Slitta al 31 marzo la possibilità, per chi è in difficoltà economiche, di presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo [1].
Potranno presentare la domanda solo coloro per i quali, entro il 28 febbraio 2013, si è verificato uno dei seguenti eventi:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i casi di: a) risoluzioni consensuali o di quelle per limiti d’età, con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità; b) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; c) dimissioni del lavoratore non per giusta causa (ossia quando il datore di lavoro non paghi, per esempio, gli stipendi);
2) cessazione del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi i casi di: a) risoluzione consensuale; b) recesso del committente per giusta causa; c) recesso del lavoratore non per giusta causa;
3) sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa degli ammortizzatori sociali;
4) morte o sopraggiunta non autosufficienza.
Potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo solo chi già non ne abbia usufruito in passato, in relazione al medesimo mutuo
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