venerdì 8 febbraio 2013

Rimborso bollette acqua: via libera alle restituzioni degli aumenti in bolletta

I rimborsi ci saranno. Questo è certo. Meno certe sono, al momento, le modalità.
 
Le restituzioni riguardano quelle maggiorazioni del 7% pagate – da tutti gli utenti – sulle bollette dell’acqua tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 a titolo di “remunerazione del 7% del capitale investito”. Infatti, tale voce, benché abolita dal referendum del giugno 2011 [1], era stata applicata anche nei sei mesi successivi in modo illegittimo.
Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato che ha autorizzato la restituzione degli importi, l’Autorità Garante per l’energia ha approvato una delibera [2] con cui ha dato il via a un procedimento interno per determinare le modalità e gli strumenti con cui assicurare concretamente la restituzione delle suddette somme agli utenti finali.
Nei prossimi 120 giorni, verranno quindi acquisite informazioni e valutate le procedure per i rimborsi. Bisognerà quindi attendere ancora quattro mesi per sapere come muoversi.
Quel che è certo è che l’Autorithy ha escluso che le restituzioni possano avvenire con conguaglio in bolletta (cosa che certamente sarebbe stata più facile da operare). Il sistema sarà quello delle materiali restituzioni. Per cui saranno i singoli gestori del servizio idrico a dover restituire gli importi ingiustamente ottenuti, senza poterli compensare in bolletta.
[1] In data 12 e 13 giugno 2011 si è svolto un referendum popolare, indetto con il d.P.R. 23 marzo 2011, avente ad oggetto la parziale abrogazione dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui tale disposizione includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
[2] Delibera Autorità Garante per l’energia e il gas del 31.01.2013 n. 38/2013/R/idr.
 

RATE DEL MUTUO CONGELABILI SINO AL 31 MARZO 2013

Slitta al 31 marzo la possibilità, per chi è in difficoltà economiche, di presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo [1].
Potranno presentare la domanda solo coloro per i quali, entro il 28 febbraio 2013, si è verificato uno dei seguenti eventi:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i casi di: a) risoluzioni consensuali o di quelle per limiti d’età, con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità; b) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; c) dimissioni del lavoratore non per giusta causa (ossia quando il datore di lavoro non paghi, per esempio, gli stipendi);
2) cessazione del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi i casi di: a) risoluzione consensuale; b) recesso del committente per giusta causa; c) recesso del lavoratore non per giusta causa;
3) sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa degli ammortizzatori sociali;
4) morte o sopraggiunta non autosufficienza.
Potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo solo chi già non ne abbia usufruito in passato, in relazione al medesimo mutuo
 
(Articolo dell'Avv.to Susanna Carolina Esposito di www.laleggepertutti.it)

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE. VIENI AL NOSTRO SPORTELLO DI PATRONATO.

Le domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 potranno essere presentate esclusivamente per via telematica. È stato l’Inps a chiarire definitivamente questo aspetto, attraverso il messaggio n. 760 del 14 gennaio scorso.

 L’esclusività del canale telematico per la presentazione di queste indennità di disoccupazione potrà dunque esplicarsi in modalità diverse:
- attraverso l’utilizzo del Web, con accesso del cittadino al portale Inps tramite PIN;
- a mezzo Contact Center multicanale, chiamando il numero 803164;
- avvalendosi del lavoro di assistenza ai cittadini degli intermediari Inps, come i patronati.
 
 
Nell'ottica di divenire uno SPORTELLO "AMICO" dei consumatori e degli utenti A.E.C.I. FELTRE ha pensato di integrare i già tanti servizi con le attività di patronato al fine di garantire la giusta assistenza alla cittadinanza.
 
Il nostro staff rimane quindi a disposizione di tutti i cittadini interessati alla presentazione delle indennità di disoccupazione, o di qualsiasi altro servizio di patronato, presso il nuovo ufficio di FELTRE, al civico 18b di Via Garibaldi. Siamo aperti tutte le mattine ma riceviamo, su appuntamento anche i pomeriggi oppure il sabato mattina.
Potete chiamarci per ogni informazione o per fissare un appunatamento al 0439 300030 oppure al 347 74 21 260 oppure mandare una mail a feltre@euroconsumatori.eu

RED, c’è tempo fino al 28 febbraio per comunicare i redditi all’INPS

C’è tempo fino al 28 febbraio 2013 per trasmettere i modelli RED (MODELLO REDDITUALE PENSIONATI) mancanti, per se stessi o per il coniuge, se non si vuole correre il rischio di perdere definitivamente la prestazione liquidata in base al reddito. I numerosi ritardatari, che hanno ricevuto una lettera dell’Inps in cui veniva sollecitata la risposta in merito, appunto, alla campagna Red per i redditi relativi agli anni 2009 (circa 30 mila persone) e 2010 (più o meno 950 mila soggetti) possono rivolgersi al nostro UFFICIO di FELTRE.
L'invito dell'INPS non deve creare eccessivi allarmismi: in caso di silenzio alla comunicazione ricevuta l’Inps sospenderà la prestazione nel corso del 2013 a partire dal 1 marzo. Successivamente, ci saranno altri 60 giorni di tempo dalla sospensione per ravvedersi ed evitare la revoca definitiva della prestazione.
Il nostro Staff è a Vostra disposizione presso il nuovo ufficio di FELTRE - VIA GARIBALDI 18b per qualsiasi Vostra informazione.

giovedì 7 febbraio 2013

RECUPERARE CERTE SPESE BANCARIE SI PUò

Recuperare certe spese bancarie si può!!!!
 
