martedì 21 maggio 2013

Notifiche fatte direttamente da Equitalia: un’altra sentenza ne dichiara l’inesistenza

Sempre più giudici di merito si stanno ormai orientando nel ritenere inesistente la notifica della cartella esattoriale fatta direttamente dall’agente della riscossione (ossia da Equitalia): quest’ultima, nell’inviare le cartelle attraverso il servizio postale (la classica busta bianca) e non con gli ufficiali giudiziari e gli altri soggetti autorizzati, renderebbe invalide non solo le notifiche stesse, ma anche tutti gli atti conseguenti, come l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, ecc.

La conferma questa volta proviene da Torino, dove il giudice di pace ha accolto [1] il ricorso di un cittadino che aveva ricevuto il fermo sull’auto a seguito della notifica di una cartella esattoriale per una multa non pagata.

Il contribuente non ha limiti di tempo per ricorrere contro la cartella notificatagli in modo errato da Equitalia: infatti si tratta di una opposizione all’esecuzione [2] che può essere proposta finché l’esecuzione stessa non risulta conclusa.

Il fermo amministrativo va quindi cancellato perché risulta inesistente la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione: gli unici autorizzati alla consegna delle cartelle esattoriali – stando a quanto dice il giudice nella sentenza in commento – sono gli ufficiali giudiziari, i vigili urbani, i messi comunali previa convenzione fra l’ente locale e il concessionario. Non quindi i postini ordinari.

[1] G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013.
[2] Art. 615 cod. proc. civ.

(www.laleggepertutti.it)

venerdì 17 maggio 2013

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla base dell’estratto di ruolo da essa stessa formato


L’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente solo sulla base dell’estratto di ruolo formato dall’agente medesimo. È invece sempre necessario [1] il ruolo d’imposta formato dall’ente impositore (ossia dall’amministrazione titolare del credito) [2].

Il principio – da ultimo affermato dal Tribunale di Cagliari [3] e che ha trovato nella Cassazione la massima conferma [4] – ricorda che l’ipoteca iscritta sulla base di un semplice atto amministrativo emesso da Equitalia è illegittima e, pertanto, può essere fatta annullare dal giudice [5].

Il titolo idoneo a iscrivere ipoteca può essere formato solo dall’Ente impositore e non può essere invece un estratto di ruolo – cumulativo di diversi crediti – stampato dal concessionario della riscossione. Nell’estratto di ruolo, infatti, vi è generalmente l’elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare: ebbene, tale elencazione non consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati – si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Il che comporta l’invalidità dell’ipoteca stessa [6].


[1] Art. 77 DPR n. 602/1973.
[2] Ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973.
[3] Trib. Cagliari sent. del 21.12.2012.
[4] Cass. S.U. sent. n. 4126/2012.
[5] Art. 2839 cod. civ.
[6] Art. 2841 cod. civ.

(www.laleggepertutti.it)

La lettera dell’amministratore di Equitalia alle sedi dopo la minaccia di suicidio di un imprenditore


Dopo il recente episodio accaduto in Puglia (un imprenditore aveva minacciato sul giornale di uccidersi per i debiti, ma prontamente rintracciato si è trovata una soluzione), l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, ha scritto ai direttori delle società del gruppo e ai responsabili territoriali degli agenti della riscossione.

“In questo periodo di crisi – dice la missiva – gli uffici della riscossione devono ascoltare i contribuenti in difficoltà e valutare ogni vicenda caso per caso, cercando una soluzione anche nelle ipotesi più controverse. Il tutto senza venire meno ai propri doveri istituzionali. Lo sportello amico attivato da Equitalia in ogni provincia può essere utile per aiutare i contribuenti più in difficoltà”.

Bisogna “rafforzare il dialogo con i cittadini” e “valutare caso per caso, persona per persona” continua l’A.D. di Equitalia. “Non possiamo permetterci un comportamento non adeguatamente orientato alla sensibilità”.

Riferendosi poi al caso del tentativo di suicidio dell’imprenditore pugliese, l’amministratore di Equitalia riferisce nella propria lettera: “L’episodio non costituisce un caso isolato. Riflette anzi un disagio esteso, conseguenza diretta del perdurare della crisi”. E ciò significa che “il migliore sinonimo di servizio è proprio la relazione con le persone”. “L’arrivo di una richiesta all’agente della riscossione, in un momento come quello che stiamo vivendo, può infrangere equilibri già instabili. Di fronte a queste situazioni non possiamo permetterci di commettere errori o di avere uncomportamento non adeguatamente orientato alla sensibilità che queste circostanze richiedono”.

