Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.
Notifica
delle cartelle esattoriali
Il
comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella
è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».
Legittimo ricevente
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».
Legittimo ricevente
Per
quanto concerne l'individuazione della persona
legittimata alla ricezione, nella sentenza si legge che «la relazione
tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato
costituisce oggetto di un preliminare
accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito
dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in
tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di
ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)».
Ad
esempio, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento era stata
effettuata nel domicilio del destinatario e consegnata ad un convivente,
motivo che ha portato la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso
del contribuente
La
Giurisprudenza
Con
questa sentenza si capovolge in parte quanto finora presunto e in più occasioni
sancito dal giudice. Inoltre, si rafforza l’interpretazione
della giurisprudenza che all’Agente della riscossione è consentito
procedere con la notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio
postale in via diretta prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale
notificatore, anche se alcune Commissioni tributarie in passato si sono
pronunciate diversamente.
Secondo
la nuova sentenza la cartella di pagamento è dunque valida indipendentemente
dall’intermediazione di un ufficiale notificatore e, a seconda delle norme
postali di settore, si intende notificata con la semplice consegna
del plico al domicilio del destinatario della cartella anche se a
riceverla è un soggetto diverso da quest’ultimo.
Nessun commento:
Posta un commento