Trattandosi di un danno di natura risarcitoria, il termine per agire in giudizio è di diecianni (e non di cinque, come invece per tutti gli altri crediti che hanno natura reddituale, come retribuzioni ordinarie o straordinarie destinate a compensare tale “eccedenza” di lavoro).
A riferire questo orientamento è il Consiglio di Stato in una recente sentenza [1].
[1] Cons. St. sent. n. 7/2013.
(www.laleggepertutti.it)
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