Il Decreto menzionato, infatti, adegua il precedente limite (che era fissato a 10.628,16 Euro) alla variazione (accertata dall'ISTAT) dell'indice dei prezzi al concumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente e stabilisce (aggiornando l'articolo 76, comma 1 del D.P.R. n. 115/02) il nuovo importo di € 10.766,33
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