L’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente solo sulla base dell’estratto di ruolo formato dall’agente medesimo. È invece sempre necessario [1] il ruolo d’imposta formato dall’ente impositore (ossia dall’amministrazione titolare del credito) [2].
Il principio – da ultimo affermato dal Tribunale di Cagliari [3] e che ha trovato nella Cassazione la massima conferma [4] – ricorda che l’ipoteca iscritta sulla base di un semplice atto amministrativo emesso da Equitalia è illegittima e, pertanto, può essere fatta annullare dal giudice [5].
Il titolo idoneo a iscrivere ipoteca può essere formato solo dall’Ente impositore e non può essere invece un estratto di ruolo – cumulativo di diversi crediti – stampato dal concessionario della riscossione. Nell’estratto di ruolo, infatti, vi è generalmente l’elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare: ebbene, tale elencazione non consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati – si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Il che comporta l’invalidità dell’ipoteca stessa [6].
[1] Art. 77 DPR n. 602/1973.
[2] Ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973.
[3] Trib. Cagliari sent. del 21.12.2012.
[4] Cass. S.U. sent. n. 4126/2012.
[5] Art. 2839 cod. civ.
[6] Art. 2841 cod. civ.
(www.laleggepertutti.it)
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