Al via, dal primo aprile
scorso, la mediazione tributaria per i contenziosi con Agenzia delle Entrate del
valore non superiore a 20mila euro: sarà inammissibile il ricorso proposto senza
la preventiva presentazione dell'istanza di annullamento (totale o parziale)
dell'atto di competenza delle Entrate(1).
Cos'è la Mediazione Tributaria?
Illustrata con la circolare
n. 9/E del 19 marzo scorso (2), la mediazione tributaria è un nuovo istituto
deflattivo del contenzioso
tributario.
Si tratta di uno strumento
orientato al dialogo con il contribuente e ad una logica risolutiva legittima e
trasparente che sottende a rimuovere in via preventiva e immediata gli eventuali
profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del
giudizio e contribuendo direttamente al miglioramento della qualità dell’azione
amministrativa.
La norma prevede che, per le
controversie di valore non superiore a 20mila euro, concernenti atti
dell'Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 01 aprile 2012, la
proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP)
deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale
o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle
Entrate.
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è
obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto
senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile per
espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 17-bis;
l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L’istanza del contribuente deve
contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria
provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base degli
stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Inoltre, al
contribuente è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta
di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell’ammontare
della pretesa tributaria.
La presentazione dell’istanza,
che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite
per l’impugnazione dell’atto innanzi alla CTP, vale come notificazione del
ricorso. Ne deriva che il contribuente – qualora intenda adire il giudice a
seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a
costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione
tributaria l’istanza proposta.
Il nuovo istituto non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati a opporsi alla pretesa tributaria
Il nuovo istituto non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati a opporsi alla pretesa tributaria
La mediazione tributaria può concludersi con un
accordo ovvero con il diniego dell'accordo.
Vediamoli separatamente:
L'accordo di mediazione
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992, stabilita dal comma 8 dell’articolo 17-bis).
La circolare evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione (trattandosi di controversie di valore non superiore a 20mila euro non sono ammesse più di 8 rate), effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. Infatti, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”.
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992, stabilita dal comma 8 dell’articolo 17-bis).
La circolare evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione (trattandosi di controversie di valore non superiore a 20mila euro non sono ammesse più di 8 rate), effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. Infatti, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”.
Il diniego
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.
Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.
Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
La costituzione in giudizio
Il comma 9 dell’articolo 17-bis prevede che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
Il comma 9 dell’articolo 17-bis prevede che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
-
a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione provinciale o regionale, quando non sia stato emesso il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato concluso l’accordo di mediazione
-
a quello di notificazione del provvedimento con il quale viene respinta l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni
-
a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
All’indicato termine di 90
giorni per l’esame dell’istanza non si applica la sospensione feriale dal 1°
agosto al 15 settembre, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che opera
per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la
costituzione in giudizio delle parti.
(1) oggetto della mediazione tributaria possono
essere controversie derivanti da avvisi di accertamento ovvero da qualsiasi atti
impugnabile emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi i dinieghi espressi o
taciti di rimborso e le iscrizioni a ruolo. Tra tali atti deve intendersi
compreso anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni,
interessi o altri accessori; in particolare, per le controversie riguardanti i
rifiuti taciti, il nuovo procedimento si applica se, alla data del 1° aprile
2012, non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di rimborso
(2) Istituto introdotto con il D. 198/2011 (articolo
39 comma 9)
se il contribuente ha ragione perchè la riduzione edell'importo è solo del 40%?
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