Le barriere architettoniche sono ostacoli di natura
fisica che non consentono alle persone disabili di accedere liberamente o
facilmente agli edifici. Eliminarle, quindi, vuol dire levare di mezzo un
ostacolo alla piena fruibilità di uno stabile. La configurazione proprietaria
dell'edificio incide, e non poco, sulle modalità attraverso cui è possibile giungere
all'eliminazione dei suddetti ostacoli: molto probabile che per l'eliminazione delle
barriere architettoniche sia necessario porre in essere opere innovative nelle parti comuni degli edifici. Sono
classici gli esempi dell'installazione di un ascensore o di un servoscala.
In questi casi la legge cui fare riferimento è la numero 13 del 1989 e in particolare l' articolo 2. Secondo questa disposizione, le decisioni riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere prese con maggioranze semplificate ma comunque differenziate a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione.
A fronte dell'inerzia o del rifiuto dell'assise condominiale, inoltre, chi ne ha bisogno e ne abbia fatto richiesta può provvedere personalmente all'installazione di strutture amovibili che consentano o rendano più agevole l'accesso agli edifici. In ogni caso, infine,
A ogni modo, è doveroso evidenziarlo, l'eliminazione delle barriere architettoniche non è materia di
competenza esclusiva dell'assemblea. Detto diversamente: dato che ogni condomino
è, per definizione, comproprietario delle parti comuni dell'edificio, egli può
sempre agire di propria iniziativa (con spese a proprio carico) per la rimozione
degli ostacoli strutturali. Grimaldello normativo che lo consente è l'art. 1102
del Codice civile. Secondo questa norma, infatti, tutti i condomini possono
usare le cose comuni nel
modo più consono ai loro bisogni purché ciò non limiti il pari diritto di ogni
altro comproprietario e dovendo sempre evitare che eventuali interventi sulla
struttura dell'edificio rechino pregiudizio al decoro, alla sicurezza e alla
stabilità dell'edificio.
Così, ad esempio, se l'unica possibilità per un
condomino di accedere alla propria abitazione è rappresentata dall'installazione
di un ascensore e ciò non comporta alcun pericolo, egli avrà diritto di
installare quell'impianto e gli altri condomini saranno tenuti a sopportare il
disagio, che deve sempre restare minimo, che quell'opera potrebbe arrecare.
Questo nella sostanza, è quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n.
2156 del 14 febbraio 2012.
Quindi, secondo i giudici di legittimità, in materia di uso dei beni comuni, da
parte del singolo condomino, correlato all'eliminazione delle barriere
architettoniche, per coniugare esigenze della proprietà e della salute e diritto
degli altri comproprietari sulle cose comuni, le prime devono assumere maggior
valore senza, tuttavia, che ciò significhi totale compressione di
quest'ultimo.
Questa valutazione, hanno chiarito i giudici, deve
essere fatta caso per caso e anche l'assemblea condominiale deve tenerne conto,
nel
deliberare sull'uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini.
Nessun commento:
Posta un commento