Almeno, nella famosa scena del film di Fantozzi, in cui i dipendenti si calavano dalle finestre dell’azienda con le funi e le lenzuola, era appena scoccato l’ultimo secondo dell’orario di lavoro: non è invece quello che ha fatto un metronotte, la cui vicenda è finita innanzi alla Corte di Cassazione.
L’uomo era stato sorpreso ripetutamente ad abbandonare il posto di lavoro 30 minuti prima della fine del suo turno: così, mossagli una serie di contestazioni, era stato poi licenziato in tronco.
Secondo la Suprema Corte [1], in questi casi è legittimo adottare la sanzione espulsiva senza il preavviso, quando la condotta contestata si è protratta a lungo (nella fattispecie, per ben due mesi di seguito).
Il “furto di tempo” all’azienda è quindi considerato un comportamento tale da ledere gravemente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro.
[1] Cass. ord. n. 22720/ del 11.12.2012.
(fonte: articolo della redazione di www.laleggepertutti.it del 12dicembre2012)
Nessun commento:
Posta un commento