La lettera di Mineo prende atto della posizione di pubblico interesse di Equitalia, volta a erogare un servizio pubblico: “possiamo vedere riconosciuto il nostro lavoro al servizio di un Paese che vogliamo più giusto, la nostra professionalità, l’imparzialità nel rispetto delle leggi e, non ultima, la nostra umanità”.

(www.laleggepertutti.it)

Bollo auto: non va pagato se c’è fermo amministrativo


Attenzione: nonostante quello che le Regioni facciano credere ai contribuenti, il bollo auto non va pagato se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo (cosiddette “ganasce fiscali”).

Un decreto legge un po’ vecchiotto stabilisce infatti che, nel caso in cui il proprietario perda il possesso o la disponibilità del proprio veicolo a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, è esentato dal pagamento della tassa di circolazione [1].

Nonostante ciò, alcune Regioni obbligano comunque gli automobilisti al pagamento del bollo, trincerandosi dietro norme regionali in contrasto con la normativa nazionale, per giunta emanate in un ambito, quello tributario, nel quale solo lo Stato può legiferare. Per questi motivi tali provvedimenti stanno cadendo sotto i colpi della Consulta, poiché incostituzionali [2].

Si pensi ad esempio alla regione Marche, la cui normativa in materia [3] ha consentito alla Corte Costituzionale di ribadire questo concetto: la tassa automobilistica è un tributo istituito e regolato da legge statale, quindi le Regioni non hanno alcun poteredi derogare alle norme previste dalla legge statale [4]. Il che vuol dire: se la legge nazionale prevede che, in caso di fermo amministrativo, il proprietario dell’auto non deve pagare la tassa di circolazione, l’ente locale non può, con leggi proprie, chiedere ugualmente il versamento di questo tributo.


[1] Art. 5, c. 36 del d.l. 953/1982: “La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.
[2] In violazione dell’art. 117, c. 2, lettera e) Cost., che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l’art. 119, . 2 Cost., che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
[3] Art. 10, l. regione Marche n. 28 del 28.12.2011: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale”.
[4] Corte Cost., sent. n. 288/12.

(ARTICOLO DI TEMISTOCLE MARASCO SU WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

Mancato riposo settimanale: risarcimento danno anche con le maggiorazioni in busta paga


Il dipendente che per anni non ha usufruito del riposo settimanale, benché abbia ricevuto le maggiorazioni retributive in busta paga (previste per lo svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo), può chiedere – nei confronti del datore di lavoro – il risarcimento del danno esistenziale.

Trattandosi di un danno di natura risarcitoria, il termine per agire in giudizio è di diecianni (e non di cinque, come invece per tutti gli altri  crediti che hanno natura reddituale, come retribuzioni ordinarie o straordinarie destinate a compensare tale “eccedenza” di lavoro).

A riferire questo orientamento è il Consiglio di Stato in una recente sentenza [1].


[1] Cons. St. sent. n. 7/2013.

(www.laleggepertutti.it)

martedì 7 maggio 2013

LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE IL CARTELLO DELLE POMPE DI BENZINA

ROMA - Le compagnie petrolifere Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 e Api sono coinvolte in un'inchiesta della Guardia di Finanza e della procura di Varese sull'illecito aumento dei prezzi dei carburanti. I reati ipotizzati sono rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffa.
L'indagine, iniziata un anno fa in occasione del continuo rialzo dei prezzi della benzina, è scaturita da un esposto del Codacons e ha consentito di accertare l'esistenza di un rialzo ingiustificato da parte delle compagnie, attraverso una serie di manovre speculative. I militari del nucleo di polizia tributaria di Varese hanno prima ricostruito le dinamiche che concorrono alla formazione del prezzo dei prodotti petroliferi ed hanno esaminato la documentazione acquisita presso le compagnie e riguardante l'origine e l'andamento dei prezzi per ricostruire le variazioni in aumento e diminuzione nel periodo gennaio 2011 al marzo 2012. Per accertare i reati sono stati anche esaminati i documenti relativi alle istruttorie aperte dall'Authority per la Concorrenza e il Mercato e dal ministero dello Sviluppo economico. Nel corso dell'indagine si è inoltre proceduto al raffronto con i prezzi praticati negli altri paesi dell'Ue nello stesso periodo, rilevando prezzi medi in Italia maggiori della media. Gli accertamenti dei finanzieri hanno consentito di accertare che la causa principale dell'aumento dei prezzi è attribuibile al ruolo rilevante dei fondi di investimento in commodity (materia prime come petrolio, rame, argento, oro…) e gli ETF sul petrolio (fondi indicizzati quotati in borsa, in tempo reale, come semplici azioni) che, risultando fortemente influenzati da azioni speculative, da un lato hanno attratto investitori in grado di determinare un aumento del prezzo del petrolio pur restando estranei al suo mercato reale, e dall'altro hanno determinato un intervento speculativo da parte delle compagnie petrolifere attraverso operazioni finanziarie con strumenti di finanza derivata finalizzati al mantenimento di prezzi elevati sui mercati del greggio di loro proprietà ai fini di una definizione conveniente dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa.
FONTE: ANSA

