martedì 21 maggio 2013

Notifiche fatte direttamente da Equitalia: un’altra sentenza ne dichiara l’inesistenza

Sempre più giudici di merito si stanno ormai orientando nel ritenere inesistente la notifica della cartella esattoriale fatta direttamente dall’agente della riscossione (ossia da Equitalia): quest’ultima, nell’inviare le cartelle attraverso il servizio postale (la classica busta bianca) e non con gli ufficiali giudiziari e gli altri soggetti autorizzati, renderebbe invalide non solo le notifiche stesse, ma anche tutti gli atti conseguenti, come l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, ecc.

La conferma questa volta proviene da Torino, dove il giudice di pace ha accolto [1] il ricorso di un cittadino che aveva ricevuto il fermo sull’auto a seguito della notifica di una cartella esattoriale per una multa non pagata.

Il contribuente non ha limiti di tempo per ricorrere contro la cartella notificatagli in modo errato da Equitalia: infatti si tratta di una opposizione all’esecuzione [2] che può essere proposta finché l’esecuzione stessa non risulta conclusa.

Il fermo amministrativo va quindi cancellato perché risulta inesistente la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione: gli unici autorizzati alla consegna delle cartelle esattoriali – stando a quanto dice il giudice nella sentenza in commento – sono gli ufficiali giudiziari, i vigili urbani, i messi comunali previa convenzione fra l’ente locale e il concessionario. Non quindi i postini ordinari.

[1] G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013.
[2] Art. 615 cod. proc. civ.

(www.laleggepertutti.it)

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