La nostra Associazione Consumatori è riuscita ad aprire un dialogo con alcuni istituti, fra cui anche Veneto Banca.
Se riscontrare nell'estratto conto dello scorso dicembre delle spese bancarie che non riscite a digerire e di cui volete chiedere il rimborso potere contattare il nostro staff.
 
Siamo a Vostra disposizione presso il nuovo ufficio di Feltre (BL) di via Garibaldi 18/b.
Chiamateci per un appuntamento al 347 74 21 260 oppure scrivete una mail a feltre@euroconsumatori.eu

COMUNICATO A TUTTI I CORRENTISTI BANCARI - NUOVI COSTI DI FINE ANNO NEI CONTI CORRENTI! CONTROLLATE E NON ABBIATE PAURA DI SEGNALARCELO!

COMUNICATO STAMPA

Bankitalia fa sapere in questi giorni che i costi dei conti correnti sono scesi. “Scende ancora, per il terzo anno di fila, la spesa media sostenuta per gestire un conto corrente: nel 2011 abbiamo speso 105,7 euro, quattro euro in meno rispetto ad un anno prima”. Vista così sembra proprio una buona notizia secondo l’indagine condotta da Bankitalia la quale aggiunge che “la contrazione della cifra sostenuta deriva dalla riduzione dei canoni e dalle minori spese per le singole operazioni, non dalla minore operatività dei clienti (come accaduto lo scorso anno)”. Noi di AECI non siamo dello stesso avviso dal momento che le notizie di cui siamo in possesso dicono l’esatto contrario e cioè che i conti correnti a fine anno saranno gravati di nuovi costi. Un esempio che avvalora le nostre tesi ci viene dato da alcuni clienti di Veneto Banca che si sono visti recapitare una informativa dall’Istituto di Credito recitante “aumento delle spese forfettarie annue a 50 Euro a seconda sia utente privato con giacenza X, utente privato con giacenza Y, utente privato con giacenza Z o impresa”. La lettura corretta di questo comunicato è che il conto corrente ad alcuni correntisti costerà tanto quanto prima più altri 50 Euro. Un funzionario di Veneto Banca, da noi contattato per avere chiarimenti sull’informativa, ci ha risposto che l’applicazione di questa ulteriore spesa è più che lecita poiché lo prevede e lo permette il TUB.

E' vero anche che alcuni correntisti (tra cui pensionati) di Veneto Banca non sono stati toccati da questo aumento.

Noi di AECI Veneto riteniamo che questo nuovo aggravio unilaterale di spese sia ingiustificato e perciò vogliamo far sentire la nostra voce di netto dissenso sulle argomentazioni di Veneto Banca in primis, ma anche dei vari altri Istituti di Credito che hanno adottato questo mal tollerato “modus operandi”. A fronte di quanto sopra esposto l’AECI Veneto invita tutti i correntisti sia di Veneto Banca e sia di altre Banche a far sentire la loro voce di disaccordo e di dissenso e li consigliamo di rivolgersi ai vari sportelli dell’Associazione per avere la necessaria tutela.

Non abbiate paura di segnalarci quanto vi sembra addebitato in maniera anomala.

Contattateci nel nostro nuovo ufficio di FELTRE, al civico 18b di Via Garibaldi o chiamateci ai nostri numeri 0439 300030 - 347 74 21 260

lunedì 4 febbraio 2013

Amministratori di condominio responsabili penalmente per mancata manutenzione delle aree comuni

L’amministratore di condominio è responsabile penalmente per le lesioni subite dai condomini nelle aree comuni dell’edificio se non si sia attivato immediatamente per rimuovere tutte le situazioni di pericolo potenzialmente lesive.
Fare l’amministratore di condominio è un lavoro duro, ma da oggi lo è ancor più, considerata la responsabilità penale che una recentissima sentenza della Cassazione [1] ha inteso attribuire a tale categoria di professionisti.
I giudici hanno infatti condannato, per lesioni colpose, l’amministratore di un condominio che non aveva fatto eseguire una corretta manutenzione su un viottolo d’uscita dello stabile, sempre intasato dalle acque meteoriche e pertanto pieno di avvallamenti e sconnessioni.
L’amministratore ha una funzione di garanzia: egli deve attivarsi per rimuovere ogni situazione di pericolo derivante dalle parti in comunione dello stabile: tanto al fine di garantire l’incolumità dei terzi [2]. In altre parole, egli deve tenere l’ordinaria diligenza per evitare inisidie e trabocchetti che possano essere un pericolo per i passanti.
L’obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo compete all’amministratore anche se non vi sia stata una previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Nessuna delibera è, del resto, necessaria affinché l’amministratore sia obbligato a preservare le parti comuni dell’edificio [3] e, a maggior ragione, a rimuovere le situazioni pericolose.
La legge [4], infatti, impone all’amministratore di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, anche senza delibera dell’assemblea, dovendo informare quest’ultima solo in un momento successivo. E di certo, l’eliminazione di una insidia o trabocchetto è un’attività da svolgere con la massima urgenza.


[1] Cass. sent. n. 34147 del 6.09.2012.
[2] Art. 40 cod. pen.
[3] Art. 1130 cod. civ.
[4] Art. 1135, ult. co., cod. civ

(AVV.TO ANGELO GRECO - WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)