lunedì 6 maggio 2013

FONDO IMMOBILIARE EUROPA 1: GROSSE PERDITE PER PICCOLI RISPARMIATORI. IL PUNTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI


Piccoli risparmiatori e pensionati illusi da facili guadagni hanno perso gran parte dei loro risparmi. Di fatto una platea di consumatori, per lo più pensionati e similari (target di preferenza del prodotto bancario Poste Italiane) ha investito in tali fondi e, parte di essi, si sono ritrovati con perdite ingenti (su un investimento di 2.500 euro Poste Italiane ha restituito 400 euro);

La nostra associazione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di piccoli investitori che nel 2004 hanno deciso di sottoscrivere le quote del Fondo comune di investimento Europa Immobiliare n. 1, al prezzo di 2.500,00 euro per quota e che oggi sono scambiate in Borsa a circa 438,00 euro.
Il Fondo ha perso oltre l’82% del valore delle sue quote, quasi il 65%, tenendo conto dei dividendi distribuiti nel corso degli anni (fonte:www.tradingsystems.it).
Il Fondo Immobiliare Europa 1 è un fondo comune di investimento di tipo chiuso, il cui patrimonio è gestito collettivamente e nello stesso modo per tutti i partecipanti dalla Società di Gestione del Risparmio Vegagest Immobiliare. Il Fondo è stato collocato nel 2004 principalmente attraverso Poste Italiane S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., banca depositaria del Fondo. Il valore unitario delle quote del Fondo, all'esito del collocamento, era di Euro 2.500 e la durata del Fondo di dieci anni con scadenza il 31 dicembre 2014.
L’attività del fondo, come chiarita nel prospetto informativo, è costituita dall’acquisizione e successiva rivendita, in misura rilevante, di immobili e diritti reali di godimento sugli stessi ed all’assunzione di partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari quotate e non quotate, in strumenti finanziari e società immobiliari che svolgono attività di costruzione.
La sottoscrizione di quote del fondo, collocato principalmente attraverso Poste Italiane, costituisce un’operazione rischiosa, in quanto si tratta di un investimento a lungo termine, nel quale subentrano tutta una serie di fattori, quali, ad esempio, l’andamento del mercato immobiliare, la non agevole liquidabilità dei beni immobili.
Risulta evidente, quindi, che non è un tipo di investimento adatto ad una platea di piccoli investitori, quali i pensionati, che costituiscono una larga fetta dei clienti di Poste, poco, o per nulla, propensi al rischio, tanto meno ad impegnarsi in investimenti a medio o lungo termine.
Qualche dubbio sorge, allora, sulla condotta dei collocatori, che ai sensi del regolamento 11522/98, vigente all’epoca della sottoscrizione delle quote, avevano il dovere di chiedere all’investitore quale fosse la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua propensione al rischio e gli obiettivi di investimento e soprattutto avevano il dovere di astenersi dall’effettuare con e per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI EUROPEI INDIPENDENTI ha raccolto decine di segnalazioni e ha iniziato l'iter per contestare la tipologia di investimento al fine di recuperare l'intero capitale investito per consumatori che, per loro stessa natura, sono appunto risparmiatori e non investitori.
La differenza tra risparmiatore, ovvero colui che cerca una piccola rendita sicura e certa in temi medio lunghi, ed investitore, ovvero colui che assumendosi grossi rischi cerca, attraverso lo sfruttamento di investimenti ad alto rischio grosse rendite in tempi brevi è enorme.
Tutti coloro i quali hanno investito i loro risparmi  nel  Fondo Europa Immobiliare 1, possono rivolgersi allo sportello territoriale di competenza