venerdì 17 maggio 2013

Bollo auto: non va pagato se c’è fermo amministrativo


Attenzione: nonostante quello che le Regioni facciano credere ai contribuenti, il bollo auto non va pagato se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo (cosiddette “ganasce fiscali”).

Un decreto legge un po’ vecchiotto stabilisce infatti che, nel caso in cui il proprietario perda il possesso o la disponibilità del proprio veicolo a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, è esentato dal pagamento della tassa di circolazione [1].

Nonostante ciò, alcune Regioni obbligano comunque gli automobilisti al pagamento del bollo, trincerandosi dietro norme regionali in contrasto con la normativa nazionale, per giunta emanate in un ambito, quello tributario, nel quale solo lo Stato può legiferare. Per questi motivi tali provvedimenti stanno cadendo sotto i colpi della Consulta, poiché incostituzionali [2].

Si pensi ad esempio alla regione Marche, la cui normativa in materia [3] ha consentito alla Corte Costituzionale di ribadire questo concetto: la tassa automobilistica è un tributo istituito e regolato da legge statale, quindi le Regioni non hanno alcun poteredi derogare alle norme previste dalla legge statale [4]. Il che vuol dire: se la legge nazionale prevede che, in caso di fermo amministrativo, il proprietario dell’auto non deve pagare la tassa di circolazione, l’ente locale non può, con leggi proprie, chiedere ugualmente il versamento di questo tributo.


[1] Art. 5, c. 36 del d.l. 953/1982: “La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.
[2] In violazione dell’art. 117, c. 2, lettera e) Cost., che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l’art. 119, . 2 Cost., che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
[3] Art. 10, l. regione Marche n. 28 del 28.12.2011: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale”.
[4] Corte Cost., sent. n. 288/12.

(ARTICOLO DI TEMISTOCLE MARASCO SU WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

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