La conferma questa volta proviene da Torino, dove il giudice di pace ha accolto [1] il ricorso di un cittadino che aveva ricevuto il fermo sull’auto a seguito della notifica di una cartella esattoriale per una multa non pagata.
Il contribuente non ha limiti di tempo per ricorrere contro la cartella notificatagli in modo errato da Equitalia: infatti si tratta di una opposizione all’esecuzione [2] che può essere proposta finché l’esecuzione stessa non risulta conclusa.
Il fermo amministrativo va quindi cancellato perché risulta inesistente la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione: gli unici autorizzati alla consegna delle cartelle esattoriali – stando a quanto dice il giudice nella sentenza in commento – sono gli ufficiali giudiziari, i vigili urbani, i messi comunali previa convenzione fra l’ente locale e il concessionario. Non quindi i postini ordinari.
[1] G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013.
[2] Art. 615 cod. proc. civ.
(www.laleggepertutti.it)
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