
Fare l’amministratore di condominio è un lavoro duro, ma da oggi lo è ancor più, considerata la responsabilità penale che una recentissima sentenza della Cassazione [1] ha inteso attribuire a tale categoria di professionisti.
I giudici hanno infatti condannato, per lesioni colpose, l’amministratore di un condominio che non aveva fatto eseguire una corretta manutenzione su un viottolo d’uscita dello stabile, sempre intasato dalle acque meteoriche e pertanto pieno di avvallamenti e sconnessioni.
L’amministratore ha una funzione di garanzia: egli deve attivarsi per rimuovere ogni situazione di pericolo derivante dalle parti in comunione dello stabile: tanto al fine di garantire l’incolumità dei terzi [2]. In altre parole, egli deve tenere l’ordinaria diligenza per evitare inisidie e trabocchetti che possano essere un pericolo per i passanti.
L’obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo compete all’amministratore anche se non vi sia stata una previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Nessuna delibera è, del resto, necessaria affinché l’amministratore sia obbligato a preservare le parti comuni dell’edificio [3] e, a maggior ragione, a rimuovere le situazioni pericolose.
La legge [4], infatti, impone all’amministratore di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, anche senza delibera dell’assemblea, dovendo informare quest’ultima solo in un momento successivo. E di certo, l’eliminazione di una insidia o trabocchetto è un’attività da svolgere con la massima urgenza.
[1] Cass. sent. n. 34147 del 6.09.2012.
[2] Art. 40 cod. pen.
[3] Art. 1130 cod. civ.
[4] Art. 1135, ult. co., cod. civ
(AVV.TO ANGELO GRECO - WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)
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