Con questa sentenza si capovolge in parte quanto finora presunto e in più occasioni sancito dal giudice. Inoltre, si rafforza l’interpretazione della giurisprudenza che all’Agente della riscossione è consentito procedere con la notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale in via diretta prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore, anche se alcune Commissioni tributarie in passato si sono pronunciate diversamente.
Secondo la nuova sentenza la cartella di pagamento è dunque valida indipendentemente dall’intermediazione di un ufficiale notificatore e, a seconda delle norme postali di settore, si intende notificata con la semplice consegna del plico al domicilio del destinatario della cartella anche se a riceverla è un soggetto diverso da quest’ultimo.

lunedì 8 ottobre 2012

ANATOCISMO. LA BANCA CONDANNATA A RESTITUIRE QUASI 370mila EURO

Una sentenza «splendida». Esulta Federitalia, l’associazione onlus che ha fatto della “guerra all’anatocismo bancario” la sua missione. A conferma dell’importanza di una corretta informazione nei confronti dei risparmiatori, Federitalia ha diffuso il verdetto con il quale, nell’agosto scorso, la Cassa di Risparmio di Ferrara è stata condannata in primo grado in sede civile a rifondere a un correntista la bellezza di 368.657,09 euro, e a pagare le spese processuali. La sentenza pronunciata dal giudice monocratico di Ferrara Anna Ghedini rappresenta un esempio importante come - interpellato - spiega l’avvocato Luca Dani che ha assistito il correntista nella causa: «Spesso il cittadino non è consapevole che, nel rapporto con la banca, gli possono essere addebitati pagamenti non dovuti, si tratti appunto dell’anatocismo - ovvero l’applicazione degli interessi sugli interessi, che è illegittima - oppure di costi del denaro non pattuiti. Somme che, nel lungo periodo, possono diventare anche considerevoli, come nel caso della sentenza in questione». La verifica effettuata dal consulente tecnico d’ufficio ha stimato infatti in quasi 370mila euro la somma di denaro che, dal 1994 al 2006, la banca avrebbe richiesto indebitamente al suo correntista. «Liquidità che in questi anni avrebbe dovuto essere nella disponibilità del mio cliente - prosegue l’avvocato Dani - Una circostanza che assume un significato ancora più pesante in un periodo di crisi economica come questo, e che vede spesso famiglie e imprenditori nella necessità di richiedere proprio alle banche prestiti e finanziamenti». L’istituto di credito, da parte sua, ha già annunciato ricorso. Ma i casi come quello appena illustrato potrebbero non rimanere isolati. La stessa Federitalia (che ha sede a Parma in via Caselli 7) invita «tutti i correntisti della Carife» a richiedere all’associazione una «perizia gratuita per il ricalcolo degli interessi anatocistici dei quali avete diritto a richiedere la restituzione».
 
Articolo pubblicato su La Nuova Ferrara il 13settembre2012

venerdì 5 ottobre 2012

APPLE NON RICONOSCE LA GARANZIA DI 24 MESI SUI PROPRI PRODOTTI. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI TUTELA GLI SFORTUNATI POSSESSORI

La legge, in Italia d.lgs 206/2005 parla chiaro ma, evidentemente, l'azienda di cupertino non è soddisfatta di vendere un cellulare che vale a mala pena 180 euro a oltre 900.
 
Dopo le questioni relative alle negate garanzie ai fumatori ancora Apple al centro dell'attenzione dell'Unione Europea per una vecchia storia: la garanzia offerta sui prodotti. L'Ue chiede di rispettare i termini legali, ovvero due anni dall'acquisto ma la società di Cupertino riconosce solo un anno, con il secondo a pagamento.
 
Viviane Reding, vicepresidente e responsabile per la Giustizia in Europa e già protagonista di alcune azioni in passato nei confronti delle società dell'elettronica, ha inviato una lettera ai 27 ministri responsabili della tutela dei consumatori indicando "inaccettabili pratiche di marketing" in 11 Paesi, tra cui l'Italia. La missiva richiede la segnalazione di possibili abusi, sulla scia della multa comminata ad Apple dall'Antitrust italiano per 900mila euro.
 
L'operazione si inserisce nel progetto più ampio del ministro Reding di migliorare il rapporto tra aziende e consumatori, assicurando a questi ultimi condizioni di vendita e assistenza chiare e trasparenti. Va tutto bene, ma ultimamente il gioco del tiro alle freccette ad Apple sembra molto in voga.
 
Sarebbe auspicabile che i consumatori italiani sappiano scegliere un prodotto non solo perchè rappresenta un status symbol ma, anche perchè, l'azienda che produce quel telefonino è rispettosa delle leggi e dei consumatori.
 
Per tutti i consumatori vittima di Apple, la nostra associazione di consumatori mette a disposizione i propri esperti. Rivolgetevi alle nostre sedi.

DDL per la NULLITA' DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Cartelle pazze addio: il Disegno di Legge 1551 "DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO OBBLIGATORIO IN AUTOTUTELA DELLE CARTELLE ESATTORIALI PRESCRITTE" prevede l'annullamento delle cartelle esattoriali nei casi in cui la medesima risulti "mancante dei requisiti erssenziali ove ci sia risposta dell'Ente impositore entro 220 giorni"
 
Il contribuente dovrà attivare la procedura di annullamento della cartella inviando un dichiarazione al concessionario entro 90 giorni dalla notifica della cartella che, a sua volta, dovrà dare opportuna comunicazione all'ente entro i 10 giorni successivi.
 
A quersto punto l'Ente Creditore, ovvero l'Amministrazione centrale o locale, dovrà rispondere entro i suiccessivi 60 giorni, La risposta dovrà comunque pervenire entro un massimo di 220 giorni.
 
“L’annullamento di diritto” delle cartelle avverrà “in caso di mancato invio e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione iniziale”.
I contribuenti meno onesti non pensino di approffittare di questo strumento in modo improprio: il Disegno di Legge 1551 prevede una mega-sanzione dal 100 al 200% per chi presenta documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale ove previsto.