CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI PER L'USO
Dopo numerose polemiche
e diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori, tra le quali
anche A.E.C.I., il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre scorso
ha emanato una circolare con le istruzioni per i titolari dei
conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite
nel Fondo dei Conti
Dormienti, come
da L.
266/05.
BREVI CENNI SULLA
VICENDA NORMATIVA
La L.
266/05 aveva istituito
un Fondo
per i conti Dormienti con l’obiettivo
di indennizzare quei risparmiatori
vittime di frodi finanziarie. Il DPR
116/07 aveva poi specificato
i criteri in base ai quali un
conto viene definito “dormiente”.
Per CONTI
DORMIENTI si intendono
quei rapporti
contrattuali (depositi di somme di
denaro e strumenti finanziari) che non sono
stati movimentati per un
periodo di 10 anni e che hanno
un importo superiore a 100
euro.
Rientrano in questa
categoria i libretti a
risparmio, i conti
correnti, anche postali,
le azioni,obbligazioni, titoli
di Stato presenti da oltre 10
anni su depositi inattivi.
Per le altre tipologie
il periodo di dormienza prima che finiscano nel Fondo è
differente: 2 anni per le rendite delle polizze, 3
anni dalla loro emissione
per gli assegni
circolari.
Decorsi i suddetti
termini il deposito “dormiente” veniva considerato estinto e le somme devolute
al Fondo. La procedura poteva essere bloccata solo nel caso in cui fosse
intervenuta una operazione del titolare
entro180
giorni dalla comunicazione da
parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione
onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.
Moltissimi contribuenti
per varie motivazioni spesso con
ritardo si sono accorti di
essere titolari di depositi e
conti correnti, anche a seguito
dell’intervento di numerose associazioni dei
consumatori, che hanno dato voce ai
contribuenti con lo scopo di far riavere loro le proprie
somme.
Finalmente il 3
novembre scorso, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha emanato
una Circolare con le istruzioni
in materia di rimborso
delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, co.
343 L.2005 n. 266.
La circolare ribadisce
gli importi che vengono devoluti al Fondo:
- Depositi di somme di
denaro (conti correnti,
certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal
titolare o terzi abilitati;
- Depositi di strumenti
finanziari in custodia o in
amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10
anni;
- Assegni
circolari non incassati entro il
termine di prescrizione di 3 anni dall’emissione
dell’assegno
- Contratti di
assicurazione del ramo vita che prevedono il
pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli
aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni (così come modificato
dal dl. n. 40 del 2010)
- Buoni fruttiferi
postali emessi successivamente
al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione
di 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Chi ha diritto al
rimborso? I titolari dei rapporti o
i loro aventi causa, purchè non sia decorso
il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al
fondo, ed i richiedenti l’emissione
degli assegni circolari, sempre nel
limite del termine prescrizionale a decorrere dalla data di emissione
dell’assegno.
Chi NON ha diritto al
rimborso:
- i beneficiari degli
assegni circolari, decorso il termine di prescrizione
triennale
- i beneficiari degli
importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il
termine di prescrizione biennale
- i beneficiari dei
buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione
decennale.
A.E.C.I. rimane a disposizione degli interessati anche per consulenza ed assistenza alle richieste di rimborso.
(Articolo liberamente tratto dallo sportello AECI VERONA 2)
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